CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere RI TE RE;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 aprile 2025 la Corte di appello di Lecce ha rigettato l’istanza di riparazione per la detenzione subita da IO SO dal 22 dicembre 2024 al 16 gennaio 2025, agli arresti domiciliari, in quanto ritenuto gravemente indiziato di aver fatto parte, quale medico di pronto soccorso, di una associazione per delinquere finalizzata alla simulazione di sinistri stradali per ottenere gli indennizzi da parte di numerose compagnie di assicurazione e, in tale veste di avere compilato referti, riferibili a soggetti coimputati nello stesso procedimento, riconducibili a incidenti simulati, reati dai quali è stato assolto con sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 13 gennaio 2023. Penale Sent. Sez. 4 Num. 674 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 26/11/2025 3 2. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, ravvisando nella condotta del ricorrente profili di colpa ostativi. 3. Avverso l’ordinanza di rigetto ha proposto ricorso il SO affidandolo a un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, fondata su elementi tratti dalla ordinanza custodiale senza un adeguato confronto con la sentenza assolutoria oltre che sul silenzio serbato dal ricorrente nel corso dell’interrogatorio di garanzia. 4. Le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 416, comma 2, 476 e 479, comma 2, 56 e 319, 642 e 481 cod. pen. è stato sottoposto a misura cautelare solo per il reato associativo e di falso in atto pubblico. In esito al giudizio di primo grado è stata affermata la sua responsabilità solo in relazione al reato di cui agli artt. 476 e 479, co. 2 cod. pen.; il ricorrente, dunque, è stato assolto dal reato associativo mentre per gli altri reati per i quali non era stata applicata misura è stata dichiarata l’estinzione per intervenuta prescrizione. La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza, ha definitivamente assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato. 3. E’ principio affermato da questa Corte che in ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale compito del giudice della riparazione è valutare se l’imputato abbia tenuto o meno una condotta dolosa o colposa tale da indurre l’autorità giudiziaria in inganno quanto alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. La natura solidaristica dell’istituto della riparazione viene contemperato con il dovere di autoresponsabilità che grava su tutti i consociati (Sez. U n. 32383 del 27/05/2019, D’Ambrosio in motivazione Rv. Rv. 247663; Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, Zampaglione, non massimata). Questa Corte nel suo massimo consesso ha sancito il principio secondo cui il giudice della riparazione deve procedere a una autonoma valutazione delle risultanze processuali ed è suo compito accertare non se determinate condotte costituiscano o meno reato quanto, piuttosto, se queste si siano poste come fattore condizionante alla produzione dell’evento detenzione (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De 4 Benedictis, Rv. 222263 – 01). Diversi, dunque, sono i piani di indagine e diverse le conclusioni cui la valutazione può portare, sia pure sulla scorta della disamina del medesimo materiale probatorio e ciò, proprio in virtù dell’autonomia tra i due giudizi. 4. Ad avviso di questo Collegio l’ordinanza impugnata è conforme ai consolidati principi di questa Corte di legittimità secondo cui l'art. 314 cod. proc. pen. consente al giudice della riparazione di valorizzare le condotte non escluse dal giudice della cognizione penale, indipendentemente dal valore ad esse attribuibile ai fini penali;
perché, anzi, gli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione possono essere diversamente valutati dal giudice della riparazione con riguardo alla prospettiva del giudice della cautela, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n.2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 - 01). Nel caso in esame, la Corte della riparazione ha posto l’accento sulla circostanza che il ricorrente si era occupato della redazione di referti riferibili a diversi soggetti coimputati nel medesimo procedimento, stilati nella veste di medico in servizio presso il pronto socorso dell’ospedale di Galatina, riconducibili a incidenti stradali “falsi” e la cui veridicità è stata ritenuta gravemente compromessa dalle tempististiche estremamente brevi con cui i medesimi sono stati redatti, pochi minuti tra l’orario di accettazione e quello di dimissione dei pazienti oltre che alla circostanza che i pazienti, in molti casi, non sono stati neppure sottoposti a visita. Il giudice della riparazione, nell’autonomia di giudizio che gli è propria, ha valorizzato, in proposito, anche le dichiarazioni rese da alcuni soggetti direttamente coinvolti nei “falsi” sinistri i quali avevano riferito di non essere stati visitati e taluno di essi anche di avere consegnato la somma di 50 euro per ottenere il referto. Tali fatti, contrariamente a quanto si assume con il ricorso, già specificati nell’ordinanza genetica non sono stati esclusi dalla Corte di appello che ha confermato la falsità dei sinistri stradali asseritamente occorsi il 18 gennaio 2009, il 19 marzo 2009, il 22 maggio 2009 e il 21 dicembre 2012 tant’è che, a parte la intervenuta declaratoria di prescrizione per taluni di essi, il giudice di merito ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dei soggetti coinvolti negli incidenti stradali, pur riqualificando il reato di falso originariamente contestato nelle fattispecie di cui agli artt. 48 e 476, comma 2, e 479 cod. pen., dunque, confermando la falsità dei detti referti. A tale conclusione, come anticipato, la Corte di merito è pervenuta residuando il dubbio circa la “consapevolezza” del SO, dato che quelli che sono stati definiti “finti pazienti” si presentavano al cospetto del medico al quale rappresentavano i 5 «classici lievi traumi da incidente stradale che non abbisognavano di alcun riscontro obiettivo per essere diagnosticati». In altri termini la sentenza di assoluzione che non ha escluso né la breve tempistica con cui i referti sono stati stilati, pur recependo la tesi difensiva secondo cui in talune occasioni, poteva capitare che i referti, mancando il personale addetto al triage, venissero redatti successivamente con indicazione di un orario diverso. Ha tuttavia, confermato che in taluni altri casi il sanitario si sarebbe limitato a riportare la sintomatologia riferita dai pazienti senza procedere ad apposita visita, comportamento questo che è stato ritenuto ostativo all’accoglimento della istanza di riparazione in quanto colposo. Così facendo la Corte della riparazione ha interpretato come ostativi quei comportamenti che, per quanto non integranti i reati contestati, hanno determinato per negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi e regolamenti, una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si è risolta nella adozione di un provvedimento limitativo della libertà personale. Sul punto questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che «in tema di ingiusta detenzione, il giudice per valutare la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può valorizzare anche i comportamenti deontologicamente scorretti del richiedente, ove configurino, unitamente ad altri elementi, una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato» (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Rv. 284689 – 02; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016 dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685) Le doglianze difensive non paiono idonee a incrinare l’adeguatezza del ragionamento seguito dal giudice della riparazione che ha fatto buon governo dei principi sopra riassunti evidenziando come le condotte certamente negligenti e ambigue del SO, sono state direttamente incidenti sulla valutazione del giudice in sede di emissione del provvedimento restrittivo e si sono poste come fattore condizionante nella produzione dell’evento “detenzione”. 5. L’errore dedotto in merito alla valutazione del silenzio serbato dal ricorrente in occasione dell’interrogatorio di garanzia, si rivela ininfluente sulla tenuta del ragionamento svolto dal giudice della riparazione a supporto della decisione inerente l’individuazione del comportamento colposo (Sez. 4, n. 44034 del 10/11/2022, non massimata, in motivazione) 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va precisato che non sussistono i presupposti per disporre che 6 l'imputato provveda al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero resistente, in quanto la memoria non conteneva argomentazioni rilevanti ai fini dell'esito del ricorso (Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per spese in favore del Ministero ricorrente. Deciso il 26 novembre 2025 La Consigliera est. Il Presidente RI TE RE ND TA
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 aprile 2025 la Corte di appello di Lecce ha rigettato l’istanza di riparazione per la detenzione subita da IO SO dal 22 dicembre 2024 al 16 gennaio 2025, agli arresti domiciliari, in quanto ritenuto gravemente indiziato di aver fatto parte, quale medico di pronto soccorso, di una associazione per delinquere finalizzata alla simulazione di sinistri stradali per ottenere gli indennizzi da parte di numerose compagnie di assicurazione e, in tale veste di avere compilato referti, riferibili a soggetti coimputati nello stesso procedimento, riconducibili a incidenti simulati, reati dai quali è stato assolto con sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 13 gennaio 2023. Penale Sent. Sez. 4 Num. 674 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 26/11/2025 3 2. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, ravvisando nella condotta del ricorrente profili di colpa ostativi. 3. Avverso l’ordinanza di rigetto ha proposto ricorso il SO affidandolo a un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, fondata su elementi tratti dalla ordinanza custodiale senza un adeguato confronto con la sentenza assolutoria oltre che sul silenzio serbato dal ricorrente nel corso dell’interrogatorio di garanzia. 4. Le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 416, comma 2, 476 e 479, comma 2, 56 e 319, 642 e 481 cod. pen. è stato sottoposto a misura cautelare solo per il reato associativo e di falso in atto pubblico. In esito al giudizio di primo grado è stata affermata la sua responsabilità solo in relazione al reato di cui agli artt. 476 e 479, co. 2 cod. pen.; il ricorrente, dunque, è stato assolto dal reato associativo mentre per gli altri reati per i quali non era stata applicata misura è stata dichiarata l’estinzione per intervenuta prescrizione. La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza, ha definitivamente assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato. 3. E’ principio affermato da questa Corte che in ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale compito del giudice della riparazione è valutare se l’imputato abbia tenuto o meno una condotta dolosa o colposa tale da indurre l’autorità giudiziaria in inganno quanto alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. La natura solidaristica dell’istituto della riparazione viene contemperato con il dovere di autoresponsabilità che grava su tutti i consociati (Sez. U n. 32383 del 27/05/2019, D’Ambrosio in motivazione Rv. Rv. 247663; Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, Zampaglione, non massimata). Questa Corte nel suo massimo consesso ha sancito il principio secondo cui il giudice della riparazione deve procedere a una autonoma valutazione delle risultanze processuali ed è suo compito accertare non se determinate condotte costituiscano o meno reato quanto, piuttosto, se queste si siano poste come fattore condizionante alla produzione dell’evento detenzione (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De 4 Benedictis, Rv. 222263 – 01). Diversi, dunque, sono i piani di indagine e diverse le conclusioni cui la valutazione può portare, sia pure sulla scorta della disamina del medesimo materiale probatorio e ciò, proprio in virtù dell’autonomia tra i due giudizi. 4. Ad avviso di questo Collegio l’ordinanza impugnata è conforme ai consolidati principi di questa Corte di legittimità secondo cui l'art. 314 cod. proc. pen. consente al giudice della riparazione di valorizzare le condotte non escluse dal giudice della cognizione penale, indipendentemente dal valore ad esse attribuibile ai fini penali;
perché, anzi, gli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione possono essere diversamente valutati dal giudice della riparazione con riguardo alla prospettiva del giudice della cautela, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n.2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 - 01). Nel caso in esame, la Corte della riparazione ha posto l’accento sulla circostanza che il ricorrente si era occupato della redazione di referti riferibili a diversi soggetti coimputati nel medesimo procedimento, stilati nella veste di medico in servizio presso il pronto socorso dell’ospedale di Galatina, riconducibili a incidenti stradali “falsi” e la cui veridicità è stata ritenuta gravemente compromessa dalle tempististiche estremamente brevi con cui i medesimi sono stati redatti, pochi minuti tra l’orario di accettazione e quello di dimissione dei pazienti oltre che alla circostanza che i pazienti, in molti casi, non sono stati neppure sottoposti a visita. Il giudice della riparazione, nell’autonomia di giudizio che gli è propria, ha valorizzato, in proposito, anche le dichiarazioni rese da alcuni soggetti direttamente coinvolti nei “falsi” sinistri i quali avevano riferito di non essere stati visitati e taluno di essi anche di avere consegnato la somma di 50 euro per ottenere il referto. Tali fatti, contrariamente a quanto si assume con il ricorso, già specificati nell’ordinanza genetica non sono stati esclusi dalla Corte di appello che ha confermato la falsità dei sinistri stradali asseritamente occorsi il 18 gennaio 2009, il 19 marzo 2009, il 22 maggio 2009 e il 21 dicembre 2012 tant’è che, a parte la intervenuta declaratoria di prescrizione per taluni di essi, il giudice di merito ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dei soggetti coinvolti negli incidenti stradali, pur riqualificando il reato di falso originariamente contestato nelle fattispecie di cui agli artt. 48 e 476, comma 2, e 479 cod. pen., dunque, confermando la falsità dei detti referti. A tale conclusione, come anticipato, la Corte di merito è pervenuta residuando il dubbio circa la “consapevolezza” del SO, dato che quelli che sono stati definiti “finti pazienti” si presentavano al cospetto del medico al quale rappresentavano i 5 «classici lievi traumi da incidente stradale che non abbisognavano di alcun riscontro obiettivo per essere diagnosticati». In altri termini la sentenza di assoluzione che non ha escluso né la breve tempistica con cui i referti sono stati stilati, pur recependo la tesi difensiva secondo cui in talune occasioni, poteva capitare che i referti, mancando il personale addetto al triage, venissero redatti successivamente con indicazione di un orario diverso. Ha tuttavia, confermato che in taluni altri casi il sanitario si sarebbe limitato a riportare la sintomatologia riferita dai pazienti senza procedere ad apposita visita, comportamento questo che è stato ritenuto ostativo all’accoglimento della istanza di riparazione in quanto colposo. Così facendo la Corte della riparazione ha interpretato come ostativi quei comportamenti che, per quanto non integranti i reati contestati, hanno determinato per negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi e regolamenti, una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si è risolta nella adozione di un provvedimento limitativo della libertà personale. Sul punto questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che «in tema di ingiusta detenzione, il giudice per valutare la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può valorizzare anche i comportamenti deontologicamente scorretti del richiedente, ove configurino, unitamente ad altri elementi, una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato» (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Rv. 284689 – 02; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016 dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685) Le doglianze difensive non paiono idonee a incrinare l’adeguatezza del ragionamento seguito dal giudice della riparazione che ha fatto buon governo dei principi sopra riassunti evidenziando come le condotte certamente negligenti e ambigue del SO, sono state direttamente incidenti sulla valutazione del giudice in sede di emissione del provvedimento restrittivo e si sono poste come fattore condizionante nella produzione dell’evento “detenzione”. 5. L’errore dedotto in merito alla valutazione del silenzio serbato dal ricorrente in occasione dell’interrogatorio di garanzia, si rivela ininfluente sulla tenuta del ragionamento svolto dal giudice della riparazione a supporto della decisione inerente l’individuazione del comportamento colposo (Sez. 4, n. 44034 del 10/11/2022, non massimata, in motivazione) 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va precisato che non sussistono i presupposti per disporre che 6 l'imputato provveda al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero resistente, in quanto la memoria non conteneva argomentazioni rilevanti ai fini dell'esito del ricorso (Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per spese in favore del Ministero ricorrente. Deciso il 26 novembre 2025 La Consigliera est. Il Presidente RI TE RE ND TA