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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2677/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2677/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
POLIMENO,
RICORRENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
OGGETTO rettificazione anagrafica del sesso e riassegnazione medico-chirurgica del sesso
CONCLUSIONI per la ricorrente: “Voglia il Tribunale di Lucca autorizzare all'intervento Parte_1
chirurgico di riassegnazione del sesso da femminile in maschile e disporre la contestuale rettificazione la rettificazione degli atti di stato civile all'ufficiale dello Stato Civile Parte_2 del Comune dove è stato trascritto l'atto di nascita (Massarosa (LU) - Atto N. 178 parte 2 serie B
- anno 2004) la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome da anagrafico da in ”. Pt_1 Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 ha domandato al Tribunale di Lucca di autorizzare la rettificazione anagrafica Parte_1 del proprio sesso e di disporre la modifica del proprio nome da “ ” in “ , con Pt_1 Per_1
conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU), nonché
l'autorizzazione alla riassegnazione chirurgica del sesso da femminile a maschile.
A sostegno della domanda ha esposto di: - aver manifestato, sin dall'infanzia, una psicosessualità maschile e una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili, riconoscendosi nel nome - aver vissuto con insofferenza e disagio il proprio sesso biologico, provando il Per_1
bisogno di cambiare la propria identità di genere;
- essere stata presa in carico dal reparto
Andrologia, Endocrinologia Femminile e incongruenza di genere dell'AOU Careggi di Firenze, che ne ha certificato la disforia di genere;
- assumere, dal maggio 2023, terapia mascolinizzante con testosterone dopo aver ricevuto una diagnosi di disforia di genere;
- aver ottenuto buoni risultati dal trattamento terapeutico, essendo evidente il cambiamento fisico;
- vivere con disagio l'identificazione in termini femminili nei documenti anagrafici e voler procedere agli interventi chirurgici di carattere demolitorio.
Il ricorso è stato notificato e comunicato al Pubblico Ministero, che non è comparso.
La causa è stata documentalmente istruita e all'udienza del 24.1.2025 si è altresì proceduto all'audizione della parte ricorrente.
È stata dunque fissata, per precisazione delle conclusioni e discussione dinnanzi al Collegio a norma dell'art. 275 bis c.p.c., l'udienza del 28.2.2025, da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il
Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
***
Osserva il Collegio che nel caso di specie ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “la rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Tuttavia, la Corte di Cassazione (n. 15138/2915), avvalorando l'orientamento espresso anche dalla
Corte Costituzionale (n. 221/2015) ha precisato, condivisibilmente, che “alla stregua di
2 un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 n. 182, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Il contenuto dell'atto introduttivo, i documenti versati in atti e l'audizione di parte ricorrente valgono a comprovare la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dallo stesso, sia nella propria sfera intima individuale, che nella propria sfera relazionale e sociale.
La consapevolezza della propria sfera intima e della propria identità di genere è emersa in modo chiaro dalla decisione, ponderata e cosciente, di intraprendere un percorso terapeutico, con assunzione di terapia ormonale, funzionale ad ottenere connotati fisici corrispondenti alla percezione psicologica di sé e dalle dichiarazioni rese all'udienza del 24.1.2025.
Nel corso dell'udienza, inoltre, il giudice relatore ha dato atto del mutamento dei connotati fisici della parte, il cambiamento della voce, che ha assunto tonalità tipicamente maschili, nonché dell'abbigliamento maschile e della percezione di sé da parte del dichiarante (che utilizzava pronomi maschili parlando di sé). La parte ricorrente ha inoltre ha chiarito di avere vissuto sempre con disagio la sua identità femminile, di aver seguito dei percorsi psicologici, in vista della decisione di assumere la terapia ormonale, a seguito della quale, atteso il cambiamento dei connotati fisici, aveva potuto attivarsi anche per la rettificazione anagrafica e per il cambiamento del nome.
Tale periodo di assunzione della terapia non ha prodotto ripensamenti, nella consapevolezza della natura e irreversibilità dei cambiamenti, anche in conseguenza di un eventuale intervento.
Anche dalla documentazione sanitaria versata in atti è emerso un chiaro quadro della serietà e consapevolezza del percorso mascolinizzante intrapreso dal ricorrente.
In particolare, la ricorrente è seguita dall' per Controparte_1
incongruenza di genere e, dalla certificazione in atti, risulta che dal maggio 2023 assume una terapia ormonale con obbiettivo di completa virilizzazione, con periodici controlli e visite
3 specialistiche, in assenza di aspetti psicopatologici significativi ostativi al trattamento ormale (v. lettera/relazione al medico curante del 24.8.2023 dott.ssa Bressan e del 9.4.2024 Persona_2
dott.ssa ilasciate dai medici operanti presso Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi Per_3
– Andrologia, Endocrinologia Femminile ed Incongruenza di Genere).
Non risultano controindicazioni alla rettifica anagrafica del nome e all'intervento di riassegnazione chirurgica di sesso.
Tenuto conto delle sopra richiamate emergenze istruttorie e della serietà e consapevolezza del percorso mascolinizzante già intrapreso dal ricorrente e attualmente ad uno stadio particolarmente avanzato della transizione, è meritevole di accoglimento la domanda di autorizzazione alla riassegnazione del sesso da femminile a maschile.
Parimenti, ritiene il Collegio che l'esigenza, costituzionalmente garantita, della tutela della salute, che si correla ad un pieno benessere psicofisico e ad una piena realizzazione delle aspirazioni esistenziali del ricorrente, non possa esaurirsi nella facoltà di adeguare i connotati fisici alla percezione psicologica di sé, mediante idoneo intervento chirurgico, ma debba altresì investire anche l'aspetto, ugualmente essenziale, dell'individualità dell'attore nei rapporti con l'esterno, sì da non solo identificarsi, ma anche da essere identificato, quale essere umano di sesso maschile.
L'ordinamento, del resto, tutela, tra i diritti inviolabili della persona, anche il diritto all'identità personale, quale diritto dell'individuo ad essere rappresentato, nella vita di relazione, secondo la sua identità e personalità, cioè, a non vedere modificato, offuscato o, comunque, alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, politico, etico, religioso, professionale ecc., come già estrinsecatosi (o destinato comunque ad estrinsecarsi) nell'ambiente sociale, ed il diritto al nome, consentendone espressamente modificazioni o rettifiche, allorquando specifici requisiti formali e sostanziali siano soddisfatti (art. 6 c.c.).
Circa l'attribuzione del nome “ , rileva il Collegio che questo è il nome di elezione, come Per_1
riferito dall'interessato ai medici specialisti che e come emerge anche dalla documentazione sanitaria in atti, e che la parte si identifica in tale nominativo, come si evince dal ricorso. Va pertanto autorizzata, per tutti i motivi esposti, anche la rettificazione del sesso anagrafico e del nome, come da dispositivo.
Non si fa luogo a statuizione sulle spese di lite, in difetto di contraddittorio in senso proprio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- autorizza la rettificazione anagrafica del sesso di nata a [...] il Parte_1
15/12/2004 (Atto N. 178 parte 2 serie B - anno 2004) da femminile a maschile, con attribuzione del nome;
Per_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massarosa (LU), in cui la nascita risulta trascritta ed annotata, di provvedere ai consequenziali adempimenti;
- autorizza il ricorrente agli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso da femminile a maschile;
- nulla sulle spese.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2677/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
POLIMENO,
RICORRENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
OGGETTO rettificazione anagrafica del sesso e riassegnazione medico-chirurgica del sesso
CONCLUSIONI per la ricorrente: “Voglia il Tribunale di Lucca autorizzare all'intervento Parte_1
chirurgico di riassegnazione del sesso da femminile in maschile e disporre la contestuale rettificazione la rettificazione degli atti di stato civile all'ufficiale dello Stato Civile Parte_2 del Comune dove è stato trascritto l'atto di nascita (Massarosa (LU) - Atto N. 178 parte 2 serie B
- anno 2004) la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome da anagrafico da in ”. Pt_1 Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 ha domandato al Tribunale di Lucca di autorizzare la rettificazione anagrafica Parte_1 del proprio sesso e di disporre la modifica del proprio nome da “ ” in “ , con Pt_1 Per_1
conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU), nonché
l'autorizzazione alla riassegnazione chirurgica del sesso da femminile a maschile.
A sostegno della domanda ha esposto di: - aver manifestato, sin dall'infanzia, una psicosessualità maschile e una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili, riconoscendosi nel nome - aver vissuto con insofferenza e disagio il proprio sesso biologico, provando il Per_1
bisogno di cambiare la propria identità di genere;
- essere stata presa in carico dal reparto
Andrologia, Endocrinologia Femminile e incongruenza di genere dell'AOU Careggi di Firenze, che ne ha certificato la disforia di genere;
- assumere, dal maggio 2023, terapia mascolinizzante con testosterone dopo aver ricevuto una diagnosi di disforia di genere;
- aver ottenuto buoni risultati dal trattamento terapeutico, essendo evidente il cambiamento fisico;
- vivere con disagio l'identificazione in termini femminili nei documenti anagrafici e voler procedere agli interventi chirurgici di carattere demolitorio.
Il ricorso è stato notificato e comunicato al Pubblico Ministero, che non è comparso.
La causa è stata documentalmente istruita e all'udienza del 24.1.2025 si è altresì proceduto all'audizione della parte ricorrente.
È stata dunque fissata, per precisazione delle conclusioni e discussione dinnanzi al Collegio a norma dell'art. 275 bis c.p.c., l'udienza del 28.2.2025, da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il
Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
***
Osserva il Collegio che nel caso di specie ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “la rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Tuttavia, la Corte di Cassazione (n. 15138/2915), avvalorando l'orientamento espresso anche dalla
Corte Costituzionale (n. 221/2015) ha precisato, condivisibilmente, che “alla stregua di
2 un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 n. 182, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Il contenuto dell'atto introduttivo, i documenti versati in atti e l'audizione di parte ricorrente valgono a comprovare la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dallo stesso, sia nella propria sfera intima individuale, che nella propria sfera relazionale e sociale.
La consapevolezza della propria sfera intima e della propria identità di genere è emersa in modo chiaro dalla decisione, ponderata e cosciente, di intraprendere un percorso terapeutico, con assunzione di terapia ormonale, funzionale ad ottenere connotati fisici corrispondenti alla percezione psicologica di sé e dalle dichiarazioni rese all'udienza del 24.1.2025.
Nel corso dell'udienza, inoltre, il giudice relatore ha dato atto del mutamento dei connotati fisici della parte, il cambiamento della voce, che ha assunto tonalità tipicamente maschili, nonché dell'abbigliamento maschile e della percezione di sé da parte del dichiarante (che utilizzava pronomi maschili parlando di sé). La parte ricorrente ha inoltre ha chiarito di avere vissuto sempre con disagio la sua identità femminile, di aver seguito dei percorsi psicologici, in vista della decisione di assumere la terapia ormonale, a seguito della quale, atteso il cambiamento dei connotati fisici, aveva potuto attivarsi anche per la rettificazione anagrafica e per il cambiamento del nome.
Tale periodo di assunzione della terapia non ha prodotto ripensamenti, nella consapevolezza della natura e irreversibilità dei cambiamenti, anche in conseguenza di un eventuale intervento.
Anche dalla documentazione sanitaria versata in atti è emerso un chiaro quadro della serietà e consapevolezza del percorso mascolinizzante intrapreso dal ricorrente.
In particolare, la ricorrente è seguita dall' per Controparte_1
incongruenza di genere e, dalla certificazione in atti, risulta che dal maggio 2023 assume una terapia ormonale con obbiettivo di completa virilizzazione, con periodici controlli e visite
3 specialistiche, in assenza di aspetti psicopatologici significativi ostativi al trattamento ormale (v. lettera/relazione al medico curante del 24.8.2023 dott.ssa Bressan e del 9.4.2024 Persona_2
dott.ssa ilasciate dai medici operanti presso Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi Per_3
– Andrologia, Endocrinologia Femminile ed Incongruenza di Genere).
Non risultano controindicazioni alla rettifica anagrafica del nome e all'intervento di riassegnazione chirurgica di sesso.
Tenuto conto delle sopra richiamate emergenze istruttorie e della serietà e consapevolezza del percorso mascolinizzante già intrapreso dal ricorrente e attualmente ad uno stadio particolarmente avanzato della transizione, è meritevole di accoglimento la domanda di autorizzazione alla riassegnazione del sesso da femminile a maschile.
Parimenti, ritiene il Collegio che l'esigenza, costituzionalmente garantita, della tutela della salute, che si correla ad un pieno benessere psicofisico e ad una piena realizzazione delle aspirazioni esistenziali del ricorrente, non possa esaurirsi nella facoltà di adeguare i connotati fisici alla percezione psicologica di sé, mediante idoneo intervento chirurgico, ma debba altresì investire anche l'aspetto, ugualmente essenziale, dell'individualità dell'attore nei rapporti con l'esterno, sì da non solo identificarsi, ma anche da essere identificato, quale essere umano di sesso maschile.
L'ordinamento, del resto, tutela, tra i diritti inviolabili della persona, anche il diritto all'identità personale, quale diritto dell'individuo ad essere rappresentato, nella vita di relazione, secondo la sua identità e personalità, cioè, a non vedere modificato, offuscato o, comunque, alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, politico, etico, religioso, professionale ecc., come già estrinsecatosi (o destinato comunque ad estrinsecarsi) nell'ambiente sociale, ed il diritto al nome, consentendone espressamente modificazioni o rettifiche, allorquando specifici requisiti formali e sostanziali siano soddisfatti (art. 6 c.c.).
Circa l'attribuzione del nome “ , rileva il Collegio che questo è il nome di elezione, come Per_1
riferito dall'interessato ai medici specialisti che e come emerge anche dalla documentazione sanitaria in atti, e che la parte si identifica in tale nominativo, come si evince dal ricorso. Va pertanto autorizzata, per tutti i motivi esposti, anche la rettificazione del sesso anagrafico e del nome, come da dispositivo.
Non si fa luogo a statuizione sulle spese di lite, in difetto di contraddittorio in senso proprio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- autorizza la rettificazione anagrafica del sesso di nata a [...] il Parte_1
15/12/2004 (Atto N. 178 parte 2 serie B - anno 2004) da femminile a maschile, con attribuzione del nome;
Per_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massarosa (LU), in cui la nascita risulta trascritta ed annotata, di provvedere ai consequenziali adempimenti;
- autorizza il ricorrente agli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso da femminile a maschile;
- nulla sulle spese.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
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