Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/05/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 5 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10803 dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. RUBINO Roberta e dall'avv. Parte_1
BENEDETTO Antonio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Gioia del
Colle, alla via Roma, n. 44
– Ricorrente –
CONTRO
in persona del Direttore Generale f.f., avv. FRUSCIO Luigi, rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. FARETRA Anna ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in al Lungomare Starita, n. 6 CP_1
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.09.2024, , dipendente dell' Parte_1 CP_1
con qualifica di assistente tecnico presso il P.O. “San Michele in Monte Laureto” di
Putignano, esponeva di aver comunicato all'amministrazione (con nota del 15.11.2021) di non riuscire a smaltire le ferie residue entro il 01.12.2021, data di collocamento in quiescenza, individuandone la ragione in esigenze di servizio, nello specifico l'obbligo
[...]
Ciò posto, il ricorrente riteneva di aver maturato all'atto di cessazione del rapporto lavorativo un periodo di ferie non godute pari a 35 giorni e chiedeva il riconoscimento del diritto al trattamento economico sostitutivo, con la condanna del al CP_2 pagamento in suo favore della somma pari ad € 3.457,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda in fatto CP_1
e diritto, affermando che il mancato godimento delle ferie maturate era da imputarsi esclusivamente alla condotta del ricorrente.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
L'art. 36, comma 3, Cost. sancisce che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Secondo l'art. 2109, comma 2, c.c., il prestatore di lavoro “ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge […]”.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il suddetto periodo annuale di ferie retribuite, ai sensi dell'art. 10, d.lgs. n. 66 del 2003, “non” dev'essere “inferiore a quattro settimane” e, salvo diversamente accordato dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, “va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”.
pag. 2/5 Anche l'art. 49, C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021, in materia di ferie e recupero delle festività soppresse, riconosce che “il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito” (comma 1). Le ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile, “non sono monetizzabili” e sono “fruite, previa autorizzazione espressa e tempestiva, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente” (comma 9); solo nel caso in cui non siano godute per esigenze di servizio, sono monetizzabili “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative” (comma 11).
Analogamente, l'art. 31, n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dispone che ogni lavoratore abbia diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro ed a periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché ferie annuali retribuite.
Ogni Stato, ai sensi dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003/CE, può attivarsi e assumere le misure necessarie affinché le ferie annuali retribuite possano corrispondere ad almeno quattro settimane all'anno, secondo le condizioni di ottenimento e concessione previste da legislazioni e prassi nazionali (comma 1), arrivando “finanche” a definire “la perdita del diritto, purché il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità” di esercitarlo
(cfr. ex multis Corte di Giustizia UE, C-569/2016). Inoltre, il comma 2 del menzionato art. 7 prevede che “il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Tale indennità sostitutiva, infatti, è centrale per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, in quanto rappresenta il compenso economico riconosciuto al dipendente per le ferie maturate e non godute al momento della cessazione del rapporto per causa ad esso non imputabile.
L'indennità sostitutiva, dunque, non viene elargita se il lavoratore si sia volontariamente astenuto dalla facoltà di godere delle ferie maturate, dopo essere stato messo in grado di esercitare la prerogativa garantita dalla legge e debitamente informato dal datore di lavoro circa la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione. Infatti, tale indennità, “oltre a poter avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il
pag. 3/5 danno per la perdita del bene al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato, per altro verso costituisce una erogazione di natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento (cfr. Cass. S.U. n. 24712/2008 - Cass. Sez. Lav. n.
20836/2013)”.
Nel caso di specie, l' con note a firma del dirigente Spesal Area (prot. n. CP_1
14443 del 03.03.2021 e n. 23130 del 07.04.2021, comunicava al ricorrente l'obbligo di essere a disposizione come supporto tecnico “al fine di garantire un efficace andamento della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV2 della popolazione generale presso il punto vaccinale sino nella struttura dell'ex ospedale di San Michele in Monte Laureto” in Putignano.
Successivamente, la medesima amministrazione, con nota prot. n. 58241 del
10.09.2021, informava il che sarebbe stato collocato in quiescenza a decorrere Parte_1
dal 01.12.2021, dovendo obbligatoriamente fruire dei giorni di ferie residui dal
13.09.2021 al 30.11.2021.
Di conseguenza, il ricorrente presentava prontamente istanza di ferie per il suddetto periodo, debitamente autorizzata, come da prospetto di rilevazione presenze versato in atti. Tuttavia, l'istante riscontrava, con comunicazione del 15.11.2021, di non poter smaltire tutti i giorni di ferie residui e ne chiedeva il rimborso.
Tanto premesso, è evidente che il mancato godimento delle ferie residue non sia addebitabile alla condotta del il quale si è dovuto confrontare da un lato con Parte_1
esigenze di servizio e dall'altro con il collocamento in quiescenza per superamento dei limiti d'età. Infatti, a partire dal 03.03.2021, come risulta dalle menzionate note a firma del dirigente Spesal Area, la parte è stata obbligata a mettersi a disposizione come supporto tecnico per lo svolgimento della campagna di vaccinazione anti covid,
pag. 4/5 venendo poi chiamato dall' stessa a usufruire, a partire dal 13.09.2021, di tutti i CP_1
giorni di ferie residui in vista dell'ormai prossimo pensionamento.
Inoltre, come si evince dai fogli presenze versati in atti, il ricorrente aveva potuto usufruire di 14 giorni di ferie nei mesi di luglio e agosto 2021, quando le richiamate esigenze di servizio lo consentivano.
Di talché, il ha diritto a percepire l'indennità sostitutiva per i 35 giorni di ferie Parte_1
residue non godute.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 04.09.2024, nei confronti Parte_1 dell così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l' soccombente al CP_1
pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva per mancata fruizione di 35 giorni di ferie maturati e non goduti;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per CP_1
onorario, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., ed € 49,00 per esborsi, da distrarre in favore dell'avv.
Roberta Rubino, procuratore anticipatario.
Bari, 5 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
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