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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 21/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 188/2023 e promossa con ricorso depositato in data
23/02/2023 da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.03.1982 e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dagli avv.ti
Volfango Chiocchetti e Debora Adami, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Rovereto (TN), c.so
Rosmini n. 76;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.05.1982, res. in 38066 Riva del Garda Loc. Ischia n. 5;
PARTE RESISTENTE
E con la nomina di
AVV. giusta nomina con provvedimento d.d. 08.05.2024, Persona_1
rappresentata e difesa rappresentata, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Chiara Nicoletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Rovereto (TN), via Pasqui, n. 28;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Conclusioni
Parte ricorrente:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi della Legge 01 dicembre 1970 n. 898 e succ. mod., pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
i sig.ri e in Crosano di Brentonico in data Parte_1 Controparte_1
03.05.2008 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di riferimento di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge conseguenti all'emananda sentenza, alle seguenti
Condizioni
NEL MERITO
1) Disporsi l'affido super esclusivo alla madre dei figli minori ed Per_2 Per_3
per le ragioni già tutte esposte in atti, concernenti la condotta del padre, che ostacola gravemente il sereno esercizio del regime di affidamento e quello decisionale e per tutto quanto emerso nell'istruttoria di causa;
con il conseguente esercizio esclusivo in capo alla madre della responsabilità genitoriale anche per tutte le decisioni di maggiore interesse concernenti i figli;
che avranno residenza e collocamento prevalente con la madre presso la casa di quest'ultima;
2) Disporsi che i figli stiano con il padre la giornata del sabato e la giornata della domenica a fine settimana alternati, dal mattino alle ore 10.00 sino alla sera alle ore
20.00 (ore 19.00 nel periodo scolastico da metà settembre a metà giugno), senza il pernottamento da effettuare presso la madre. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere
i figli con sé un terzo sabato del mese previo preavviso e accordo con la madre di almeno 24 ore prima.
Disporsi che sia il padre personalmente a curare il ritiro e la riconsegna dei figli in occasione delle sue visite, e che sia presente per l'intera visita.
Per il Natale mantenere il protocollo ordinario di cui sopra con la seguente modifica: giorno della Vigilia con un genitore mentre il giorno di Natale con l'altro genitore (dalle ore 10.00 alle ore 20.00) con alternanza di anno in anno. Durante
l'estate il padre terrà con sé i bambini per 7 giornate consecutive dalla mattina ore
10.00 alla sera ore 20.00, ma con esclusione del pernottamento;
mentre la madre potrà tenere i figli per due settimane anche consecutive;
nel periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, onde consentire l'eventuale iscrizione a corsi estivi.
2 3) Disporsi l'obbligo in capo al sig. di versare alla sig.ra per il CP_1 Parte_1
mantenimento ordinario dei due figli l'importo mensile di euro 600,00 (euro 300,00
a figlio), da versarsi entro il giorno 27 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat,
a decorrere dal deposito della domanda introduttiva;
4) Quanto invece alle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo CNF saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, con obbligo per chi non anticipa la spesa di rimborsare all'altra parte la propria quota nel termine di giorni 15 dalla richiesta debitamente documentata.
5) Detrazioni fiscali e contributi/provvidenze per i figli integralmente a favore della madre, così come ogni altro contributo/assegno per il quale spetti il diritto di erogazione, compreso l'Assegno Unico e Universale da riconoscersi integralmente alla madre.
6) Sulla prospettata decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale paterna, la sig.ra si rimette alla decisione che verrà assunta dal giudice adito, Parte_1
consapevole della gravità della condotta paterna.
7) Da ultimo, non ci si oppone al monitoraggio del S.S. per un determinato periodo di tempo pur non ritenendolo la madre necessario alla luce dell'adeguatezza della capacità genitoriale materna per come emersa in atti.
Riservata ogni ulteriore richiesta di divisione e di rimborso/restituzione e risarcimento somme e danni nei confronti del convenuto, per tutto quanto specificato sia nella causa di separazione che nella presente vertenza.
6) Con integrale rifusione delle spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste, per tutto quanto già non disposto, nelle richieste istruttorie formulate in memoria integrativa dd. 25.07.2023, con i testi ivi indicati.
Con osservanza.” (cfr. note del 07.11.2024).
Parte resistente-contumace:
--
Curatrice speciale:
“1) disporre la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del OR
; in via subordinata, disporre l'affidamento “super esclusivo” dei Controparte_1
3 minori alla ORa , con il conseguente diritto in capo alla Parte_1
madre di assumere tutte le decisioni di maggior interesse concernenti i figli;
2) disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
3) disporre la presa in carico psicologica del minore e della presa in Per_2
carico neuro-psicomotoria, ed eventualmente logopedica, della minore Per_3
4) disporre il monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale, per almeno un anno, con mandato di attivare gli interventi ritenuti utili ai minori.
5) disporre che il padre possa tenere i minori a fine settimana alternati da sabato mattina alle 10.00 sino alle ore 20.00 (19.00 nel periodo scolastico da metà settembre a metà giugno), e dalla domenica mattina dalle ore 10 alle ore 20.00
(19.00 nel periodo scolastico da metà settembre a metà giugno); disporre che il padre possa tenere altresì i minori un terzo sabato del mese con il medesimo orario, previo accordo con la madre almeno 24 ore prima.
6) disporre che durante le vacanze natalizie e pasquali, permanga il regime di visita ordinario, senza pernottamento, con alternanza di anno in anno della Vigilia di
Natale e del giorno di Natale, e del giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo, con orario di visita del padre dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Disporre che durante il periodo estivo il padre possa tenere con sé i minori per due settimane, anche non consecutive, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, senza pernottamento, e diritto della madre di trascorrere con i minori due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.
7) disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli ed alle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, nella misura ritenuta congrua, tenuto conto dei redditi e dei patrimoni delle parti.
8) contributi e provvidenze pubblici, ed ogni altra erogazione a favore dei figli, da riconoscersi integralmente alla madre.
Con rifusione delle spese da disporsi a favore dell'Erario in considerazione del fatto che la curatrice ha richiesto ammissione al patrocinio a spese dello Stato.” (cfr. note del 08.11.2024).
Pubblico ministero:
“conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
4 Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 23.02.2023 e successiva memoria integrativa depositata il
27.07.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra lei e il resistente;
- l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli ed con Per_2 Persona_4
collocamento e residenza presso di lei;
- la disciplina del diritto di visita del padre ai figli;
- la previsione a carico del padre di un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun figlio pari a € 300,00 mensili (per complessivi € 600,00), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il riconoscimento a proprio favore delle provvidenze pubbliche previste dalla legge per i figli;
- la condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite, con riserva di ogni più ampia richiesta anche risarcitoria.
2. All'udienza del 25.05.2023 il presidente del Tribunale, preso atto dell'assenza del resistente, non ha esperito il tentativo di riconciliazione/conciliazione dei coniugi e ha confermato le condizioni di cui alla sentenza di separazione, non ravvisando alcuna sopravvenienza tale da giustificare la loro modifica.
3. Nonostante la ritualità della notifica il resistente non è comparso né all'udienza presidenziale, né nell'udienza avanti alla giudice delegata, la quale quindi con ordinanza del 25.10.2023 ha dichiarato la sua contumacia.
4. Con ordinanza pronunciata il 23.12.2023 la giudice delegata – vista l'istanza di parte ricorrente per essere autorizzata ad assumere in via esclusiva tutte le iniziative utili e necessarie per l'approfondimento diagnostico in relazione alla situazione della figlia, stante il rifiuto paterno a sottoscrivere il modulo per l'invio della minore ai servizi specialistici dell'APSS – ha modificato i provvedimenti presidenziali, affidando i minori in via esclusiva rafforzata alla madre, sì da consentirle l'adozione di tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, relative ai figli senza necessità del consenso paterno.
5 5. La causa è stata quindi istruita documentalmente (mediante indagini di polizia tributaria e mediante l'acquisizione di documentazione dall'INPS e dall'Agenzia del lavoro al fine di poter ricostruire la situazione economica, patrimoniale e lavorativa del resistente), sono state richieste alcune relazioni al servizio sociale (relazione dell'11.06.2024 e del 14.10.2024) ed è stato ascoltato il minore (all'udienza Per_2
del 08.05.2024).
5. A seguito dell'ascolto del bambino, nell'ambito del quale era emerso un disagio del minore a pernottare presso il padre e le difficoltà della bimba a relazionarsi con la compagna di quest'ultimo, con ordinanza a verbale del 08.05.2024 sono stati ulteriormente modificati i provvedimenti presidenziali, sospendendo i pernottamenti dei minori presso il padre;
è stato inoltre sollecitato il contraddittorio in ordine alla possibile rilevanza delle condotte paterne ai fini di una pronuncia de potestate
(sospensione/decadenza dalla responsabilità genitoriale) con notifica al resistente contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c. e contestuale nomina di curatrice speciale dei minori.
6. Con memoria di costituzione depositata il 20.06.2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale, avv. la quale – ricostruito l'iter processuale, dato Persona_1
atto delle difficoltà incontrate durante l'ascolto dei due bambini stante la ritrosia a rispondere del figlio maggiore e la tendenza della figlia più piccola Per_2 Per_3
molto irrequieta, a interrompere, a fare dichiarazioni surreali o non veritiere e rilevata la collaboratività della madre – ha insistito:
- per la pronuncia di sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale;
- per la presa in carico psicologica del nucleo da parte del servizio sociale con mandato di attivare gli interventi necessari a favore dei due bambini;
- per una disciplina del diritto di visita paterno che escluda i pernottamenti;
- per la previsione a carico del padre di un contributo per il mantenimento ordinario dei figli nella misura ritenuta di giustizia;
- per la rifusione delle spese del giudizio a favore dell'Erario attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
7. Fatte precisare le conclusioni alle parti in trattazione scritta, con ordinanza del
12.11.2024 la giudice delegata ha rimesso la causa in decisione al collegio previo
6 invio degli atti al pubblico ministero per le proprie conclusioni, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
8. Con atto del 21.11.2024 il pubblico ministero ha insistito per le conclusioni riportate in epigrafe.
9. Tanto premesso, va esaminata la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente.
9.1. Ai sensi del combinato disposto del comma 3, n. 2 lett. b) e del comma 4 dell'art. 3 della Legge 898/1970, nella versione ratione temporis applicabile, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere pronunciata – fra il resto - laddove siano decorsi dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, purché la sentenza che ha pronunciato la separazione sia passata in giudicato e non sia mai ripresa la convivenza.
9.2. Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dalla disposizione citata per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
9.2.1. Dalla documentazione in atti (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che Parte_1
e si sono sposati con rito concordatario il 03.05.2008 (doc. 1 di parte CP_1
ricorrente) in regime di separazione dei beni.
9.2.2. In data 27.10.2020 le parti sono comparse davanti al presidente del Tribunale, il quale con ordinanza del 05.11.2020 le ha autorizzate a vivere separare: è quindi ampiamente decorso il termine annuale richiesto dalla disposizione citata.
9.2.3. Inoltre, con sentenza n. 146/2022, pubblicata il 30.06.2022 (doc. 2 di parte ricorrente), il Tribunale di Rovereto ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi: tale sentenza è passata in giudicato.
9.2.4. Non vi è evidenza della ripresa della convivenza fra le parti e, considerata la contumacia del resistente e i pessimi rapporti intercorrenti fra e Parte_1 CP_1
sottolineata anche nelle relazioni del servizio sociale, risulta evidente come la comunione morale e materiale fra coniugi non possa più essere ricostruita.
9.3. Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Crosano di Brentonico, il 03.05.2008, fra
[...]
e e si dispone la trasmissione di copia autentica del Parte_1 Controparte_1
7 dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
10. Vanno ora esaminate le questioni relative alla responsabilità genitoriale, all'affidamento, al collocamento e alla disciplina del diritto di visita fra il padre e i minori.
10.1. Le parti hanno generato due figli: nato il [...] di 12 anni (13 Per_2
anni il prossimo luglio), ed nata il [...] di quasi 8 anni. Per_3
10.2. La sentenza di separazione ha affidato i minori in via esclusiva alla madre, collocandoli in via prevalente presso di lei e a disciplinato il diritto di visita del padre
(da esercitare a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a un terzo sabato al mese, previo preavviso di almeno 24 ore alla madre e con obbligo di ritiro e riconsegna dei figli in occasione delle sue visite).
10.3. A fondamento della decisione di affidare i minori in via esclusiva alla madre il
Tribunale di Rovereto ha dato grande rilievo alla condotta inadempiente del padre, il quale, nonostante all'udienza presidenziale avesse offerto € 400,00 mensili complessivi per il mantenimento ordinario dei due figli, di fatto da gennaio 2020 aveva smesso di adempiere, disattendendo integralmente i provvedimenti presidenziali, giungendo persino a esplicitare alla madre la propria intenzione di non pagare. A giudizio del Tribunale tale “condotta sprezzante e volontariamente irrispettosa non solo nei riguardi dei provvedimenti giurisdizionali, ma soprattutto rispetto alle esigenze economiche e di cura dei propri figli” costituiva chiara evidenza della “profonda incapacità del di assumere in maniera CP_1 responsabile e consapevole il ruolo del genitore” (cfr. pag. 7 doc. 2 di parte ricorrente).
10.4. Nel presente giudizio mentre è emersa la piena capacità della madre a esercitare il ruolo genitoriale, diversamente rispetto al padre molti elementi inducono a ritenere che costui sia totalmente inadeguato all'esercizio di tale ruolo, tanto da dover essere estromesso, nel superiore interesse dei minori, persino dalle scelte di maggior interesse riguardanti i figli.
10.4.1. Per quanto riguarda la madre - indiscusse le sue capacità di accudimento, di gestione, di cura e di educazione dei figli – dalla lettura delle relazioni del servizio
8 sociale risulta come la donna sia molto presente e partecipe alla vita dei figli, in grado di comprendere i loro bisogni e di attivarsi in maniera coerente, come dimostra il fatto che, a fronte della segnalazione scolastica per il rifiuto del padre, ella Per_3
ha chiesto la modifica dei provvedimenti presidenziali insistendo per essere autorizzata ad agire in via autonoma. Inoltre, è risultata collaborativa Parte_1
con il servizio e non è emerso alcun strumentale utilizzo della conflittualità genitoriale.
10.4.2. Quanto al padre, invece, va anzitutto sottolineato come costui, nonostante sia assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Italmixer s.r.l. e abbia percepito un reddito pari a € 36.752,98 complessivi nel 2021 e a € 43.946,92 complessivi nel 2022 (cfr. relazione della Guardia di Finanza depositata l'11.12.2023), perseveri nell'inadempimento integrale all'obbligo di pagamento del mantenimento ordinario per i figli;
obbligo che non osserva più ormai dal gennaio
2020, limitandosi a contribuire a qualche spesa puntuale, nonostante la condanna penale con decreto (penale di condanna) del 27.04.2022 (doc.- 3 bis di parte ricorrente). L'allegato inadempimento di parte ricorrente, non solo non è stato smentito da alcuna prova contraria, ma ha trovato implicita conferma nell'email del settembre 2022 (dunque successiva alla sentenza di separazione pubblicata a giugno
2022), con la quale ha esplicitato a la propria intenzione di non CP_1 Parte_1
pagare il mantenimento ordinario e ciò non perché in difficoltà economica, ma in quanto non d'accordo. Dalla lettura di tale documento si evince come non CP_1
abbia compreso la funzione dell'assegno perequativo per i figli posto a suo carico, che intende anziché come misura per garantire ai figli un tenore di vita adeguato e funzionale alle loro esigenze, come “corrispettivo” per vedere i figli (“Io non sono
d'accordo sul mantenimento se facessimo tanti giorni tu come tanti giorni io il problema non ci sarebbe ognuno pagherebbe il suo, visto che li vuoi tenere sempre tu e decidere solo tu non vedo cosa dovrei pagare visto che non li posso mai vedere.
Se invece hanno bisogno di qualsiasi cosa da vestire, per la scuola o altro fammi sapere che ci penso io” – cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
In secondo luogo, non sembra sempre in grado di perseguire l'interesse dei CP_1
figli, né di comprendere adeguatamente i loro bisogni (soprattutto emotivi).
9 Costui infatti ha immotivatamente rifiutato il proprio consenso a procedere ai necessari accertamenti diagnostici in relazione alla figlia nonostante Per_3
l'allarmante segnalazione pervenuta dalla scuola, che in data 03.11.2023 evidenziava l'esistenza di importanti problemi comportamenti della minore (oppositività, aggressività nei confronti dei pari e degli insegnanti, uso di linguaggio scurrile, mancanza pressoché totale di autonomia rispetto senza peraltro fornire alcuna plausibile motivazione - doc. 19 allegato da parte ricorrente).
Dall'ascolto di è poi emerso come il padre imponga la presenza della Per_2
propria compagna ai due bambini, nonostante entrambi, ma soprattutto Per_3
lamentino importanti difficoltà a relazionarsi con lei.
Sempre dall'ascolto del bambino pare inoltre che il padre non riesca a comprendere il disagio vissuto dai figli allorché costretti a dormire su un letto improvvisato a casa della compagna, ovvero a casa sua ma con i vestiti, senza potersi lavare i denti: non si tratta di comportamenti gravi in sé e per sé, ma che, tuttavia, denotano la scarsa attenzione ai bisogni più semplice dei minori.
In terzo luogo, nel corso del giudizio è risultato con evidenza come rifiuti CP_1
ostinatamente ogni collaborazione e ogni rapporto con qualsiasi soggetto a vario titolo coinvolto nelle questioni riguardati i suoi figli, in primis con la madre (il che rende quantomai evidente l'impossibilità di un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale anche in relazione alle scelte più rilevanti relative ai figli).
Ed infatti oltre ad ignorare totalmente le segnalazioni della scuola di cui si è CP_1
già ampiamente detto, non si è costituito in giudizio, non ritira la corrispondenza relativa a questo procedimento, tant'è vero che tutte le notifiche effettuate nel corso del presente giudizio - ben tre - si sono perfezionate per compiuta giacenza, ha rifiutato qualsiasi confronto con il servizio sociale (cfr. pag. 1 della relazione del
14.10.2024 ove si precisa che “non è stato possibile il confronto con il padre dei minori, OR , in quanto egli non ha accolto la convocazione a Controparte_1 colloquio e non ha contattato la scrivente”) e rifiuta di comunicare a Parte_1
ogni informazione relativa alla propria vita.
10.4.3. Alla luce di tali considerazioni si ritiene che per tutelare adeguatamente l'interesse di ed sia indispensabile affidare l'esercizio della Per_2 Persona_4
10 responsabilità genitoriale in via esclusiva e rafforzata alla madre,
[...]
la quale quindi potrà adottare in via autonoma qualche scelta riguardante Parte_1
i figli, ivi comprese quelle di maggior rilevanza (es. salute, educazione, scuola, trattamenti sanitari, medici, ecc…).
10.4.4. In continuità con quanto già previsto nella sentenza di separazione, e a maggior ragione a fronte dell'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, ed ndranno collocati in via prevalente e fisseranno la loro residenza Per_2 Per_3
presso Parte_1
10.4.5. Quanto al diritto di visita, dall'ascolto di dall'incontro della Per_2 curatrice con i minori e dall'indagine del servizio sociale è emerso come i due bambini siano legati al padre e di come le principali difficoltà fossero legate ai pernottamenti e alla frequentazione della compagna del padre.
Si ritiene pertanto di disporre che il padre possa tenere i minori:
- a fine settimana alternati, da sabato mattina alle 10.00 sino a sabato sera alle ore
21.00, e dalla domenica mattina alle ore 10 sino alla domenica sera alle ore 21.00
(alle ore 19.00 se il lunedì seguente è prevista la frequenza scolastica), oltre a un terzo sabato del mese con il medesimo orario, previo accordo con la madre almeno
24 ore prima;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il regime di visita ordinario, salvo che per i giorni di festività (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Primo gennaio,
Epifania, Pasqua, Pasquetta), che andranno alternati fra i genitori avendo cura di invertire l'ordine l'anno successivo, sempre senza pernottamento salvo consenso della madre;
- durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i minori per quindici giorni anche non consecutivi, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, senza pernottamento, salvo consenso della madre. La madre avrà il diritto di trascorre con i figli due settimane di vacanza, anche non consecutive. Ciascun genitore comunicherà all'altro le ferie da fruire con i figli entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre curerà il ritiro e la riconsegna dei figli in occasione delle sue visite e dovrà essere presente per l'intera visita.
11 10.4.6. Considerata la dimostrata capacità della madre di assumere iniziative a tutela dei figli e tenuto conto che né le parti né il servizio evidenziano elementi di particolare preoccupazione che non possano essere neutralizzati con la regolamentazione sopra disposta, si ritiene non necessario preveder il monitoraggio del servizio, né incaricarlo di attivare per i minori alcun percorso, fermo restando la possibilità per la madre, qualora ne ravvisi la necessità, di rivolgersi ad esso per richiedere supporto e l'attivazione di iniziative a favore dei figli.
11. Va ora esaminata la questione del mantenimento di ed Per_2 Per_3
11.1. È noto che i genitori, coniugati o meno che siano, debbono adempiere agli obblighi nei confronti dei figli di mantenimento, istruzione ed educazione, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo, in conformità ai criteri indicati dall'art. 337 ter c.c.
11.2. Ciò premesso, nel caso di specie vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- l'età dei minori, di 13 e 8 anni;
- il fatto che i minori sono affidati in esclusiva rafforzata alla madre e sono presso di lei collocati, con un diritto di visita del padre assai circoscritto, con la conseguenza che sulla madre gravano in via pressoché integrale i compiti di cura, educazione, accudimento e gestione;
- la situazione economico-patrimoniale della madre, assunta come insegnante presso la scuola materna di Arco con stipendio che, calcolato su dodici mensilità, stando alla documentazione depositata (docc. 4 e 14 di parte ricorrente) è pari a circa € 1.400-
1.500 mensili (dall'ultimo C.U. 2024 risulta un reddito mensile netto pari a €
1.550/mese circa - deposito del 16.05.2024); ella è gravata da un canone di locazione pari a € 340,00 mensili;
- la situazione economico-patrimoniale del padre, assunto con contratto a tempo indeterminato presso la Italmixer s.r.l.; dalle indagini di polizia tributaria espletate risulta che costui ha percepito € 36.752,98 complessivi nel 2021 ed € 43.946,92 complessivi nel 2022 (cfr. relazione della Guardia di Finanza depositata l'11.12.2023).
12 11.3. Alla luce degli elementi evidenzianti si ritiene di porre a carico di
[...]
un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun minore pari a € CP_1
300,00 mensili (per un totale di € 600,00 mensili); tali importi, soggetti ad automatica rivalutazione ISTAT, andranno versati mediante bonifico sul conto corrente di entro il giorno cinque di ciascun mese, salvo diverso Parte_1
accordo fra le parti.
11.3.1. Vanno poste a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo ove superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 300,00.
11.3.2. Si riconosce a il diritto a percepire integralmente gli Parte_1
assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali previsti per i figli a carico saranno fruite secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie.
12. Quanto alle spese del giudizio, queste vanno liquidate partitamente in ordine ai diversi rapporti processuali.
12.1. Quanto al rapporto processuale ricorrente-resistente, le spese del giudizio (ivi incluse quelle del sub-procedimento avete ad oggetto l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali), nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento lo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile, ed in specie i valori minimi quanto a fase di studio, introduttiva e decisoria, trattandosi di causa di bassa complessità, e i valori medi quanto alla fase istruttoria/della trattazione, stante l'istanza di modifica e l'attività istruttoria espletata), seguono la soccombenza ravvisabile in capo ad
[...]
CP_1
12.2. Quanto al rapporto processuale genitori-curatrice speciale dei minori, le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori minimi, con decurtazione del 50% attesa l'ammissione della curatrice speciale al patrocinio a spese dello Stato, dello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di bassa complessità) vanno parimenti poste a carico del resistente in ragione del principio di causalità,
13 posto che, sebbene le domande de potestate della ricorrente non siano state accolte, sono tuttavia le condotte del padre ad aver reso necessaria e, anche a posteriori giustificata, la nomina della curatrice speciale. Attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle curatrice speciale del minore giusta delibera del C.O.A. di
Rovereto del 10.06.2024 (domanda del 20.09.2023), sarà Controparte_1 condannato a pagare all'Erario l'importo dimezzato di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Crosano di Brentonico il 03.05.2008, con rito concordatario, fra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. AFFIDA i minori ed in via esclusiva rafforzata a Per_2 Persona_4
la quale quindi potrà adottare in via autonoma qualche scelta Parte_1
riguardante i figli, ivi comprese quelle di maggior rilevanza (es. salute, educazione, scuola, trattamenti sanitari, medici, ecc…);
4. in via prevalente i minori ed presso la Pt_2 Per_2 Persona_4
madre, assieme alla quale fisseranno la loro residenza;
5. DISPONE, quanto al diritto di visita del padre che costui tenga i minori secondo il seguente calendario:
a. a fine settimana alternati, da sabato mattina alle 10.00 sino a sabato sera alle ore 21.00, e dalla domenica mattina alle ore 10 sino alla domenica sera alle ore 21.00 (alle ore 19.00 se il lunedì seguente è prevista la frequenza scolastica), oltre a un terzo sabato del mese con il medesimo orario, previo accordo con la madre almeno 24 ore prima;
b. durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il regime di visita ordinario,
salvo che per i giorni di festività (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano,
Primo gennaio, Epifania, Pasqua, Pasquetta), che andranno alternati fra i
14 genitori avendo cura di invertire l'ordine l'anno successivo, sempre senza pernottamento salvo consenso della madre;
c. durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i minori per quindi giorni anche non consecutivi, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, senza pernottamento, salvo consenso della madre. La madre avrà il diritto di trascorre con i figli due settimane di vacanza, anche non consecutive. Ciascun genitore comunicherà all'altro le ferie da fruire con i figli entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre curerà il ritiro e la riconsegna dei figli in occasione delle sue visite e dovrà essere presente per l'intera visita;
6. PONE a carico di un contributo per il mantenimento ordinario Controparte_1
di ciascun minore pari ad € 300,00 mensili (per un totale di € 600,00 mensili); tali importi, soggetti ad automatica rivalutazione ISTAT, andranno versati mediante bonifico sul conto corrente di entro il giorno Parte_1
cinque di ciascun mese, salvo diverso accordo fra le parti;
7. PONE a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo ove superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 300,00;
8. RICONSCE a il diritto a percepire integralmente gli Parte_1
assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali previsti per i figli a carico saranno fruite secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie;
9. CONDANNA al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio liquidate in € 98,00 per anticipazioni (contributo unificato) e in € 4.712,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
10. CONDANNA al pagamento a favore dell'Erario delle spese Controparte_1 del giudizio della curatrice speciale liquidate in € 2.190,18 per compensi
(importo già dimezzato ai sensi dell'art. 130 del d.p.r. 115/2002), oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
15 Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 188/2023 e promossa con ricorso depositato in data
23/02/2023 da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.03.1982 e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dagli avv.ti
Volfango Chiocchetti e Debora Adami, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Rovereto (TN), c.so
Rosmini n. 76;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.05.1982, res. in 38066 Riva del Garda Loc. Ischia n. 5;
PARTE RESISTENTE
E con la nomina di
AVV. giusta nomina con provvedimento d.d. 08.05.2024, Persona_1
rappresentata e difesa rappresentata, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Chiara Nicoletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Rovereto (TN), via Pasqui, n. 28;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Conclusioni
Parte ricorrente:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi della Legge 01 dicembre 1970 n. 898 e succ. mod., pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
i sig.ri e in Crosano di Brentonico in data Parte_1 Controparte_1
03.05.2008 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di riferimento di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge conseguenti all'emananda sentenza, alle seguenti
Condizioni
NEL MERITO
1) Disporsi l'affido super esclusivo alla madre dei figli minori ed Per_2 Per_3
per le ragioni già tutte esposte in atti, concernenti la condotta del padre, che ostacola gravemente il sereno esercizio del regime di affidamento e quello decisionale e per tutto quanto emerso nell'istruttoria di causa;
con il conseguente esercizio esclusivo in capo alla madre della responsabilità genitoriale anche per tutte le decisioni di maggiore interesse concernenti i figli;
che avranno residenza e collocamento prevalente con la madre presso la casa di quest'ultima;
2) Disporsi che i figli stiano con il padre la giornata del sabato e la giornata della domenica a fine settimana alternati, dal mattino alle ore 10.00 sino alla sera alle ore
20.00 (ore 19.00 nel periodo scolastico da metà settembre a metà giugno), senza il pernottamento da effettuare presso la madre. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere
i figli con sé un terzo sabato del mese previo preavviso e accordo con la madre di almeno 24 ore prima.
Disporsi che sia il padre personalmente a curare il ritiro e la riconsegna dei figli in occasione delle sue visite, e che sia presente per l'intera visita.
Per il Natale mantenere il protocollo ordinario di cui sopra con la seguente modifica: giorno della Vigilia con un genitore mentre il giorno di Natale con l'altro genitore (dalle ore 10.00 alle ore 20.00) con alternanza di anno in anno. Durante
l'estate il padre terrà con sé i bambini per 7 giornate consecutive dalla mattina ore
10.00 alla sera ore 20.00, ma con esclusione del pernottamento;
mentre la madre potrà tenere i figli per due settimane anche consecutive;
nel periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, onde consentire l'eventuale iscrizione a corsi estivi.
2 3) Disporsi l'obbligo in capo al sig. di versare alla sig.ra per il CP_1 Parte_1
mantenimento ordinario dei due figli l'importo mensile di euro 600,00 (euro 300,00
a figlio), da versarsi entro il giorno 27 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat,
a decorrere dal deposito della domanda introduttiva;
4) Quanto invece alle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo CNF saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, con obbligo per chi non anticipa la spesa di rimborsare all'altra parte la propria quota nel termine di giorni 15 dalla richiesta debitamente documentata.
5) Detrazioni fiscali e contributi/provvidenze per i figli integralmente a favore della madre, così come ogni altro contributo/assegno per il quale spetti il diritto di erogazione, compreso l'Assegno Unico e Universale da riconoscersi integralmente alla madre.
6) Sulla prospettata decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale paterna, la sig.ra si rimette alla decisione che verrà assunta dal giudice adito, Parte_1
consapevole della gravità della condotta paterna.
7) Da ultimo, non ci si oppone al monitoraggio del S.S. per un determinato periodo di tempo pur non ritenendolo la madre necessario alla luce dell'adeguatezza della capacità genitoriale materna per come emersa in atti.
Riservata ogni ulteriore richiesta di divisione e di rimborso/restituzione e risarcimento somme e danni nei confronti del convenuto, per tutto quanto specificato sia nella causa di separazione che nella presente vertenza.
6) Con integrale rifusione delle spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste, per tutto quanto già non disposto, nelle richieste istruttorie formulate in memoria integrativa dd. 25.07.2023, con i testi ivi indicati.
Con osservanza.” (cfr. note del 07.11.2024).
Parte resistente-contumace:
--
Curatrice speciale:
“1) disporre la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del OR
; in via subordinata, disporre l'affidamento “super esclusivo” dei Controparte_1
3 minori alla ORa , con il conseguente diritto in capo alla Parte_1
madre di assumere tutte le decisioni di maggior interesse concernenti i figli;
2) disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
3) disporre la presa in carico psicologica del minore e della presa in Per_2
carico neuro-psicomotoria, ed eventualmente logopedica, della minore Per_3
4) disporre il monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale, per almeno un anno, con mandato di attivare gli interventi ritenuti utili ai minori.
5) disporre che il padre possa tenere i minori a fine settimana alternati da sabato mattina alle 10.00 sino alle ore 20.00 (19.00 nel periodo scolastico da metà settembre a metà giugno), e dalla domenica mattina dalle ore 10 alle ore 20.00
(19.00 nel periodo scolastico da metà settembre a metà giugno); disporre che il padre possa tenere altresì i minori un terzo sabato del mese con il medesimo orario, previo accordo con la madre almeno 24 ore prima.
6) disporre che durante le vacanze natalizie e pasquali, permanga il regime di visita ordinario, senza pernottamento, con alternanza di anno in anno della Vigilia di
Natale e del giorno di Natale, e del giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo, con orario di visita del padre dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Disporre che durante il periodo estivo il padre possa tenere con sé i minori per due settimane, anche non consecutive, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, senza pernottamento, e diritto della madre di trascorrere con i minori due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.
7) disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli ed alle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, nella misura ritenuta congrua, tenuto conto dei redditi e dei patrimoni delle parti.
8) contributi e provvidenze pubblici, ed ogni altra erogazione a favore dei figli, da riconoscersi integralmente alla madre.
Con rifusione delle spese da disporsi a favore dell'Erario in considerazione del fatto che la curatrice ha richiesto ammissione al patrocinio a spese dello Stato.” (cfr. note del 08.11.2024).
Pubblico ministero:
“conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
4 Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 23.02.2023 e successiva memoria integrativa depositata il
27.07.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra lei e il resistente;
- l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli ed con Per_2 Persona_4
collocamento e residenza presso di lei;
- la disciplina del diritto di visita del padre ai figli;
- la previsione a carico del padre di un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun figlio pari a € 300,00 mensili (per complessivi € 600,00), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il riconoscimento a proprio favore delle provvidenze pubbliche previste dalla legge per i figli;
- la condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite, con riserva di ogni più ampia richiesta anche risarcitoria.
2. All'udienza del 25.05.2023 il presidente del Tribunale, preso atto dell'assenza del resistente, non ha esperito il tentativo di riconciliazione/conciliazione dei coniugi e ha confermato le condizioni di cui alla sentenza di separazione, non ravvisando alcuna sopravvenienza tale da giustificare la loro modifica.
3. Nonostante la ritualità della notifica il resistente non è comparso né all'udienza presidenziale, né nell'udienza avanti alla giudice delegata, la quale quindi con ordinanza del 25.10.2023 ha dichiarato la sua contumacia.
4. Con ordinanza pronunciata il 23.12.2023 la giudice delegata – vista l'istanza di parte ricorrente per essere autorizzata ad assumere in via esclusiva tutte le iniziative utili e necessarie per l'approfondimento diagnostico in relazione alla situazione della figlia, stante il rifiuto paterno a sottoscrivere il modulo per l'invio della minore ai servizi specialistici dell'APSS – ha modificato i provvedimenti presidenziali, affidando i minori in via esclusiva rafforzata alla madre, sì da consentirle l'adozione di tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, relative ai figli senza necessità del consenso paterno.
5 5. La causa è stata quindi istruita documentalmente (mediante indagini di polizia tributaria e mediante l'acquisizione di documentazione dall'INPS e dall'Agenzia del lavoro al fine di poter ricostruire la situazione economica, patrimoniale e lavorativa del resistente), sono state richieste alcune relazioni al servizio sociale (relazione dell'11.06.2024 e del 14.10.2024) ed è stato ascoltato il minore (all'udienza Per_2
del 08.05.2024).
5. A seguito dell'ascolto del bambino, nell'ambito del quale era emerso un disagio del minore a pernottare presso il padre e le difficoltà della bimba a relazionarsi con la compagna di quest'ultimo, con ordinanza a verbale del 08.05.2024 sono stati ulteriormente modificati i provvedimenti presidenziali, sospendendo i pernottamenti dei minori presso il padre;
è stato inoltre sollecitato il contraddittorio in ordine alla possibile rilevanza delle condotte paterne ai fini di una pronuncia de potestate
(sospensione/decadenza dalla responsabilità genitoriale) con notifica al resistente contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c. e contestuale nomina di curatrice speciale dei minori.
6. Con memoria di costituzione depositata il 20.06.2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale, avv. la quale – ricostruito l'iter processuale, dato Persona_1
atto delle difficoltà incontrate durante l'ascolto dei due bambini stante la ritrosia a rispondere del figlio maggiore e la tendenza della figlia più piccola Per_2 Per_3
molto irrequieta, a interrompere, a fare dichiarazioni surreali o non veritiere e rilevata la collaboratività della madre – ha insistito:
- per la pronuncia di sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale;
- per la presa in carico psicologica del nucleo da parte del servizio sociale con mandato di attivare gli interventi necessari a favore dei due bambini;
- per una disciplina del diritto di visita paterno che escluda i pernottamenti;
- per la previsione a carico del padre di un contributo per il mantenimento ordinario dei figli nella misura ritenuta di giustizia;
- per la rifusione delle spese del giudizio a favore dell'Erario attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
7. Fatte precisare le conclusioni alle parti in trattazione scritta, con ordinanza del
12.11.2024 la giudice delegata ha rimesso la causa in decisione al collegio previo
6 invio degli atti al pubblico ministero per le proprie conclusioni, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
8. Con atto del 21.11.2024 il pubblico ministero ha insistito per le conclusioni riportate in epigrafe.
9. Tanto premesso, va esaminata la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente.
9.1. Ai sensi del combinato disposto del comma 3, n. 2 lett. b) e del comma 4 dell'art. 3 della Legge 898/1970, nella versione ratione temporis applicabile, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere pronunciata – fra il resto - laddove siano decorsi dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, purché la sentenza che ha pronunciato la separazione sia passata in giudicato e non sia mai ripresa la convivenza.
9.2. Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dalla disposizione citata per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
9.2.1. Dalla documentazione in atti (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che Parte_1
e si sono sposati con rito concordatario il 03.05.2008 (doc. 1 di parte CP_1
ricorrente) in regime di separazione dei beni.
9.2.2. In data 27.10.2020 le parti sono comparse davanti al presidente del Tribunale, il quale con ordinanza del 05.11.2020 le ha autorizzate a vivere separare: è quindi ampiamente decorso il termine annuale richiesto dalla disposizione citata.
9.2.3. Inoltre, con sentenza n. 146/2022, pubblicata il 30.06.2022 (doc. 2 di parte ricorrente), il Tribunale di Rovereto ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi: tale sentenza è passata in giudicato.
9.2.4. Non vi è evidenza della ripresa della convivenza fra le parti e, considerata la contumacia del resistente e i pessimi rapporti intercorrenti fra e Parte_1 CP_1
sottolineata anche nelle relazioni del servizio sociale, risulta evidente come la comunione morale e materiale fra coniugi non possa più essere ricostruita.
9.3. Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Crosano di Brentonico, il 03.05.2008, fra
[...]
e e si dispone la trasmissione di copia autentica del Parte_1 Controparte_1
7 dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
10. Vanno ora esaminate le questioni relative alla responsabilità genitoriale, all'affidamento, al collocamento e alla disciplina del diritto di visita fra il padre e i minori.
10.1. Le parti hanno generato due figli: nato il [...] di 12 anni (13 Per_2
anni il prossimo luglio), ed nata il [...] di quasi 8 anni. Per_3
10.2. La sentenza di separazione ha affidato i minori in via esclusiva alla madre, collocandoli in via prevalente presso di lei e a disciplinato il diritto di visita del padre
(da esercitare a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a un terzo sabato al mese, previo preavviso di almeno 24 ore alla madre e con obbligo di ritiro e riconsegna dei figli in occasione delle sue visite).
10.3. A fondamento della decisione di affidare i minori in via esclusiva alla madre il
Tribunale di Rovereto ha dato grande rilievo alla condotta inadempiente del padre, il quale, nonostante all'udienza presidenziale avesse offerto € 400,00 mensili complessivi per il mantenimento ordinario dei due figli, di fatto da gennaio 2020 aveva smesso di adempiere, disattendendo integralmente i provvedimenti presidenziali, giungendo persino a esplicitare alla madre la propria intenzione di non pagare. A giudizio del Tribunale tale “condotta sprezzante e volontariamente irrispettosa non solo nei riguardi dei provvedimenti giurisdizionali, ma soprattutto rispetto alle esigenze economiche e di cura dei propri figli” costituiva chiara evidenza della “profonda incapacità del di assumere in maniera CP_1 responsabile e consapevole il ruolo del genitore” (cfr. pag. 7 doc. 2 di parte ricorrente).
10.4. Nel presente giudizio mentre è emersa la piena capacità della madre a esercitare il ruolo genitoriale, diversamente rispetto al padre molti elementi inducono a ritenere che costui sia totalmente inadeguato all'esercizio di tale ruolo, tanto da dover essere estromesso, nel superiore interesse dei minori, persino dalle scelte di maggior interesse riguardanti i figli.
10.4.1. Per quanto riguarda la madre - indiscusse le sue capacità di accudimento, di gestione, di cura e di educazione dei figli – dalla lettura delle relazioni del servizio
8 sociale risulta come la donna sia molto presente e partecipe alla vita dei figli, in grado di comprendere i loro bisogni e di attivarsi in maniera coerente, come dimostra il fatto che, a fronte della segnalazione scolastica per il rifiuto del padre, ella Per_3
ha chiesto la modifica dei provvedimenti presidenziali insistendo per essere autorizzata ad agire in via autonoma. Inoltre, è risultata collaborativa Parte_1
con il servizio e non è emerso alcun strumentale utilizzo della conflittualità genitoriale.
10.4.2. Quanto al padre, invece, va anzitutto sottolineato come costui, nonostante sia assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Italmixer s.r.l. e abbia percepito un reddito pari a € 36.752,98 complessivi nel 2021 e a € 43.946,92 complessivi nel 2022 (cfr. relazione della Guardia di Finanza depositata l'11.12.2023), perseveri nell'inadempimento integrale all'obbligo di pagamento del mantenimento ordinario per i figli;
obbligo che non osserva più ormai dal gennaio
2020, limitandosi a contribuire a qualche spesa puntuale, nonostante la condanna penale con decreto (penale di condanna) del 27.04.2022 (doc.- 3 bis di parte ricorrente). L'allegato inadempimento di parte ricorrente, non solo non è stato smentito da alcuna prova contraria, ma ha trovato implicita conferma nell'email del settembre 2022 (dunque successiva alla sentenza di separazione pubblicata a giugno
2022), con la quale ha esplicitato a la propria intenzione di non CP_1 Parte_1
pagare il mantenimento ordinario e ciò non perché in difficoltà economica, ma in quanto non d'accordo. Dalla lettura di tale documento si evince come non CP_1
abbia compreso la funzione dell'assegno perequativo per i figli posto a suo carico, che intende anziché come misura per garantire ai figli un tenore di vita adeguato e funzionale alle loro esigenze, come “corrispettivo” per vedere i figli (“Io non sono
d'accordo sul mantenimento se facessimo tanti giorni tu come tanti giorni io il problema non ci sarebbe ognuno pagherebbe il suo, visto che li vuoi tenere sempre tu e decidere solo tu non vedo cosa dovrei pagare visto che non li posso mai vedere.
Se invece hanno bisogno di qualsiasi cosa da vestire, per la scuola o altro fammi sapere che ci penso io” – cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
In secondo luogo, non sembra sempre in grado di perseguire l'interesse dei CP_1
figli, né di comprendere adeguatamente i loro bisogni (soprattutto emotivi).
9 Costui infatti ha immotivatamente rifiutato il proprio consenso a procedere ai necessari accertamenti diagnostici in relazione alla figlia nonostante Per_3
l'allarmante segnalazione pervenuta dalla scuola, che in data 03.11.2023 evidenziava l'esistenza di importanti problemi comportamenti della minore (oppositività, aggressività nei confronti dei pari e degli insegnanti, uso di linguaggio scurrile, mancanza pressoché totale di autonomia rispetto senza peraltro fornire alcuna plausibile motivazione - doc. 19 allegato da parte ricorrente).
Dall'ascolto di è poi emerso come il padre imponga la presenza della Per_2
propria compagna ai due bambini, nonostante entrambi, ma soprattutto Per_3
lamentino importanti difficoltà a relazionarsi con lei.
Sempre dall'ascolto del bambino pare inoltre che il padre non riesca a comprendere il disagio vissuto dai figli allorché costretti a dormire su un letto improvvisato a casa della compagna, ovvero a casa sua ma con i vestiti, senza potersi lavare i denti: non si tratta di comportamenti gravi in sé e per sé, ma che, tuttavia, denotano la scarsa attenzione ai bisogni più semplice dei minori.
In terzo luogo, nel corso del giudizio è risultato con evidenza come rifiuti CP_1
ostinatamente ogni collaborazione e ogni rapporto con qualsiasi soggetto a vario titolo coinvolto nelle questioni riguardati i suoi figli, in primis con la madre (il che rende quantomai evidente l'impossibilità di un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale anche in relazione alle scelte più rilevanti relative ai figli).
Ed infatti oltre ad ignorare totalmente le segnalazioni della scuola di cui si è CP_1
già ampiamente detto, non si è costituito in giudizio, non ritira la corrispondenza relativa a questo procedimento, tant'è vero che tutte le notifiche effettuate nel corso del presente giudizio - ben tre - si sono perfezionate per compiuta giacenza, ha rifiutato qualsiasi confronto con il servizio sociale (cfr. pag. 1 della relazione del
14.10.2024 ove si precisa che “non è stato possibile il confronto con il padre dei minori, OR , in quanto egli non ha accolto la convocazione a Controparte_1 colloquio e non ha contattato la scrivente”) e rifiuta di comunicare a Parte_1
ogni informazione relativa alla propria vita.
10.4.3. Alla luce di tali considerazioni si ritiene che per tutelare adeguatamente l'interesse di ed sia indispensabile affidare l'esercizio della Per_2 Persona_4
10 responsabilità genitoriale in via esclusiva e rafforzata alla madre,
[...]
la quale quindi potrà adottare in via autonoma qualche scelta riguardante Parte_1
i figli, ivi comprese quelle di maggior rilevanza (es. salute, educazione, scuola, trattamenti sanitari, medici, ecc…).
10.4.4. In continuità con quanto già previsto nella sentenza di separazione, e a maggior ragione a fronte dell'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, ed ndranno collocati in via prevalente e fisseranno la loro residenza Per_2 Per_3
presso Parte_1
10.4.5. Quanto al diritto di visita, dall'ascolto di dall'incontro della Per_2 curatrice con i minori e dall'indagine del servizio sociale è emerso come i due bambini siano legati al padre e di come le principali difficoltà fossero legate ai pernottamenti e alla frequentazione della compagna del padre.
Si ritiene pertanto di disporre che il padre possa tenere i minori:
- a fine settimana alternati, da sabato mattina alle 10.00 sino a sabato sera alle ore
21.00, e dalla domenica mattina alle ore 10 sino alla domenica sera alle ore 21.00
(alle ore 19.00 se il lunedì seguente è prevista la frequenza scolastica), oltre a un terzo sabato del mese con il medesimo orario, previo accordo con la madre almeno
24 ore prima;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il regime di visita ordinario, salvo che per i giorni di festività (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Primo gennaio,
Epifania, Pasqua, Pasquetta), che andranno alternati fra i genitori avendo cura di invertire l'ordine l'anno successivo, sempre senza pernottamento salvo consenso della madre;
- durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i minori per quindici giorni anche non consecutivi, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, senza pernottamento, salvo consenso della madre. La madre avrà il diritto di trascorre con i figli due settimane di vacanza, anche non consecutive. Ciascun genitore comunicherà all'altro le ferie da fruire con i figli entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre curerà il ritiro e la riconsegna dei figli in occasione delle sue visite e dovrà essere presente per l'intera visita.
11 10.4.6. Considerata la dimostrata capacità della madre di assumere iniziative a tutela dei figli e tenuto conto che né le parti né il servizio evidenziano elementi di particolare preoccupazione che non possano essere neutralizzati con la regolamentazione sopra disposta, si ritiene non necessario preveder il monitoraggio del servizio, né incaricarlo di attivare per i minori alcun percorso, fermo restando la possibilità per la madre, qualora ne ravvisi la necessità, di rivolgersi ad esso per richiedere supporto e l'attivazione di iniziative a favore dei figli.
11. Va ora esaminata la questione del mantenimento di ed Per_2 Per_3
11.1. È noto che i genitori, coniugati o meno che siano, debbono adempiere agli obblighi nei confronti dei figli di mantenimento, istruzione ed educazione, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo, in conformità ai criteri indicati dall'art. 337 ter c.c.
11.2. Ciò premesso, nel caso di specie vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- l'età dei minori, di 13 e 8 anni;
- il fatto che i minori sono affidati in esclusiva rafforzata alla madre e sono presso di lei collocati, con un diritto di visita del padre assai circoscritto, con la conseguenza che sulla madre gravano in via pressoché integrale i compiti di cura, educazione, accudimento e gestione;
- la situazione economico-patrimoniale della madre, assunta come insegnante presso la scuola materna di Arco con stipendio che, calcolato su dodici mensilità, stando alla documentazione depositata (docc. 4 e 14 di parte ricorrente) è pari a circa € 1.400-
1.500 mensili (dall'ultimo C.U. 2024 risulta un reddito mensile netto pari a €
1.550/mese circa - deposito del 16.05.2024); ella è gravata da un canone di locazione pari a € 340,00 mensili;
- la situazione economico-patrimoniale del padre, assunto con contratto a tempo indeterminato presso la Italmixer s.r.l.; dalle indagini di polizia tributaria espletate risulta che costui ha percepito € 36.752,98 complessivi nel 2021 ed € 43.946,92 complessivi nel 2022 (cfr. relazione della Guardia di Finanza depositata l'11.12.2023).
12 11.3. Alla luce degli elementi evidenzianti si ritiene di porre a carico di
[...]
un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun minore pari a € CP_1
300,00 mensili (per un totale di € 600,00 mensili); tali importi, soggetti ad automatica rivalutazione ISTAT, andranno versati mediante bonifico sul conto corrente di entro il giorno cinque di ciascun mese, salvo diverso Parte_1
accordo fra le parti.
11.3.1. Vanno poste a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo ove superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 300,00.
11.3.2. Si riconosce a il diritto a percepire integralmente gli Parte_1
assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali previsti per i figli a carico saranno fruite secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie.
12. Quanto alle spese del giudizio, queste vanno liquidate partitamente in ordine ai diversi rapporti processuali.
12.1. Quanto al rapporto processuale ricorrente-resistente, le spese del giudizio (ivi incluse quelle del sub-procedimento avete ad oggetto l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali), nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento lo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile, ed in specie i valori minimi quanto a fase di studio, introduttiva e decisoria, trattandosi di causa di bassa complessità, e i valori medi quanto alla fase istruttoria/della trattazione, stante l'istanza di modifica e l'attività istruttoria espletata), seguono la soccombenza ravvisabile in capo ad
[...]
CP_1
12.2. Quanto al rapporto processuale genitori-curatrice speciale dei minori, le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori minimi, con decurtazione del 50% attesa l'ammissione della curatrice speciale al patrocinio a spese dello Stato, dello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di bassa complessità) vanno parimenti poste a carico del resistente in ragione del principio di causalità,
13 posto che, sebbene le domande de potestate della ricorrente non siano state accolte, sono tuttavia le condotte del padre ad aver reso necessaria e, anche a posteriori giustificata, la nomina della curatrice speciale. Attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle curatrice speciale del minore giusta delibera del C.O.A. di
Rovereto del 10.06.2024 (domanda del 20.09.2023), sarà Controparte_1 condannato a pagare all'Erario l'importo dimezzato di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Crosano di Brentonico il 03.05.2008, con rito concordatario, fra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. AFFIDA i minori ed in via esclusiva rafforzata a Per_2 Persona_4
la quale quindi potrà adottare in via autonoma qualche scelta Parte_1
riguardante i figli, ivi comprese quelle di maggior rilevanza (es. salute, educazione, scuola, trattamenti sanitari, medici, ecc…);
4. in via prevalente i minori ed presso la Pt_2 Per_2 Persona_4
madre, assieme alla quale fisseranno la loro residenza;
5. DISPONE, quanto al diritto di visita del padre che costui tenga i minori secondo il seguente calendario:
a. a fine settimana alternati, da sabato mattina alle 10.00 sino a sabato sera alle ore 21.00, e dalla domenica mattina alle ore 10 sino alla domenica sera alle ore 21.00 (alle ore 19.00 se il lunedì seguente è prevista la frequenza scolastica), oltre a un terzo sabato del mese con il medesimo orario, previo accordo con la madre almeno 24 ore prima;
b. durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il regime di visita ordinario,
salvo che per i giorni di festività (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano,
Primo gennaio, Epifania, Pasqua, Pasquetta), che andranno alternati fra i
14 genitori avendo cura di invertire l'ordine l'anno successivo, sempre senza pernottamento salvo consenso della madre;
c. durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i minori per quindi giorni anche non consecutivi, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, senza pernottamento, salvo consenso della madre. La madre avrà il diritto di trascorre con i figli due settimane di vacanza, anche non consecutive. Ciascun genitore comunicherà all'altro le ferie da fruire con i figli entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre curerà il ritiro e la riconsegna dei figli in occasione delle sue visite e dovrà essere presente per l'intera visita;
6. PONE a carico di un contributo per il mantenimento ordinario Controparte_1
di ciascun minore pari ad € 300,00 mensili (per un totale di € 600,00 mensili); tali importi, soggetti ad automatica rivalutazione ISTAT, andranno versati mediante bonifico sul conto corrente di entro il giorno Parte_1
cinque di ciascun mese, salvo diverso accordo fra le parti;
7. PONE a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo ove superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 300,00;
8. RICONSCE a il diritto a percepire integralmente gli Parte_1
assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali previsti per i figli a carico saranno fruite secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie;
9. CONDANNA al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio liquidate in € 98,00 per anticipazioni (contributo unificato) e in € 4.712,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
10. CONDANNA al pagamento a favore dell'Erario delle spese Controparte_1 del giudizio della curatrice speciale liquidate in € 2.190,18 per compensi
(importo già dimezzato ai sensi dell'art. 130 del d.p.r. 115/2002), oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
15 Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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