Ordinanza collegiale 20 novembre 2020
Sentenza 24 gennaio 2022
Accoglimento
Sentenza 17 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 24/01/2022, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/01/2022
N. 00122/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EO Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , anche in qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con Aulonia Società Cooperativa, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone, n. 56;
contro
Ministero della Giustizia, Corte d'Appello di Lecce, Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere e conseguentemente dell'illegittimità – e comunque per l'annullamento – del silenzio rifiuto serbato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, subentrato ex lege in data 01.09.2015 al Comune di Taranto nel contratto di cui al Rep. n. 8930 del 16.11.2010 avente ad oggetto l'appalto di “pulizia delle sedi giudiziarie del Comune di Taranto”, sull'istanza del 31.01.2019 inoltrata dalla ricorrente allo stesso Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi - Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie -, a mezzo p.e.c. in pari data, per la richiesta di revisione del prezzo relativa ai periodi di proroghe contrattuali (01.09.2015-31.12.2018) dell'originario contratto d'appalto Rep. n. 8930/2010 avente ad oggetto il “servizio di pulizia per gli uffici e i locali delle sedi giudiziarie di competenza del Comune di Taranto per anni cinque” disposte dall'intimata Amministrazione ministeriale;
per la declaratoria
dell’obbligo dell’Amministrazione ministeriale a concludere il suindicato procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso e, conseguentemente,
per l’ordine
all’Amministrazione intimata di provvedere alla conclusione del procedimento entro il termine non superiore a trenta giorni o nel diverso termine che Codesto Ecc.mo Tribunale vorrà assegnare;
e per la nomina di un Commissario ad acta che, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata oltre il termine assegnato da Codesto Ecc.mo Tribunale, provvederà all’adozione dei provvedimenti richiesti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EO Società Cooperativa a r.l. il 13/5/2020:
per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, nella qualità predetta, alla revisione prezzi ex art. 115 D. Lgs. n. 163/2006 relativa ai periodi di proroghe contrattuali (01.09.2015- 31.08.2019) dell’originario contratto d’appalto Rep. n. 8930/2010 cui il Ministero della Giustizia è subentrato ex lege in data 01.09.2015 al Comune di Taranto ed avente ad oggetto il “servizio di pulizia per gli uffici e i locali delle sedi giudiziarie di competenza del Comune di Taranto per anni cinque” e, per l’effetto, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al pagamento, in suo favore, da parte del Ministero della Giustizia della somma di €. 443.090,09, oltre interessi, legali e moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all’effettivo soddisfo, ovvero quella somma maggiore o minore da determinarsi, ove necessario ai fini del decidere, in corso di causa e/o da liquidarsi, ove opportuno, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di revisione prezzi ex art. 115 D. Lgs. n. 163/2006 relativa al predetto periodo di proroghe contrattuali (01.09.2015- 31.08.2019) dell’originario contratto d’appalto Rep. n. 8930/2010 e, per l’effetto,
per la condanna
del Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 443.090,09, oltre interessi legali e moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all’effettivo soddisfo, ovvero quella somma maggiore o minore da determinarsi, ove necessario ai fini del decidere, in corso di causa e/o da liquidarsi, ove opportuno, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di revisione prezzi ex art. 115 D. Lgs. n. 163/2006 relativa al predetto periodo di proroghe contrattuali (01.09.2015- 31.08.2019) dell’originario contratto d’appalto Rep. n. 8930/2010.
Nonché per l’accoglimento delle domande azionate con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Corte d'Appello di Lecce e della Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata Taranto;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1278 del 20/11/2020 di questa Sezione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, anche in qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con Aulonia Società Cooperativa, chiede, con il ricorso introduttivo del giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato il 13/05/2019 e depositato in giudizio il 18/05/2019, la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie (subentrato ex lege in data 01.09.2015 al Comune di Taranto nel contratto di cui al Rep. n. 8930 del 16.11.2010) sull'istanza del 31.01.2019 inoltrata dalla ricorrente a mezzo p.e.c. in pari data, per la revisione del corrispettivo relativo ai periodi di proroghe contrattuali (dal 01.09.2015 al 31.12.2018) dell'originario contratto d'appalto Rep. n. 8930/2010 avente ad oggetto il “servizio di pulizia per gli uffici e i locali delle sedi giudiziarie di competenza del Comune di Taranto per anni cinque”, disposte dall'intimata Amministrazione ministeriale, nonché dell’obbligo dell’Amministrazione ministeriale a concludere il suindicato procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso e, conseguentemente, la condanna dell’Amministrazione intimata di provvedere alla conclusione del procedimento entro il termine non superiore a trenta giorni o nel diverso termine che questo Tribunale vorrà assegnare.
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 2 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 115 D. LGS. 163/2006. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO.
Il 27/05/2019, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, con la difesa dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando un atto di costituzione formale.
Il 12/05/2020, le Amministrazioni resistenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, preliminarmente, hanno eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore della competenza del T.A.R. del Lazio sede di Roma, nonché, gradatamente, l'irricevibilità inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per il periodo 1.9.2015 - 31.12.2017, “ per avere il Ministero della Giustizia (…) già adottato un provvedimento espresso, mai impugnato dall’odierna ricorrente ”, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
Con motivi aggiunti, notificati e depositati in data 13/05/2020, la Società ricorrente, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla revisione prezzi ex art. 115 D. Lgs. n. 163/2006 relativamente ai periodi di proroghe contrattuali (01.09.2015-31.08.2019) dell’originario contratto d’appalto Rep. n. 8930/2010 di cui sopra, per un totale rivendicato pari a €. 443.090,09, oltre interessi, legali e moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all’effettivo soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore da determinarsi, ove necessario ai fini del decidere, in corso di causa e/o da liquidarsi, ove opportuno, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di revisione prezzi ex art. 115 D. Lgs. n. 163/2006, nonché la condanna al pagamento in tal senso del Ministero della Giustizia, insistendo, altresì, per l’accoglimento delle domande azionate con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il 13/05/2020, il difensore della Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di cancellazione della causa R.G. nr. 674/2019 dal ruolo della Camera di Consiglio del 28.05.2020, in vista di una successiva fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del merito del presente giudizio previa conversione del rito.
Nella Camera di Consiglio del 28/05/2020, il Presidente di questa Sezione, vista l'istanza di cancellazione presentata dal difensore di parte ricorrente e rilevato che l'Avvocatura erariale ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale del T.A.R. Puglia - Lecce, ai sensi dell'art. 15 comma 3 c.p.a., ha disposto, ai soli fini della delibazione dell'eccezione di incompetenza territoriale, il rinvio alla Camera di Consiglio del 13 ottobre 2020.
In data 08/10/2020, le Amministrazioni resistenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, preliminarmente, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 13 maggio 2020, riportandosi alle difese svolte negli atti defensionali depositati ed all’eccezione preliminare di incompetenza territoriale così come declinata nella precedente memoria depositata, nonché l’inammissibilità e/o irricevibilità dell’atto di motivi aggiunti notificato in data 13 maggio 2020, non essendo, nella fattispecie, intervenuto né un provvedimento espresso né un provvedimento connesso e, infine l’improcedibilità del ricorso per il periodo 1.9.2015 - 31.12.2017 per avere il Ministero della Giustizia già adottato formale provvedimento di revisione dei prezzi a seguito della istanza della EO intervenuta in data 22.9.2017 e, nel merito, l’infondatezza della pretesa azionata con il ricorso introduttivo e con l’atto di motivi aggiunti.
Il 09/10/2020, le Amministrazioni resistenti hanno depositato in giudizio note di udienza, insistendo nell’eccezione di incompetenza del T.A.R. Puglia - Lecce per la competenza del T.A.R. Lazio - Roma.
Nella Camera di Consiglio del 13/10/2020, la causa è stata rinviata d’ufficio alla Camera di Consiglio del 10 novembre 2020.
Ad esito della Camera di Consiglio del 10/11/2020, fissata ai soli fini della delibazione dell'eccezione di incompetenza territoriale, con ordinanza collegiale n. 1278 del 20/11/2020 di questa Sezione, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha dichiarato, ex art. 15, commi 3 e 4, c.p.a., la propria competenza territoriale a decidere il ricorso in epigrafe e ha respinto l’eccezione di incompetenza sopra indicata, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che la controversia in esame ha ad oggetto la revisione dei prezzi ex art. 115 D. Lgs. n. 163/2006 relativamente al contratto di appalto del “servizio di pulizia per gli uffici e i locali delle sedi giudiziarie di competenza del Comune di Taranto”, i cui effetti diretti sono, dunque, (almeno alla stregua del “petitum” della parte ricorrente) limitati all’ambito della Regione Puglia, e che, pertanto, la predetta eccezione preliminare è infondata e va disattesa in quanto, a norma dell’art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a, “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”. ”.
Il 02/10/2021, le Amministrazioni resistenti, in vista della pubblica udienza del 03/11/2021, hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso avversario in quanto manifestamente inammissibile e, comunque, infondate, chiedendo di dichiarare il ricorso principale improcedibile ed irricevibile per quanto espresso negli atti defensionali depositati ovvero limitatamente al periodo 1.6.2017 - 31.12.2017, avendo il Ministero della Giustizia provveduto a riscontrare la richiesta con la nota del 29.9.2017 prot.176654, di dichiarare il ricorso principale inammissibile, improcedibile, irricevibile, improponibile ovvero rigettarlo perché infondato e di dichiarare inammissibile e/o irricevibile il ricorso per motivi aggiunti, ovvero dichiararlo gradatamente infondato.
Il 30/10/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa.
Nella pubblica udienza del 3/11/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso introduttivo del giudizio, ex art. 31 e 117 c.p.a., deve essere dichiarato inammissibile, mentre i motivi aggiunti proposti in corso di causa vanno accolti parzialmente, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., nei sensi di seguito indicati.
1. - In via del tutto preliminare, giova ricordare che la presente controversia, inerente la revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi, rientra nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, atteso che:
a) l’art. 244 del D. Lgs. n° 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), ratione temporis applicabile , prevede che “ Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici ”;
b) l’art. 133, comma 1, lett. e) n. 2, del Codice del Processo Amministrativo stabilisce che: “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 (…) ”.
L’art. 115 D. Lgs. n° 163/2006 (riproduttivo dell’art. 6, quarto comma, della Legge n° 537/1993, come modificato dall’art. 44 della L. n° 724/1994) recita: “ Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5. ”
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui aderisce questo Tribunale, l’art. 115 del D. Lgs. n° 163/2006:
“ a) detta una disciplina speciale, circa il riconoscimento della revisione dei prezzi nei contratti pubblici (appalti di servizi e forniture) a esecuzione periodica o continuativa che prevale su quella generale di cui all’articolo 1664 del codice civile; ne discende la nullità delle clausole dei contratti pubblici che, pur contemplando la revisione dei prezzi, prevedano, conformemente alla disciplina civilistica, anche in forma indiretta, un’alea a danno dell’appaltatore (pari a un decimo del prezzo);
b) tale disciplina ha natura imperativa e s’impone nelle pattuizioni private modificando e integrando la volontà delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo di cui all’articolo 1339 del codice civile. Conseguentemente le clausole difformi sono nulle nella loro globalità, anche se la nullità non investe l’intero contratto, in applicazione del principio “utile per inutile non vitiatur”, sancito dall’articolo 1419 del codice civile (TAR Puglia, Lecce, sez. III, 7 aprile 2010, n, 898 e 13 dicembre 2010, n. 2826). La clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha, infatti, lo scopo di tenere indenni gli appaltatori della Pubblica Amministrazione da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell’offerta, potrebbero indurre l’appaltatore a svolgere il servizio o a eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 22 ottobre 2012, n. 1699) ” (T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 28.11.2012, n° 1944; nello stesso senso, T.A.R. Puglia, Lecce, I Sezione, 11.12.2013, n° 2424).
Ne consegue, che “ negli appalti pubblici di servizi la pretesa ai compensi revisionali, siccome scaturente da una clausola che si inserisce automaticamente nei relativi contratti, ha sempre consistenza di diritto soggettivo perfetto in ordine all’an ed al quantum della revisione prezzi sicché, in base al c.d. criterio del petitum sostanziale, tutte le domande azionate concernono la tutela di diritti soggettivi patrimoniali, previa eventuale disapplicazione dell’atto paritetico impugnato(T.A.R. Puglia, Lecce, II Sezione, 22 Ottobre 2012 n° 1699) ” (T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 1 Agosto 2016, n° 1317; nello stesso senso, T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 28 Novembre 2012, n° 1944, cit.).
1.1. - Alla stregua delle argomentazioni sopra riportate, con sentenza n. 1084 del 28/06/2018 (resa “ inter partes ”, rectius nei confronti del Comune di Taranto), questa Sezione ha accertato “ il diritto della Società ricorrente di percepire dal Comune di Taranto le somme dovute a titolo di revisione prezzi del contratto di appalto, stipulato in data 16.11.2010 e con decorrenza dal Maggio 2010, relativo al “servizio di pulizia per gli uffici e i locali delle sedi giudiziarie di competenza del Comune di Taranto per anni cinque”, sulla base dell’indice (medio) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.), mensilmente pubblicato dall’I.S.T.A.T., per ciò che attiene ai costi dei materiali occorrenti per l’erogazione del servizio di che trattasi, e sulla base delle variazioni dei parametri salariali previsti dalle tabelle FISE allegate al C.C.N.L. di settore per ciò che attiene alla voce specifica del costo del personale, a partire dal secondo anno dalla data di inizio del contratto di appalto in questione, con cadenza annuale, e sino alla sua scadenza (e, quindi, per le annualità 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015), maggiorate dagli interessi legali ex D. Lgs. n° 231/2002, calcolati dalla data di maturazione sino all’effettivo pagamento ”, e ha disposto - ex art. 34, comma 4, c.p.a. - “ che il Comune di Taranto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, deve proporre alla parte ricorrente il pagamento della somma dovuta a titolo di revisione prezzi determinata in base ai predetti criteri ”.
2. - Ciò premesso, si rileva che, secondo il sopra riportato orientamento di questa Sezione, avendo la pretesa ai compensi revisionali azionata da parte ricorrente consistenza di diritto soggettivo in ordine all’ an ed al quantum della revisione prezzi, non azionabile - quindi - con il rito del silenzio rifiuto (ragione per cui la causa, anche a seguito della proposizione dei motivi aggiunti in data 13/05/2020 e della richiesta del difensore di parte ricorrente, è stata cancellata dal ruolo della Camera di Consiglio), il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 31 e 117 c.p.a. va dichiarato inammissibile.
3. - I motivi aggiunti proposti da parte ricorrente in data 13/5/2020 sono parzialmente fondati e vanno accolti nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
3.1. - Anzitutto, in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità e/o irricevibilità dell’atto di motivi aggiunti notificato in data 13 maggio 2020, sollevate dall’Amministrazione erariale, basate sul rilievo che non sarebbe intervenuto, nella fattispecie, né un provvedimento espresso né un provvedimento connesso suscettibile di impugnazione. Le eccezioni predette vanno respinte in quanto, nella fattispecie di causa, si verte in tema di diritti soggettivi, tutelabili con domande di accertamento e di condanna (proponibili nel termine di prescrizione), previa eventuale disapplicazione dell’atto paritetico contestato, nel mentre non occorreva impugnare, nell’ordinario termine di decadenza, alcun provvedimento amministrativo.
Va, altresì, disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per il periodo 1.9.2015 - 31.12.2017 “ per non avere la EO impugnato tempestivamente il provvedimento del 29.9.2017 in ordine al periodo 1.9.2015 al 31.12.2017 ” con il quale, a seguito della istanza della Società ricorrente intervenuta in data 22.9.2017, (in tesi di parte resistente) “ è stata accolta la citata domanda di revisione dei prezzi, sebbene limitatamente al periodo 1.6.2017 - 31.12.2017 ”, poiché, come sopra detto, le domande azionate da parte ricorrente concernono la tutela di diritti soggettivi patrimoniali, previa eventuale disapplicazione dell’atto paritetico impugnato, sicchè quanto eventualmente già corrisposto in relazione al periodo 1.6.2017 - 31.12.2017 andrà escluso dal pagamento della somma dovuta alla Società ricorrente a titolo di revisione prezzi per come di seguito accertata.
3.2. - Nel merito, assume parte resistente che “ il ricorso è infondato anche per il restante periodo con decorrenza dal 31.12.2017, per il quale la EO, odierna ricorrente, ha invocato l'applicazione dell'art. d. lgs. 163/2006….
In data 21.12.2015 è stato sottoscritto, tra il Ministero della Giustizia e la ricorrente, un nuovo Contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia per gli immobili occupati dagli uffici giudiziari di Taranto per il periodo dal 16.11.2015 al 31.12.2015. […]
La stipulazione avveniva in data 14.12.2015 alle condizioni, modalità e tempi proposti dal Ministero con Determina a contrarre del 20.11.2015 -prot. DOG 20.11.2015. 0009678.U.poi trasfuse nelle clausole contrattuali (si rinvia a pag. 2 del contratto) accettate dalla ricorrente.
Risulta per tabulas che tra il Ministero della Giustizia e la ricorrente il rapporto negoziale sia stato regolamentato dal contratto n. 20053/2015 avente decorrenza dal 16.11.2015 a fino al 31.12.2015. Con il nuovo contratto è stato pattuito un nuovo regolamento negoziale ed è stata richiesta la cauzione definitiva alla EO (v. clausole da 1 a 17 del contratto). Soltanto in ordine alle modalità di esecuzione del servizio, le parti hanno rinviato al Capitolato speciale d'appalto afferente al contratto già stipulato dalla EO con il Comune di Taranto. […]
Come evidenziato nei precedenti atti defensionali con nota del 21.12.2016 la Corte di appello, essendo sopraggiunte nuove esigenze, ha proposto alla EO una modifica del programma negoziale e del corrispettivo dovuto. La proposta della Corte è stata accettata dalla EO in data 22.12.2016 "per adesione conforme (…) con le modificazioni per il periodo con decorrenza dall'1.1.2017 fino al 31.5.2017.” (cfr. memoria difensiva di parte resistente dell’08/10/2020, p.7 s.), sostenendo - essenzialmente - la tesi per cui parte ricorrente “ in considerazione del nuovo contratto n. 20053 del 21.12.2015, non ha alcun diritto alla revisione dei prezzi per la prima annualità ed anche per i successivi periodi, poiché non si tratta di mere proroghe ma di rinnovi contrattuali ” (cfr. memoria difensiva di parte resistente del 12/05/2020, p. 7).
Osserva il Collegio che le predette argomentazioni non sono condivisibili, in quanto (anche) il contratto n. 20053 del 21.12.2015, per il periodo dal 16.11.2015 al 31.12.2015, sostanzialmente, va qualificato come mera proroga contrattuale dell’originario contratto di appalto stipulato in data 16 Novembre 2010 (rep. n° 8930), più che come un rinnovo contrattuale con nuove condizioni, mentre, per i successivi periodi, come affermato dalle stesse parti resistenti, “ Le parti successivamente hanno prorogato il periodo contrattuale ” (cfr. memoria difensiva di parte resistente del 12/05/2020, p. 6).
Depongono in tal senso la denominazione di “ CONTRATTO PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI TUTTI GLI IMMOBILI SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL CIRCONDARIO DI TARANTO ”, nonché, soprattutto, la previsione contenuta nei visti del contratto in questione, nella quale si dà atto della “ nota del 09.11.2015, con la quale il Ministro della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie ha chiesto alla società cooperativa EO a r.l. la propria disponibilità a proseguire, con le stesse modalità e alle stesse condizioni, con l’Amministrazione giudiziaria il rapporto già in essere con il Comune di Taranto per la fornitura del servizio in oggetto indicato per il periodo 16.11.2015 -31.12.2015 ”.
Del resto, nonostante l’atto di proroga n. 20053 del 21.12.2015 contenga un autonomo regolamento negoziale (rinviando al Capitolato speciale d'appalto afferente al contratto già stipulato dalla EO con il Comune di Taranto solo in ordine alle modalità di esecuzione del servizio), l’oggetto del contratto (servizio di pulizia degli uffici giudiziari del circondario di Taranto) e il relativo corrispettivo (pari a Euro 82.819,82 al mese, iva inclusa, nel contratto di proroga del 2015, contro un corrispettivo annuale, comprensivo di ogni onere e spesa, pari a Euro 922.512,24, nel contratto originario del 16/11/2010) sono sostanzialmente immutati rispetto a quanto pattuito nell’originario contratto di appalto del 16 Novembre 2010 (rep. n° 8930).
Né rileva, ai fini di causa, che, nel predetto contratto di proroga, “ le parti non hanno previsto alcuna clausola di revisione dei prezzi ” (cfr. memoria difensiva di parte resistente del 12/05/2020, p. 6), che era, invece, presente nel contratto di appalto del 16.11.2010, in quanto, come sopra detto, la disciplina di cui all’art. 115 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i. ha natura imperativa e s’impone nelle pattuizioni private modificando e integrando la volontà delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo di cui all’articolo 1339 del codice civile.
I motivi aggiunti proposti in data 13/05/2020 sono, pertanto, fondati, e vanno accolti in parte ex art. 34, comma 4, c.p.a., relativamente ai periodi di proroghe contrattuali (01.09.2015 - 31.08.2019), con i medesimi criteri di cui alla sentenza n. 1084 del 28/06/2018 di questo Tribunale (con particolare riferimento: a) alla cadenza temporale della revisione; b) al quantum della revisione; c) alla spettanza degli interessi di mora; e d) alla spettanza della rivalutazione monetaria), con esclusione di quanto eventualmente già corrisposto per tale titolo.
In particolare, giova ricordare che, quanto alla cadenza della revisione del corrispettivo d’appalto, « A parere di questo Tribunale, infatti, conformemente alla giurisprudenza prevalente e condivisibile, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, la periodicità con cui va calcolata la revisione non può che essere annuale, in relazione al corrispettivo riferibile alle annualità contrattuali successive alla prima. Ciò in quanto, da un lato, l’art. 115 del D. Lgs. n° 163/2006 “ha a oggetto la “revisione periodica del prezzo” di talché l’aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ivi previsto, non riguarda, per sua stessa natura, il primo periodo temporale di riferimento della prestazione contrattuale posta a carico dell’Amministrazione. Dall’altro, l’anno rappresenta il termine di riferimento sia per ciò che attiene alla durata del contratto, sia per ciò che concerne gli stanziamenti di bilancio necessari a far fronte ai pagamenti dovuti dalla pubblica Amministrazione agli appaltatori (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 28 novembre 2012 n. 1944 e 7 aprile 2010, n. 898; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2 aprile 2009, n. 3571)” (T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 13.09.2013, n° 1926; nello stesso senso T.A.R. Puglia, Lecce, II Sezione, 25.09.2017, n° 1518; T.A.R. Campania, Napoli, I Sezione, 9.05.2012, n° 2123). […]
2.4.2. Per quanto concerne il calcolo del compenso revisionale, va rilevato che l’art. 115 del D. Lgs. n° 163/2006 non solo afferma il diritto dell’appaltatore alla revisione prezzi, ma, con rinvio all’art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, detta anche il criterio e il procedimento in base al quale pervenire alla determinazione oggettiva del miglior prezzo contrattuale, demandando all'Istat la relativa indagine semestrale sui dati risultanti dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi. “Tuttavia, poiché la disciplina legale richiamata non è mai stata attuata nella parte in cui prevede l’elaborazione, da parte dell’Istat, di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale, la revisione dei prezzi di appalto per ciò che attiene a materiali, beni di consumo ecc. – deve essere operata sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI), pubblicati mensilmente dallo stesso Istituto, con la precisazione, tuttavia, che l'utilizzo di tale parametro non esime la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, e segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale”. (T.A.R. Puglia, Lecce, I Sezione, 11.12.2013, n° 2424, cit.; nello stesso senso, T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 25.10.2012, n° 1944, cit.; T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 13.09.2013, n° 1926, cit.).
Tanto premesso, questo Tribunale rileva, in diritto, che, pur se l’istituto della revisione prezzi si basa (in linea generale) sulla variazione dell’indice (medio) dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dall’ISTAT applicato ai costi dei fattori di produzione del servizio erogato in favore della Pubblica Amministrazione, tuttavia, nel caso di specie, occorre far riferimento, in relazione alla revisione del corrispettivo e per ciò che attiene alla voce specifica del costo del personale, alle variazioni dei parametri salariali previsti dalle tabelle FISE allegate al C.C.N.L. di settore (T.A.R. Puglia, Lecce, I Sezione, 11.12.2013, n° 2424, cit.).
2.4.3. Per ciò che riguarda gli accessori di legge, si rileva che le somme spettanti a titolo di revisione dei prezzi sono soggette alla corresponsione di interessi per il ritardato pagamento calcolati ai sensi del Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002 n° 231 (ricadendo la fattispecie de qua nell’ambito di applicazione del citato Decreto Legislativo n° 231/2002), con decorrenza dalla data di maturazione al soddisfo (T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 1 Agosto 2016, n° 1317, cit.; T.A.R. Puglia, Lecce, II Sezione, 25.09.2017, n° 1518, cit.).
2.4.4. Non spetta, invece, l’invocata rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stata fornita dalla parte ricorrente la prova del maggior danno di cui all’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile (T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 1 Agosto 2016, n° 1317, cit.; T.A.R. Puglia, Lecce, II Sezione, 25.09.2017, n° 1518, cit.). » (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 28/06/2018, n. 1084).
4. - Per le ragioni innanzi illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato inammissibile e i motivi aggiunti devono essere accolti parzialmente, nei sensi e nei limiti sopra indicati, e ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a..
5. - Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
1) dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
2) accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, i motivi aggiunti proposti in corso di causa e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., stabilisce i seguenti criteri:
A) dichiara il diritto della Società ricorrente di percepire dal Ministero della Giustizia le somme dovute a titolo di revisione prezzi ex art. 115 D. Lgs. n. 163/2006 relativamente ai periodi di proroghe contrattuali (01.09.2015-31.08.2019) dell’originario contratto d’appalto Rep. n. 8930/2010, sulla base dell’indice (medio) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.), mensilmente pubblicato dall’I.S.T.A.T., per ciò che attiene ai costi dei materiali occorrenti per l’erogazione del servizio di che trattasi, e sulla base delle variazioni dei parametri salariali previsti dalle tabelle FISE allegate al C.C.N.L. di settore per ciò che attiene alla voce specifica del costo del personale, maggiorate dagli interessi legali ex D. Lgs. n° 231/2002, calcolati dalla data di maturazione sino all’effettivo pagamento, con esclusione di quanto eventualmente già corrisposto per tale titolo;
B) dispone che il Ministero della Giustizia, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, debba proporre alla parte ricorrente il pagamento della somma dovuta a titolo di revisione prezzi determinata in base ai predetti criteri.
Condanna il Ministero resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO