Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2024
Inammissibile
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10417 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10417/2025REG.PROV.COLL.
N. 07907/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7907 del 2024, proposto dalla società AT ME s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Petrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Avezzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Blandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 21 febbraio 2024 n. 1725, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avezzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il consigliere CH RT e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato, il ricorso per revocazione proposto dalla società AT mec s.a.s. avverso la sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 1725 del 21 febbraio 2024, che ha respinto l’appello proposto dalla medesima società avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione Prima, n. 108/2019.
2. Il giudizio ha ad oggetto due ordinanze emesse dal Comune di Avezzano, impugnate in due distinti giudizi incardinati innanzi al T.a.r. per l’Abruzzo.
La prima ordinanza, n. 387/2014, ha intimato la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati alla suddetta società.
La seconda ordinanza, n. 124/2018, ha disposto la loro rimozione d’ufficio, previo accesso al fondo, unitamente al pagamento delle somme occorrenti per il compimento di questa attività.
3. Il T.a.r. adito ha respinto, previa riunione, entrambi i ricorsi, ritenendo che la società ricorrente, in quanto proprietaria dell’area condotta in locazione dalla Effe EM s.r.l., è responsabile in solido con la locataria dell’abbandono o deposito incontrollati di rifiuti ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs 152/2006. Ad avviso del giudice la ricorrente era a conoscenza che la conduttrice del fondo aveva adibito l’area a deposito di rifiuti e che non disponeva dell’autorizzazione unica prescritta dall’art. 208 d.lgs n. 152/2006 per avviare detta attività sul sito condotto in locazione.
4. La sentenza di primo grado è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato, con la proposizione di tre motivi di appello, nella resistenza del Comune.
4.1. Con la sentenza impugnata, il Consiglio di Stato:
1. ha respinto il primo motivo rilevando che: “ 6.10 La società appellante, proprietaria dell’area condotta in locazione dalla Effe EM, era certamente consapevole dell’assenza, in capo alla locataria, dell’autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti ”, indicando compiutamente le motivazioni di tale convincimento;
2. ha respinto il secondo motivo rilevando che: “ 7.2 Dagli atti di causa emerge che la Pulimars Multiservizi ha effettivamente trasferito il ramo di azienda relativo all’attività di gestione dei rifiuti alla Effe EM, ma che non è mai stata completata la pratica di volturazione a favore della società subentrante delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività trasferita: quest’ultima, quindi, veniva abusivamente svolta dalla cessionaria nell’area concessa in locazione dalla AT ME (doc. 22 deposito primo grado comune) ”;
3. ha respinto il terzo motivo rilevando che le ordinanze comunali sono motivate, il provvedimento del Tribunale di Sulmona “ non deroga –né avrebbe potuto farlo- al regime di responsabilità sancito dalle disposizioni in materia ”, limitandosi “ a segnalare, nei limiti della propria competenza, la situazione di pericolo ai fini dell’esercizio, da parte del sindaco, dei poteri di intervento d’urgenza di cui è titolare (art. 50 d.lgs 267/2000 e art. 14 d.lgs 22/97) ” e, infine, la “a seguito di revoca del sequestro preventivo da parte del GIP la ricorrente è tornata nella disponibilità materiale e giuridica del terreno con conseguente obbligo di attivarsi per la rimozione dei rifiuti.
5. La società ha impugnato per revocazione la suddetta sentenza, articolando un unico motivo.
5.1. Si è costituito il Comune, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.
6. All’udienza del 16 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con l’unico motivo di ricorso, la società sostiene che la sentenza andrebbe revocata in quanto la sentenza avrebbe “ erroneamente supposto l’inesistenza dell’autorizzazione al subentro della Effe EM srl, nell’attività regolarmente assentita e svolta dalla Pulimars Multiservizi s.r.l., ignorando illegittimamente che l’affermata esistenza di tale autorizzazione, risulta da un fatto dedotto in giudizio dalla ricorrente e mai specificatamente negato o, quanto meno, contestato dal Comune ”.
Si sostiene, a supporto della censura, che l’esistenza di tale autorizzazione risulterebbe dalla raccomandata del 20 febbraio 2004 prot. 07455, inviata dal Settore Politiche Ambientali, Risorse Naturali ed Energetiche della Provincia di L’Aquila alla Effe EM srl, al Sindaco di Avezzano, al Dipartimento Provinciale dell’A.R.T.A. ed alla Ragione Abruzzo.
Tale raccomandata risulterebbe essere stata “ richiamata sia nella memoria del 21.3.2014, inviata a Comune di Avezzano (prot.0019328/14) dal legale rappresentante della società ricorrente, sia nel ricorso n.825 del 2014, sia nel ricorso n. 363 del 2018 2014 del TAR di L’Aquila, sia nel ricorso al Consiglio di Stato ” e il Comune non avrebbe negato nel corso del giudizio di aver ricevuto tale comunicazione dalla provincia né “ tantomeno ha affermato che la Effe EM non fosse in possesso di tale autorizzazione né con le ordinanze impugnate e né con gli atti difensivi prodotti nella due fasi del presente giudizio ”.
Se ne conclude che “ in ragione di quanto dispone l’art. 64, c.2 del C.P.A., che ha recepito il principio di non contestazione di cui all’art.115, c.1 del c.p.c., l’esistenza dell’autorizzazione prevista dalla legge per lo svolgimento dell’attività in questione da parte della Effe EM srl, è un fatto da considerare provato, senza necessità di allegazione documentale ”.
7.1. Il ricorso è inammissibile.
7.2. Con l’unico motivo di ricorso, la parte ricorrente ha dedotto la sussistenza del vizio revocatorio di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c., a mente del quale è possibile l’impugnazione della sentenza pronunciata “Se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
7.3. Tale ipotesi costituisce il peculiare rimedio previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell’“abbaglio dei sensi” (Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2025, n. 7740).
Su questa fattispecie di revocazione, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare nel tempo alcuni fondamentali principi, che meritano di essere ribaditi in questa sede, prima di procedere con la disamina delle censure articolate dal ricorrente.
A tal proposito, va osservato che:
a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. Plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587);
b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);
c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono «fatti» ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Corte cass. 22 marzo 2005, n. 6198);
d) non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3);
e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099);
f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5).
7.4. Effettuata la ricognizione dei principi suesposti, può procedersi all’esame della doglianza proposta.
7.5. Il motivo in esame è inammissibile, perché non allega la sussistenza di un “ errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ”, risultando incentrato, piuttosto, sulla violazione dell’art. 64 comma 2 c.p.a., ossia sulla mancata applicazione del principio di non contestazione da parte del Collegio decidente, il che tuttavia non costituisce il dedotto vizio revocatorio (cfr. §. 7.3., lett. d) della presente sentenza).
7.6. Va aggiunto, inoltre e su di un diverso versante, che per potersi configurare il vizio revocatorio azionato nel presente processo, il fatto erroneamente escluso o erroneamente affermato per un “abbaglio dei sensi” non deve costituire, per espressa previsione normativa, “ un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi ”.
Nel giudizio a quo , il Consiglio di Stato ebbe invece a pronunciarsi espressamente e motivatamente sulla circostanza che si allega quale fatto erroneamente escluso, statuendo in proposito che: “ 6.10 La società appellante, proprietaria dell’area condotta in locazione dalla Effe EM, era certamente consapevole dell’assenza, in capo alla locataria, dell’autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti.
6.11 Tale circostanza - non efficacemente smentita dagli assunti difensivi dell’appellante, come infra chiarito - trova riscontro nella relazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano del 23.11.2007 (doc. 22 del fascicolo di primo grado del comune) da cui emerge che fin dagli anni 2003- 2004 il suddetto consorzio in più occasioni aveva informato la proprietaria della situazione di irregolarità amministrativa in cui versava la locataria, che esercitava attività di smaltimento rifiuti senza autorizzazione.” .
Viene così a mancare un ulteriore presupposto per l’applicazione del rimedio invocato (cfr. §. 7.3., lett. f) della presente sentenza).
8. Conclusivamente, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
9. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti di Comune di Avezzano, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società AT ME s.a.s. alla rifusione, in favore del Comune di Avezzano, delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU NE, Presidente
CH RT, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH RT | LU NE |
IL SEGRETARIO