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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2155 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. residente in [...], ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Messina, via Cesare Battisti, 167, nello studio dell'avv. Raffaele Barbaro, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] 2, elettivamente domiciliato in
Messina, via B. da Neocastro n. 26 presso lo studio dell'Avv. Roberto Gagliardi, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. depositato il 27/05/2024,
, premesso che in data 19/06/2008 aveva contrato Parte_1
matrimonio a VENETICO (ME) con (atto iscritto al n. 3, Controparte_1
parte 1, anno 2008); che dal matrimonio non erano nati figli;
che per incompatibilità caratteriali la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, che nulla fosse disposto a titolo di mantenimento reciproco, che la casa coniugale restasse assegnata al marito, che venisse autorizzata la ricorrente a prelevare dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali, nonché la propria biancheria, i capi di abbigliamento ed i regali di nozze alla stessa destinati e che venisse disposta la restituzione in suo favore di una somma non inferiore ad € 20.000,00, spesa per l'acquisto dei mobili ed arredi vari facenti parte dell'attuale arredamento della casa coniugale.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 19/07/2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 21/10/2024 si costituiva , il quale non si opponeva alla pronuncia di Controparte_1 separazione, ma chiedeva dichiararsi inammissibile e/o infondata ogni ulteriore domanda ex adverso formulata.
All'udienza del 25/11/2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, le parti raggiungevano un accordo volto al mutamento del rito da contenzioso in consensuale alle condizioni “di cui ai punti
1 e 2 del ricorso introduttivo”.
I procuratori delle parti chiedevano, quindi, di convertire il procedimento di separazione da contenzioso a consensuale ed il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assumere mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni. All'esito, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
2 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel verbale di udienza del 25/11/2024 e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni, nel corso della menzionata udienza.
Inoltre, l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e acquisito il parere del Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando nella causa n. 2155/2024 R.G., così provvede:
3 1. omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra
[...]
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
contenute nell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 25/11/2024 e trascritto in parte motiva;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VENETICO (ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 19/06/2008 e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 3, parte 1, anno 2008.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
29/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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