Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 841 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
avv. Antonio Pileggi); Parte_1
appellante e
e , in qualità di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
eredi di (avv.ti Vitaliano Cardamone e Rosanna Persona_1
Andricciola)
appellate
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., ritualmente notificato, le odierni appellate, in qualità di legittime eredi di – già Persona_1
dipendente di e poi di a far data Parte_1 Parte_1
dall'1.07.2016, a tempo pieno ed indeterminato- adivano il Tribunale di
06\07\2022, con il quale veniva ingiunto alla società Parte_1
il pagamento della somma di euro 2.219,09 a titolo di premio
[...]
semestrale c.d. E.D.A. maturato negli anni 2021 e 2022, oltre accessori e spese.
La fonte dell'asserito diritto al detto premio era individuata nell'accordo sindacale del 31 luglio 1990, stipulato dall'allora (Consorzio CP_4
pubblico costituito nel 1965 per la realizzazione e gestione dell'Aeroporto
cessato nei primi anni 90), nonché nei successivi contratti integrativi aziendali dell'1.06.2000 e del 28.07.2006, nei quali l'emolumento in discussione veniva denominato “E.D.A.”.
2.1. Con ricorso in opposizione in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva al Tribunale di volere revocare il decreto ingiuntivo opposto.
2.2. A fondamento dell'opposizione la società deduceva, per un verso, che il ricorrente/opposto - al pari di altri colleghi - aveva goduto di un ingiustificato trattamento di favore, avendo percepito sia i premi semestrali (premio semestrale fisso e premio semestrale per presenza) nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno, sia il premio prod. agg. vo ed il premio di produzione corrisposti mensilmente;
e, per altro verso, che le disposizioni contrattuali collettive sulle quali si incentrava il diritto del lavoratore avevano cessato di avere validità a decorrere dalla data del 21.4.2016, di sottoscrizione dell'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016”.
2.3. Aggiungeva che a partire dal 21.4.2016, a seguito della cessazione di efficacia delle disposizioni contrattuali relative al premio di produttività,
risultavano indebitamente percepiti gli importi a tale titolo corrisposti nel mese di settembre 2016, nei mesi di marzo e settembre 2017, nei mesi di marzo e settembre 2018.
3. Nella resistenza del lavoratore, il Giudice adito con sentenza del 28\2\2023
confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
3.2. In particolare (e per quel che in questa sede interessa avuto riguardo all'oggetto dell'odierno gravame) il Tribunale riteneva sussistente l'obbligo della parte datoriale di corrispondere la voce retributiva EDA, nelle sue componenti fissa e variabile, sulla base delle seguenti motivazioni:
“La fonte del diritto all'erogazione di tale emolumento dev'essere rinvenuta nell'accordo sindacale del 1.6.2000, con cui si è impegnata ad applicare ai Pt_1
dipendenti del servizio manutenzione e pulizie e del servizio parcheggi il contratto a far data dall'1.07.2000. CP_5
Con il medesimo accordo le parti hanno disciplinato l'istituto del premio di risultato -
soggetto al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché
al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale -, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza CP_5
2000 e anno base di riferimento 1999, mentre ai dipendenti manutenzione e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una-tantum (per il periodo successivo l'erogazione del premio di risultato sarebbe stata annuale, in un'unica soluzione ed avrebbe tenuto conto della presenza).
Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato, in conformità alle linee guida fissate dal
CCNL 16/3/99 in materia di contrattazione di II livello, l'E.D.A., prevedendo due diverse modalità di erogazione, l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000, inquadrati nel contratto per i quali sarebbero stati mantenuti tutti i PPA sino ad allora CP_5
consolidati e sarebbero stati corrisposti a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, l'altra riferita ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie, ai quali sarebbe stato corrisposto un premio a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli importi di seguito indicati (…) , con la precisazione che detto istituto avrebbe avuto incidenza solo sul TFR e sarebbe stato erogato in 2 tranche semestrali.
Con il contratto integrativo aziendale del 28.07.2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizio alla data del 28.07.2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul c.d. premio di risultato e di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
nelle note a verbale, al punto a) “Trattamento Perequativo EDA”, le parti hanno convenuto che,
per il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000
con contratti diversi da (36 unità in servizio alla data odierna, ovvero al CP_5
28.07.2006), nonché per i dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data (58 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), sarebbero state riconosciute a titolo di recupero EDA le somme di seguito indicate (risultanti dagli incrementi applicati negli anni dal 2005 al 2008).
(…)
La differenziazione tra premio di risultato ed EDA è stata confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28.07.2006, che, in una nota a verbale, ha riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da nonché ai dipendenti assunti a CP_5
tempo indeterminato successivamente a tale data, le somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di recupero EDA.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che dall'esame dei citati accordi emerge inequivocabilmente che la voce retributiva EDA, ben distinta dal premio di risultato, era dovuta nei confronti dei lavoratori che possedevano i requisiti di anzianità e inquadramento sopra indicati.
Sul punto si ritiene che, non avendo la società opponente fornito la prova che tali previsioni contrattuali siano state disdettate, espressamente revocate o superate da accordi intercorsi in data successiva, le stesse continuino ad avere efficacia.
Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente, il tenore letterale dell'accordo quadro attuativo della detassazione del 21.04.2016 (di cui al decreto del Da un'attenta lettura dell'accordo quadro emerge, al contrario, che le parti stipulanti abbiano confermato la volontà di continuare a corrispondere tale emolumento,
sottoponendolo a regime di detassazione.
Ed infatti l'accordo del 21.04.2006, intitolato “Accordo quadro attuativo della detassazione 2016”, prevede testualmente “la produzione di produttività è composta dalle voci di cedolino di seguito individuate: 1) voci retributive variabili previste dal
CCNL Assoaeroporti;
2) voce retributiva erogata in fora di accordo territoriale di secondo livello: a) premio semestrale fisso e variabile secondo presenza.
…nell'accordo le parti hanno specificato che la voce indicata alla lettera a) è volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente collegata, nella parte variabile, al numero di assenze/presenze del personale a tempo indeterminato,
precisando, altresì, che le disposizioni previste nell'accordo medesimo in materia di detassazione, si applicavano alle erogazioni effettuate nell'anno 2016 ed in quelle successive, fino all'anno 2019.
L'accordo in questione, quindi, lungi dal far cessare l'efficacia degli accordi che avevano riconosciuto l'obbligo di corresponsione dell'emolumento denominato EDA,
ne confermano la sua stessa esistenza.
Né ai fini di un'eventuale disdetta può essere valorizzato l'inciso di cui alla lettera H
del citato accordo quadro, laddove prevede che 'le parti stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame, ma che non contengono profili previsti dalle disposizioni normative richiamate dal presente accordo cesseranno di avr validità dalla data di sottoscrizione del presente testo'.
Tale inciso si riferisce evidentemente ai patti che disciplinano l'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della legge di stabilità del 2016 e il richiamo alla materia in esame dev'essere inteso quale riferimento alla materia della detassazione oggetto specifico dell'accordo quadro e non certamente a patti riguardanti la corresponsione dell'emolumento denominato EDA.
(…) Analogamente non può ravvisarsi una volontà di disdetta in ordine alla previsione degli accordi del 2000 e del 2006 nella nota prot. 1287 del 16.07.2010 nella quale i vertici della hanno dato atto che, per l'anno 2009 (erogazione luglio 2010) Pt_1
non erano stati raggiunti gli obiettivi di produttività, redditività, qualità previsti dal contratto per il premio di risultato ed avevano manifestato delle perplessità
sull'aumento del costo del personale …”
4. La sentenza è appellata da , la quale lamenta: Parte_2
(1)-l'errore del tribunale nel negare che gli accordi aziendali del 2000 e del
2006, che il ricorrente aveva indicato quali fonti del suo perdurante diritto a percepire il premio di produzione semestrale, avessero cessato di avere efficacia con la stipula tra e le OOSS dell'accordo quadro sulla Parte_1
detassazione del 21.4.16. Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la clausola F) di tale ultimo accordo era chiara nell'indicare che dal 21.4.16
cessavano di avere efficacia tutti i precedenti patti che avevano ad oggetto “la materia dei premi”. Infatti, laddove la clausola F) faceva espresso riferimento
“alla materia in esame”, la stessa non poteva che riferirsi ai premi, mentre la sentenza impugnata non chiariva quale diverso significato avrebbe dovuto darsi alla suddetta espressione. La sentenza impugnata, inoltre, non era condivisibile laddove aveva affermato che la corresponsione da parte di Pt_1
del premio di produzione semestrale anche dopo la conclusione dell'accordo del 21.4.16 era indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente. La volontà datoriale desunta dal tribunale confliggeva con il tenore dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 ed era nel senso: a) che l'Eda, al cui interno era confluito il premio di produzione semestrale, doveva essere corrisposto fino al 2008, non oltre;
b) che, in ogni caso, ogni precedente pattuizione riferita ai premi aveva cessato di avere efficacia con la stipula dell'accordo quadro della tassazione del 21.4.16, in particolare con la clausola F. La volontà di mantenere per sempre la voce retributiva Eda non poteva essere desunta dal mero pagamento di somme senza alcuna base normativa;
(2)- l'errore del tribunale per non aver affermato che, a monte, gli accordi aziendali del 2000 e del 2006, che la ricorrente aveva posto a fondamento della sua pretesa per ingiunzione, avevano cessato la loro efficacia nel 2008 ed avevano avuto la loro ultima applicazione fino all'ottobre 2010, giusta comunicazione del Presidente del C.d.A. Cav. in atti. Premesso che il Pt_3
reclamato premio di produzione era disciplinato sin da un accordo aziendale del 18.6.82, poi confermato con gli accordi del 30.6.87 e del 31.7.90, nel ricorso per ingiunzione era stato omesso qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e, in particolare, al fatto che il Protocollo del 23.7.93 aveva sostituito al premio di produzione il premio di risultato legato alla detassazione e alla decontribuzione. Né il ricorrente aveva citato il fondamentale CCNL del 16.3.99 che aveva mantenuto i vecchi premi di produzione, che sarebbero confluiti nell'Eda, solo per i rapporti a tempo indeterminato “già in essere”, ma che non aveva previsto che i vecchi premi di produzione “fossero estesi ai nuovi assunti”. A seguito del CCNL 16.3.99,
l'accordo aziendale del 1.6.00 aveva disciplinato il premio di risultato, nonché
l'Eda “per i soli rapporti già in essere”, ma tale accordo sindacale (per la parte relativa all'EDA) avrebbe dovuto esaurire la propria efficacia alla scadenza (nel rispetto delle linee guida del contratto nazionale). Ed invece, come diremo, le parti trovavano il modo di prolungare, ed estendere ad una cinquantina di nuovi beneficiari, la disciplina transitoria di cui al CCNL 16 marzo 1999 che, come detto, prevedeva che i PPA (premi di produzione aziendale) già corrisposti, e calcolati secondo i criteri già previsti,
confluissero nella voce EDA (Elemento Distinto Aziendale). Con l'accordo aziendale del 28.7.06, poi, lungi dal limitarsi a disciplinare il premio di risultato introdotto in sostituzione del premio di produzione, le parti contraenti avevano finito per estendere l'Eda, dunque il premio di produzione semestrale, a dipendenti che erano stati assunti successivamente all'1.7.00 e per aumentare l'Eda ai dipendenti assunti prima di tale data. Ad ogni modo,
dopo il 2008 questa erogazione una tantum sarebbe dovuta cessare (quantomeno per quanti, non avendo mai percepito PPA, non avrebbero dovuto mai percepire l'EDA).
E conclude chiedendo, parziale riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. Si è costituito il signor , evidenziando che correttamente Controparte_6
il tribunale aveva rinvenuto la fonte del diritto al pagamento del premio di produzione semestrale negli accordi aziendali dell'1.6.00 e del 28.7.06, che non risultavano mai stati disdettati da . Questa, anzi, sul suo sito internet Parte_1
confermava che l'Eda veniva corrisposto negli anni dal 2014 al 2016 a tutti i dipendenti che risultavano assunti alla data del 28.7.06. Inoltre,
contrariamente a quanto affermato dall'appellante, i suddetti accordi aziendali del 2000 e del 2006 non risultavano disdettati né con la nota del Parte_4
del 16.7.10, che non faceva alcun riferimento all'Eda, né con l'accordo Parte_1
quadro sulla detassazione del 21.4.16. Quanto a quest'ultimo, in particolare,
l'appellante non riusciva a spiegare per quale ragione, pur dopo il 21.4.16,
aveva continuato a pagare il premio di produzione semestrale fino Parte_1
a tutto l'anno 2018 e in ogni caso il tenore di tale accordo, così come di quello dell'1.3.16, rendevano evidente la perdurante vigenza del premio semestrale alle date di relativa sottoscrizione. Per il resto, era evidente, come correttamente affermato in sentenza, che l'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 aveva come unico oggetto quello di regolamentare la materia della detassazione a livello aziendale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1,
commi 182 ss, Legge 208/15, non altro.
7. La causa è decisa in data odierna con contestuale lettura del dispositivo
8. L'appello è fondato e merita accoglimento.
9. Vale, al riguardo, quanto già rilevato in giudizio quasi del tutto sovrapponibile a quello odierno e relativo ad un rapporto di lavoro con la medesima parte appellante, definito con la sentenza n.901/2024, alla quale si può fare riferimento, ai sensi dell'art.118, 1° co., disp. att., c.p.c...
Sentenza nella quale si osservava quanto segue:
<<9.1-Oggetto del contendere è la voce retributiva denominata premio di produzione semestrale, parte fissa e parte variabile, che la parte datoriale ( a decorrere Parte_1
dal 1991 e a far data dall'1.07.2016) ha corrisposto Parte_1
all'appellato dalla data di assunzione e fino all'anno 2018, interrompendone il pagamento a decorrere dal mese di marzo 2019.
11.3-Dal contenuto degli accordi collettivi acquisiti in atti si evince che:
- tale voce retributiva è stata oggetto di accordi aziendali del 18.6.82, 11.10.83,
30.6.87 31.7.1990 (allegati al fascicolo del monitorio), rinnovabili tacitamente alla scadenza in assenza di esplicita disdetta. Essa si compone di una quota fissa e di una quota variabile, quest'ultima legata alla presenza giornaliera in servizio, e va corrisposta, con cadenza semestrale, nei mesi di marzo e settembre di ogni anno;
- il CCNL 16.3.99 ha dettato le linee guida per la contrattazione aziendale, disponendo:
a) che essa avrebbe avuto durata quadriennale;
b) che le voci retributive consolidate alla data di stipula del menzionato CCNL e corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo sarebbero state erogate come “Elemento Distinto” con i criteri e le cadenze “attualmente previste in ogni singola azienda”;
-in applicazione di dette linee guida è stato stipulato l'accordo aziendale del 1.6.00 e, a seguire, quello del 28.7.06, i quali hanno stabilito di corrispondere a titolo di Eda i premi di produzione sino a quel momento consolidati ai dipendenti in Pt_1 Pt_5
alla data del 30.6.2000 inquadrati con il CCNL CP_5
-l'accordo aziendale del 28.7.06, a ben vedere, era più che altro riferito alla diversa voce retributiva denominata “premio di risultato” da corrispondere con cadenza annuale
(non semestrale) solo in ipotesi di segno positivo dell'utile netto di bilancio e da determinare sulla base dei criteri della redditività, della produttività e della qualità.
Dell'accordo, però, faceva parte anche una nota a verbale in cui si prevedeva di corrispondere a titolo di trattamento perequativo Eda somme di denaro per gli anni dal 2005 al 2008 alle seguenti categorie di dipendenti a) quelli assunti alla data Pt_1
dell'1.7.00, ma con CCNL diverso da quello (36 unità); b) quelli assunti CP_5
a tempo indeterminato dopo l'1.7.2000 (58 unità);
- gli accordi aziendali del 1.6.00 e del 28.7.06, in conformità a quanto previsto dal
CCNL 16.3.99, hanno una durata quadriennale e segnatamente, quello dell'1.6.00
per il periodo 1999 – 2003, mentre quello del 28.7.06 per il periodo 1.1.05- 31.12.08.;
- successivamente alla predetta scadenza del 31.12 2008 non risultano stipulati contratti aziendali che abbiano disciplinato l'erogazione del premio di produttività in discussione;
- in data 21.04.2016 viene stipulato l' “Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016” nel quale le parti sociali ( e Organizzazioni Parte_1
sindacali) convengono che “il premio semestrale fisso e variabile secondo presenza” è
una voce della retribuzione di produttività soggetta a tassazione agevolata e che i premi di produzione riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo 2016 “….. saranno assoggettati alla tassazione favorevole…. in subordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n.208 del 2015 e dal decreto attuativo del 25 marzo 2016”
12. Ciò precisato, e passando dunque all'esame dei motivi di appello, ritiene il Collegio
di accogliere il secondo, con assorbimento del primo.
E' invero dirimente che i due accordi aziendali del 2000 e del 2006, che lo stesso lavoratore ha richiamato quali fonti del suo diritto, hanno durata quadriennale in conformità a quanto previsto dal CCNL 16.3.99: da tanto discende che la normativa contrattuale collettiva che prevede l'obbligo di pagamento del premio semestrale è
cessato al più il 31.12.08.
13-Il tribunale ha affermato il perdurare di tale obbligo (e, dunque, ritenuto illegittimo il contegno aziendale che a partire dal 2019 ha interrotto l'erogazione del premio semestrale) - essenzialmente sulla base di due argomenti:
a) l'accordo quadro sulla detassazione del 21.4.16 costituisce conferma della sopravvivenza del premio di produzione semestrale alla data di relativa sottoscrizione;
b) “la corresponsione dell'EDA negli anni successivi alla stipula dell'Accordo Quadro è indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente”.
14. La Corte reputa non condivisibili detti argomenti per le ragioni che si vanno ad esporre.
14.1- Quanto all'accordo sulla detassazione del 21.4.16, se può convenirsi con il tribunale che il relativo tenore dimostra che a quella data il premio di produzione è
considerato vigente dalle parti sociali, nondimeno dall'accordo non emerge alcun elemento che possa far ritenere che il datore di lavoro si obbliga a corrispondere il premio anche oltre la data di sottoscrizione e, soprattutto, anche dal 2019 in avanti.
Le disposizioni contenute nella lettera E) ed F) sembrano invero dimostrare il contrario.
Esse delimitano temporalmente l'applicazione dell'accordo alle erogazioni della retribuzione di produttività effettuate nell'anno 2016 e fino all'anno 2019 (lett.E), e quanto ai premi di produttività semestrale e variabile (lett.F) addirittura specificano che sono assoggettati a tassazione favorevole soltanto quelli riconosciuti ai dipendenti nel mese di marzo 2016.
14.2- Del resto, è lo stesso tribunale a rilevare che l'oggetto dell'accordo quadro del
21.4.16 era solo quello di intervenire sulla materia della detassazione delle voci rientranti nella nozione di “retribuzione di produttività” a seguito dell'adozione della
Legge n. 208/2015 (art. 1 commi 182-189) e del Decreto attuativo del 25.03.2016.
E dunque, oltre alla mancanza del dato letterale da cui desumere il protrarsi di un obbligo datoriale di pagamento oltre il 21.4.16, l'insussistenza di un tale obbligo risulta confermata dall'unica finalità che le parti sociali si prefiggevano stipulando l'accordo aziendale del 21.4.16, ovvero la materia della detassazione.
14.2- L'erogazione del premio semestrale di produzione successivamente alla scadenza del contratto aziendale che lo prevedeva non è fatto che di per sé solo può determinare l'ultrattività, sine die, dell'accordo medesimo a favore dei lavoratori.
Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, il contratto collettivo non può
vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione. Sicché a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati,
secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. in motivazione Cass. 18548/2009 e in senso conforme Cass. 19351/2007).
può sostenersi che il comportamento datoriale di corresponsione del premio in CP_7
discussione scaturisca da un uso aziendale: e non solo perché il lavoratore non lo ha allegato e provato;
ma anche perché è pacifico in giudizio (per come dedotto dall'appellante e non contestato dall'appellato) il fatto (contrastante con una ipotesi di uso aziendale) che il premio di produzione con cadenza semestrale non era corrisposto a tutti i dipendenti e che per alcuni dipendenti esso non era corrisposto Pt_1
nell'importo e con la cadenza semestrale riconosciuti ai dipendenti assunti prima dell'anno 2000.
15.- Infine, irrilevante per affermare un obbligo di corresponsione del premio semestrale anche dal 2019 in avanti, è l'accordo aziendale dell'1.3.16 richiamato dall'appellato.
15.1-Al riguardo risulta assorbente il fatto che tale accordo risulta stipulato tra e le organizzazioni sindacali per disciplinare l'imminente trasferimento Parte_1
di un ramo di azienda ad una società , all'1.3.16 non ancora costituita. Pt_1
Ne discende che alcun effetto vincolante può tale accordo esplicare nei confronti della odierna società appellata che inesistente alla data di stipula dell'accordo predetto non può certamente considerarsi parte contraente.
E dunque, è solo la ad assumere l'impegno, verso i sindacati, che i contratti Parte_1
di secondo livello dalla medesima sottoscritti rimangano “fermi” presso la società
cessionaria. 15.2-Sulla società cessionaria incombe l'obbligo, ai sensi dell'art. 2112 cc, di applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi territoriali e aziendali vigenti al momento del trasferimento.
E per le ragioni più sopra esposte la normativa collettiva aziendale, sulla quale l'odierno lavoratore ha fondato la pretesa nei confronti della cessionaria
[...]
, ha cessato di essere vigente alla data 31.12.2008, Parte_1
ossia otto anni prima del trasferimento.
16. Conclusivamente, per quanto detto, non risulta un obbligo contrattuale di di corrispondere il premio di produzione Parte_1
semestrale anche nell'anno 2019 e a seguire, per cui il contegno datoriale consistito nell'interrompere il pagamento della voce retributiva di cui si discute a partire dal marzo 2019 deve considerarsi legittimo.
17. Tanto determina l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto.
18. Tuttavia, ciò non è sufficiente ad accogliere anche la domanda riconvenzionale con cui ha chiesto di condannare l'appellato a restituire il premio di produzione Pt_1
semestrale corrisposto dal settembre 2016 al settembre 2018 in quanto indebitamente percepito.
19. L'appellante ha sul punto richiamato il più datato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso in cui il datore di lavoro assuma di aver erogato per errore al proprio dipendente delle somme non dovute, la ripetizione dell'indebito oggettivo deriva non dall'annullamento della "solutio" per errore ma dal fatto che la prestazione eseguita non trova riscontro nell'oggettiva esistenza di una corrispondente obbligazione, ed è pertanto superflua ogni indagine sulla natura e sulla scusabilità
dell'errore dell'avvenuto pagamento, essendo unicamente rilevante l'inesistenza
(originaria o sopravvenuta) di una legittima "causa solvendi" (tra le altre, Cass.
4893/91; Cass. 2209/98).
20. Deve però tenersi conto del più recente orientamento di legittimità secondo cui la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso,
salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore (Cass. 19923/14),
confermato da successive pronunce di legittimità (Cass. 31644/18; Cass. 32914/23),
mentre al concetto di errore essenziale avente i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431
cod. civ. ha fatto riferimento Cass. 5552/11.
Ora, a prescindere dal requisito della non imputabilità o, comunque, della essenzialità
dell'erroneo pagamento per il datore di lavoro, di certo è che l'appellante non ha in alcun modo dimostrato perché l'asserito errore dovrebbe ritenersi riconoscibile proprio dall'odierno appellato che, tra l'altro, è persona diversa dai soggetti che, secondo la prospettazione di erano i fautori del disinvolto pagamento del premio di Parte_1
produzione semestrale di cui si discute tanto da essere stati sottoposti a procedimento penale.
21. Ne consegue che la statuizione con cui il tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale di restituzione del premio semestrale corrisposto dal settembre 2016
al settembre 2018 deve essere confermata seppur sulla base di diversa motivazione.
10. Si compensano le spese di lite fra le parti in ragione dei contrasti giurisprudenziali avutisi nel distretto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Parte_1
Terme del 28\2\2023, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Conferma nel resto;
3) Compensa le spese di lite del grado.
Catanzaro, 28\1\2025. Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 marzo 2016), non consente di ravvisare l'esplicita volontà delle parti di non erogare,
per il futuro, la voce retributiva denominata EDA facendo cessare l'efficacia dei citati accordi del 1.6.2000 e del 28.7.2006.