Articolo 17 della Legge 8 marzo 1951, n. 122
Articolo 16Articolo 18
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28 marzo 1951
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13 settembre 1960
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23 marzo 1990
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19 ottobre 1993
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16 settembre 2010
Art. 17.
Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:
1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro ((l'ottavo giorno)) antecedente quello della votazione;
2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati e di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati.
Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136 . I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14.
Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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