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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/02/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente est.-
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7616 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. ROCERETO ROSSANA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, _1 giusta procura in atti, dall'avv. DE SIMONE FRANCA, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza dell'11/06/24
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati due figli nata il [...]; , nato l'[...]) chiedeva - per Per_1 Persona_2 le ragioni indicate nell'atto introduttivo - episodi di violenza sia fisica che psichica attuati dal coniuge in suo danno- pronunciare la separazione personale con dichiarazione di addebito al marito;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente, in mancanza porre a carico del resistente l'obbligo di versare l'importo di € 350,00 per il canone di locazione di una casa;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 550,00; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con l'assegno mensile di € Persona_2
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, vittoria di spese e competenze di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, deduceva che il rapporto matrimoniale era stato caratterizzato da continui e violenti litigi innescati dall' aggressività e dal carattere violento della ricorrente, la quale non aveva mai dato supporto morale, né collaborazione nell'interesse della famiglia. Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie;
porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 200,00 ciascuno da versare direttamente ai figli. All'udienza del 10.03.2021, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art.708 c. p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il Presidente d. assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con Persona_2
l'assegno mensile di € 200,00; poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 200,00.
All'udienza del 01/03/23 la ricorrente dichiarava che entrambi i figli si erano trasferiti dal resistente, pertanto veniva revocata l'assegnazione della casa coniugale.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 11/06/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c. p. c.
Nell'atto introduttivo e in sede di conclusioni, la difesa di parte ricorrente e quella di parte resistente hanno chiesto l'addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 2740 del 5.02.2008) il
Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi e il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Inoltre se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere dalla valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 26571 del 17.12.2007 ).
A giudizio del collegio le domande di addebito non hanno trovato adeguato riscontro probatorio.
I testi escussi, figli delle parti in causa, hanno dichiarato di non aver assistito a episodi di aggressione da parte del resistente in danno della moglie riferendo, invece, di continui litigi.
Hanno riferito, inoltre, che la IG.ra non volle prestare la propria collaborazione nella Pt_1 gestione dell' attività di ristorazione, di non essere a conoscenza di un accordo tra i genitori riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della IG.ra , che la stessa non Pt_1 si era impegnata nella ricerca di un lavoro.
Orbene, non è provato che il resistente abbia attuato violenza fisica, psicologica o economica nei confronti della moglie I litigi tra le parti e la mancata collaborazione della IG.ra alla conduzione del ristorante ovvero la mancata ricerca di un lavoro da parte della Pt_1 stessa non implicano, di per sé, il disinteresse e la mancata collaborazione alla vita familiare.
La separazione personale dei coniugi pertanto va ricondotta all'incompatibilità di carattere tra le parti e va, dunque, dichiarata ai sensi dell'art. 15 comma 1 c.c., con rigetto delle reciproche domande di addebito.
Va confermata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra atteso Pt_1 che entrambi i figli, maggiorenni e autosufficienti, si sono trasferiti dal padre;
va revocato, pertanto, anche l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio, posto con l'ordinanza presidenziale.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il
Tribunale che vada posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie. E' noto che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere, al coniuge cui non sia addebitata la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione. Ebbene, nel caso in esame la ricorrente non è proprietaria di beni immobili e non percepisce reddito, mentre il resistente è titolare di una pizzeria a Liberi -aperta tutti i giorni nel solo periodo estivo- ed è proprietario di immobili in Castel di Sasso, ha ereditato una quota di beni, circa 1/34 -come emerge dagli accertamenti integrativi della Polizia Tributaria-, è titolari di conti correnti sui quali non sono depositate somme rilevanti. Nella nota informativa dichiarava di essere titolare di un libretto postale con giacenza di circa € 9000,00. E' proprietario di due vetture di vecchia immatricolazione. I testi hanno dichiarato che produce olio e vino per uso personale. I redditi dichiarati non sono rilevanti. Orbene, sussiste comunque la sperequazione di reddito tra le parti, attesa l'impossidenza della IG.ra , la quale, peraltro, non è titolare di libretti postali -cfr Pt_1 indagini di P.T. depositate il 23.01.24-. In ordine al quantum dell'assegno, tenuto conto di quanto sopra, della durata del matrimonio – circa venti anni-, delle ragioni della separazione, da individuare nella incompatibilità tra le parti, dell'apporto domestico della IG.ra , il Pt_1
Collegio ritiene congruo fissare in € 350,00 l'importo dell'assegno di mantenimento in suo favore. Detta somma dovrà essere corrisposta alla IG.ra entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese e annualmente e automaticamente rivalutata.
Considerato l'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare, per intero, tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Rigetta entrambe le domande di addebito;
• pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra _1
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile Parte_1 di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di ConIGlio del 20/12/24
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente est.-
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7616 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. ROCERETO ROSSANA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, _1 giusta procura in atti, dall'avv. DE SIMONE FRANCA, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza dell'11/06/24
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati due figli nata il [...]; , nato l'[...]) chiedeva - per Per_1 Persona_2 le ragioni indicate nell'atto introduttivo - episodi di violenza sia fisica che psichica attuati dal coniuge in suo danno- pronunciare la separazione personale con dichiarazione di addebito al marito;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente, in mancanza porre a carico del resistente l'obbligo di versare l'importo di € 350,00 per il canone di locazione di una casa;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 550,00; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con l'assegno mensile di € Persona_2
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, vittoria di spese e competenze di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, deduceva che il rapporto matrimoniale era stato caratterizzato da continui e violenti litigi innescati dall' aggressività e dal carattere violento della ricorrente, la quale non aveva mai dato supporto morale, né collaborazione nell'interesse della famiglia. Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie;
porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 200,00 ciascuno da versare direttamente ai figli. All'udienza del 10.03.2021, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art.708 c. p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il Presidente d. assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con Persona_2
l'assegno mensile di € 200,00; poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 200,00.
All'udienza del 01/03/23 la ricorrente dichiarava che entrambi i figli si erano trasferiti dal resistente, pertanto veniva revocata l'assegnazione della casa coniugale.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 11/06/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c. p. c.
Nell'atto introduttivo e in sede di conclusioni, la difesa di parte ricorrente e quella di parte resistente hanno chiesto l'addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 2740 del 5.02.2008) il
Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi e il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Inoltre se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere dalla valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 26571 del 17.12.2007 ).
A giudizio del collegio le domande di addebito non hanno trovato adeguato riscontro probatorio.
I testi escussi, figli delle parti in causa, hanno dichiarato di non aver assistito a episodi di aggressione da parte del resistente in danno della moglie riferendo, invece, di continui litigi.
Hanno riferito, inoltre, che la IG.ra non volle prestare la propria collaborazione nella Pt_1 gestione dell' attività di ristorazione, di non essere a conoscenza di un accordo tra i genitori riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della IG.ra , che la stessa non Pt_1 si era impegnata nella ricerca di un lavoro.
Orbene, non è provato che il resistente abbia attuato violenza fisica, psicologica o economica nei confronti della moglie I litigi tra le parti e la mancata collaborazione della IG.ra alla conduzione del ristorante ovvero la mancata ricerca di un lavoro da parte della Pt_1 stessa non implicano, di per sé, il disinteresse e la mancata collaborazione alla vita familiare.
La separazione personale dei coniugi pertanto va ricondotta all'incompatibilità di carattere tra le parti e va, dunque, dichiarata ai sensi dell'art. 15 comma 1 c.c., con rigetto delle reciproche domande di addebito.
Va confermata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra atteso Pt_1 che entrambi i figli, maggiorenni e autosufficienti, si sono trasferiti dal padre;
va revocato, pertanto, anche l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio, posto con l'ordinanza presidenziale.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il
Tribunale che vada posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie. E' noto che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere, al coniuge cui non sia addebitata la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione. Ebbene, nel caso in esame la ricorrente non è proprietaria di beni immobili e non percepisce reddito, mentre il resistente è titolare di una pizzeria a Liberi -aperta tutti i giorni nel solo periodo estivo- ed è proprietario di immobili in Castel di Sasso, ha ereditato una quota di beni, circa 1/34 -come emerge dagli accertamenti integrativi della Polizia Tributaria-, è titolari di conti correnti sui quali non sono depositate somme rilevanti. Nella nota informativa dichiarava di essere titolare di un libretto postale con giacenza di circa € 9000,00. E' proprietario di due vetture di vecchia immatricolazione. I testi hanno dichiarato che produce olio e vino per uso personale. I redditi dichiarati non sono rilevanti. Orbene, sussiste comunque la sperequazione di reddito tra le parti, attesa l'impossidenza della IG.ra , la quale, peraltro, non è titolare di libretti postali -cfr Pt_1 indagini di P.T. depositate il 23.01.24-. In ordine al quantum dell'assegno, tenuto conto di quanto sopra, della durata del matrimonio – circa venti anni-, delle ragioni della separazione, da individuare nella incompatibilità tra le parti, dell'apporto domestico della IG.ra , il Pt_1
Collegio ritiene congruo fissare in € 350,00 l'importo dell'assegno di mantenimento in suo favore. Detta somma dovrà essere corrisposta alla IG.ra entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese e annualmente e automaticamente rivalutata.
Considerato l'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare, per intero, tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Rigetta entrambe le domande di addebito;
• pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra _1
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile Parte_1 di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di ConIGlio del 20/12/24
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso