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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 13335/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to DI Parte_1 C.F._1
NARDO RAFFAELE
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to DE SIMONE SERENA
Resistente
, non costituita CP_2
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Il presente procedimento, introdotto con ricorso del 20.10.2022 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 13.09.2022, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa
Lucia Perna.
Si è costituita in giudizio la sola , mentre l' è Controparte_1 CP_2
rimasto contumace. All'esito dell'udienza del 25/02/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
Con riferimento agli atti oggetto di causa, parte ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata (cd. “rottamazione quater”) ex art.1 commi da 231 a 252 L.
197/2022 e che la domanda riguarda alcune delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito impugnati nel presente giudizio (avvisi n. 37120112000817191000, n.
37120160001422739000, n. 37120160011646570000, n. 37120170008529538000, n.
37120180003925718000, n. 37120180016084656000, n. 37120210008148869000),
allegando la documentazione relativa al pagamento delle ulteriori rate venute a scadenza, dichiarando di aver completato il pagamento. Detta circostanza non è stata contestata dalla . Controparte_1
Per i restanti avvisi di pagamento/cartelle oggetto di ricorso (e cioè gli avvisi n.
37120130006109990000, n. 37120130008352207000, n. 37120140000828482000, n.
37120150008906428000), il ricorrente ha dichiarato che gli stessi sono stati sgravati dall' . CP_2
Pur non essendo stati prodotti i provvedimenti di sgravio ma unicamente un estratto del sito dell'Ente, l' e l' non hanno contestato la CP_2 Controparte_1
suddetta circostanza.
Considerato che la sentenza n. 26537 del 19 ottobre 2018 della Corte di Cassazione ha stabilito che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, si ritiene di compensare le spese in considerazione della composizione della controversia mediante la definizione agevolata e dello sgravio parziale delle cartelle.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 13335/2022, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese.
Aversa, 12.03.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
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LAVORO
N.R.G. 13335/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to DI Parte_1 C.F._1
NARDO RAFFAELE
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to DE SIMONE SERENA
Resistente
, non costituita CP_2
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Il presente procedimento, introdotto con ricorso del 20.10.2022 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 13.09.2022, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa
Lucia Perna.
Si è costituita in giudizio la sola , mentre l' è Controparte_1 CP_2
rimasto contumace. All'esito dell'udienza del 25/02/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
Con riferimento agli atti oggetto di causa, parte ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata (cd. “rottamazione quater”) ex art.1 commi da 231 a 252 L.
197/2022 e che la domanda riguarda alcune delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito impugnati nel presente giudizio (avvisi n. 37120112000817191000, n.
37120160001422739000, n. 37120160011646570000, n. 37120170008529538000, n.
37120180003925718000, n. 37120180016084656000, n. 37120210008148869000),
allegando la documentazione relativa al pagamento delle ulteriori rate venute a scadenza, dichiarando di aver completato il pagamento. Detta circostanza non è stata contestata dalla . Controparte_1
Per i restanti avvisi di pagamento/cartelle oggetto di ricorso (e cioè gli avvisi n.
37120130006109990000, n. 37120130008352207000, n. 37120140000828482000, n.
37120150008906428000), il ricorrente ha dichiarato che gli stessi sono stati sgravati dall' . CP_2
Pur non essendo stati prodotti i provvedimenti di sgravio ma unicamente un estratto del sito dell'Ente, l' e l' non hanno contestato la CP_2 Controparte_1
suddetta circostanza.
Considerato che la sentenza n. 26537 del 19 ottobre 2018 della Corte di Cassazione ha stabilito che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, si ritiene di compensare le spese in considerazione della composizione della controversia mediante la definizione agevolata e dello sgravio parziale delle cartelle.
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P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 13335/2022, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese.
Aversa, 12.03.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
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