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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2724/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2724/2024
Oggi 30 maggio 2025, alle ore 12.15, dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice sono comparsi: per , personalmente, l'Avv. MAROLLA GABRIELLA Parte_1
per , personalmente, l'Avv. LUCCHESI FEDERICA Parte_2
La resistente dichiara: “ultimamente la figlia viene da me tutti i fine settimana dal sabato alla domenica, mentre durante la settimana sta solo con il padre” L'Avv. Lucchesi rappresenta che la propria assistita preferisce che la figlia non sia sentita, dando atto che vive dal padre.
L'Avv. Marolla sul punto si rimette al Tribunale, confermando che la frequentazione è ripresa come sopra descritto.
All'esito dell'odierna discussione le parti hanno raggiunto un accordo nei termini che seguono.
- Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso il padre, con residenza dal padre;
- Salvo diversi e migliori accordi e ferma la possibilità di ampliamento del calendario, la minore starà con la madre tutti i fine settimana dal sabato dopo scuola o dal mattino in estate sino alla domenica sera;
per le festività sarà seguito il criterio dell'alternanza; i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno le due settimane anche non consecutive che la minore trascorrerà con ciascun genitore in estate;
- La madre verserà al padre a titolo di mantenimento della minore la somma mensile di
€200 entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da
Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
1 - L'assegno unico sarà percepito integralmente dal padre;
- Spese di lite compensate
Il collegio invita le parti a precisare le conclusioni, disponendo la contestuale discussione della causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come sopra rassegnate, riportandosi all'accordo raggiunto inter partes, a spese compensate dichiarano di rinunciare ai termini per memorie e chiedono che la causa sia rimessa immediatamente al collegio per la decisione, a spese compensate.
Le parti dichiarano di non concordare con la proposta formulata.
Il Tribunale tenuto conto dell'accordo inter partes, e delle conclusioni rassegnate in conformità, pronuncia contestualmente sentenza, dandone lettura, senza concessione di termini per memorie.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Dott.ssa Anna Martelli
2 N. R.G. 2724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GABRIELLA Parte_1 C.F._1
MAROLLA, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in ALTOPASCIO (LU), giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
FEDERICA LUCCHESI, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in VIAREGGIO
(LU), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
3 Oggetto: modifica regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate di cui in epigrafe
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che all'udienza del 30.5.2025, fissata per la comparizione delle parti, il Collegio ha formulato una motivata proposta conciliativa della controversia ex art. 473bis.21 c.p.c. e le parti si sono conciliate, rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione;
ritenuto che
le condizioni concordemente assunte dalle parti rispondano ad un obiettivo interesse della prole;
ritenuto che
, in ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite debbano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: recepisce le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti da intendersi qui trascritte e dispone pertanto in conformità alle medesime;
compensa integralmente le spese di lite
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2724/2024
Oggi 30 maggio 2025, alle ore 12.15, dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice sono comparsi: per , personalmente, l'Avv. MAROLLA GABRIELLA Parte_1
per , personalmente, l'Avv. LUCCHESI FEDERICA Parte_2
La resistente dichiara: “ultimamente la figlia viene da me tutti i fine settimana dal sabato alla domenica, mentre durante la settimana sta solo con il padre” L'Avv. Lucchesi rappresenta che la propria assistita preferisce che la figlia non sia sentita, dando atto che vive dal padre.
L'Avv. Marolla sul punto si rimette al Tribunale, confermando che la frequentazione è ripresa come sopra descritto.
All'esito dell'odierna discussione le parti hanno raggiunto un accordo nei termini che seguono.
- Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso il padre, con residenza dal padre;
- Salvo diversi e migliori accordi e ferma la possibilità di ampliamento del calendario, la minore starà con la madre tutti i fine settimana dal sabato dopo scuola o dal mattino in estate sino alla domenica sera;
per le festività sarà seguito il criterio dell'alternanza; i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno le due settimane anche non consecutive che la minore trascorrerà con ciascun genitore in estate;
- La madre verserà al padre a titolo di mantenimento della minore la somma mensile di
€200 entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da
Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
1 - L'assegno unico sarà percepito integralmente dal padre;
- Spese di lite compensate
Il collegio invita le parti a precisare le conclusioni, disponendo la contestuale discussione della causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come sopra rassegnate, riportandosi all'accordo raggiunto inter partes, a spese compensate dichiarano di rinunciare ai termini per memorie e chiedono che la causa sia rimessa immediatamente al collegio per la decisione, a spese compensate.
Le parti dichiarano di non concordare con la proposta formulata.
Il Tribunale tenuto conto dell'accordo inter partes, e delle conclusioni rassegnate in conformità, pronuncia contestualmente sentenza, dandone lettura, senza concessione di termini per memorie.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Dott.ssa Anna Martelli
2 N. R.G. 2724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GABRIELLA Parte_1 C.F._1
MAROLLA, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in ALTOPASCIO (LU), giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
FEDERICA LUCCHESI, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in VIAREGGIO
(LU), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
3 Oggetto: modifica regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate di cui in epigrafe
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che all'udienza del 30.5.2025, fissata per la comparizione delle parti, il Collegio ha formulato una motivata proposta conciliativa della controversia ex art. 473bis.21 c.p.c. e le parti si sono conciliate, rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione;
ritenuto che
le condizioni concordemente assunte dalle parti rispondano ad un obiettivo interesse della prole;
ritenuto che
, in ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite debbano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: recepisce le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti da intendersi qui trascritte e dispone pertanto in conformità alle medesime;
compensa integralmente le spese di lite
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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