Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
1
R.g. n. 2507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2507/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 7/03/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 24/10/2024 da rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
IEVOLELLA GIUSEPPE e AN IO, rappresentata e difesa dall'avv.to CIALELLA
FRANCESCO tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Liberi (CE) in data 28/09/1985 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 26.02.1985), (il 9.11.1987) e (il Per_1 Per_2 Per_3
17.09.1997); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) i coniugi, già separati di fatto, continueranno a vivere separatamente, ciascuno libero di portare la propria residenza ove ritenga opportuno e nel reciproco rispetto. Più precisamente, il sig. trasferirà la propria residenza in Roccaromana alla Via Parte_1
Municipio n. 16 presso l'immobile già condotto in locazione, mentre la sig.ra ST
VA manterrà la propria residenza nell' immobile sito in Roccaromana (Ce) alla Via
Castello n.1, int. 2 di proprietà della;
Controparte_1
b) ognuno si farà carico del pagamento del fitto e delle utenze relative alle proprie abitazioni;
c) la LI , la quale svolge lavori saltuari ma non è ancora del tutto Persona_4
economicamente autonoma, manterrà la propria residenza in Roccaromana alla Via Castello
n.1, int. 2, dove coabiterà con la madre ST VA, la quale provvederà al suo sostentamento fino al raggiungimento di una piena autonomia economica;
d) il figlio , invalido affetto da sordomutismo e percettore di pensione di Persona_5
invalidità, coabiterà e sarà assistito quotidianamente dalla madre;
e) la LI è coniugata e vive con la propria famiglia in Pietramelara (Ce); Controparte_2
f) l'uso dei mobili e degli arredi esistenti nella casa coniugale, sono lasciati di comune accordo alla moglie g) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi mantenimento;
h) i coniugi rinunciano a rivendicare diritti, anche di natura economica, dall'altro coniuge, vivendo autonomamente e si ritengono soddisfatti dei patti e delle condizioni esposte nel presente atto;
i) per tutto quanto non contemplato nelle condizioni che precedono i ricorrenti si rimettono a quanto stabilito dalla legge e dall'On. Tribunale adito;
j) i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
k) le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e AN IO nata Parte_1
a Liberi (CE) IL 29.03.1967;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Liberi (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 8, parte II, serie A, anno 1985;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. 3
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 7/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio