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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3031/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3031/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERRILLO UGO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in V.LE TRIESTE N. 26, SESSA AURUNCA, presso il difensore avv.
VERRILLO UGO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANETTI REMO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Gramsci, 12, 65014 LORETO APRUTINO, presso il difensore avv.
GIOVANETTI REMO
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 939/2022, emesso in data 27-6-2022 dal Tribunale di
Pescara.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 4-8-2022, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 939/2022 emesso dal Tribunale di Pescara in data 25-6-2022 su ricorso della con il quale ad essa si ingiungeva il pagamento della somma di € 9.548,91, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura, recata dalle fatture n. 490 del 31.10.2017, limitatamente all'importo di € 324,50, n. 556 del 30.11.2017 di € 7.4110,28 e n. 620 del 31.12.2017 di € 1.850,13, emesse dalla Tavo Calcestruzzi del Rag. nei riguardi della credito Persona_1 Parte_1 acquisito dalla odierna opposta in virtù di atto di scissione parziale, non proporzionale ed asimmetrica, della Tavo Calcestruzzi del Rag. approvata con verbale di assemblea di s.r.l. Persona_1 in data 30.08.2021 (Repertorio n. 17.269 Raccolta n. 7.574), registrato in Pescara il 08.09.2021, al n.
9869 Serie 1T, con il quale a era stato assegnato il ramo aziendale attinente al settore Controparte_1 dell'attività di trasporto per conto terzi di calcestruzzi preconfezionati, nonché gli elementi patrimoniali attivi e passivi esistenti al 30.06.2021, ivi inclusi alcuni crediti, tra cui quello per cui è causa. Chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, dichiari il Tribunale di Pescara la sua incompetenza per territorio, essendo esclusivamente competente il Tribunale di Santa pagina 1 di 5 Maria Capua Vetere per tutti i motivi esposti in narrativa che qui abbiansi per ripetuti e trascritti integralmente e, per l'effetto, revochi e/o annulli il decreto ingiuntivo opposto n. 939/2022 del 25- 27/6/2022 (R.G. n. 2426/2022); b) Sempre in via preliminare, revochi il Tribunale adito il predetto decreto ingiuntivo opposto stante la carenza di legittimazione attiva della società Controparte_1
c) Sempre in via preliminare, revochi il Tribunale adito il predetto decreto ingiuntivo opposto stante la carenza di legittimazione passiva della società d) Nel merito, accolga il Parte_1
Tribunale di Pescara la presente opposizione e, per l'effetto, rigetti integralmente la domanda formulata dalla società con sede in Loreto Aprutino (PE), in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il ricorso per decreto ingiuntivo, stante l'inesistenza del credito;
e) In via istruttoria, la si riserva di articolare compiutamente i mezzi istruttori, Parte_1 anche all'esito delle difese della opposta, nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. di cui sin d'ora si chiede la concessione;
f) Ponga le spese di lite, oltre compensi professionali nonché rimborso spese forfetario, C.P.A. ed I.V.A. a carico della soccombente”. A sostegno dell'opposizione, eccepiva: l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sia quale foro della persona giuridica, sia quale luogo di conclusione del contratto, sia quale luogo in cui doveva essere effettuato il pagamento;
il difetto di legittimazione attiva della società , non essendo stato notificato ad essa debitrice CP_1
l'atto di cessione del credito dalla Tavo Calcestruzzi alla odierna opposta;
il difetto di legittimazione passiva della , dovendo il pagamento dei materiali edili essere effettuato dalla Progetto Parte_1
Scuola Penne S.r.l., quale affidataria dei lavori di costruzione del nuovo complesso scolastico Istituto
Comprensivo M. Giardini, subentrata alla;
l'inesistenza del credito azionato nonché la Parte_1 mancata consegna della merce. 2) Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione e Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito, affinché l'Ill.mo Tribunale di Pescara voglia, contrariis reiectis, respingere l'opposizione proposta, nonché le richieste avanzate dalla e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 939/2022 emesso del Pt_1 Parte_1
Tribunale di Pescara. Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio”. 3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, alla quale la parte opposta non presenziava, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) Devesi in via preliminare disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, atteso che, come da giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “nei contratti conclusi per telefono, luogo della conclusione è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell'accettazione. Ne consegue che nel predetto luogo si radica il primo dei fori alternativi previsti dall'art. 20 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16417 del 14/07/2009, Rv. 609133 – 01; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3400 del 11/02/2021, Rv. 660638 – 01). Ebbene, nel caso di specie, l'opponente ha effettuato telefonicamente l'ordine della merce alla prima che Parte_2 intervenisse la scissione del 30-08-2021, con la quale è stato assegnato a il ramo Controparte_1 aziendale concernente l'attività di trasporto per conto terzi di calcestruzzi preconfezionati, concordando termini e condizioni della fornitura in questione da eseguirsi presso il cantiere di Penne (PE), accettando la proposta proveniente dalla società odierna opposta, come confermato dal teste Tes_1
(escusso all'udienza del 09-01-2024); luogo della conclusione del contratto deve dunque essere
[...] considerato quello della sede della opposta, dove essa ha avuto conoscenza dell'accettazione della
, con conseguente competenza del Tribunale adito. Parte_1
Anche ove non si volesse condividere tale impostazione, l'adito Tribunale sarebbe comunque competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in quanto luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione di pagamento azionata in giudizio (da ritenersi liquida, avendo il ricorrente per ingiunzione richiesto il pagamento di somma determinata e comunque determinabile in base alle pattuizioni contrattuali).
pagina 2 di 5 Infatti, ai sensi della predetta disposizione, “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”; in particolare, per le obbligazioni pecuniarie, quale quella dedotta nel presente giudizio, secondo quanto stabilito dall'art. 1182, comma 3, “l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta nel domicilio del creditore al tempo della scadenza” e quindi, nel caso in esame, presso la sede della società opposta, non essendo rilevante, a tal fine, la modalità di pagamento a mezzo CP_2 concordata tra le parti. 5) Deve parimenti essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva de per Controparte_1 non essere la cessione stata notificata al debitore ceduto.
Come noto, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce
a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante
l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto) (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4713 del 19/02/2019, Rv. 652988 – 01; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15981 del 07/06/2023, Rv. 668267 – 01); inoltre, la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12734 del 13/05/2021, Rv.
661432 - 01) e, pertanto, “può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014, Rv. 629429 - 01). Nella fattispecie, a seguito della intervenuta scissione parziale, non proporzionale ed asimmetrica della Tavo Calcestruzzi, a CP_1 sono stati assegnati anche gli elementi patrimoniali attivi e passivi esistenti al 30-06-2021 (all. n. 1
[...] fascicolo monitorio); essa ha acquisito, quindi, alcuni crediti che la vantava nei Parte_2 confronti di terzi, tra cui quello esistente nei confronti della per un ammontare Parte_1 pari ad € 9.584,91, come risultante dall'”Accordo ricognitivo” (ultima pagina), sottoscritto in data 23- 02-2022 (all.2), e dalla scheda contabile (sub all. 3 fascicolo monitorio). La risulta Parte_1 essere stata portata a conoscenza dell'intervenuta cessione, avendo, già a partire dal mese di aprile del
2018, ricevuto diffide di pagamento dalla (all. 7 e 8 fascicolo monitorio), cui Parte_2 non risultano essere state sollevate contestazioni. Con nota del 05-04-2022, inviata all'opponente, poi, era stata portata a conoscenza della stessa l'avvenuta cessione del ramo aziendale, e del credito in questione, in favore de (all. 9 fascicolo monitorio), unitamente alla richiesta di Controparte_1 pagamento, cui pure la non risulta aver fornito alcun riscontro, né sollevato Parte_1 contestazioni. Da ultimo, ne è sicuramente venuta a conoscenza con la notifica del decreto ingiuntivo qui impugnato.
6) Anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società opponente, poiché il pagamento dei materiali edili indicati nelle fatture avrebbe dovuto essere effettuato dalla Progetto Scuola Penne
S.r.l. e non dalla società opponente, non può essere ritenuta fondata.
Infatti, nella Determinazione del n. 649 datata 21-12-2015, a firma del Responsabile Controparte_3 dell'Area Tecnica ed ambientale, Ufficio Opere Pubbliche - Manutenzioni - Mobilità urbana, prodotta dalla stessa società opponente (doc. 04), viene dato atto che dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori pagina 3 di 5 di costruzione del nuovo plesso scolastico e la costituzione da parte del in favore Controparte_3 dell'aggiudicataria, del diritto di superficie sull'area di proprietà comunale, con atto a rogito del Segretario Generale rep. n. 46/2015 in data 29-04-2015, tra l'ente comunale e la è Parte_1 stato stipulato il Contratto di disponibilità per la costruzione e messa a disposizione del nuovo complesso scolastico Istituto Comprensivo M. Giardini (doc. 03 opponente). La società di progetto, poi costituita con il nome di Progetto Scuola Penne S.r.l., ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. n. 163/2006, è subentrata nel rapporto all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione, essendo sufficiente la semplice presa d'atto da parte dell'Amministrazione appaltante. L'art. 156 citato, dopo aver previsto che la società di progetto “diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione”, specifica che “tale subentro non costituisce cessione di contratto” e che “la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente”. Pertanto, viene in rilievo un rapporto tra la società di progetto, che sostituisce l'aggiudicatario, e la P.A., che non va ad inficiare i rapporti giuridici tra l'originario aggiudicatario ed i terzi, in questo caso tra la e la Tavo Calcestruzzi, dapprima, e successivamente e di Parte_1 Controparte_1 ciò si trae conferma anche dalla Determinazione di cui sopra, nella quale si legge che “la predetta
Società PROGETTO SCUOLA PENNE s.r.l. subentra nel rapporto all'aggiudicatario, sostituendolo in tutti i rapporti con l'Amministrazione”; il subentro concerne quindi solo il rapporto con il CP_3
e non si verifica la cessione del contratto. Conseguentemente, deve ritenersi che la Progetto
[...]
Scuola Penne S.r.l. non abbia assunto l'obbligazione di pagamento esistente in capo alla Parte_1
la quale è l'unica obbligata nei confronti de (a seguito della citata scissione).
[...] Controparte_1
7) Quanto alla eccezione riguardante l'inesistenza del credito, avendo l'opponente disconosciuto le fatture e i DDT prodotti ex adverso, deve in primo luogo rilevarsi la contraddittorietà in cui è incorsa l'opponente, avendo essa dapprima, al fine di contestare la competenza territoriale del giudice adito, affermato che “il pagamento doveva essere effettuato, con ricevuta bancaria tratto sul c/c/ acceso presso la Banca UNICREDIT, Filiale di Sessa Aurunca (CE)”, riconoscendo dunque l'esistenza del rapporto contrattuale, e successivamente eccepito l'inesistenza del relativo credito. In secondo luogo, non può ritenersi la validità del disconoscimento delle fatture e dei DDT operato dalla , Parte_1 attesa la genericità e non specificità dello stesso. Per giurisprudenza consolidata della corte di
Cassazione, infatti, “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021, Rv. 661429 - 01); ed ancora, si afferma che “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso) (per tutte: Cass. Sez. 5 - , Sentenza
n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 – 01; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018, Rv. 651376 – 01; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 – 01; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 40750 del 20/12/2021, Rv.
pagina 4 di 5 663440 – 01).
Ebbene, la ha genericamente (a pag. 6 dell'atto di citazione) contestato le fatture e i DDT Parte_1 senza specificare in modo chiaro e circostanziato i profili contestati e limitandosi ad affermare l'inidoneità delle fatture a costituire piena prova del credito, argomentazione che non è pertinente all'asserito disconoscimento.
8) A ciò si aggiunga che non risulta che l'opponente abbia mai effettuato contestazioni sulla fornitura o sulle fatture prima del presente giudizio. Per contro, deve ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza del credito vantato in fase monitoria, essendo state prodotte dalla parte opposta le fatture con i relativi
Documenti di Trasporto sottoscritti dal caricatore, dal conducente del mezzo e dal destinatario della merce, che provano l'avvenuta consegna del materiale (all. C, D, E fascicolo opposta), confermata anche in sede di escussione testimoniale, avendo i testi (escusso all'udienza del 09-01- Testimone_2
2024) e (escusso all'udienza del 06-03-2024) confermato l'avvenuto trasporto e la Testimone_3 consegna.
9) La proposta opposizione deve pertanto essere respinta e l'opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato in toto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3031/2022, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: respinge la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 939/2022, emesso in data 27-6-2022 dal
Tribunale di Pescara, confermandolo in toto; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in Parte_1 favore del in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente Controparte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario
15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 19 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3031/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERRILLO UGO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in V.LE TRIESTE N. 26, SESSA AURUNCA, presso il difensore avv.
VERRILLO UGO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANETTI REMO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Gramsci, 12, 65014 LORETO APRUTINO, presso il difensore avv.
GIOVANETTI REMO
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 939/2022, emesso in data 27-6-2022 dal Tribunale di
Pescara.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 4-8-2022, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 939/2022 emesso dal Tribunale di Pescara in data 25-6-2022 su ricorso della con il quale ad essa si ingiungeva il pagamento della somma di € 9.548,91, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura, recata dalle fatture n. 490 del 31.10.2017, limitatamente all'importo di € 324,50, n. 556 del 30.11.2017 di € 7.4110,28 e n. 620 del 31.12.2017 di € 1.850,13, emesse dalla Tavo Calcestruzzi del Rag. nei riguardi della credito Persona_1 Parte_1 acquisito dalla odierna opposta in virtù di atto di scissione parziale, non proporzionale ed asimmetrica, della Tavo Calcestruzzi del Rag. approvata con verbale di assemblea di s.r.l. Persona_1 in data 30.08.2021 (Repertorio n. 17.269 Raccolta n. 7.574), registrato in Pescara il 08.09.2021, al n.
9869 Serie 1T, con il quale a era stato assegnato il ramo aziendale attinente al settore Controparte_1 dell'attività di trasporto per conto terzi di calcestruzzi preconfezionati, nonché gli elementi patrimoniali attivi e passivi esistenti al 30.06.2021, ivi inclusi alcuni crediti, tra cui quello per cui è causa. Chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, dichiari il Tribunale di Pescara la sua incompetenza per territorio, essendo esclusivamente competente il Tribunale di Santa pagina 1 di 5 Maria Capua Vetere per tutti i motivi esposti in narrativa che qui abbiansi per ripetuti e trascritti integralmente e, per l'effetto, revochi e/o annulli il decreto ingiuntivo opposto n. 939/2022 del 25- 27/6/2022 (R.G. n. 2426/2022); b) Sempre in via preliminare, revochi il Tribunale adito il predetto decreto ingiuntivo opposto stante la carenza di legittimazione attiva della società Controparte_1
c) Sempre in via preliminare, revochi il Tribunale adito il predetto decreto ingiuntivo opposto stante la carenza di legittimazione passiva della società d) Nel merito, accolga il Parte_1
Tribunale di Pescara la presente opposizione e, per l'effetto, rigetti integralmente la domanda formulata dalla società con sede in Loreto Aprutino (PE), in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il ricorso per decreto ingiuntivo, stante l'inesistenza del credito;
e) In via istruttoria, la si riserva di articolare compiutamente i mezzi istruttori, Parte_1 anche all'esito delle difese della opposta, nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. di cui sin d'ora si chiede la concessione;
f) Ponga le spese di lite, oltre compensi professionali nonché rimborso spese forfetario, C.P.A. ed I.V.A. a carico della soccombente”. A sostegno dell'opposizione, eccepiva: l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sia quale foro della persona giuridica, sia quale luogo di conclusione del contratto, sia quale luogo in cui doveva essere effettuato il pagamento;
il difetto di legittimazione attiva della società , non essendo stato notificato ad essa debitrice CP_1
l'atto di cessione del credito dalla Tavo Calcestruzzi alla odierna opposta;
il difetto di legittimazione passiva della , dovendo il pagamento dei materiali edili essere effettuato dalla Progetto Parte_1
Scuola Penne S.r.l., quale affidataria dei lavori di costruzione del nuovo complesso scolastico Istituto
Comprensivo M. Giardini, subentrata alla;
l'inesistenza del credito azionato nonché la Parte_1 mancata consegna della merce. 2) Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione e Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito, affinché l'Ill.mo Tribunale di Pescara voglia, contrariis reiectis, respingere l'opposizione proposta, nonché le richieste avanzate dalla e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 939/2022 emesso del Pt_1 Parte_1
Tribunale di Pescara. Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio”. 3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, alla quale la parte opposta non presenziava, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) Devesi in via preliminare disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, atteso che, come da giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “nei contratti conclusi per telefono, luogo della conclusione è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell'accettazione. Ne consegue che nel predetto luogo si radica il primo dei fori alternativi previsti dall'art. 20 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16417 del 14/07/2009, Rv. 609133 – 01; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3400 del 11/02/2021, Rv. 660638 – 01). Ebbene, nel caso di specie, l'opponente ha effettuato telefonicamente l'ordine della merce alla prima che Parte_2 intervenisse la scissione del 30-08-2021, con la quale è stato assegnato a il ramo Controparte_1 aziendale concernente l'attività di trasporto per conto terzi di calcestruzzi preconfezionati, concordando termini e condizioni della fornitura in questione da eseguirsi presso il cantiere di Penne (PE), accettando la proposta proveniente dalla società odierna opposta, come confermato dal teste Tes_1
(escusso all'udienza del 09-01-2024); luogo della conclusione del contratto deve dunque essere
[...] considerato quello della sede della opposta, dove essa ha avuto conoscenza dell'accettazione della
, con conseguente competenza del Tribunale adito. Parte_1
Anche ove non si volesse condividere tale impostazione, l'adito Tribunale sarebbe comunque competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in quanto luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione di pagamento azionata in giudizio (da ritenersi liquida, avendo il ricorrente per ingiunzione richiesto il pagamento di somma determinata e comunque determinabile in base alle pattuizioni contrattuali).
pagina 2 di 5 Infatti, ai sensi della predetta disposizione, “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”; in particolare, per le obbligazioni pecuniarie, quale quella dedotta nel presente giudizio, secondo quanto stabilito dall'art. 1182, comma 3, “l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta nel domicilio del creditore al tempo della scadenza” e quindi, nel caso in esame, presso la sede della società opposta, non essendo rilevante, a tal fine, la modalità di pagamento a mezzo CP_2 concordata tra le parti. 5) Deve parimenti essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva de per Controparte_1 non essere la cessione stata notificata al debitore ceduto.
Come noto, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce
a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante
l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto) (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4713 del 19/02/2019, Rv. 652988 – 01; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15981 del 07/06/2023, Rv. 668267 – 01); inoltre, la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12734 del 13/05/2021, Rv.
661432 - 01) e, pertanto, “può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014, Rv. 629429 - 01). Nella fattispecie, a seguito della intervenuta scissione parziale, non proporzionale ed asimmetrica della Tavo Calcestruzzi, a CP_1 sono stati assegnati anche gli elementi patrimoniali attivi e passivi esistenti al 30-06-2021 (all. n. 1
[...] fascicolo monitorio); essa ha acquisito, quindi, alcuni crediti che la vantava nei Parte_2 confronti di terzi, tra cui quello esistente nei confronti della per un ammontare Parte_1 pari ad € 9.584,91, come risultante dall'”Accordo ricognitivo” (ultima pagina), sottoscritto in data 23- 02-2022 (all.2), e dalla scheda contabile (sub all. 3 fascicolo monitorio). La risulta Parte_1 essere stata portata a conoscenza dell'intervenuta cessione, avendo, già a partire dal mese di aprile del
2018, ricevuto diffide di pagamento dalla (all. 7 e 8 fascicolo monitorio), cui Parte_2 non risultano essere state sollevate contestazioni. Con nota del 05-04-2022, inviata all'opponente, poi, era stata portata a conoscenza della stessa l'avvenuta cessione del ramo aziendale, e del credito in questione, in favore de (all. 9 fascicolo monitorio), unitamente alla richiesta di Controparte_1 pagamento, cui pure la non risulta aver fornito alcun riscontro, né sollevato Parte_1 contestazioni. Da ultimo, ne è sicuramente venuta a conoscenza con la notifica del decreto ingiuntivo qui impugnato.
6) Anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società opponente, poiché il pagamento dei materiali edili indicati nelle fatture avrebbe dovuto essere effettuato dalla Progetto Scuola Penne
S.r.l. e non dalla società opponente, non può essere ritenuta fondata.
Infatti, nella Determinazione del n. 649 datata 21-12-2015, a firma del Responsabile Controparte_3 dell'Area Tecnica ed ambientale, Ufficio Opere Pubbliche - Manutenzioni - Mobilità urbana, prodotta dalla stessa società opponente (doc. 04), viene dato atto che dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori pagina 3 di 5 di costruzione del nuovo plesso scolastico e la costituzione da parte del in favore Controparte_3 dell'aggiudicataria, del diritto di superficie sull'area di proprietà comunale, con atto a rogito del Segretario Generale rep. n. 46/2015 in data 29-04-2015, tra l'ente comunale e la è Parte_1 stato stipulato il Contratto di disponibilità per la costruzione e messa a disposizione del nuovo complesso scolastico Istituto Comprensivo M. Giardini (doc. 03 opponente). La società di progetto, poi costituita con il nome di Progetto Scuola Penne S.r.l., ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. n. 163/2006, è subentrata nel rapporto all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione, essendo sufficiente la semplice presa d'atto da parte dell'Amministrazione appaltante. L'art. 156 citato, dopo aver previsto che la società di progetto “diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione”, specifica che “tale subentro non costituisce cessione di contratto” e che “la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente”. Pertanto, viene in rilievo un rapporto tra la società di progetto, che sostituisce l'aggiudicatario, e la P.A., che non va ad inficiare i rapporti giuridici tra l'originario aggiudicatario ed i terzi, in questo caso tra la e la Tavo Calcestruzzi, dapprima, e successivamente e di Parte_1 Controparte_1 ciò si trae conferma anche dalla Determinazione di cui sopra, nella quale si legge che “la predetta
Società PROGETTO SCUOLA PENNE s.r.l. subentra nel rapporto all'aggiudicatario, sostituendolo in tutti i rapporti con l'Amministrazione”; il subentro concerne quindi solo il rapporto con il CP_3
e non si verifica la cessione del contratto. Conseguentemente, deve ritenersi che la Progetto
[...]
Scuola Penne S.r.l. non abbia assunto l'obbligazione di pagamento esistente in capo alla Parte_1
la quale è l'unica obbligata nei confronti de (a seguito della citata scissione).
[...] Controparte_1
7) Quanto alla eccezione riguardante l'inesistenza del credito, avendo l'opponente disconosciuto le fatture e i DDT prodotti ex adverso, deve in primo luogo rilevarsi la contraddittorietà in cui è incorsa l'opponente, avendo essa dapprima, al fine di contestare la competenza territoriale del giudice adito, affermato che “il pagamento doveva essere effettuato, con ricevuta bancaria tratto sul c/c/ acceso presso la Banca UNICREDIT, Filiale di Sessa Aurunca (CE)”, riconoscendo dunque l'esistenza del rapporto contrattuale, e successivamente eccepito l'inesistenza del relativo credito. In secondo luogo, non può ritenersi la validità del disconoscimento delle fatture e dei DDT operato dalla , Parte_1 attesa la genericità e non specificità dello stesso. Per giurisprudenza consolidata della corte di
Cassazione, infatti, “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021, Rv. 661429 - 01); ed ancora, si afferma che “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso) (per tutte: Cass. Sez. 5 - , Sentenza
n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 – 01; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018, Rv. 651376 – 01; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 – 01; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 40750 del 20/12/2021, Rv.
pagina 4 di 5 663440 – 01).
Ebbene, la ha genericamente (a pag. 6 dell'atto di citazione) contestato le fatture e i DDT Parte_1 senza specificare in modo chiaro e circostanziato i profili contestati e limitandosi ad affermare l'inidoneità delle fatture a costituire piena prova del credito, argomentazione che non è pertinente all'asserito disconoscimento.
8) A ciò si aggiunga che non risulta che l'opponente abbia mai effettuato contestazioni sulla fornitura o sulle fatture prima del presente giudizio. Per contro, deve ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza del credito vantato in fase monitoria, essendo state prodotte dalla parte opposta le fatture con i relativi
Documenti di Trasporto sottoscritti dal caricatore, dal conducente del mezzo e dal destinatario della merce, che provano l'avvenuta consegna del materiale (all. C, D, E fascicolo opposta), confermata anche in sede di escussione testimoniale, avendo i testi (escusso all'udienza del 09-01- Testimone_2
2024) e (escusso all'udienza del 06-03-2024) confermato l'avvenuto trasporto e la Testimone_3 consegna.
9) La proposta opposizione deve pertanto essere respinta e l'opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato in toto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3031/2022, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: respinge la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 939/2022, emesso in data 27-6-2022 dal
Tribunale di Pescara, confermandolo in toto; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in Parte_1 favore del in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente Controparte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario
15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 19 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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