TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/11/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1113 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21/11/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, è comparsa per l'avv. CP_1
ES SA in sostituzione dell'avv. DI EG PI OL la quale chiede la decisione riportandosi alla memoria ed alle note in atti, rappresentando che non è stata raggiunta idonea prova dell'esposizione a rischio e non vi è prova dell'esistenza della malattia ed anzi dalla risonanza magnetica in atti risulta che non vi lesione della cuffia dei rotatori. Insiste per il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1113 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. CIOCI PAMELA ( ), dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico con l'avv. DI CP_1 P.IVA_1
EG PI OL ( ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.10.2024 parte ricorrente - assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento delle malattie professionali consistenti in CP_1
“artrosi spalla bilaterale con lesione cuffia dei rotatori,” e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti – chiedeva, il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita e/o indennizzo per il danno biologico per le malattie professionali addotte . Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza di CP_1
idonea esposizione a rischio e comunque per assenza della patologia denunciata.
Escusso un teste all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
L'oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto all'indennizzo per la malattia professionale “artrosi spalla bilaterale con lesione cuffia dei rotatori”.
Il D.M. 27.4.2004 e successive modifiche richiede per la malattia professionale tecnopatia della cuffia dei rotatori lo svolgimento di “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”-
Le dichiarazioni del teste escusso non sono sufficienti a provare lo svolgimento di tali lavorazioni e comunque un'idonea esposizione a rischio in relazione alla malattia denunciata.
Il teste ha precisato di aver lavorato con il ricorrente circa 10 – 15 anni fà, peraltro negli stessi cantieri del ricorrente ma per un'altra ditta, senza però indicare un periodo preciso e per quanto tempo.
Lo stesso teste ha confermato che il ricorrente ha svolto le mansioni come indicate nel ricorso ma ha precisato che i materiali venivano sollevati con l'aiuto di altri operai.
Infine il teste ha confermato che l'orario di lavoro era di nove ore al giorno e che il ricorrente lavorava in varie condizioni atmosferiche, con posture incongrue degli arti superiori.
La prova per testi assunta non risulta però idonea a provare lo svolgimento di mansioni che comportino un'idonea esposizione al rischio connesso alla patologia denunciata ed oggetto di causa (lesione cuffia rotatori delle spalle bilaterale) ovvero che in modo continuativo costante e ripetuto nel tempo il ricorrente effettuava movimenti delle spalle ed assumeva posizioni incongrue ripetuti nel tempo.
Inoltre occorre rilevare che risulta anche accertato che il ricorrente nel corso del turno lavorativo ha svolto mansioni varie e diverse.
Infine l'estratto contributo prodotto prova evidentemente soltanto che il ricorrente lavorato per varie società ma non quali siano state le mansioni e lavorazioni svolte. In mancanza di ulteriori elementi di prova la domanda è pertanto infondata e non merita accoglimento.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate ex art. 152 disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda perché infondata;
- compensa integralmente le spese di lite ex art. 152 disp.att.c.p.c.
Avezzano, 21 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza