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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1111/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ASTE MARIANO C.F._1
e
CP_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ASTE MARIANO C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“− Gli odierni ricorrenti, a far data dall'anno 2015 intrattenevano una relazione sentimentale conclusasi nel 2024 e dalla predetta unione nasceva, in data 28.12.2018, la piccola . Per_1
• Durante la predetta relazione, dopo un periodo di relativa armonia in cui il nucleo familiare coabitava in Sant'Antioco (SU) nella via Oriana Fallaci n.11, la coppia attraversava una forte crisi e nonostante i ripetuti tentativi di risolvere i conflitti, il loro rapporto si è progressivamente deteriorato tanto da essere divenuta intollerabile la convivenza.
• Il sig. risulta lavorativamente occupato a tempo indeterminato come operaio, mentre la CP_1
sig.ra è – allo stato – disoccupata e convive, unitamente alla piccola nella casa Pt_1 Per_1
familiare di proprietà dei genitori del signor CP_1
• Gli odierni ricorrenti al fine di evitare il degrado della situazione familiare, hanno deciso di regolamentarne congiuntamente la situazione per meglio tutelare gli interessi morali e materiali della loro figlia , al fine di una sua migliore crescita, educazione ed inserimento sociale;
Per_1
Tanto premesso, gli odierni ricorrenti ut supra rapp.ti e dom.ti
RICORRONO
a Codesto Ill.mo Tribunale affinchè il Presidente, fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti (da trattarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da istanza che segue) e nominato il
Giudice relatore, voglia emettere il Decreto di accoglimento secondo le seguenti conclusioni congiunte:
1. La figlia minore vivrà stabilmente con la madre, con la quale condividerà la residenza Per_1
anagrafica e sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla sua cura, educazione ed istruzione, mantenendo ciascuno un rapporto equilibrato e continuativo con la minore, che conserverà rapporti significativi anche con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. Le odierne parti continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno adottare sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia, tracui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale mentre continueranno ad esercitare, invece, separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le
odierne parti presteranno particolare cura ed attenzione a tutto ciò che attiene la pulizia e l'idoneità
dei luoghi e delle persone che intendono far frequentare alla minore figlia durante l'esercizio dei turni di visita e permanenza. Saranno tenuti inoltre a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi. Dovranno inoltre tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore ed avranno inoltre cura di vigilare affinchè il rispetto del proprio ruolo e della propria persona venga osservato anche da ogni terza persona che dovesse entrare in contatto con la minore stessa.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente.
3. Quanto alla casa familiare sita in Sant'Antioco nella via Oriana Fallaci n.11, piano terra, di proprietà dei genitori del signor questa verrà provvisoriamente assegnata alla signora CP_1
che ci vivrà con la minore e la figlia in previsione di reperire nuova Pt_1 Per_1 Per_2
occupazione lavorativa che le consentià di trasferirsi altrove.
4. Quanto alle modalità di presenza della minore presso ciascun genitore: compatibilmente Per_1
e nel rispetto delle concrete ed oggettive esigenze di vita e scolastiche della bambina, si trattano due scenari : nel caso in cui la signora dovesse partire per trovare lavoro, le parti si accorderanno Pt_1
sul momento garantendo comunque almeno un weekend al mese decorrente dal venerdì sera alla domenica sera oltre a due sere infrasettimanali ogni due settimane. Ogni qualvolta, invece, la signora si trova in loco con la figlia , il signor potrà vedere la bambina il weekend a Pt_1 Per_1 CP_1
settimane alterne secondo tempi e modi indicati come nella prima ipotesi oltre a tre pomeriggi infrasettimanali sino all'ora di cena la settimana in cui starà con la madre per il weekend, Per_1
mentre la settimana seguente il weekend sarà trascorso con il padre e i pomeriggi infrasettimanali saranno due. Le parti, in un ottica di reciproco rispetto, si impegnano espressamente a prestare particolare attenzione al rispetto degli orari previsti e/o convenuti;
5. Onde garantire alla minore di trascorrere durante le festività natalizie la vigilia o il giorno di
Natale con uno dei genitori e poter poi trascorrere un congruo periodo con ciascuno di essi (anche ai fini dell' organizzazione delle vacanze) i genitori, salvo diversi accordi da assumere in base ai loro impegni, specie lavorativi , prevedono sin d'ora che - con il criterio dell'alternanza - un genitore tenga con sé la vigilia di Natale, dalla mattina, e dal 31 dicembre pomeriggio fino 6 gennaio Per_1
mattina, mentre l'altro la terrà con sé dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre;
6. Qualora non sia possibile trascorrere con la minore (col criterio dell'alternanza) tutte le festività
pasquali, le stesse verranno suddivise e, ad anni alterni, ciascun genitore terrà con sé la figlia il sabato e la giornata di Pasqua oppure il giorno di Pasquetta ed il martedì successivo;
7. Il compleanno della minore verrà possibilmente festeggiato con entrambi i genitori. In difetto,
salvo diversi accordi, ciascun genitore la terrà ad anni alterni in tale giorno così come nel giorno del proprio compleanno;
8. Durante il periodo estivo ciascun genitore terrà con sé in via esclusiva per un periodo di Per_1
30 giorni, in due diverse soluzioni che concorderà con l'altro genitore (per evitare sovrapposizioni)
entro il 30 maggio di ogni anno. In linea di massima e salvo diversi accordi, il suddetto periodo ricadrà prevalentemente nel periodo da giugno a settembre e verrà suddiviso in modo che la minore trascorra lontano dall'altro genitore non più di 15 giorni continuativi. Tali periodi verranno progressivamente ampliati di anno in anno, in relazione all'età della minore, alle diverse esigenze della bambina e dei genitori o in previsione di eventuali viaggi;
9. Qualora per impegni di lavoro o altri validi motivi uno dei genitori non possa tenere con sé la figlia nei tempi stabiliti, prima di provvedere a farsi sostituire da terze persone nella custodia della minore si impegna a richiedere la disponibilità dell'altro genitore a tenere con sé la bambina;
10. I genitori inoltre potranno recuperare i giorni di visita di loro spettanza ove siano stati oggettivamente impossibilitati per motivi di lavoro o altre circostanze di rilevante importanza, o per impedimenti riguardanti la stessa minore al relativo esercizio di visita, compatibilmente con le esigenze di quest'ultima;
11. Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00 mensili (che saranno € 350,00 nel caso in cui la signora debba corrispondere un canone di locazione) oltre alla propria quota parte Pt_1
dell'assegno unico, da versare tra giorni 20 e 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da aggiornare annualmente sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita, oltre al 50% del pagamento delle spese straordinarie e sanitarie non coperte dal S.S.N. Così come qualificate nel
Protocollo del CNF del 2017 da intendersi ivi integralmente richiamato. Le spese per la minore dovranno essere sempre preventivamente concordate tra le parti, salvo che siano assolutamente indispensabili ed urgenti, tanto da non consentire alcuna comunicazione preventiva, neppure telefonica, con l'altro genitore e, se anticipate da uno dei genitori, verranno rimborsate dall'altro nella quota di spettanza, previa esibizione e consegna di copia della fattura e/o ricevuta di spesa”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e CP_1 Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 CP_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 16.05.2025
Il Presidente
Giorgio Latti