Articolo 56 della Legge 3 febbraio 1963, n. 530
Articolo 55Articolo 57
Versione
11 maggio 1963
Art. 56. Le spese ordinarie e straordinarie del-
l'Azienda predetta, accertate nell'eserci-
zio finanziario 1953-54, per la competenza
propria dell'esercizio stesso, sono stabi-
lite, quali risultano dal conto consuntivo,
in......................................... L. 117.530.966 - delle quali furono pagate.................. " 64.381.349 -
----------------- e rimasero da pagare....................... L. 53.149.647 -
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Entrata in vigore il 11 maggio 1963