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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1090/2024 R.G., promossa da
Avv. RENATO CARUSO (C.F. che si rappresenta e C.F._1
difende in proprio;
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._3 CP_3
; C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: autorizzazione all'accettazione dell'eredità altrui ai sensi dell'art. 524
c.c.
Conclusioni: all'udienza discussione del 04.03.2025, sostituita dalla trattazione scritta, la parte ricorrente concludeva come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia dei resistenti, in quanto, sebbene evocati ritualmente in giudizio, non risultano costituiti.
Ciò posto, l'odierno ricorrente ha adito questo Tribunale, chiedendo “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito autorizzare l'Avv. Renato Caruso ad accettare l'eredità della sig.ra
, nata a [...] il [...], con ultima residenza Persona_1
in ET (GR), Via Grandi, 1, deceduta a Roma il 31/03/2016, in nome e luogo della sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
), residente in [...], C.F._2
nella quota che alla predetta spetterà, anche ai sensi dell'art. 522 c.c., per effetto della rinuncia dei fratelli e , salvo per quest'ultimi il diritto di CP_2 CP_3
rappresentazione, fino alla concorrenza del proprio credito”, allegando di essere creditore della resistente che questa aveva rinunciato CP_1
all'accettazione dell'eredità della madre che tale rinuncia Persona_1
aveva pregiudicato le ragioni del proprio credito, con conseguente esigenza di procedere all'accettazione dell'eredità in luogo della resistente.
Secondo l'art. 524 comma c.c., “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.
I presupposti per l'esperimento del suddetto rimedio, che è funzionale alla tutela delle ragioni dei creditori del delato che, per effetto della rinuncia dello stesso, subiscono la perdita di un possibile attivo su cui soddisfare le proprie ragioni, sono: la qualità di creditore del delato dell'attore; la rinuncia all'eredità ad opera del debitore delato;
il pregiudizio arrecato alle ragioni dell'attore dalla rinuncia all'eredità del delato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimedio in esame è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. “actio interrogatoria” ai sensi dell'art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato, a condizione, in quest'ultima ipotesi, che non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 33479/2021; Cass. Civ. n.
25347/2023).
Inoltre, quanto al pregiudizio che la rinuncia deve comportare, la giurisprudenza ha chiarito che “Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore” (Cass. Civ. n. 5994/2020; Cass. Civ. n.
8519/2016; Cass. Civ. n. 2374/1974).
Infine, va osservato che “L'azione esercitata dal creditore dell'erede ai sensi dell'art.
524 c.c., al fine di essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del debitore rinunziante, ha una funzione strumentale al soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario. La legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunziante, il cui decesso non pregiudica di per sé l'esercizio dell'azione, che può essere promossa nei confronti del di lui erede” (Cass. Civ. n. 17866/2003), senza che ricorra litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, i quali possono solo spiegare un intervento in causa adesivo dipendente per sostenere le ragioni del debitore rinunciante, sicché, con l'emissione della sentenza il creditore potrà agire sul patrimonio ereditario, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore (cfr. Cass. Civ.
n. 310/1982; Cass. Civ. n. 3584/1995; Cass: Civ. n. 17866/2003).
Ciò posto, l'odierno ricorrente risulta creditore di in forza di CP_1
plurimi titoli: l'ordinanza del Tribunale di Velletri, resa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. ed emessa il 15.01.2015 (1.078,00 euro oltre interessi legali e spese processuali); l'ordinanza del Tribunale di Roma, resa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., emessa il 06.05.2015 (3.686,71 euro, oltre accessori di legge, e 349,71 euro a titolo di esborso, oltre il rimborso delle spese processuali); c) sentenza del G.d.P. di Velletri n. 2049/15 emessa il 12.03.2015 (2.727,00 euro oltre interessi legali e spese processuali) (cfr. all.ti 1, 2, 3 fasc. ricorrente).
In ragione dei suddetti titoli esecutivi, il ricorrente ha proposto plurimi interventi nella procedura esecutiva n. 228/2014 RGEI, avente come debitrici e (cfr. all.ti 4, 5, 6 fasc. ricorrente). CP_1 Persona_1
Risulta che il 31.03.2016 è morta (cfr. all. 7 fasc. Persona_1
ricorrente).
La defunta risulta essere la madre di come da estratto dell'atto di CP_1
nascita depositato da parte ricorrente il 19.11.2024, sicché la resistente predetta può ritenersi delata all'eredità della defunta.
Risulta che in data 23.11.2018 un'altra creditrice della resistente ha CP_1
formulato dinanzi a questo Tribunale istanza ai sensi dell'art. 481 c.c. nei confronti dei resistenti (cfr. all. 10 fasc. ricorrente).
All'esito della fissazione del termine per accettare l'eredità di Per_1
ad opera del Tribunale, il relativo provvedimento risulta notificato ai
[...]
resistenti, ma non risulta esservi stata accettazione dell'eredità (cfr. all. 11 fasc. ricorrente), sicché la resistente risulta decaduta dal potere di CP_1
accettare l'eredità della madre.
La decadenza in cui è incorsa la resistente appare di pregiudizio CP_1
alle ragioni del creditore, odierno ricorrente.
Invero, nell'esecuzione n. 228/2014 RGEI, l'odierno ricorrente ha precisato, ai fini della distribuzione del ricavato della vendita, il proprio credito nell'importo di 24.285,18 euro complessivi euro (cfr. all. 8 fasc. ricorrente).
Nel piano di distribuzione realizzato dal delegato alla vendita, si dà atto che la quota del denaro ricavato dalla vendita appartenente alla defunta Per_1
è pari a 6/9 del totale e quello appartenente a solo 1/9
[...] CP_1
(cfr. all. 9 fasc. ricorrente).
All'odierno ricorrente viene riconosciuto un credito pari a 21.805,78 euro complessivi, da soddisfare con il ricavato imputabile alla resistente CP_1
pari a 15.057,78 euro, a fronte di un ricavato imputabile a Persona_1
pari a 90.346,63 euro, con assegnazione al ricorrente dell'importo di 2.210,92 euro.
Alla defunta resta in assegnazione, all'esito della Persona_1
soddisfazione dei suoi creditori, l'importo di 38.491,49 euro.
Appare evidente che, accettando l'eredità della madre defunta, l'odierna resistente sarebbe divenuta proprietaria di tutto o, eventualmente CP_1
con altri coeredi, di una parte della somma assegnata a e Persona_1
tale importo avrebbe potuto essere utilizzato per soddisfare le pretese dei creditori della resistente tra cui l'odierno ricorrente, che potrebbe CP_1
ottenere ulteriori importi per recuperare, almeno in parte, il credito residuo di
19.594,86 euro.
Dunque, è accertato che la perdita del diritto di accettazione dell'eredità della in capo alla resistente ha provocato un danno Persona_1 CP_1
concreto ed effettivo al credito dell'odierno ricorrente. Alla luce delle considerazioni, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda del ricorrente, che va dunque autorizzato ad accettare, in nome e per conto della resistente l'eredità di CP_1 [...]
al solo scopo di soddisfare il proprio credito. Persona_1
Va osservato che, ai sensi dell'art. 524 c.c., nel presente giudizio è possibile solo procedere all'autorizzazione del ricorrente ad accettare, in luogo e per conto di l'eredità di non essendo questa la CP_1 Persona_1
sede per accertare la precisa entità della quota spettante alla suddetta resistente, sicché la domanda di parte ricorrente va accolta entro questi limiti.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione al minimo dei compensi della fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e decisionale, essendo stata depositata una sola nota conclusiva, senza necessità di formulare repliche alle posizioni dei resistenti, e del valore della controversia da desumere dal valore dichiarato in ricorso, dandosi atto dell'impossibilità di lettura degli esborsi relativi alle notifiche postali effettuate verso CP_3
e che non possono essere rimborsati.
[...] CP_2
Vanno compensate le spese processuali nei confronti dei resistenti, rimasti contumaci, e essendo la domanda del CP_3 CP_2
ricorrente rivolta verso la sola unica resistente di cui il ricorrente CP_1
risulta creditore, non venendo in rilievo nel presente giudizio un litisconsorzio necessario tra tutti i delati di Persona_1
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1090/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) autorizza il ricorrente Avv. Renato Caruso ad accettare, in luogo e per conto di l'eredità di devoluta alla resistente, al CP_1 Persona_1
solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei propri crediti, respinte le ulteriori richieste di parte ricorrente;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in CP_1
favore del ricorrente che si liquidano nella somma di 295,99 euro, a titolo di esborsi e nella somma di 3.387,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti;
3) compensa le spese processuali tra il ricorrente e i resistenti CP_2
e CP_3
Grosseto, 06.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1090/2024 R.G., promossa da
Avv. RENATO CARUSO (C.F. che si rappresenta e C.F._1
difende in proprio;
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._3 CP_3
; C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: autorizzazione all'accettazione dell'eredità altrui ai sensi dell'art. 524
c.c.
Conclusioni: all'udienza discussione del 04.03.2025, sostituita dalla trattazione scritta, la parte ricorrente concludeva come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia dei resistenti, in quanto, sebbene evocati ritualmente in giudizio, non risultano costituiti.
Ciò posto, l'odierno ricorrente ha adito questo Tribunale, chiedendo “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito autorizzare l'Avv. Renato Caruso ad accettare l'eredità della sig.ra
, nata a [...] il [...], con ultima residenza Persona_1
in ET (GR), Via Grandi, 1, deceduta a Roma il 31/03/2016, in nome e luogo della sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
), residente in [...], C.F._2
nella quota che alla predetta spetterà, anche ai sensi dell'art. 522 c.c., per effetto della rinuncia dei fratelli e , salvo per quest'ultimi il diritto di CP_2 CP_3
rappresentazione, fino alla concorrenza del proprio credito”, allegando di essere creditore della resistente che questa aveva rinunciato CP_1
all'accettazione dell'eredità della madre che tale rinuncia Persona_1
aveva pregiudicato le ragioni del proprio credito, con conseguente esigenza di procedere all'accettazione dell'eredità in luogo della resistente.
Secondo l'art. 524 comma c.c., “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.
I presupposti per l'esperimento del suddetto rimedio, che è funzionale alla tutela delle ragioni dei creditori del delato che, per effetto della rinuncia dello stesso, subiscono la perdita di un possibile attivo su cui soddisfare le proprie ragioni, sono: la qualità di creditore del delato dell'attore; la rinuncia all'eredità ad opera del debitore delato;
il pregiudizio arrecato alle ragioni dell'attore dalla rinuncia all'eredità del delato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimedio in esame è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. “actio interrogatoria” ai sensi dell'art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato, a condizione, in quest'ultima ipotesi, che non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 33479/2021; Cass. Civ. n.
25347/2023).
Inoltre, quanto al pregiudizio che la rinuncia deve comportare, la giurisprudenza ha chiarito che “Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore” (Cass. Civ. n. 5994/2020; Cass. Civ. n.
8519/2016; Cass. Civ. n. 2374/1974).
Infine, va osservato che “L'azione esercitata dal creditore dell'erede ai sensi dell'art.
524 c.c., al fine di essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del debitore rinunziante, ha una funzione strumentale al soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario. La legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunziante, il cui decesso non pregiudica di per sé l'esercizio dell'azione, che può essere promossa nei confronti del di lui erede” (Cass. Civ. n. 17866/2003), senza che ricorra litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, i quali possono solo spiegare un intervento in causa adesivo dipendente per sostenere le ragioni del debitore rinunciante, sicché, con l'emissione della sentenza il creditore potrà agire sul patrimonio ereditario, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore (cfr. Cass. Civ.
n. 310/1982; Cass. Civ. n. 3584/1995; Cass: Civ. n. 17866/2003).
Ciò posto, l'odierno ricorrente risulta creditore di in forza di CP_1
plurimi titoli: l'ordinanza del Tribunale di Velletri, resa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. ed emessa il 15.01.2015 (1.078,00 euro oltre interessi legali e spese processuali); l'ordinanza del Tribunale di Roma, resa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., emessa il 06.05.2015 (3.686,71 euro, oltre accessori di legge, e 349,71 euro a titolo di esborso, oltre il rimborso delle spese processuali); c) sentenza del G.d.P. di Velletri n. 2049/15 emessa il 12.03.2015 (2.727,00 euro oltre interessi legali e spese processuali) (cfr. all.ti 1, 2, 3 fasc. ricorrente).
In ragione dei suddetti titoli esecutivi, il ricorrente ha proposto plurimi interventi nella procedura esecutiva n. 228/2014 RGEI, avente come debitrici e (cfr. all.ti 4, 5, 6 fasc. ricorrente). CP_1 Persona_1
Risulta che il 31.03.2016 è morta (cfr. all. 7 fasc. Persona_1
ricorrente).
La defunta risulta essere la madre di come da estratto dell'atto di CP_1
nascita depositato da parte ricorrente il 19.11.2024, sicché la resistente predetta può ritenersi delata all'eredità della defunta.
Risulta che in data 23.11.2018 un'altra creditrice della resistente ha CP_1
formulato dinanzi a questo Tribunale istanza ai sensi dell'art. 481 c.c. nei confronti dei resistenti (cfr. all. 10 fasc. ricorrente).
All'esito della fissazione del termine per accettare l'eredità di Per_1
ad opera del Tribunale, il relativo provvedimento risulta notificato ai
[...]
resistenti, ma non risulta esservi stata accettazione dell'eredità (cfr. all. 11 fasc. ricorrente), sicché la resistente risulta decaduta dal potere di CP_1
accettare l'eredità della madre.
La decadenza in cui è incorsa la resistente appare di pregiudizio CP_1
alle ragioni del creditore, odierno ricorrente.
Invero, nell'esecuzione n. 228/2014 RGEI, l'odierno ricorrente ha precisato, ai fini della distribuzione del ricavato della vendita, il proprio credito nell'importo di 24.285,18 euro complessivi euro (cfr. all. 8 fasc. ricorrente).
Nel piano di distribuzione realizzato dal delegato alla vendita, si dà atto che la quota del denaro ricavato dalla vendita appartenente alla defunta Per_1
è pari a 6/9 del totale e quello appartenente a solo 1/9
[...] CP_1
(cfr. all. 9 fasc. ricorrente).
All'odierno ricorrente viene riconosciuto un credito pari a 21.805,78 euro complessivi, da soddisfare con il ricavato imputabile alla resistente CP_1
pari a 15.057,78 euro, a fronte di un ricavato imputabile a Persona_1
pari a 90.346,63 euro, con assegnazione al ricorrente dell'importo di 2.210,92 euro.
Alla defunta resta in assegnazione, all'esito della Persona_1
soddisfazione dei suoi creditori, l'importo di 38.491,49 euro.
Appare evidente che, accettando l'eredità della madre defunta, l'odierna resistente sarebbe divenuta proprietaria di tutto o, eventualmente CP_1
con altri coeredi, di una parte della somma assegnata a e Persona_1
tale importo avrebbe potuto essere utilizzato per soddisfare le pretese dei creditori della resistente tra cui l'odierno ricorrente, che potrebbe CP_1
ottenere ulteriori importi per recuperare, almeno in parte, il credito residuo di
19.594,86 euro.
Dunque, è accertato che la perdita del diritto di accettazione dell'eredità della in capo alla resistente ha provocato un danno Persona_1 CP_1
concreto ed effettivo al credito dell'odierno ricorrente. Alla luce delle considerazioni, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda del ricorrente, che va dunque autorizzato ad accettare, in nome e per conto della resistente l'eredità di CP_1 [...]
al solo scopo di soddisfare il proprio credito. Persona_1
Va osservato che, ai sensi dell'art. 524 c.c., nel presente giudizio è possibile solo procedere all'autorizzazione del ricorrente ad accettare, in luogo e per conto di l'eredità di non essendo questa la CP_1 Persona_1
sede per accertare la precisa entità della quota spettante alla suddetta resistente, sicché la domanda di parte ricorrente va accolta entro questi limiti.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione al minimo dei compensi della fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e decisionale, essendo stata depositata una sola nota conclusiva, senza necessità di formulare repliche alle posizioni dei resistenti, e del valore della controversia da desumere dal valore dichiarato in ricorso, dandosi atto dell'impossibilità di lettura degli esborsi relativi alle notifiche postali effettuate verso CP_3
e che non possono essere rimborsati.
[...] CP_2
Vanno compensate le spese processuali nei confronti dei resistenti, rimasti contumaci, e essendo la domanda del CP_3 CP_2
ricorrente rivolta verso la sola unica resistente di cui il ricorrente CP_1
risulta creditore, non venendo in rilievo nel presente giudizio un litisconsorzio necessario tra tutti i delati di Persona_1
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1090/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) autorizza il ricorrente Avv. Renato Caruso ad accettare, in luogo e per conto di l'eredità di devoluta alla resistente, al CP_1 Persona_1
solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei propri crediti, respinte le ulteriori richieste di parte ricorrente;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in CP_1
favore del ricorrente che si liquidano nella somma di 295,99 euro, a titolo di esborsi e nella somma di 3.387,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti;
3) compensa le spese processuali tra il ricorrente e i resistenti CP_2
e CP_3
Grosseto, 06.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia