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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 32441/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32441/2024 r.g. promossa da: Contro
(C.F./P.I. , già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. POMA ANDREA CARLO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. PIZZUTI CP_2 C.F._1 GIANLUCA e dall'avv. DELL'ELCE MICHELA ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA
e contro
(C.F./P.I. , residente in [...] C.F._3
Menotti n. 5,
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice appellante:
“voglia il Tribunale di Milano adìto, quale Giudice d'appello, e contrariis reiectis, così giudicare: preso preliminarmente atto, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 115/2002, che il valore della causa viene al momento dichiarato da parte appellante in € 5.000,00 (pari a quello quantificato nella pag. 5
pagina 1 di 5 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) e che il contributo unificato è dovuto e corrisposto nell'importo di € 147,00, ed in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 5370/2024 sent. e n. 7082/2024 cron. del Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Elisabetta Dopudi, sentenza emessa a conclusione del processo civile ordinario che si è svolto con il n. 74769/2019 R.G. e pubblicata in data
12.09.2024, in via principale, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del Contr caso, - dichiarare tenuta e condannare a rifondere, alla società CP_2 Parte_2
i compensi e le spese di lite occorsi per il giudizio di primo grado, da maggiorarsi del
[...] rimborso forfettario spese generali, di c.p.a. e di i.v.a. nelle misure di legge;
con vittoria di compensi e di spese di lite, pure del presente secondo grado del giudizio, ugualmente da maggiorarsi del rimborso forfettario spese generali, di c.p.a. e di i.v.a. nelle misure di legge”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza, accogliere le Cont seguenti: CONCLUSIONI 1). Rigettare l'appello promosso da essendo destituito di Pt_2 qualsivoglia fondamento per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 5370/2024 pubblicata il 12/09/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano. 2). Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016). Contr Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_2
avverso la sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 5370/2024, depositata il 12.9.2024, lamentando l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto, per aver
Cont erroneamente disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra e CP_2
[...]
Parte_2
L'appellante ha pertanto chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza di prime cure, in via principale, di condannare alla rifusione delle spese di lite del primo, oltre che del presente grado di CP_2
giudizio (cfr. atto di citazione in appello).
Con deposito di comparsa di risposta si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto CP_2
dell'unico motivo di appello in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del giudizio. L'appellata ha sottolineato come pagina 2 di 5 in ogni caso la liquidazione delle spese andrebbe parametrata al valore dell'accolto e non anche a quello fino ad euro 5.200,00 come indicato dalla controparte.
Alla prima udienza del 7.1.2025 nessuno è comparso per e ne è stata dichiarata Controparte_4
la contumacia. Il procuratore della parte attrice appellante ha richiamato la nota di deposito depositata lo stesso 7.1.2025, con allegata la visura CCIAA storica di , già Meme Parte_1
s.a.s., dando atto che è stata modificata la denominazione sociale e la forma societaria.
La scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e, all'esito della discussione orale, la causa
è stata trattenuta in decisione, con riserva di depositare la sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
*
Il motivo di appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente è stata documentata la variazione della denominazione societaria e la trasformazione da società in accomandita semplice a società semplice tramite il deposito della Visura CCIAA di Giuni
s.s., da cui risulta che essa prima della promozione del presente grado di appello la società era
Cont denominata Parte_2 Parte_2
L'appellante si duole dell'errata applicazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. per avere il giudice di Pace di
Milano disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, ancorchè abbia respinto la pretesa di
Cont
nei confronti di GI s.s. (già Lamenta in CP_2 Parte_2
particolare l'appellante che la motivazione adoperata dal giudice di prime cure non sia compatibile con la previsione normativa in esame.
La doglianza attorea merita di essere condivisa, non potendosi ravvisare alcuna delle ragioni per cui il legislatore ha lasciato al giudice la scelta di operare la compensazione delle spese di lite tra le parti. Contr In specie la domanda proposta nei confronti di GI s.s. (già è Parte_2 stata integralmente ritenuta infondata, in virtù del richiamo al disposto dei “punti 8 e 16” del contratto di locazione concluso inter partes (in cui è stato pattuito l'esonero di responsabilità per la locatrice in caso di danni diretti o indiretti a persone e/o cose, per fatto colposo di terzi), nonché per inapplicabilità tra le parti dell'art. 1126 c.c., previsto in tema di riparto delle spese tra condominio e proprietario-
pagina 3 di 5 utilizzatore esclusivo del lastrico solare. Il giudice di prime cure ha ritenuto assorbente l'esclusione di responsabilità pattuita inter partes, nonché l'inapplicabilità dell'art, 1126 c.c. essendo GI s.s. (già
Contr
soggetto che ha concesso a in locazione commerciale Parte_2 CP_2
l'immobile da quest'ultima adibito a salone di parrucchiere.
Il giudice di prime cure ha adoperato una succinta motivazione, da cui non emerge né alcun contrasto giurisprudenziale, né un motivo di soccombenza parziale reciproca, né alcuna novità della questione trattata, dovendosi ritenere che il giudice abbia deciso la controversia fornendo un'interpretazione letterale ad una previsione contrattuale del tutto chiara e lineare e, in virtù del rapporto concluso inter partes, a ritenerlo escluso dall'ambito di applicabilità dell'art. 1126 c.c., relativo solo a rapporti condominiali.
Non si reputa pertanto sussistente alcuna “particolarità della materia trattata”, dovendosi ritenere risolte al contrario questioni del tutto ordinarie e per cui è stata richiesta un'attività interpretativa del tutto routinaria.
In accoglimento del primo motivo di appello la sentenza di prime cure va riformata, condannando
[...]
Contr
alla rifusione delle spese di lite in favore di GI s.s. (già , CP_2 Parte_2
che si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ratione temporis applicabili, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della semplicità delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), prendendo come valore di riferimento quello della domanda, atteso che la stessa
Contr è stata integralmente respinta nei confronti di GI s.s. (già Parte_2
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. va condannata a rifondere CP_2
in favore della parte attrice appellante anche le spese di lite del presente grado di giudizio.
La liquidazione delle spese avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ratione temporis applicabili, tenuto conto del valore delle domande, della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della marcata semplicità delle questioni trattate (fasi di studio, introduttiva e decisoria secondo i valori medi, ridotti tutti del 50%).
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1. in accoglimento dell'unico motivo d'appello, riforma la sentenza del giudice di pace di Milano
n. 5370, depositata il 12.9.2024, e condanna a rifondere nei confronti di GI s.s. CP_2
Cont (già le spese di lite da quest'ultima sostenute nel primo grado Parte_2
giudizio, che si liquidano in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. - se dovuta - e c.p.a.;
2. conferma per il resto la sentenza del giudice di pace di Milano n. 5370, depositata il 12.9.2024;
Cont
3. condanna a rifondere nei confronti di GI s.s. (già CP_2 Parte_2
le spese di lite da quest'ultima sostenute nel presente grado giudizio, che si liquidano in
[...]
euro 174,00 per le spese ed in euro 852,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. - se dovuta - e c.p.a.
Milano, 20.1.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32441/2024 r.g. promossa da: Contro
(C.F./P.I. , già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. POMA ANDREA CARLO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. PIZZUTI CP_2 C.F._1 GIANLUCA e dall'avv. DELL'ELCE MICHELA ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA
e contro
(C.F./P.I. , residente in [...] C.F._3
Menotti n. 5,
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice appellante:
“voglia il Tribunale di Milano adìto, quale Giudice d'appello, e contrariis reiectis, così giudicare: preso preliminarmente atto, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 115/2002, che il valore della causa viene al momento dichiarato da parte appellante in € 5.000,00 (pari a quello quantificato nella pag. 5
pagina 1 di 5 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) e che il contributo unificato è dovuto e corrisposto nell'importo di € 147,00, ed in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 5370/2024 sent. e n. 7082/2024 cron. del Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Elisabetta Dopudi, sentenza emessa a conclusione del processo civile ordinario che si è svolto con il n. 74769/2019 R.G. e pubblicata in data
12.09.2024, in via principale, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del Contr caso, - dichiarare tenuta e condannare a rifondere, alla società CP_2 Parte_2
i compensi e le spese di lite occorsi per il giudizio di primo grado, da maggiorarsi del
[...] rimborso forfettario spese generali, di c.p.a. e di i.v.a. nelle misure di legge;
con vittoria di compensi e di spese di lite, pure del presente secondo grado del giudizio, ugualmente da maggiorarsi del rimborso forfettario spese generali, di c.p.a. e di i.v.a. nelle misure di legge”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza, accogliere le Cont seguenti: CONCLUSIONI 1). Rigettare l'appello promosso da essendo destituito di Pt_2 qualsivoglia fondamento per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 5370/2024 pubblicata il 12/09/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano. 2). Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016). Contr Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_2
avverso la sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 5370/2024, depositata il 12.9.2024, lamentando l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto, per aver
Cont erroneamente disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra e CP_2
[...]
Parte_2
L'appellante ha pertanto chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza di prime cure, in via principale, di condannare alla rifusione delle spese di lite del primo, oltre che del presente grado di CP_2
giudizio (cfr. atto di citazione in appello).
Con deposito di comparsa di risposta si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto CP_2
dell'unico motivo di appello in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del giudizio. L'appellata ha sottolineato come pagina 2 di 5 in ogni caso la liquidazione delle spese andrebbe parametrata al valore dell'accolto e non anche a quello fino ad euro 5.200,00 come indicato dalla controparte.
Alla prima udienza del 7.1.2025 nessuno è comparso per e ne è stata dichiarata Controparte_4
la contumacia. Il procuratore della parte attrice appellante ha richiamato la nota di deposito depositata lo stesso 7.1.2025, con allegata la visura CCIAA storica di , già Meme Parte_1
s.a.s., dando atto che è stata modificata la denominazione sociale e la forma societaria.
La scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e, all'esito della discussione orale, la causa
è stata trattenuta in decisione, con riserva di depositare la sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
*
Il motivo di appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente è stata documentata la variazione della denominazione societaria e la trasformazione da società in accomandita semplice a società semplice tramite il deposito della Visura CCIAA di Giuni
s.s., da cui risulta che essa prima della promozione del presente grado di appello la società era
Cont denominata Parte_2 Parte_2
L'appellante si duole dell'errata applicazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. per avere il giudice di Pace di
Milano disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, ancorchè abbia respinto la pretesa di
Cont
nei confronti di GI s.s. (già Lamenta in CP_2 Parte_2
particolare l'appellante che la motivazione adoperata dal giudice di prime cure non sia compatibile con la previsione normativa in esame.
La doglianza attorea merita di essere condivisa, non potendosi ravvisare alcuna delle ragioni per cui il legislatore ha lasciato al giudice la scelta di operare la compensazione delle spese di lite tra le parti. Contr In specie la domanda proposta nei confronti di GI s.s. (già è Parte_2 stata integralmente ritenuta infondata, in virtù del richiamo al disposto dei “punti 8 e 16” del contratto di locazione concluso inter partes (in cui è stato pattuito l'esonero di responsabilità per la locatrice in caso di danni diretti o indiretti a persone e/o cose, per fatto colposo di terzi), nonché per inapplicabilità tra le parti dell'art. 1126 c.c., previsto in tema di riparto delle spese tra condominio e proprietario-
pagina 3 di 5 utilizzatore esclusivo del lastrico solare. Il giudice di prime cure ha ritenuto assorbente l'esclusione di responsabilità pattuita inter partes, nonché l'inapplicabilità dell'art, 1126 c.c. essendo GI s.s. (già
Contr
soggetto che ha concesso a in locazione commerciale Parte_2 CP_2
l'immobile da quest'ultima adibito a salone di parrucchiere.
Il giudice di prime cure ha adoperato una succinta motivazione, da cui non emerge né alcun contrasto giurisprudenziale, né un motivo di soccombenza parziale reciproca, né alcuna novità della questione trattata, dovendosi ritenere che il giudice abbia deciso la controversia fornendo un'interpretazione letterale ad una previsione contrattuale del tutto chiara e lineare e, in virtù del rapporto concluso inter partes, a ritenerlo escluso dall'ambito di applicabilità dell'art. 1126 c.c., relativo solo a rapporti condominiali.
Non si reputa pertanto sussistente alcuna “particolarità della materia trattata”, dovendosi ritenere risolte al contrario questioni del tutto ordinarie e per cui è stata richiesta un'attività interpretativa del tutto routinaria.
In accoglimento del primo motivo di appello la sentenza di prime cure va riformata, condannando
[...]
Contr
alla rifusione delle spese di lite in favore di GI s.s. (già , CP_2 Parte_2
che si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ratione temporis applicabili, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della semplicità delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), prendendo come valore di riferimento quello della domanda, atteso che la stessa
Contr è stata integralmente respinta nei confronti di GI s.s. (già Parte_2
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. va condannata a rifondere CP_2
in favore della parte attrice appellante anche le spese di lite del presente grado di giudizio.
La liquidazione delle spese avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ratione temporis applicabili, tenuto conto del valore delle domande, della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della marcata semplicità delle questioni trattate (fasi di studio, introduttiva e decisoria secondo i valori medi, ridotti tutti del 50%).
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1. in accoglimento dell'unico motivo d'appello, riforma la sentenza del giudice di pace di Milano
n. 5370, depositata il 12.9.2024, e condanna a rifondere nei confronti di GI s.s. CP_2
Cont (già le spese di lite da quest'ultima sostenute nel primo grado Parte_2
giudizio, che si liquidano in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. - se dovuta - e c.p.a.;
2. conferma per il resto la sentenza del giudice di pace di Milano n. 5370, depositata il 12.9.2024;
Cont
3. condanna a rifondere nei confronti di GI s.s. (già CP_2 Parte_2
le spese di lite da quest'ultima sostenute nel presente grado giudizio, che si liquidano in
[...]
euro 174,00 per le spese ed in euro 852,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. - se dovuta - e c.p.a.
Milano, 20.1.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 5 di 5