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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/07/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1200/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa
Da
in persona del legale rappresentante, con sede in Bari ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Molfetta alla via Ten. Michele Fiorino n.56 presso lo studio dell'avv.
Lamberto Piccininni, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante ed appellata incidentale
Contro
, nato in [...] il [...], residente in [...]dei Controparte_1
Sauri (FG) ed elettivamente domiciliato in Foggia, piazza U. Giordano n.13/c, presso lo pagina 1 di 22 studio dell'avv. Angela Nardella, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellato ed appellante incidentale
Nonché
, in persona del legale rappresentante, con sede in Ala (TN) ed Controparte_2 elettivamente domiciliata in Bolzano Gall. Europa n.26, presso lo studio degli avv.ti Giorgio
Negri e Michele Ferrai, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
Nonchè
in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_3 legale in Foggia
appellata, contumace
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 343/2021, resa dal NA di Bari, in composizione monocratica, in data 28/1/2021, pubblicata in data 29/1/2021, a definizione del giudizio n.3138/2014 r.g., promosso dall'odierno appellato ed appellante incidentale, in danno dell' odierna società appellante ed appellata incidentale, con chiamata in casua delle altre due società appellate “risarcimento danni ”.
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. dell'8/3/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per la società appellante ed appellata incidentale:
”La difesa dell'appellante impugna e contesta parole per parola le avverse deduzioni, difese e conclusioni, in particolare l'eccezione d'improcedibilità dell'appello così come sollevata dall'appellato , già contestata nelle precedenti note. Inoltre Controparte_1 la difesa della società appellante, riportandosi alle precedenti difese, anche nelle depositate note scritte e alla documentazione prodotta, chiede che l'acc.ma Corte di
Appello di Bari, contrariis reiectis, voglia accogliere le conclusioni rassegnate in atto di citazione in appello qui ritrascritte: 1)accogliere le conclusioni rassegnate sia in comparsa di risposta di primo grado del 9/6/2014 sia in atto di chiamata del terzo del 26/9/2014; pagina 2 di 22 II) condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi di causa del doppio grado del giudizio, ordinando, altresì, la restituzione all'odierna appellante delle somme già pagate con riserva di ripetizione;
2)in via subordinata, in ogni caso, riformare la parte motivazionale e dispositiva della sentenza impugnata concernente le spese del primo grado e, per l'effetto, disporre la restituzione della somma di €984,70 versata in favore dello per spese di a.t.p. assolutamente non dovute, compensare Controparte_1 integralmente le spese di CTU e le spese del doppio grado di giudizio fra tutte le parti, con ogni altra conseguenza di legge;
chiede la rinnovazione della CTU affinché il nuovo consulente risponda ai quesiti posti dal Giudice di primo grado ed alle inevase osservazioni mosse dal c.t.p., ing. ”; per la società appellata ed appellante Persona_1 incidentale:” L'avv.ta Angela Nardella conclude riportandosi alla propria comparsa di costituzione in giudizio ed alla avanzata richiesta di appello incidentale così riportate:1)Voglia l'Ecc.ma Corte rigettare l'atto di gravame proposto dall' Parte_1 poiché infondato in fatto e diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare l al risarcimento del Parte_1 danno subito dal sig. per l'ulteriore somma di €14.277,01 oltre iva, così CP_1 determinata: €15.277,01 somma indicata dal ctu per riparazione risolutoria, cui va detratta la somma di €1.000,00 già versata in esecuzione della sentenza di primo grado;
sempre in accoglimento dell'appello incidentale, condannare la società al danno Parte_1 da fermo tecnico relativamente al periodo che va dalla seconda settimana di marzo del
2013 al 17/10/2013, da determinare in via equitativa, confermare, per il resto l'impugnata sentenza, condannare la società appellante alla rifusione delle spese e del compenso dovuto per il giudizio di appello;
riportandosi, alle eccezioni, deduzioni e richieste in essa riportate, chiedendone l'integrale accoglimento;
insiste, in ogni caso, nella propria eccezione preliminare relativa all'improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di gravame principale, non avendo parte appellante depositato copia conforme uso appello della sentenza impugnata, al momento dell'iscrizione a ruolo dell'atto d'appello; Impugna e contesta l'atto introduttivo e tutti gli atti di costituzione, poiché infondati in fatto e diritto, insistendo per il rigetto di tutti i motivi ex adverso articolati ”; per la : Controparte_2
"Il procuratore dell'appellata si riporta alle conclusioni già rassegnate con precedenti note, ovvero come da comparsa di costituzione del 19/11/2021: respinto, per quanto
d'interesse della comparente, l'appello principale, confermare l'impugnata sentenza, pagina 3 di 22 spese e competenze del grado rifuse”. Nessuna nota perveniva dalla società appellata,
persistendo la stessa nella sua contumacia processuale Controparte_3 in questa fase.
Svolgimento del processo
Con citazione del 27/2/2014 dinanzi il NA di Bari, lo conveniva Controparte_1 la in persona del suo legale rappresentante, corrente in Bari, Parte_1 concessionaria, tra altre marche, della , per ivi sentirla dichiarare Controparte_2 responsabile dei danni occorsi alla propria autovettura Subaru Impreza, acquistata il Contr 2/4/2010 presso la concessionaria di Foggia con conseguenziale sua condanna al ristoro degli stessi come appresso individuati.
In particolare, assumeva in fatto che, nel mese di marzo del 2013, evidenziandosi un difetto meccanico alla predetta autovettura tale da rendere necessario un intervento di officina specializzata, richiedeva alla società produttrice a quale autofficina dovesse rivolgersi, finendo per optare, come da ampia discrezionalità comunicatogli dalla casa madre, all'autofficina presso la concessionaria in Bari, rappresentata CP_2 dall' in quanto la società concessionaria dalla quale aveva acquistato Parte_1
l'autovettura non rappresentava più il brend . CP_2
Consegna, pertanto, l'autovettura da revisionare e riparare, previo trasporto con carro attrezzi dalla propria residenza in quel di Bari, in data 26/3/2013, con effettuata riparazione, peraltro con notevole ritardo con riconsegna dell'autovettura solamente il successivo 3/5/2013, la predetta concessionaria lo rassicurava circa la risoluzione del problema di surriscaldamento del motore avendo provveduto alla sostituzione della valvola termostatica, individuata quale causa del difetto riscontrato, intervento regolarmente fatturato e versato per la somma di €280.000 oltre ulteriori €54,45 per giro di prova e che si aggiungeva al costo del carroattrezzi di €493,68.
Sta di fatto, tuttavia, che l'avvenuta sostituzione della valvola, erroneamente e superficialmente diagnosticata quale causa del surriscaldamento, non aveva affatto risolto il problema tant'è che l'autovettura, durante il viaggio di ritorno alla propria residenza, manifestava nuovamente lo stesso difetto lamentato per il quale si era reso necessaria la asserita riparazione.
pagina 4 di 22 Commissionata una approfondita consulenza meccanica ad un proprio meccanico di fiducia, con relazione del 30/5/13 lo stesso accertava che il guasto non andava individuato nella usura della valvola termostatica, come ritenuto dall'autofficina dell' , ma Parte_1 da un problema di pressione creato da una probabile “soffiatura” nella guarnizione testa cilindri de tanto avrebbe potuto provocare, con evidente probabilità, la bruciatura della guarnizione testa cilindri.
Asseriva ancora che, il giorno successivo al ritiro, il meccanico incaricato, tale ON
, effettuava i dovuti controlli alla vettura e riscontrava la assoluta mancanza del
[...] liquido di raffreddamento dal radiatore ed il pieno della vaschetta di espansione con evidenti tracce di fuoriuscita del liquido, evidenziandosi le stesse problematiche riscontrate prima dell'intervento dei meccanici dell' , così inducendolo a Parte_1 contestare l'irregolare e superficiale riparazione con propria mail del 16/5/2013 a firma del proprio legale, rimasta priva di riscontro alcuno.
Evidenziava, altresì, di aver promosso una procedura di accertamento tecnico preventivo dinanzi il Giudice di Pace di Bari con ricorso del 18/6/2013 alfine di accertare le prospettate cause dell'avaria meccanica persistente anche a seguito dell'asserito intervento riparatore della società convenuta, estendendo il contradittorio processuale Contr anche alle altre due società, odierne appellate, ovvero alla ed alla Controparte_2 di Foggia, oltre, ovviamente, all'odierna società appellante.
Integrato il contradittorio con la costituzione delle due società predette, preferendo l' rimanere contumace, il designato CTU, Ing. , riteneva Parte_1 Persona_3 necessario procedere allo smontaggio completo del motore che avveniva presso un'officina specializzata in quel di Pescara e quindi, a conclusione delle operazioni CP_2 peritali il CTU relazionava e concludeva escludendo vizi di conformità o imperfezioni dovute ai processi di fabbricazione dei componenti del motore, appurando una negligenza da parte dei meccanici dell' atteso che la valvola termostatica sostituita era Parte_1 perfettamente funzionante, rappresentando l'autovettura nel viaggio di ritorno lo stesso difetto precedente l'intervento meccanico.
A giudizio del predetto CTU, pertanto, “Tale circostanza prova che le indagini sull'autovettura sono state carenti tanto da restituire l'autovettura non ancora riparata ed avendo sostituito un componente in realtà perfettamente funzionante”. pagina 5 di 22 Il citato professionista, tuttavia, assumeva l'impossibilità di quantificare la percentuale di responsabilità dell' sui danni complessivi presenti sull'autovettura che, con il Parte_1 descritto problema di surriscaldamento, aveva affrontato il tragitto da Bari al luogo di residenza dello in Castelluccio dei Sauri, con probabile ed ulteriore CP_1 peggioramento delle condizioni del motore, quantificando, in ogni caso, i costi complessivi per la riparazione dell'autovettura nella misura di€15.618,61 iva esclusa.
Sulla scorta di quanto innanzi, deduceva, in diritto, una evidente responsabilità della società convenuta nella causazione di tale ingente danno e che provvedeva ad individuare, in primo luogo, nel danno emergente, pari al costo complessivo dell'intervento meccanico non risolutore del problema (€334,45) e, in secondo luogo, in un “aggravamento delle condizioni del motore” determinatosi a causa del tragitto di rientro presso la propria residenza, così come quantificato in sede di ATP nella misura di €15.618,61 iva esclusa, asserendo, a tale riguardo che la mancanza di qualsiasi responsabilità concorsuale in capo allo stesso , comportasse una conseguente responsabilità integrale del danno da aggravamento predetto in capo alla convenuta, a causa di un comportamento gravemente negligente ed imperito, invocando, in terzo luogo, anche danno da fermo tecnico da valutare in via equitativa ed infine, in quarto luogo, il rimborso di quanto anticipato per la temporanea riparazione dell'autovettura, pari alla somma di €2.597,00
(versato all'autofficina pescarese allorché effettuava interventi parziali finalizzati a poter rimettere su strada la vettura almeno provvisoriamente in attesa della riparazione definitiva da effettuarsi a regola d'arte per detti interventi).
Istruttoriamente, chiedeva l'acquisizione del fascicolo di ATP e l'ammissione di una prova testimoniale sulle circostanze da articolare nei termini rito.
Con comparsa del 9/6/2014, in previsione della fissata udienza di prima comparizione del
30/6/2014, si costituiva la società convenuta, odierna appellante, eccependo, preliminarmente, la nullità del proposto procedimento di accertamento tecnico preventivo per evidente incompetenza per valore del Giudice di Pace barese, configurandosi, nella fattispecie, una domanda di valore indeterminabile e conseguente competenza del
NA di Bari, opponendosi, per tal ragione, alla richiesta acquisizione del correlativo fascicolo.
pagina 6 di 22 Quanto al merito, contestava un concorso colposo dell'attore, avendo lo stesso commissionato un successivo intervento presso un'autofficina non autorizzata del meccanico in Deliceto ed avendo utilizzato l'autovettura danneggiata ON dal settembre del 2012 (data di insorgenza dei difetti) fino al 4/1/13 allorché effettuava un altro intervento presso la stessa officina non autorizzata del oltre ad un Per_2 intrapreso viaggio verso Bologna con evidenza dei problemi di surriscaldamento del motore, poi segnalati solamente in data 23/3/2013.
Con riferimento alla contestata responsabilità contrattuale, confermava che la causa del guasto subito dall'autovettura andava ricercata nella presenza di soffiature nella guarnizione di testata, già presente e preesistenti nel propulsore ancor prima dell'intervento dell'aprile del 2013 da parte di essa deducente, conseguendone che il proprio operato non potesse aver determinato né il guasto, né i danni subiti né il loro aggravamento, dovuti al difetto suddetto della testata ascrivibile al medesimo attore.
Nella specie, aggiungeva, trattavasi di vizio occulto, atteso che le soffiature erano imperfezioni del materiale, dovute alla presenza di bolle gassose intrappolate al momento della produzione dell'auto e la cui presenza poteva accertarsi solo mediante un'ispezione diretta che avrebbe richiesto lo smontaggio dell'intera testata del motore, ritenendo invece di provvedere esclusivamente alle meno costose verifiche del veicolo, in conformità al difetto lamentato dal cliente.
Ritenendo la sussistenza di precise responsabilità a carico sia della , quale CP_4 concessionaria presso cui veniva acquistato l'autovettura, e sia della stessa casa CP_2 madre produttrice, chiedeva autorizzarsi la loro rispettiva chiamata in causa ex artt.106
e 269 c.p.c., con i previsti adempimenti di rito.
Espletati i suddetti adempimenti, si costituivano entrambe le società chiamate in causa.
Contr Quanto alla , la stessa eccepiva la carenza di propria effettiva legittimazione passiva, adducendo, conseguentemente, la insussistenza dei presupposti di legge, avendo la stessa solamente provveduto alla vendita dell'autovettura del 21/4/2010.
Nel merito, allegava l'infondatezza di ogni avversa pretesa di manleva da parte dell' , atteso che, all'epoca dei fatti, non rappresentava più la casa produttrice Parte_1 dell'auto, eccependo, quindi, la nullità dell'avverso atto di chiamata in causa. pagina 7 di 22 D'altro canto, la , contestava le asserite responsabilità per difetto di Controparte_2 fabbrica, non risultando il veicolo più coperto dalla prevista garanzia contrattuale per aver lo stesso superato il previsto chilometraggio.
Così integratosi il contradittorio processuale ed incardinatosi il giudizio, disposta l'acquisizione del fascicolo di ATP ed istruito lo stesso con prove per interpello del legale rappresentante della società convenuta e dell'attore e con escussione di tre testi
( , e , veniva successivamente disposta Testimone_1 ON Testimone_2 una CTU tecnica con conferma del CTU già designato in sede di ATP, all'esito della quale, esaurita la congrua e pertinente istruttoria), la causa, dopo alcuni rinvii per carico del ruolo perveniva all'udienza decisoria dell'11/6/2020 nel corso della quale veniva trattenuta in decisione ex art.190 c.p.c.-
Con successiva sentenza del 28-29/1/2021 (oggetto della presente duplice impugnativa)
l'adito NA definiva la controversia accogliendo la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condannando la convenuta al pagamento, per i titoli Parte_1 motivi di cui appresso, della somma di €1.828,13 oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data della domanda al soddisfo;
rigettando la domanda proposta dalla convenuta nei confronti delle società terze chiamate e condannando la stessa alla refusione delle spese processuali in favore dell'attore liquidate come in dispositivo, ponendo a suo carico anche le spese dell' e della disposta c.t.u. come già liquidate CP_5 in atti.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
Premessa una sintetica ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale, riteneva il
NA fondata la domanda attorea nei limiti di cui appresso, avendo l'attore assunto di aver dubito un danno determinato dalla imperizia con cui la società convenuta, titolare dell'autofficina presso cui era stata ricoverata l'autovettura, in quanto l'originaria concessionaria venditrice dell'auto non apparteneva più alla casa produttrice del veicolo,
ed avendo la stessa, su specifica richiesta attorea, attribuito allo Controparte_2 ampia facoltà di scelta di un'autofficina autorizzata alternativa a quella originaria CP_1 di Foggia ed avendo, pertanto, prescelto quella dell' in quel di Bari. Parte_1
pagina 8 di 22 Incontestato l'intervento eseguito sul mezzo dalla predetta autofficina nel mese di maggio del 2013, con esecuzione della sostituzione della valvola termostatica, risultato, tuttavia, non appropriato e risolutore del problema lamento, surriscaldamento del motore, provocando, al contrario, in tesi attorea, un aggravamento ulteriore del danno lamentato, la convenuta contestava tale ricostruzione fattuale, sostenendo, di aver effettuato la riparazione necessaria in relazione al problema riscontrato, senza condurre più approfondite e costose indagini.
Così riassunta la posizione processuale delle parti originarie, riteneva il NA, al fine della valutazione del danno a risarcirsi, conseguente ad una prospettata responsabilità contrattuale della convenuta, inadempiente alla prestazione d'opera alla stessa commissionata, procedere alla disamina delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, rilevando, tra l'altro, che, già prima dell'introduzione dello stesso, era stato dallo proposto un procedimento di a.t.p. ex art.696 bis c.p.c. dinanzi il Giudice CP_1 di Pace di Bari, le cui risultanze erano state contestate dalla convenuta sul presupposto di un'eccepita incompetenza rituale dell'adito Giudice di Pace, configurandosi, nella specie, una controversia dal valore indeterminabile e, in quanto tale, inquadrabile nella competenza funzionale del NA.
Delibava, quindi, il NA la suddetta eccezione di rito, rigettando la stessa sulla scorta del principio del libero convincimento da parte del giudice del merito di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni dallo stesso espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde poter trarne materia di convincimento anche da una consulenza di a.t.p. anche se il consulente abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, rilevando solamente che la relazione di quest'ultimo fosse stata ritualmente acquisita agli atti e che le indagini siano state compiute nel rispetto del contradittorio (come nella fattispecie, avendo il ricorrente ritualmente notiziato le società coinvolte e dipendendo, la mancata partecipazione dell' , solamente ad una Parte_1 scelta processuale della stessa).
Evidenziava, quindi, il primo giudice la rilevanza probatoria dell'a.t.p. con riferimento agli eventi descritti, ovvero allo stato dei luoghi, alla qualità ed alla condizione delle cose, qualificabili come fonte di prova della causa degli stessi, non mancando di sottolineare che, anche in caso d'inosservanza di disposizioni di rito, le stesse avrebbero dato corso a pagina 9 di 22 nullità di carattere relativo da eccepirsi dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro insorgere, sicchè, in mancanza di tempestiva eccezione, la nullità predetta restava sanata ai sensi dell'art.157 c.p.c.
Rilevava ancora il NA che, ance in disparte di quanto innanzi, in corso di causa era stata disposta ed espletata una ulteriore consulenza tecnica a mezzo del medesimo consulente della fase preventiva, diretta a valutare lo stato del veicolo, la sussistenza del difetto riscontrato e la sua origine, oltre alla quantificazione dei danni ravvisati.
In tale sede, il c.t.u. confermava di fatto quanto già elaborato in sede preventiva ovvero di un approccio al problema meccanico da parte della convenuta inadeguato alla situazione, essendo necessario, eseguire indagini più approfondite onde appurare l'effettiva causa del problema lamentato, riscontrandosi, pertanto un atteggiamento superficiale ed imperito come individuato dal c.t.u. atteso che, a prescindere dal costo dell'operazione, la società commissionata avrebbe dovuto eseguire ogni operazione che il caso richiedeva per ricercare la causa del difetto, effettuare la prestazione di riparazione a regola d'arte per poi consegnare al proprietario l'autovettura perfettamente funzionante.
Per quanto innanzi, sulla scorta di consolidati principi in tema di responsabilità del prestatore d'opera, riteneva il NA configurarsi una responsabilità contrattuale in capo alla convenuta per aver mancato di assolvere alla prestazione commissionatogli con la dovuta diligenza prescritta funzionale al raggiungimento del risultato auspicato.
Tanto premesso, procedeva quindi il primo giudice alla quantificazione dei danni a riconoscersi in favore dell'attore, individuando, in primo luogo, quale danno emergente, il costo dallo stesso affrontato per una riparazione del tutto inutile (sostituzione valvola termostatica) pari ad €334,45 cui doveva aggiungersi (con decisione non condivisibile come appresso si dirà) il costo ulteriore per il trasporto dell'auto con carro attrezzi dalla residenza dell'attore sino a Bari, trattandosi di spese sostenuta a fronte di un intervento del tutto deficitario.
Venendo quindi al danno per il ripristino dell'auto, quantificato dal CTU nella somma di
€15.227,01 (comprensivo delle riparazioni eseguite presso l'autofficina Sgattoni di
Pescara a seguito degli accertamenti peritali svolti i n sede di , decurtabile, in ogni CP_5 caso, del 15% in conseguenza del rilevante chilometraggio già coperto dal motore poi pagina 10 di 22 sostituito, riteneva il primo giudice di escludere la richiesta, non risultando tale somma indicativa del pregiudizio effettivamente subito dall'attore, non sussistendo, per un verso, la prova della condizione del veicolo prima della riparazione eseguita presso l'officina della convenuta, già giuntovi con un mezzo di soccorso stradale, e, per altro verso, dell'incisività dell'intervento eseguito rispetto all'aggravamento delle condizioni dell'autovettura, in quanto, dopo la riparazione, l'autovettura, con i riscontrati problemi di surriscaldamento, aveva pur sempre affrontato il tragitto di rientro alla residenza dell'attore, così peggiorando, verosimilmente, le condizioni del motore, considerando, infine che il valore del mezzo, per quanto dichiaratosi dalla stessa parte attrice nel proprio atto introduttivo, dovesse ritenersi pari ad €15.000,00 circa, inducendo, pertanto, il
NA a procedere ad una liquidazione equitativa del danno, ricorrendo, nella specie,
i presupposti di legge, ovvero la certezza del danno nella sua esistenza ontologica.
A tale riguardo, reputava il primo giudice equo quantificare il danno quale corrispondente al corrispettivo versato dall'attore per una riparazione in economia del suo mezzo, pari ad
€2.597,00, da decurtare, tuttavia, in considerazione di quanto innanzi, sino alla somma di €1.000,00.
Escludeva, quindi, il. NA, l'accoglibilità del richiesto danno da fermo tecnico, rilevandone un evidente difetto probatorio, così, in definitiva, riconoscendo in favore dell'attore la somma complessiva di €1.828,13 come innanzi determinata.
Riteneva, inoltre, il NA di rigettare la duplice domanda di manleva proposta dalla convenuta in danno di entrambe le società chiamate in causa.
Invero, quanto alla posizione della (concessionaria foggiana venditrice CP_3 dell'auto) per acclarata esclusione di qualsiasi difetto di costruzione addebitabile al soggetto venditore per i quali ritenere operativa la garanzia del venditore che, peraltro, non eseguiva alcuna riparazione del mezzo;
con riferimento alla posizione della casa produttrice, , come evidenziato dal c.t.u. oltre ad escludersi vizi Controparte_2 imputabili alla casa costruttrice, i difetti lamentati dallo sorgevano quando la CP_1 vettura aveva già superato il chilometraggio dei 100.000 km, non potendo considerarsi più coperta dalla garanzia convenzionale.
pagina 11 di 22 Il regolamento delle spese, veniva poi conformato al principio della soccombenza processuale e liquidate in vigenza del correlativo tariffario, anche con riferimento alle posizioni processuali delle due società chiamate in causa.
Avverso la suddetta statuizione insorgeva tanto l' che lo proponendo Parte_1 CP_1
i rispettivi gravami che ci occupano.
In particolare, a supporto dell'appello principale, l' articolava molteplici motivi Parte_1
d'impugnazione che possono così riassumersi: con un primo motivo, reiterava la già proposta e delibata eccezione di nullità della relazione di a.t.p. acquisita agli atti per essere la stessa stata disposta da un Giudice palesemente incompetente per valore, con conseguente irrilevanza probatoria del predetto strumento processuale;
con un secondo motivo si doleva per le conclusioni della disposta CTU, erroneamente recepite in sentenza;
sotto diverso profilo della medesima censura, si doleva per un difetto di pronuncia in ordine alla prospettata concorsualità nella produzione del danno da parte dello stesso per il comportamento inerte dallo stesso assunto per lungo tempo malgrado CP_1
l'evidenza del difetto, per l'uso del mezzo e per gli interventi presso un'officina non autorizzata;
con un terzo motivo, contestava l'operata liquidazione della sorte capitale nelle sua varie componenti con particolare riferimento al costo per l'intervento operato ed a quello per il trasporto della vettura presso l'officina barese della convenuta;
con un quarto ed ultimo motivo, censurava la regolamentazione delle spese anche in favore delle terze chiamate, contestando una insufficiente motivazione in ordine al rigetto delle proposte domande di manleva ed invocando una più equa rideterminazione delle stesse con esclusione delle spese dell'a.t.p. e della c.t.u. con liquidazione proporzionata al reale valore della controversia secondo il decisum.
Si costituiva lo il quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1 dell'avverso gravame per il rilevato omesso deposito di parte appellante della copia conforme per uso appello della gravata sentenza, rendendo così il gravame proposto inammissibile per carenza degli elementi essenziali;
contestando, quanto al merito, la fondatezza degli avversi motivi d'impugnazione e proponendo, a sua volta, gravame incidentale a supporto del quale articolava due specifiche censure attinenti al mancato riconoscimento del danno da aggravamento del difetto, conseguente all'omessa riparazione della vettura, come quantificato dal ctu ed al mancato riconoscimento del pagina 12 di 22 danno da fermo tecnico da liquidarsi equitativamente, insistendo per la condanna dell'appellante alle spese del grado.
Si costituiva la limitandosi a richiedere la conferma della gravata Controparte_2 sentenza con condanna della società appellante alla refusione, in suo favore, delle spese del grado.
Rimaneva contumace l'altra appellata, persistendo in tale posizione per tutto CP_3 il corso del giudizio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 14/12/2021, trattata in presenza delle parti, dinanzi ad altra sezione , la causa veniva mandata dinanzi il competente coordinatore per la riassegnazione della stessa a questa sezione, tabellarmente competente in ragione dell'oggetto di natura contrattuale della controversia, con fissazione dell'udienza del 28/1/2022, trattata con la disposta modalità cartolare e con rinvio alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni del 14/7/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe dell'8/3/2024, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta con precisazione delle conclusioni innanzi trascritte, veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Evidenti motivi inducono a trattare in via prioritaria il gravame principale nella sua descritta articolazione, come innanzi dettagliatamente riportata.
Con la prima doglianza di natura processuale, contesta la società appellante l'attribuita rilevanza probatoria, da parte del NA, alle emergenze della consulenza preventiva, in ragione della proposizione della procedura dinanzi un Giudice incompetente per valore, quale il Giudice di Pace di Bari, appartenendo la competenza della controversia, di valore indeterminabile, alla giurisdizione del NA di Bari.
In tesi difensiva dell'appellante, con reiterazione della proposta eccezione preliminare già svolta e delibata in primo grado, le conseguenze di aver introdotto irritualmente la procedura dinanzi ad un giudice incompetente conducevano alla nullità dello strumento processuale, con conseguenziale sua irrilevanza probatoria nel procedimento motivazionale adottato dal NA. pagina 13 di 22 A tale riguardo, ritiene il Collegio di poter condividere la motivazione correttamente addotta dal primo giudice a supporto del rigetto dell'eccezione predetta, confermando la rituale acquisizione del correlativo fascicolo agli atti della procedura di merito.
Suffragava tale convincimento il riscontrato rispetto del contradittorio processuale nel predetto procedimento cautelare, avendo il ricorrente provveduto alla notifica dell'atto introduttivo a tutte le società coinvolte e, in particolare, all'odierna appellante che preferiva, tuttavia, rimanere contumace, con l'ulteriore esigenza di delegare un tecnico per risalire dalla conoscenza degli eventi a quella delle loro cause ed infine con la riscontrata inerzia processuale della stessa eccipiente la quale, deliberando di non costituirsi e di eccepire tempestivamente la dedotta incompetenza, difatti sanava la predetta irregolarità, fonte di una nullità di carattere relativo, con conseguente onere processuale della parte interessata ad esplicitare l'eccezione nella prima istanza o difesa successiva all'insorgere della stessa irregolarità, ovvero, nella fattispecie, già dinanzi il giudice irritualmente adito in sede di prima comparizione dallo stesso disposta e non anche, come avvenuto, con la comparsa di costituzione nel successivo giudizio di merito.
In ogni caso, come correttamente rilevato dal NA , anche in disparte quanto innanzi, nel corso del giudizio di merito veniva finanche disposta una ulteriore ctu, affidata al medesimo consulente del preventivo accertamento tecnico, con cui, in sostanza, si ribadivano le conclusioni peritali già acquisite in sede preventiva, ovvero della individuata responsabilità dell'autofficina commissionata dallo che, allo scopo di limitare il CP_1 costo dell'intervento, ometteva di effettuare indagini più approfondite nella ricerca della causa del problema, erroneamente imputando lo stesso ad una causa inesistente e provvedendo, pertanto, ad una riparazione non risolutoria ed effettivamente inutile.
In ogni caso, deve, in questa sede, ribadirsi il principio secondo il quale “lo sconfinamento dai limiti dell'accertamento tecnico preventivo da luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento; ne consegue che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contradittorio, per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico preventivo anche nei punti esorbitanti dall'incarico, ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria di detta esorbitanza, con conseguente utilizzabilità dell'accertamento. Inoltre, una volta che sia stata ritualmente pagina 14 di 22 acquisita al giudizio, con conseguente sanatoria della nullità in cui sia incorso il consulente per aver sconfinato dai limiti meramente descrittivi fissati dalla Legge in quella sede, la relazione di accertamento tecnico preventivo può essere liberamente apprezzata dal giudice del merito in ogni sua parte e, quindi, anche in relazione alla causa del danno” (V.
Cass. n.19563 del 10/9/2009), confermato dalla massima rilevante, se pur remota, secondo cui “L'accertamento tecnico preventivo che sia stato dichiarato ammissibile nel successivo giudizio di merito, ha la stessa efficacia probatoria dei mezzi istruttori acquisiti nel corso del giudizio medesimo. In particolare, anche con riguardo al predetto accertamento, opera il principio in base al quale il giudice può trarre elementi di convincimento pure dalle indagini compiute dal consulente con sconfinamento dal mandato conferitogli, purché nel rispetto del contradittorio”(Cass. n.2864 del 19/7/1976).
D'altronde, nel caso di specie, nel corso del giudizio, con proprio provvedimento istruttorio del 10/5/2016 il NA “osservava che allo stato non parrebbe porsi un problema di nullità dell'espletata atp, tenuto conto, da un lato, del tenore del ricorso presentato dinanzi al Giudice di pace e dal quale ben poteva emergere il tenore indeterminato della futura istanza di merito e dall'altro, dall'omessa contestazione di tale nullità ex art.157
c.p.c.” (cfr. Cass. 7/7/2006 n.15436 e Cass. 7/10/2014 n.21105), così ribadendo la rilevanza sanatoria dell'omessa eccezione di nullità relativa in quel contesto processuale, da parte della società convenuta.
Con la seconda censura, lamenta l'appellante, con riguardo alla espletata ctu, la ritenuta ascrivibilità, sia pure in termini di concorso percentuale indeterminato, di una responsabilità della società convenuta sia per aver colposamente omesso indagini più approfondite, in disparte il maggior costo delle stesse, che avrebbero presumibilmente condotto alla reale individuazione della causa del problema (soffiature nella testata) e sia per aver di fatto eseguito una riparazione inutile, determinando un legittimo affidamento del cliente cui riconsegnava un'autovettura non riparata e certamente non in grado di affrontare il tragitto di rientro presso la propria residenza, alla distanza di oltre 150 chilometri (circostanza questa che, di fatto, aggravava ulteriormente lo stato del motore, fino a rendere necessaria la sostituzione integrale dello stesso con il rilevante costo individuato dal CTU).
pagina 15 di 22 Obiettivamente, la censura si configura mal posta atteso che dalla effettiva quantificazione del danno, il NA ebbe ad elidere proprio tale costo, escludendo quindi una ritenuta responsabilità per l'aggravamento del danno imputabile alla convenuta.
In effetti, come appresso si dirà in relazione al contrapposto motivo d'impugnazione incidentale dello il tribunale, riconosceva di fatto una concorsuale responsabilità CP_1 del proprietario dell'autovettura, attribuendogli solamente una ben inferiore somma risarcitoria, corrispondente al costo di una riparazione precaria al motore, peraltro equitativamente ridotta, otre ad altri capi di danno emergente.
In ogni caso, proprio con riguardo al riconoscimento di uno dei due costi anticiparti dallo e precisamente quello di €493,68 relativo al trasporto dell'autovettura con CP_1 carro attrezzi dalla residenza attorea all'officina barese, la doglianza appellante deve riconoscersi fondata, ritenendosi erroneamente imputato tale costo alla officina della società convenuta, e tanto per due ordini di ragioni.
In primo luogo, occorre evidenziare che se l'autovettura difettata non era in grado di raggiungere l'autofficina in quel di Bari, l'aggravamento del problema non poteva certamente ascriversi all'autofficina che doveva ancora intervenire sul mezzo, quanto, piuttosto, come si avrà modo di evidenziare, ad una colpevole inerzia del proprietario allorché, nelle more, malgrado l'avvenuta evidenza del problema con la segnalazione visiva di una spia di malfunzionamento, continuava ad utilizzare la stessa autovettura, finanche viaggiando fino a Bologna (v.ammissione in sede di interrogatorio formale dello e, in secondo luogo, che il costo dell'autotrasporto di una certa rilevanza CP_1 dipendeva da una precisa scelta dello stesso il quale aveva avuto tale facoltà CP_1 direttamente dalla interpellata casa produttrice, optando di recarsi a Bari anche per la contestuale cessazione della concessionaria foggiana dalla quale aveva acquistato l'autovettura.
Il rilievo induce quindi ad escludere tra le poste risarcitorie individuate dal NA, quella in esame, con conseguenziale riduzione del danno complessivo a riconoscersi, dovendosi, per il resto, disattendere la censura, condividendosi la prospettata negligenza e superficialità individuata dal ctu, sia pure a fronte di una presumibile causa genetica diversa nella causazione del danno, ricondotta dallo stesso ausiliare ad una negligente esecuzione di un precedente intervento manutentivo all'interno del circuito di pagina 16 di 22 raffredamento, dovuto all'inosservanza delle complesse procedure di sostituzione del liquido refrigerante prescritte dalla casa costruttrice (intervento di manutenzione eseguito presso un'officina non autorizzata, come ammesso dallo stesso . CP_1
In definitiva, la percentuale indeterminata di responsabilità concorsuale, riconosciuta dal ctu in capo alla società convenuta non era da intendersi quale attribuzione di responsabilità nella produzione del problema meccanico di surriscaldamento del motore, bensì in quello di aver erroneamente ricondotto tale problema ad una cattivo funzionamento di una valvola termostatica perfettamente funzionale e di aver quindi riconsegnato allo una vettura priva di effettiva riparazione. CP_1
La terza censura attinente la contestata quantificazione del danno, merita, quindi un parziale accoglimento nei limiti di cui innanzi, per una erronea inclusione risarcitoria anche del costo affrontato dallo per condurre la propria autovettura (già CP_1 impossibilitata alla marcia) dalla propria residenza all'autofficina convenuta.
La quarta ed ultima censura attiene alla regolamentazione delle spese processuali poste a carico dell'odierna appellante in favore dello e delle due società CP_1 infondatamente chiamate in manleva e si articola, sia con riguardo ad una ritenuta errata liquidazione in rapporto al valore del decisum (corrispondendo al secondo scaglione dei parametri forensi vigenti) e sia con riguardo ad una condanna integrale, ritenendo più equa una parziale compensazione delle spese, almeno con riguardo allo in CP_1 conseguenza della rilevante riduzione della condanna in linea capitale tra quanto richiesto con latto introduttivo del giudizio (complessivamente oltre €18.000,00).
Deve disattendersi il primo profilo della doglianza, atteso che è agevole rilevare dal dispositivo della sentenza il corretto riferimento fatto dal NA nella liquidazione delle spese a carico della soccombente convenuta, proprio al secondo scaglione dei parametri forensi (quello da €1.100,01 ad €5.200,00) con determinazione di un compenso difensivo per le quattro fasi giudiziali pari ad €2.430,00 (cui si aggiungeva il compenso di €805,00 per la procedura di atp) oltre, ovviamente, ai costi anticipati, con corretta determinazione anche per la liquidazione delle spese in favore delle due società chiamate in causa
(€2.430,00).
pagina 17 di 22 Condivisibile si configura, invece, il secondo profilo della doglianza, ovvero quello a supporto di una più equa compensazione parziale nei rapporti con la società attorea, avallando il rilievo sia la rilevante diminuzione tra il petitum richiesto di oltre €18.000,00
e quello accordato di circa il 10% della somma inizialmente richiesta e sia una configurabile parziale soccombenza reciproca, conseguente al rigetto della parte di danno più rilevante attinente al costo per la sostituzione integrale del motore, motivato dal
NA con il disconoscimento di un'asserita responsabilità della convenuta per il preteso “aggravamento del problema” alla stessa imputabile in tesi attorea, potendo quindi accogliersi la richiesta di compensazione parziale, equamente determinata nei limiti del 50%, delle spese e competenze difensive nei rapporti processuali diretti e nelle spese per le due consulenze tecniche.
Passando quindi allo scrutinio delle due censure poste dall'appellato a supporto CP_1 del proposto gravame incidentale, ritiene il Collegio di disattenderle entrambe, non ritenendole apprezzabilmente suffragate dai corretti riscontri processuali ed istruttori evidenziati dal primo giudice nella correlativa parte motivazionale.
In particolare, con riferimento alla prima doglianza, ovvero alla contestata esclusione tra le singole voci del danno richiesto, di quella, maggiormente rilevante, di €15.618,61 oltre iva, corrispondente al costo per la sostituzione integrale del motore, così come quantificato dal ctu, occorre ribadire i rilievi già esposti in ordine ad una non ritenuta responsabilità integrale della società convenuta nell'aggravamento delle condizioni del motore successivamente all'intervento non risolutivo ed alla riconsegna dell'autovettura al proprietario.
In definitiva lo addebita alla autofficina della società convenuta non solo l'errata CP_1 individuazione, conseguente ad un'omessa appropriata indagine tecnica sulle cause genetiche del problema evidenziato dalla propria autovettura, della causa del surriscaldamento (impropriamente addebitata all'usura di una valvola termostatica) ma finanche le ulteriori conseguenze di tale errata diagnostica meccanica determinanti la bruciatura della testata con necessaria sostituzione integrale del blocco motore.
A destituire di fondamento la tesi difensiva predetta è agevole rilevare che l'aggravamento del problema veniva portato alle estreme conseguenze per un comportamento dello improntato non certo alla cautela necessitata dalle evidenziate condizioni CP_1 pagina 18 di 22 dell'autovettura allorché, sia pure in buona fede, riteneva la stessa riparata ed in grado di rientrare alla propria residenza percorrendo oltre 150 chilometri (tale è la distanza approssimativa tra l'autofficina barese e la residenza in quel di Casttelluccio dei Sauri nel subappennino dauno)
Risulta, invero, estremamente rilevante, a tale riguardo, la deposizione dello Tes_1
, escusso all'udienza istruttoria del 13/11/2017, figlio dell'attore e suo compagno
[...] di viaggio nel tragitto da Bari dopo la riconsegna dell'auto (quindi assolutamente attendibile), laddove conferma che, durante il tragitto, vi era stata una evidente segnalazione di allarme visivo circa la temperatura del motore e tale segnalazione era rimasta attiva per tutto il tragitto fino a giungere presso l'autofficina del in Per_2
Deliceto, laddove si riscontrava la mancanza di liquido per il raffredamento del radiatore ed il riempimento della vaschetta di espansione con tracce di fuoriuscita del liquido.
Orbene, non è necessaria una specifica competenze tecnica per ravvisare nella condotta di guida dello una evidente omessa cautela nell'arrestare, immediatamente, la CP_1 marcia dell'autovettura in conseguenza dell'accensione della spia e chiedere tempestivamente gli opportuni soccorsi stradali, senza forzare il motore surriscladato per una ulteriore rilevante distanza chilometrica fino a giungere in quel di Deliceto, ben potendo ritenersi plausibile l'aggravamento delle condizioni del motore surriscaldato, già difettato per l'inutile sostituzione di una valvola termostatica, riconducibile proprio alla continuazione del viaggio in quelle segnalate condizioni di precarietà meccanica, persistenti fino alla destinazione dello stesso, provocando, verosimilmente, la definitiva bruciatura della testata che avrebbe richiesto l'integrale sostituzione del motore.
Avalla ulteriormente il rilievo fattuale di cui innanzi la mancata prova della condizione del veicolo prima della riparazione eseguita presso l'officina della convenuta, richiamando, a tale riguardo, l'incontestata circostanza che l'autovettura veniva condotta presso la convenuta a bordo di un mezzo di soccorso e quindi presumibilmente già rilevantemente difettata, al punto da non rischiare un tragitto in proprio.
La circostanza evidenziata non è di poco conto, potendosi presumere che l'avventata decisione di proseguire il viaggio, malgrado la segnalazione di allarme evidenziata
(v.dep.teste Zingarelli) fino a giungere a Deliceto, abbia prodotto un ulteriore e definitivo deterioramento meccanico al motore già di per se difettato. pagina 19 di 22 Occorre ancora evidenziare che la causa genetica del problema era stata individuata in una “soffiatura” all'interno della testata che il ctu, escludendo il difetto di fabbricazione, aveva addebitato ad un maldestro intervento manutentivo precedente a quello eseguito dall' (presumibilmente proprio quello compiuto presso l'officina non autorizzata Parte_1 del , intervento confermato dallo stesso meccanico addotto a teste). Per_2
Riconoscendo il danno in questione, tra l'altro, il NA avrebbe, in pratica, accordato allo un danno addirittura superiore al valore commerciale della propria CP_1 autovettura al momento della riparazione.
Il concorso di tali elementi, correttamente richiamati in motivazione, ben potevano supportare il ricorso ad una liquidazione equitativa, ricorrendone nella specie i presupposti di legge, ovvero la sussistenza ontologica di un danno, non meramente potenziale, con difficile quantificazione effettiva dello stesso, conseguenziale, a sua volta alla impossibilità di determinare, in precisi termini percentuali, l'effettiva responsabilità concorsuale della società convenuta, come opportunamente evidenziato dal ctu.
Inoltre, il ricorso allo strumento di liquidazione “suppletiva” era, nella specie, consentito anche sulla scorta di “congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale
è fondata” (v. Cass. 26051/2020; conf. Cass. 25876/2024)
Parimenti destituita di pregio è la seconda doglianza incidentale, proposta con riguardo al rigetto della richiesta di ulteriore voce di danno da c.d. “fermo tecnico”.
Deve ribadirsi, infatti, che per supportare il riconoscimento di tale danno non era sufficiente il dato della mera indisponibilità del veicolo, come indicato dall'appellante, dovendosi integrare la circostanza con ulteriori riscontri probatori o documentali circa il costo di eventuali mezzi sostitutivi o di perdita effettiva di “chance” ricavabili con il mezzo indisponibile, entrambi assenti nella fattispecie (cfr. revirement circa il danno in re ipsa,
Cass. 20620/2015; 5447/2020; 27389/2022).
In definitiva, quindi, sulla scorta dei rilievi di cui innanzi, il gravame principale deve essere accolto per quanto di ragione e con riferimento alla parziale condivisione della terza e quarta doglianza, mentre integrale rigetto merita quello incidentale.
Circa la regolamentazione delle spese del grado, ritiene il Collegio che il rigetto dei due motivi di appello principale e di quelli del gravame incidentale, configurando una palese pagina 20 di 22 ipotesi di reciproca soccombenza, induce a determinarne la integrale compensazione tra le due società appellanti.
Con riguardo alla , pure appellata, ritenendosi l'appello rivolto alla stessa Controparte_2 solamente con funzione di litis denuntiatio, quale litisconsorte necessaria in quanto parte del giudizio di primo grado, senza, tuttavia, alcuna censura o conclusione circa il rigetto della proposta domanda di manleva in primo grado, si reputa equo disporne l'integrale compensazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, avverso la sentenza n.343/2021, resa dal
[...]
NA di Bari, in composizione monocratica, in data 28/1/2021, pubblicata il successivo 29/1/2021, nonché sull'appello incidentale proposto avverso la stessa da
, così provvede: Controparte_1
1)Accoglie, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione, l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza che, nel resto, conferma
2)Condanna la società in persona del legale rappresentante, a pagare in Parte_1 favore di , la somma di €1.334,45 oltre interessi legali sulla somma via Controparte_1 via rivalutata sino al soddisfo;
3)Condanna la società in persona del legale rappresentante, con riferimento Parte_1 alle spese e competenze del primo grado del giudizio, alla parziale refusione, nella misura del 50%, delle stesse in favore dello , confermando, per l'intero la Controparte_1 liquidazione operata nel dispositivo della gravata sentenza, dichiarando compensata la metà della stessa;
4)Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante e Parte_1 dello le spese relative all'espletato a.t.p. ed alla successiva c.t.u. come Controparte_1 da rispettiva liquidazione in atti, nella misura del 50% cadauna;
5)Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
6)Dichiara integralmente compensate tra le parti tutte costituite le spese relative al presente grado;
pagina 21 di 22 7)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante incidentale,
, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario di una somma pari Controparte_1 all'importo del contributo unificato integrativo già versato all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 10/6/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
( avv. Leonardo Nota)
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa
Da
in persona del legale rappresentante, con sede in Bari ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Molfetta alla via Ten. Michele Fiorino n.56 presso lo studio dell'avv.
Lamberto Piccininni, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante ed appellata incidentale
Contro
, nato in [...] il [...], residente in [...]dei Controparte_1
Sauri (FG) ed elettivamente domiciliato in Foggia, piazza U. Giordano n.13/c, presso lo pagina 1 di 22 studio dell'avv. Angela Nardella, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellato ed appellante incidentale
Nonché
, in persona del legale rappresentante, con sede in Ala (TN) ed Controparte_2 elettivamente domiciliata in Bolzano Gall. Europa n.26, presso lo studio degli avv.ti Giorgio
Negri e Michele Ferrai, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
Nonchè
in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_3 legale in Foggia
appellata, contumace
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 343/2021, resa dal NA di Bari, in composizione monocratica, in data 28/1/2021, pubblicata in data 29/1/2021, a definizione del giudizio n.3138/2014 r.g., promosso dall'odierno appellato ed appellante incidentale, in danno dell' odierna società appellante ed appellata incidentale, con chiamata in casua delle altre due società appellate “risarcimento danni ”.
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. dell'8/3/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per la società appellante ed appellata incidentale:
”La difesa dell'appellante impugna e contesta parole per parola le avverse deduzioni, difese e conclusioni, in particolare l'eccezione d'improcedibilità dell'appello così come sollevata dall'appellato , già contestata nelle precedenti note. Inoltre Controparte_1 la difesa della società appellante, riportandosi alle precedenti difese, anche nelle depositate note scritte e alla documentazione prodotta, chiede che l'acc.ma Corte di
Appello di Bari, contrariis reiectis, voglia accogliere le conclusioni rassegnate in atto di citazione in appello qui ritrascritte: 1)accogliere le conclusioni rassegnate sia in comparsa di risposta di primo grado del 9/6/2014 sia in atto di chiamata del terzo del 26/9/2014; pagina 2 di 22 II) condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi di causa del doppio grado del giudizio, ordinando, altresì, la restituzione all'odierna appellante delle somme già pagate con riserva di ripetizione;
2)in via subordinata, in ogni caso, riformare la parte motivazionale e dispositiva della sentenza impugnata concernente le spese del primo grado e, per l'effetto, disporre la restituzione della somma di €984,70 versata in favore dello per spese di a.t.p. assolutamente non dovute, compensare Controparte_1 integralmente le spese di CTU e le spese del doppio grado di giudizio fra tutte le parti, con ogni altra conseguenza di legge;
chiede la rinnovazione della CTU affinché il nuovo consulente risponda ai quesiti posti dal Giudice di primo grado ed alle inevase osservazioni mosse dal c.t.p., ing. ”; per la società appellata ed appellante Persona_1 incidentale:” L'avv.ta Angela Nardella conclude riportandosi alla propria comparsa di costituzione in giudizio ed alla avanzata richiesta di appello incidentale così riportate:1)Voglia l'Ecc.ma Corte rigettare l'atto di gravame proposto dall' Parte_1 poiché infondato in fatto e diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare l al risarcimento del Parte_1 danno subito dal sig. per l'ulteriore somma di €14.277,01 oltre iva, così CP_1 determinata: €15.277,01 somma indicata dal ctu per riparazione risolutoria, cui va detratta la somma di €1.000,00 già versata in esecuzione della sentenza di primo grado;
sempre in accoglimento dell'appello incidentale, condannare la società al danno Parte_1 da fermo tecnico relativamente al periodo che va dalla seconda settimana di marzo del
2013 al 17/10/2013, da determinare in via equitativa, confermare, per il resto l'impugnata sentenza, condannare la società appellante alla rifusione delle spese e del compenso dovuto per il giudizio di appello;
riportandosi, alle eccezioni, deduzioni e richieste in essa riportate, chiedendone l'integrale accoglimento;
insiste, in ogni caso, nella propria eccezione preliminare relativa all'improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di gravame principale, non avendo parte appellante depositato copia conforme uso appello della sentenza impugnata, al momento dell'iscrizione a ruolo dell'atto d'appello; Impugna e contesta l'atto introduttivo e tutti gli atti di costituzione, poiché infondati in fatto e diritto, insistendo per il rigetto di tutti i motivi ex adverso articolati ”; per la : Controparte_2
"Il procuratore dell'appellata si riporta alle conclusioni già rassegnate con precedenti note, ovvero come da comparsa di costituzione del 19/11/2021: respinto, per quanto
d'interesse della comparente, l'appello principale, confermare l'impugnata sentenza, pagina 3 di 22 spese e competenze del grado rifuse”. Nessuna nota perveniva dalla società appellata,
persistendo la stessa nella sua contumacia processuale Controparte_3 in questa fase.
Svolgimento del processo
Con citazione del 27/2/2014 dinanzi il NA di Bari, lo conveniva Controparte_1 la in persona del suo legale rappresentante, corrente in Bari, Parte_1 concessionaria, tra altre marche, della , per ivi sentirla dichiarare Controparte_2 responsabile dei danni occorsi alla propria autovettura Subaru Impreza, acquistata il Contr 2/4/2010 presso la concessionaria di Foggia con conseguenziale sua condanna al ristoro degli stessi come appresso individuati.
In particolare, assumeva in fatto che, nel mese di marzo del 2013, evidenziandosi un difetto meccanico alla predetta autovettura tale da rendere necessario un intervento di officina specializzata, richiedeva alla società produttrice a quale autofficina dovesse rivolgersi, finendo per optare, come da ampia discrezionalità comunicatogli dalla casa madre, all'autofficina presso la concessionaria in Bari, rappresentata CP_2 dall' in quanto la società concessionaria dalla quale aveva acquistato Parte_1
l'autovettura non rappresentava più il brend . CP_2
Consegna, pertanto, l'autovettura da revisionare e riparare, previo trasporto con carro attrezzi dalla propria residenza in quel di Bari, in data 26/3/2013, con effettuata riparazione, peraltro con notevole ritardo con riconsegna dell'autovettura solamente il successivo 3/5/2013, la predetta concessionaria lo rassicurava circa la risoluzione del problema di surriscaldamento del motore avendo provveduto alla sostituzione della valvola termostatica, individuata quale causa del difetto riscontrato, intervento regolarmente fatturato e versato per la somma di €280.000 oltre ulteriori €54,45 per giro di prova e che si aggiungeva al costo del carroattrezzi di €493,68.
Sta di fatto, tuttavia, che l'avvenuta sostituzione della valvola, erroneamente e superficialmente diagnosticata quale causa del surriscaldamento, non aveva affatto risolto il problema tant'è che l'autovettura, durante il viaggio di ritorno alla propria residenza, manifestava nuovamente lo stesso difetto lamentato per il quale si era reso necessaria la asserita riparazione.
pagina 4 di 22 Commissionata una approfondita consulenza meccanica ad un proprio meccanico di fiducia, con relazione del 30/5/13 lo stesso accertava che il guasto non andava individuato nella usura della valvola termostatica, come ritenuto dall'autofficina dell' , ma Parte_1 da un problema di pressione creato da una probabile “soffiatura” nella guarnizione testa cilindri de tanto avrebbe potuto provocare, con evidente probabilità, la bruciatura della guarnizione testa cilindri.
Asseriva ancora che, il giorno successivo al ritiro, il meccanico incaricato, tale ON
, effettuava i dovuti controlli alla vettura e riscontrava la assoluta mancanza del
[...] liquido di raffreddamento dal radiatore ed il pieno della vaschetta di espansione con evidenti tracce di fuoriuscita del liquido, evidenziandosi le stesse problematiche riscontrate prima dell'intervento dei meccanici dell' , così inducendolo a Parte_1 contestare l'irregolare e superficiale riparazione con propria mail del 16/5/2013 a firma del proprio legale, rimasta priva di riscontro alcuno.
Evidenziava, altresì, di aver promosso una procedura di accertamento tecnico preventivo dinanzi il Giudice di Pace di Bari con ricorso del 18/6/2013 alfine di accertare le prospettate cause dell'avaria meccanica persistente anche a seguito dell'asserito intervento riparatore della società convenuta, estendendo il contradittorio processuale Contr anche alle altre due società, odierne appellate, ovvero alla ed alla Controparte_2 di Foggia, oltre, ovviamente, all'odierna società appellante.
Integrato il contradittorio con la costituzione delle due società predette, preferendo l' rimanere contumace, il designato CTU, Ing. , riteneva Parte_1 Persona_3 necessario procedere allo smontaggio completo del motore che avveniva presso un'officina specializzata in quel di Pescara e quindi, a conclusione delle operazioni CP_2 peritali il CTU relazionava e concludeva escludendo vizi di conformità o imperfezioni dovute ai processi di fabbricazione dei componenti del motore, appurando una negligenza da parte dei meccanici dell' atteso che la valvola termostatica sostituita era Parte_1 perfettamente funzionante, rappresentando l'autovettura nel viaggio di ritorno lo stesso difetto precedente l'intervento meccanico.
A giudizio del predetto CTU, pertanto, “Tale circostanza prova che le indagini sull'autovettura sono state carenti tanto da restituire l'autovettura non ancora riparata ed avendo sostituito un componente in realtà perfettamente funzionante”. pagina 5 di 22 Il citato professionista, tuttavia, assumeva l'impossibilità di quantificare la percentuale di responsabilità dell' sui danni complessivi presenti sull'autovettura che, con il Parte_1 descritto problema di surriscaldamento, aveva affrontato il tragitto da Bari al luogo di residenza dello in Castelluccio dei Sauri, con probabile ed ulteriore CP_1 peggioramento delle condizioni del motore, quantificando, in ogni caso, i costi complessivi per la riparazione dell'autovettura nella misura di€15.618,61 iva esclusa.
Sulla scorta di quanto innanzi, deduceva, in diritto, una evidente responsabilità della società convenuta nella causazione di tale ingente danno e che provvedeva ad individuare, in primo luogo, nel danno emergente, pari al costo complessivo dell'intervento meccanico non risolutore del problema (€334,45) e, in secondo luogo, in un “aggravamento delle condizioni del motore” determinatosi a causa del tragitto di rientro presso la propria residenza, così come quantificato in sede di ATP nella misura di €15.618,61 iva esclusa, asserendo, a tale riguardo che la mancanza di qualsiasi responsabilità concorsuale in capo allo stesso , comportasse una conseguente responsabilità integrale del danno da aggravamento predetto in capo alla convenuta, a causa di un comportamento gravemente negligente ed imperito, invocando, in terzo luogo, anche danno da fermo tecnico da valutare in via equitativa ed infine, in quarto luogo, il rimborso di quanto anticipato per la temporanea riparazione dell'autovettura, pari alla somma di €2.597,00
(versato all'autofficina pescarese allorché effettuava interventi parziali finalizzati a poter rimettere su strada la vettura almeno provvisoriamente in attesa della riparazione definitiva da effettuarsi a regola d'arte per detti interventi).
Istruttoriamente, chiedeva l'acquisizione del fascicolo di ATP e l'ammissione di una prova testimoniale sulle circostanze da articolare nei termini rito.
Con comparsa del 9/6/2014, in previsione della fissata udienza di prima comparizione del
30/6/2014, si costituiva la società convenuta, odierna appellante, eccependo, preliminarmente, la nullità del proposto procedimento di accertamento tecnico preventivo per evidente incompetenza per valore del Giudice di Pace barese, configurandosi, nella fattispecie, una domanda di valore indeterminabile e conseguente competenza del
NA di Bari, opponendosi, per tal ragione, alla richiesta acquisizione del correlativo fascicolo.
pagina 6 di 22 Quanto al merito, contestava un concorso colposo dell'attore, avendo lo stesso commissionato un successivo intervento presso un'autofficina non autorizzata del meccanico in Deliceto ed avendo utilizzato l'autovettura danneggiata ON dal settembre del 2012 (data di insorgenza dei difetti) fino al 4/1/13 allorché effettuava un altro intervento presso la stessa officina non autorizzata del oltre ad un Per_2 intrapreso viaggio verso Bologna con evidenza dei problemi di surriscaldamento del motore, poi segnalati solamente in data 23/3/2013.
Con riferimento alla contestata responsabilità contrattuale, confermava che la causa del guasto subito dall'autovettura andava ricercata nella presenza di soffiature nella guarnizione di testata, già presente e preesistenti nel propulsore ancor prima dell'intervento dell'aprile del 2013 da parte di essa deducente, conseguendone che il proprio operato non potesse aver determinato né il guasto, né i danni subiti né il loro aggravamento, dovuti al difetto suddetto della testata ascrivibile al medesimo attore.
Nella specie, aggiungeva, trattavasi di vizio occulto, atteso che le soffiature erano imperfezioni del materiale, dovute alla presenza di bolle gassose intrappolate al momento della produzione dell'auto e la cui presenza poteva accertarsi solo mediante un'ispezione diretta che avrebbe richiesto lo smontaggio dell'intera testata del motore, ritenendo invece di provvedere esclusivamente alle meno costose verifiche del veicolo, in conformità al difetto lamentato dal cliente.
Ritenendo la sussistenza di precise responsabilità a carico sia della , quale CP_4 concessionaria presso cui veniva acquistato l'autovettura, e sia della stessa casa CP_2 madre produttrice, chiedeva autorizzarsi la loro rispettiva chiamata in causa ex artt.106
e 269 c.p.c., con i previsti adempimenti di rito.
Espletati i suddetti adempimenti, si costituivano entrambe le società chiamate in causa.
Contr Quanto alla , la stessa eccepiva la carenza di propria effettiva legittimazione passiva, adducendo, conseguentemente, la insussistenza dei presupposti di legge, avendo la stessa solamente provveduto alla vendita dell'autovettura del 21/4/2010.
Nel merito, allegava l'infondatezza di ogni avversa pretesa di manleva da parte dell' , atteso che, all'epoca dei fatti, non rappresentava più la casa produttrice Parte_1 dell'auto, eccependo, quindi, la nullità dell'avverso atto di chiamata in causa. pagina 7 di 22 D'altro canto, la , contestava le asserite responsabilità per difetto di Controparte_2 fabbrica, non risultando il veicolo più coperto dalla prevista garanzia contrattuale per aver lo stesso superato il previsto chilometraggio.
Così integratosi il contradittorio processuale ed incardinatosi il giudizio, disposta l'acquisizione del fascicolo di ATP ed istruito lo stesso con prove per interpello del legale rappresentante della società convenuta e dell'attore e con escussione di tre testi
( , e , veniva successivamente disposta Testimone_1 ON Testimone_2 una CTU tecnica con conferma del CTU già designato in sede di ATP, all'esito della quale, esaurita la congrua e pertinente istruttoria), la causa, dopo alcuni rinvii per carico del ruolo perveniva all'udienza decisoria dell'11/6/2020 nel corso della quale veniva trattenuta in decisione ex art.190 c.p.c.-
Con successiva sentenza del 28-29/1/2021 (oggetto della presente duplice impugnativa)
l'adito NA definiva la controversia accogliendo la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condannando la convenuta al pagamento, per i titoli Parte_1 motivi di cui appresso, della somma di €1.828,13 oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data della domanda al soddisfo;
rigettando la domanda proposta dalla convenuta nei confronti delle società terze chiamate e condannando la stessa alla refusione delle spese processuali in favore dell'attore liquidate come in dispositivo, ponendo a suo carico anche le spese dell' e della disposta c.t.u. come già liquidate CP_5 in atti.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
Premessa una sintetica ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale, riteneva il
NA fondata la domanda attorea nei limiti di cui appresso, avendo l'attore assunto di aver dubito un danno determinato dalla imperizia con cui la società convenuta, titolare dell'autofficina presso cui era stata ricoverata l'autovettura, in quanto l'originaria concessionaria venditrice dell'auto non apparteneva più alla casa produttrice del veicolo,
ed avendo la stessa, su specifica richiesta attorea, attribuito allo Controparte_2 ampia facoltà di scelta di un'autofficina autorizzata alternativa a quella originaria CP_1 di Foggia ed avendo, pertanto, prescelto quella dell' in quel di Bari. Parte_1
pagina 8 di 22 Incontestato l'intervento eseguito sul mezzo dalla predetta autofficina nel mese di maggio del 2013, con esecuzione della sostituzione della valvola termostatica, risultato, tuttavia, non appropriato e risolutore del problema lamento, surriscaldamento del motore, provocando, al contrario, in tesi attorea, un aggravamento ulteriore del danno lamentato, la convenuta contestava tale ricostruzione fattuale, sostenendo, di aver effettuato la riparazione necessaria in relazione al problema riscontrato, senza condurre più approfondite e costose indagini.
Così riassunta la posizione processuale delle parti originarie, riteneva il NA, al fine della valutazione del danno a risarcirsi, conseguente ad una prospettata responsabilità contrattuale della convenuta, inadempiente alla prestazione d'opera alla stessa commissionata, procedere alla disamina delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, rilevando, tra l'altro, che, già prima dell'introduzione dello stesso, era stato dallo proposto un procedimento di a.t.p. ex art.696 bis c.p.c. dinanzi il Giudice CP_1 di Pace di Bari, le cui risultanze erano state contestate dalla convenuta sul presupposto di un'eccepita incompetenza rituale dell'adito Giudice di Pace, configurandosi, nella specie, una controversia dal valore indeterminabile e, in quanto tale, inquadrabile nella competenza funzionale del NA.
Delibava, quindi, il NA la suddetta eccezione di rito, rigettando la stessa sulla scorta del principio del libero convincimento da parte del giudice del merito di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni dallo stesso espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde poter trarne materia di convincimento anche da una consulenza di a.t.p. anche se il consulente abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, rilevando solamente che la relazione di quest'ultimo fosse stata ritualmente acquisita agli atti e che le indagini siano state compiute nel rispetto del contradittorio (come nella fattispecie, avendo il ricorrente ritualmente notiziato le società coinvolte e dipendendo, la mancata partecipazione dell' , solamente ad una Parte_1 scelta processuale della stessa).
Evidenziava, quindi, il primo giudice la rilevanza probatoria dell'a.t.p. con riferimento agli eventi descritti, ovvero allo stato dei luoghi, alla qualità ed alla condizione delle cose, qualificabili come fonte di prova della causa degli stessi, non mancando di sottolineare che, anche in caso d'inosservanza di disposizioni di rito, le stesse avrebbero dato corso a pagina 9 di 22 nullità di carattere relativo da eccepirsi dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro insorgere, sicchè, in mancanza di tempestiva eccezione, la nullità predetta restava sanata ai sensi dell'art.157 c.p.c.
Rilevava ancora il NA che, ance in disparte di quanto innanzi, in corso di causa era stata disposta ed espletata una ulteriore consulenza tecnica a mezzo del medesimo consulente della fase preventiva, diretta a valutare lo stato del veicolo, la sussistenza del difetto riscontrato e la sua origine, oltre alla quantificazione dei danni ravvisati.
In tale sede, il c.t.u. confermava di fatto quanto già elaborato in sede preventiva ovvero di un approccio al problema meccanico da parte della convenuta inadeguato alla situazione, essendo necessario, eseguire indagini più approfondite onde appurare l'effettiva causa del problema lamentato, riscontrandosi, pertanto un atteggiamento superficiale ed imperito come individuato dal c.t.u. atteso che, a prescindere dal costo dell'operazione, la società commissionata avrebbe dovuto eseguire ogni operazione che il caso richiedeva per ricercare la causa del difetto, effettuare la prestazione di riparazione a regola d'arte per poi consegnare al proprietario l'autovettura perfettamente funzionante.
Per quanto innanzi, sulla scorta di consolidati principi in tema di responsabilità del prestatore d'opera, riteneva il NA configurarsi una responsabilità contrattuale in capo alla convenuta per aver mancato di assolvere alla prestazione commissionatogli con la dovuta diligenza prescritta funzionale al raggiungimento del risultato auspicato.
Tanto premesso, procedeva quindi il primo giudice alla quantificazione dei danni a riconoscersi in favore dell'attore, individuando, in primo luogo, quale danno emergente, il costo dallo stesso affrontato per una riparazione del tutto inutile (sostituzione valvola termostatica) pari ad €334,45 cui doveva aggiungersi (con decisione non condivisibile come appresso si dirà) il costo ulteriore per il trasporto dell'auto con carro attrezzi dalla residenza dell'attore sino a Bari, trattandosi di spese sostenuta a fronte di un intervento del tutto deficitario.
Venendo quindi al danno per il ripristino dell'auto, quantificato dal CTU nella somma di
€15.227,01 (comprensivo delle riparazioni eseguite presso l'autofficina Sgattoni di
Pescara a seguito degli accertamenti peritali svolti i n sede di , decurtabile, in ogni CP_5 caso, del 15% in conseguenza del rilevante chilometraggio già coperto dal motore poi pagina 10 di 22 sostituito, riteneva il primo giudice di escludere la richiesta, non risultando tale somma indicativa del pregiudizio effettivamente subito dall'attore, non sussistendo, per un verso, la prova della condizione del veicolo prima della riparazione eseguita presso l'officina della convenuta, già giuntovi con un mezzo di soccorso stradale, e, per altro verso, dell'incisività dell'intervento eseguito rispetto all'aggravamento delle condizioni dell'autovettura, in quanto, dopo la riparazione, l'autovettura, con i riscontrati problemi di surriscaldamento, aveva pur sempre affrontato il tragitto di rientro alla residenza dell'attore, così peggiorando, verosimilmente, le condizioni del motore, considerando, infine che il valore del mezzo, per quanto dichiaratosi dalla stessa parte attrice nel proprio atto introduttivo, dovesse ritenersi pari ad €15.000,00 circa, inducendo, pertanto, il
NA a procedere ad una liquidazione equitativa del danno, ricorrendo, nella specie,
i presupposti di legge, ovvero la certezza del danno nella sua esistenza ontologica.
A tale riguardo, reputava il primo giudice equo quantificare il danno quale corrispondente al corrispettivo versato dall'attore per una riparazione in economia del suo mezzo, pari ad
€2.597,00, da decurtare, tuttavia, in considerazione di quanto innanzi, sino alla somma di €1.000,00.
Escludeva, quindi, il. NA, l'accoglibilità del richiesto danno da fermo tecnico, rilevandone un evidente difetto probatorio, così, in definitiva, riconoscendo in favore dell'attore la somma complessiva di €1.828,13 come innanzi determinata.
Riteneva, inoltre, il NA di rigettare la duplice domanda di manleva proposta dalla convenuta in danno di entrambe le società chiamate in causa.
Invero, quanto alla posizione della (concessionaria foggiana venditrice CP_3 dell'auto) per acclarata esclusione di qualsiasi difetto di costruzione addebitabile al soggetto venditore per i quali ritenere operativa la garanzia del venditore che, peraltro, non eseguiva alcuna riparazione del mezzo;
con riferimento alla posizione della casa produttrice, , come evidenziato dal c.t.u. oltre ad escludersi vizi Controparte_2 imputabili alla casa costruttrice, i difetti lamentati dallo sorgevano quando la CP_1 vettura aveva già superato il chilometraggio dei 100.000 km, non potendo considerarsi più coperta dalla garanzia convenzionale.
pagina 11 di 22 Il regolamento delle spese, veniva poi conformato al principio della soccombenza processuale e liquidate in vigenza del correlativo tariffario, anche con riferimento alle posizioni processuali delle due società chiamate in causa.
Avverso la suddetta statuizione insorgeva tanto l' che lo proponendo Parte_1 CP_1
i rispettivi gravami che ci occupano.
In particolare, a supporto dell'appello principale, l' articolava molteplici motivi Parte_1
d'impugnazione che possono così riassumersi: con un primo motivo, reiterava la già proposta e delibata eccezione di nullità della relazione di a.t.p. acquisita agli atti per essere la stessa stata disposta da un Giudice palesemente incompetente per valore, con conseguente irrilevanza probatoria del predetto strumento processuale;
con un secondo motivo si doleva per le conclusioni della disposta CTU, erroneamente recepite in sentenza;
sotto diverso profilo della medesima censura, si doleva per un difetto di pronuncia in ordine alla prospettata concorsualità nella produzione del danno da parte dello stesso per il comportamento inerte dallo stesso assunto per lungo tempo malgrado CP_1
l'evidenza del difetto, per l'uso del mezzo e per gli interventi presso un'officina non autorizzata;
con un terzo motivo, contestava l'operata liquidazione della sorte capitale nelle sua varie componenti con particolare riferimento al costo per l'intervento operato ed a quello per il trasporto della vettura presso l'officina barese della convenuta;
con un quarto ed ultimo motivo, censurava la regolamentazione delle spese anche in favore delle terze chiamate, contestando una insufficiente motivazione in ordine al rigetto delle proposte domande di manleva ed invocando una più equa rideterminazione delle stesse con esclusione delle spese dell'a.t.p. e della c.t.u. con liquidazione proporzionata al reale valore della controversia secondo il decisum.
Si costituiva lo il quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1 dell'avverso gravame per il rilevato omesso deposito di parte appellante della copia conforme per uso appello della gravata sentenza, rendendo così il gravame proposto inammissibile per carenza degli elementi essenziali;
contestando, quanto al merito, la fondatezza degli avversi motivi d'impugnazione e proponendo, a sua volta, gravame incidentale a supporto del quale articolava due specifiche censure attinenti al mancato riconoscimento del danno da aggravamento del difetto, conseguente all'omessa riparazione della vettura, come quantificato dal ctu ed al mancato riconoscimento del pagina 12 di 22 danno da fermo tecnico da liquidarsi equitativamente, insistendo per la condanna dell'appellante alle spese del grado.
Si costituiva la limitandosi a richiedere la conferma della gravata Controparte_2 sentenza con condanna della società appellante alla refusione, in suo favore, delle spese del grado.
Rimaneva contumace l'altra appellata, persistendo in tale posizione per tutto CP_3 il corso del giudizio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 14/12/2021, trattata in presenza delle parti, dinanzi ad altra sezione , la causa veniva mandata dinanzi il competente coordinatore per la riassegnazione della stessa a questa sezione, tabellarmente competente in ragione dell'oggetto di natura contrattuale della controversia, con fissazione dell'udienza del 28/1/2022, trattata con la disposta modalità cartolare e con rinvio alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni del 14/7/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe dell'8/3/2024, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta con precisazione delle conclusioni innanzi trascritte, veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Evidenti motivi inducono a trattare in via prioritaria il gravame principale nella sua descritta articolazione, come innanzi dettagliatamente riportata.
Con la prima doglianza di natura processuale, contesta la società appellante l'attribuita rilevanza probatoria, da parte del NA, alle emergenze della consulenza preventiva, in ragione della proposizione della procedura dinanzi un Giudice incompetente per valore, quale il Giudice di Pace di Bari, appartenendo la competenza della controversia, di valore indeterminabile, alla giurisdizione del NA di Bari.
In tesi difensiva dell'appellante, con reiterazione della proposta eccezione preliminare già svolta e delibata in primo grado, le conseguenze di aver introdotto irritualmente la procedura dinanzi ad un giudice incompetente conducevano alla nullità dello strumento processuale, con conseguenziale sua irrilevanza probatoria nel procedimento motivazionale adottato dal NA. pagina 13 di 22 A tale riguardo, ritiene il Collegio di poter condividere la motivazione correttamente addotta dal primo giudice a supporto del rigetto dell'eccezione predetta, confermando la rituale acquisizione del correlativo fascicolo agli atti della procedura di merito.
Suffragava tale convincimento il riscontrato rispetto del contradittorio processuale nel predetto procedimento cautelare, avendo il ricorrente provveduto alla notifica dell'atto introduttivo a tutte le società coinvolte e, in particolare, all'odierna appellante che preferiva, tuttavia, rimanere contumace, con l'ulteriore esigenza di delegare un tecnico per risalire dalla conoscenza degli eventi a quella delle loro cause ed infine con la riscontrata inerzia processuale della stessa eccipiente la quale, deliberando di non costituirsi e di eccepire tempestivamente la dedotta incompetenza, difatti sanava la predetta irregolarità, fonte di una nullità di carattere relativo, con conseguente onere processuale della parte interessata ad esplicitare l'eccezione nella prima istanza o difesa successiva all'insorgere della stessa irregolarità, ovvero, nella fattispecie, già dinanzi il giudice irritualmente adito in sede di prima comparizione dallo stesso disposta e non anche, come avvenuto, con la comparsa di costituzione nel successivo giudizio di merito.
In ogni caso, come correttamente rilevato dal NA , anche in disparte quanto innanzi, nel corso del giudizio di merito veniva finanche disposta una ulteriore ctu, affidata al medesimo consulente del preventivo accertamento tecnico, con cui, in sostanza, si ribadivano le conclusioni peritali già acquisite in sede preventiva, ovvero della individuata responsabilità dell'autofficina commissionata dallo che, allo scopo di limitare il CP_1 costo dell'intervento, ometteva di effettuare indagini più approfondite nella ricerca della causa del problema, erroneamente imputando lo stesso ad una causa inesistente e provvedendo, pertanto, ad una riparazione non risolutoria ed effettivamente inutile.
In ogni caso, deve, in questa sede, ribadirsi il principio secondo il quale “lo sconfinamento dai limiti dell'accertamento tecnico preventivo da luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento; ne consegue che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contradittorio, per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico preventivo anche nei punti esorbitanti dall'incarico, ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria di detta esorbitanza, con conseguente utilizzabilità dell'accertamento. Inoltre, una volta che sia stata ritualmente pagina 14 di 22 acquisita al giudizio, con conseguente sanatoria della nullità in cui sia incorso il consulente per aver sconfinato dai limiti meramente descrittivi fissati dalla Legge in quella sede, la relazione di accertamento tecnico preventivo può essere liberamente apprezzata dal giudice del merito in ogni sua parte e, quindi, anche in relazione alla causa del danno” (V.
Cass. n.19563 del 10/9/2009), confermato dalla massima rilevante, se pur remota, secondo cui “L'accertamento tecnico preventivo che sia stato dichiarato ammissibile nel successivo giudizio di merito, ha la stessa efficacia probatoria dei mezzi istruttori acquisiti nel corso del giudizio medesimo. In particolare, anche con riguardo al predetto accertamento, opera il principio in base al quale il giudice può trarre elementi di convincimento pure dalle indagini compiute dal consulente con sconfinamento dal mandato conferitogli, purché nel rispetto del contradittorio”(Cass. n.2864 del 19/7/1976).
D'altronde, nel caso di specie, nel corso del giudizio, con proprio provvedimento istruttorio del 10/5/2016 il NA “osservava che allo stato non parrebbe porsi un problema di nullità dell'espletata atp, tenuto conto, da un lato, del tenore del ricorso presentato dinanzi al Giudice di pace e dal quale ben poteva emergere il tenore indeterminato della futura istanza di merito e dall'altro, dall'omessa contestazione di tale nullità ex art.157
c.p.c.” (cfr. Cass. 7/7/2006 n.15436 e Cass. 7/10/2014 n.21105), così ribadendo la rilevanza sanatoria dell'omessa eccezione di nullità relativa in quel contesto processuale, da parte della società convenuta.
Con la seconda censura, lamenta l'appellante, con riguardo alla espletata ctu, la ritenuta ascrivibilità, sia pure in termini di concorso percentuale indeterminato, di una responsabilità della società convenuta sia per aver colposamente omesso indagini più approfondite, in disparte il maggior costo delle stesse, che avrebbero presumibilmente condotto alla reale individuazione della causa del problema (soffiature nella testata) e sia per aver di fatto eseguito una riparazione inutile, determinando un legittimo affidamento del cliente cui riconsegnava un'autovettura non riparata e certamente non in grado di affrontare il tragitto di rientro presso la propria residenza, alla distanza di oltre 150 chilometri (circostanza questa che, di fatto, aggravava ulteriormente lo stato del motore, fino a rendere necessaria la sostituzione integrale dello stesso con il rilevante costo individuato dal CTU).
pagina 15 di 22 Obiettivamente, la censura si configura mal posta atteso che dalla effettiva quantificazione del danno, il NA ebbe ad elidere proprio tale costo, escludendo quindi una ritenuta responsabilità per l'aggravamento del danno imputabile alla convenuta.
In effetti, come appresso si dirà in relazione al contrapposto motivo d'impugnazione incidentale dello il tribunale, riconosceva di fatto una concorsuale responsabilità CP_1 del proprietario dell'autovettura, attribuendogli solamente una ben inferiore somma risarcitoria, corrispondente al costo di una riparazione precaria al motore, peraltro equitativamente ridotta, otre ad altri capi di danno emergente.
In ogni caso, proprio con riguardo al riconoscimento di uno dei due costi anticiparti dallo e precisamente quello di €493,68 relativo al trasporto dell'autovettura con CP_1 carro attrezzi dalla residenza attorea all'officina barese, la doglianza appellante deve riconoscersi fondata, ritenendosi erroneamente imputato tale costo alla officina della società convenuta, e tanto per due ordini di ragioni.
In primo luogo, occorre evidenziare che se l'autovettura difettata non era in grado di raggiungere l'autofficina in quel di Bari, l'aggravamento del problema non poteva certamente ascriversi all'autofficina che doveva ancora intervenire sul mezzo, quanto, piuttosto, come si avrà modo di evidenziare, ad una colpevole inerzia del proprietario allorché, nelle more, malgrado l'avvenuta evidenza del problema con la segnalazione visiva di una spia di malfunzionamento, continuava ad utilizzare la stessa autovettura, finanche viaggiando fino a Bologna (v.ammissione in sede di interrogatorio formale dello e, in secondo luogo, che il costo dell'autotrasporto di una certa rilevanza CP_1 dipendeva da una precisa scelta dello stesso il quale aveva avuto tale facoltà CP_1 direttamente dalla interpellata casa produttrice, optando di recarsi a Bari anche per la contestuale cessazione della concessionaria foggiana dalla quale aveva acquistato l'autovettura.
Il rilievo induce quindi ad escludere tra le poste risarcitorie individuate dal NA, quella in esame, con conseguenziale riduzione del danno complessivo a riconoscersi, dovendosi, per il resto, disattendere la censura, condividendosi la prospettata negligenza e superficialità individuata dal ctu, sia pure a fronte di una presumibile causa genetica diversa nella causazione del danno, ricondotta dallo stesso ausiliare ad una negligente esecuzione di un precedente intervento manutentivo all'interno del circuito di pagina 16 di 22 raffredamento, dovuto all'inosservanza delle complesse procedure di sostituzione del liquido refrigerante prescritte dalla casa costruttrice (intervento di manutenzione eseguito presso un'officina non autorizzata, come ammesso dallo stesso . CP_1
In definitiva, la percentuale indeterminata di responsabilità concorsuale, riconosciuta dal ctu in capo alla società convenuta non era da intendersi quale attribuzione di responsabilità nella produzione del problema meccanico di surriscaldamento del motore, bensì in quello di aver erroneamente ricondotto tale problema ad una cattivo funzionamento di una valvola termostatica perfettamente funzionale e di aver quindi riconsegnato allo una vettura priva di effettiva riparazione. CP_1
La terza censura attinente la contestata quantificazione del danno, merita, quindi un parziale accoglimento nei limiti di cui innanzi, per una erronea inclusione risarcitoria anche del costo affrontato dallo per condurre la propria autovettura (già CP_1 impossibilitata alla marcia) dalla propria residenza all'autofficina convenuta.
La quarta ed ultima censura attiene alla regolamentazione delle spese processuali poste a carico dell'odierna appellante in favore dello e delle due società CP_1 infondatamente chiamate in manleva e si articola, sia con riguardo ad una ritenuta errata liquidazione in rapporto al valore del decisum (corrispondendo al secondo scaglione dei parametri forensi vigenti) e sia con riguardo ad una condanna integrale, ritenendo più equa una parziale compensazione delle spese, almeno con riguardo allo in CP_1 conseguenza della rilevante riduzione della condanna in linea capitale tra quanto richiesto con latto introduttivo del giudizio (complessivamente oltre €18.000,00).
Deve disattendersi il primo profilo della doglianza, atteso che è agevole rilevare dal dispositivo della sentenza il corretto riferimento fatto dal NA nella liquidazione delle spese a carico della soccombente convenuta, proprio al secondo scaglione dei parametri forensi (quello da €1.100,01 ad €5.200,00) con determinazione di un compenso difensivo per le quattro fasi giudiziali pari ad €2.430,00 (cui si aggiungeva il compenso di €805,00 per la procedura di atp) oltre, ovviamente, ai costi anticipati, con corretta determinazione anche per la liquidazione delle spese in favore delle due società chiamate in causa
(€2.430,00).
pagina 17 di 22 Condivisibile si configura, invece, il secondo profilo della doglianza, ovvero quello a supporto di una più equa compensazione parziale nei rapporti con la società attorea, avallando il rilievo sia la rilevante diminuzione tra il petitum richiesto di oltre €18.000,00
e quello accordato di circa il 10% della somma inizialmente richiesta e sia una configurabile parziale soccombenza reciproca, conseguente al rigetto della parte di danno più rilevante attinente al costo per la sostituzione integrale del motore, motivato dal
NA con il disconoscimento di un'asserita responsabilità della convenuta per il preteso “aggravamento del problema” alla stessa imputabile in tesi attorea, potendo quindi accogliersi la richiesta di compensazione parziale, equamente determinata nei limiti del 50%, delle spese e competenze difensive nei rapporti processuali diretti e nelle spese per le due consulenze tecniche.
Passando quindi allo scrutinio delle due censure poste dall'appellato a supporto CP_1 del proposto gravame incidentale, ritiene il Collegio di disattenderle entrambe, non ritenendole apprezzabilmente suffragate dai corretti riscontri processuali ed istruttori evidenziati dal primo giudice nella correlativa parte motivazionale.
In particolare, con riferimento alla prima doglianza, ovvero alla contestata esclusione tra le singole voci del danno richiesto, di quella, maggiormente rilevante, di €15.618,61 oltre iva, corrispondente al costo per la sostituzione integrale del motore, così come quantificato dal ctu, occorre ribadire i rilievi già esposti in ordine ad una non ritenuta responsabilità integrale della società convenuta nell'aggravamento delle condizioni del motore successivamente all'intervento non risolutivo ed alla riconsegna dell'autovettura al proprietario.
In definitiva lo addebita alla autofficina della società convenuta non solo l'errata CP_1 individuazione, conseguente ad un'omessa appropriata indagine tecnica sulle cause genetiche del problema evidenziato dalla propria autovettura, della causa del surriscaldamento (impropriamente addebitata all'usura di una valvola termostatica) ma finanche le ulteriori conseguenze di tale errata diagnostica meccanica determinanti la bruciatura della testata con necessaria sostituzione integrale del blocco motore.
A destituire di fondamento la tesi difensiva predetta è agevole rilevare che l'aggravamento del problema veniva portato alle estreme conseguenze per un comportamento dello improntato non certo alla cautela necessitata dalle evidenziate condizioni CP_1 pagina 18 di 22 dell'autovettura allorché, sia pure in buona fede, riteneva la stessa riparata ed in grado di rientrare alla propria residenza percorrendo oltre 150 chilometri (tale è la distanza approssimativa tra l'autofficina barese e la residenza in quel di Casttelluccio dei Sauri nel subappennino dauno)
Risulta, invero, estremamente rilevante, a tale riguardo, la deposizione dello Tes_1
, escusso all'udienza istruttoria del 13/11/2017, figlio dell'attore e suo compagno
[...] di viaggio nel tragitto da Bari dopo la riconsegna dell'auto (quindi assolutamente attendibile), laddove conferma che, durante il tragitto, vi era stata una evidente segnalazione di allarme visivo circa la temperatura del motore e tale segnalazione era rimasta attiva per tutto il tragitto fino a giungere presso l'autofficina del in Per_2
Deliceto, laddove si riscontrava la mancanza di liquido per il raffredamento del radiatore ed il riempimento della vaschetta di espansione con tracce di fuoriuscita del liquido.
Orbene, non è necessaria una specifica competenze tecnica per ravvisare nella condotta di guida dello una evidente omessa cautela nell'arrestare, immediatamente, la CP_1 marcia dell'autovettura in conseguenza dell'accensione della spia e chiedere tempestivamente gli opportuni soccorsi stradali, senza forzare il motore surriscladato per una ulteriore rilevante distanza chilometrica fino a giungere in quel di Deliceto, ben potendo ritenersi plausibile l'aggravamento delle condizioni del motore surriscaldato, già difettato per l'inutile sostituzione di una valvola termostatica, riconducibile proprio alla continuazione del viaggio in quelle segnalate condizioni di precarietà meccanica, persistenti fino alla destinazione dello stesso, provocando, verosimilmente, la definitiva bruciatura della testata che avrebbe richiesto l'integrale sostituzione del motore.
Avalla ulteriormente il rilievo fattuale di cui innanzi la mancata prova della condizione del veicolo prima della riparazione eseguita presso l'officina della convenuta, richiamando, a tale riguardo, l'incontestata circostanza che l'autovettura veniva condotta presso la convenuta a bordo di un mezzo di soccorso e quindi presumibilmente già rilevantemente difettata, al punto da non rischiare un tragitto in proprio.
La circostanza evidenziata non è di poco conto, potendosi presumere che l'avventata decisione di proseguire il viaggio, malgrado la segnalazione di allarme evidenziata
(v.dep.teste Zingarelli) fino a giungere a Deliceto, abbia prodotto un ulteriore e definitivo deterioramento meccanico al motore già di per se difettato. pagina 19 di 22 Occorre ancora evidenziare che la causa genetica del problema era stata individuata in una “soffiatura” all'interno della testata che il ctu, escludendo il difetto di fabbricazione, aveva addebitato ad un maldestro intervento manutentivo precedente a quello eseguito dall' (presumibilmente proprio quello compiuto presso l'officina non autorizzata Parte_1 del , intervento confermato dallo stesso meccanico addotto a teste). Per_2
Riconoscendo il danno in questione, tra l'altro, il NA avrebbe, in pratica, accordato allo un danno addirittura superiore al valore commerciale della propria CP_1 autovettura al momento della riparazione.
Il concorso di tali elementi, correttamente richiamati in motivazione, ben potevano supportare il ricorso ad una liquidazione equitativa, ricorrendone nella specie i presupposti di legge, ovvero la sussistenza ontologica di un danno, non meramente potenziale, con difficile quantificazione effettiva dello stesso, conseguenziale, a sua volta alla impossibilità di determinare, in precisi termini percentuali, l'effettiva responsabilità concorsuale della società convenuta, come opportunamente evidenziato dal ctu.
Inoltre, il ricorso allo strumento di liquidazione “suppletiva” era, nella specie, consentito anche sulla scorta di “congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale
è fondata” (v. Cass. 26051/2020; conf. Cass. 25876/2024)
Parimenti destituita di pregio è la seconda doglianza incidentale, proposta con riguardo al rigetto della richiesta di ulteriore voce di danno da c.d. “fermo tecnico”.
Deve ribadirsi, infatti, che per supportare il riconoscimento di tale danno non era sufficiente il dato della mera indisponibilità del veicolo, come indicato dall'appellante, dovendosi integrare la circostanza con ulteriori riscontri probatori o documentali circa il costo di eventuali mezzi sostitutivi o di perdita effettiva di “chance” ricavabili con il mezzo indisponibile, entrambi assenti nella fattispecie (cfr. revirement circa il danno in re ipsa,
Cass. 20620/2015; 5447/2020; 27389/2022).
In definitiva, quindi, sulla scorta dei rilievi di cui innanzi, il gravame principale deve essere accolto per quanto di ragione e con riferimento alla parziale condivisione della terza e quarta doglianza, mentre integrale rigetto merita quello incidentale.
Circa la regolamentazione delle spese del grado, ritiene il Collegio che il rigetto dei due motivi di appello principale e di quelli del gravame incidentale, configurando una palese pagina 20 di 22 ipotesi di reciproca soccombenza, induce a determinarne la integrale compensazione tra le due società appellanti.
Con riguardo alla , pure appellata, ritenendosi l'appello rivolto alla stessa Controparte_2 solamente con funzione di litis denuntiatio, quale litisconsorte necessaria in quanto parte del giudizio di primo grado, senza, tuttavia, alcuna censura o conclusione circa il rigetto della proposta domanda di manleva in primo grado, si reputa equo disporne l'integrale compensazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, avverso la sentenza n.343/2021, resa dal
[...]
NA di Bari, in composizione monocratica, in data 28/1/2021, pubblicata il successivo 29/1/2021, nonché sull'appello incidentale proposto avverso la stessa da
, così provvede: Controparte_1
1)Accoglie, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione, l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza che, nel resto, conferma
2)Condanna la società in persona del legale rappresentante, a pagare in Parte_1 favore di , la somma di €1.334,45 oltre interessi legali sulla somma via Controparte_1 via rivalutata sino al soddisfo;
3)Condanna la società in persona del legale rappresentante, con riferimento Parte_1 alle spese e competenze del primo grado del giudizio, alla parziale refusione, nella misura del 50%, delle stesse in favore dello , confermando, per l'intero la Controparte_1 liquidazione operata nel dispositivo della gravata sentenza, dichiarando compensata la metà della stessa;
4)Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante e Parte_1 dello le spese relative all'espletato a.t.p. ed alla successiva c.t.u. come Controparte_1 da rispettiva liquidazione in atti, nella misura del 50% cadauna;
5)Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
6)Dichiara integralmente compensate tra le parti tutte costituite le spese relative al presente grado;
pagina 21 di 22 7)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante incidentale,
, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario di una somma pari Controparte_1 all'importo del contributo unificato integrativo già versato all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 10/6/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
( avv. Leonardo Nota)
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