CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere
3. dr. Maria Chiodi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 25.11.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 519/2024 Ruolo Generale Sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore - rappresentata e difesa dall'avv. L. Martino
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. A. Cantabene Controparte_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso in appello, depositato il 28.2.2024, la impugnava la sentenza n.889/2024, Parte_1 emessa dal Tribunale di Napoli il 6.2.2024, con la quale veniva condannata al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di €. 26.574,56 ( di cui euro 3016,79 a titolo di TFR) oltre spese CP_1 di lite.
Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l'accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive (e del T.F.R.) maturate dalla odierna appellata durante il rapporto lavorativo intercorso con la società dal mese di giugno del 2020 al 31 maggio del 2022. Parte_1
A fondamento del gravame lamentava una erronea valutazione della prova per testi.
Chiedeva la riforma della sentenza con rigetto integrale della domanda proposta in sede di prime cure.
L'appellata, costituitasi in giudizio, eccepiva la infondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto.
Alla udienza del 4.03.2025 il giudizio veniva interrotto per la sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese della Società appellante
La causa non veniva riassunta da nessuna delle parti nei termini di legge (mesi tre). L'appellata presentava istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio, che veniva notificata all'appellante.
Alla odierna udienza la causa la causa è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione.
*****
Ritiene la Corte di dover dichiarare la estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 comma 3 CPC non avendo nessuna delle parti riassunto il giudizio nel termine di mesi tre dalla declaratoria di interruzione.
Non luogo a provvedere sulle spese stante la natura processuale della pronunzia.
PQM
La Corte definitivamente pronunziando così decide: dichiara la estinzione del giudizio;
nulla per le spese di lite del presente grado.
Napoli 25.11.2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere
3. dr. Maria Chiodi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 25.11.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 519/2024 Ruolo Generale Sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore - rappresentata e difesa dall'avv. L. Martino
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. A. Cantabene Controparte_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso in appello, depositato il 28.2.2024, la impugnava la sentenza n.889/2024, Parte_1 emessa dal Tribunale di Napoli il 6.2.2024, con la quale veniva condannata al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di €. 26.574,56 ( di cui euro 3016,79 a titolo di TFR) oltre spese CP_1 di lite.
Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l'accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive (e del T.F.R.) maturate dalla odierna appellata durante il rapporto lavorativo intercorso con la società dal mese di giugno del 2020 al 31 maggio del 2022. Parte_1
A fondamento del gravame lamentava una erronea valutazione della prova per testi.
Chiedeva la riforma della sentenza con rigetto integrale della domanda proposta in sede di prime cure.
L'appellata, costituitasi in giudizio, eccepiva la infondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto.
Alla udienza del 4.03.2025 il giudizio veniva interrotto per la sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese della Società appellante
La causa non veniva riassunta da nessuna delle parti nei termini di legge (mesi tre). L'appellata presentava istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio, che veniva notificata all'appellante.
Alla odierna udienza la causa la causa è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione.
*****
Ritiene la Corte di dover dichiarare la estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 comma 3 CPC non avendo nessuna delle parti riassunto il giudizio nel termine di mesi tre dalla declaratoria di interruzione.
Non luogo a provvedere sulle spese stante la natura processuale della pronunzia.
PQM
La Corte definitivamente pronunziando così decide: dichiara la estinzione del giudizio;
nulla per le spese di lite del presente grado.
Napoli 25.11.2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi Il Presidente
dott. Gennaro Iacone