Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
1
Proc. 2252 / 2025 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Il G.U., letti gli atti e sciolta la riserva formulata nel corso dell'udienza del 26/3/2025, osserva quanto segue. Con ricorso depositato il 7/2/2025 ex art. 700 c.p.c. ha premesso Parte_1
che il è proprietario della unità immobiliare di LI ZI BB , Controparte_1
per uso abitazione, sita in – Rione Traiano - via Romolo e Remo n. 63, Edificio 18, scala B, CP_1
piano primo, interno 576 - B.U. , alla cui gestione sono preposti il Servizio Politiche P.IVA_1
per la Casa, appartenente all'Area Amministrativa Patrimonio del Comune di nonché CP_1
l'Agenzia Controparte_2
La ricorrente ha aggiunto che in data 4/5/1965 l'alloggio ER sopra indicato, interno 576, era stato assegnato al nucleo familiare di coniugato con in virtù di Persona_1 Controparte_3
contratto stipulato tra e l'Istituto Autonomo per le Case Popolari nella medesima Persona_1
data al canone mensile di lire 9.035, attualizzato ad oggi in misura pari ad euro 63,86 mensili
(doc.1). Secondo l'assunto attoreo, alla morte di nel contratto di locazione era Persona_1
subentrata la moglie convivente come da disposizione dirigenziale n. 423 del Controparte_3
4/5/2004 , mentre aveva stabilito la propria residenza nell'immobile de quo a far Parte_1
data dal 6/2/2014 (doc. 3), trasferendosi sia anagraficamente che materialmente nel nucleo familiare della nonna materna . Controparte_3
A seguito del decesso della avvenuto in data 25/7/2022, l'attrice aveva inoltrato in data CP_3
28/2/2023 istanza di subentro nel rapporto locatizio al Comune di Servizio Politiche per la CP_1
Casa (doc. 4), viste le condizioni disagiate e di non abbienza in cui si trovava che non le consentivano di accedere al mercato delle locazioni private ( doc. 13).
Il con la disposizione dirigenziale n. 311 del 20/10/2023, notificata in data 13 Controparte_1
novembre 2023, aveva negato la richiesta di subentro nel contratto locatizio per l'alloggio ER di cui sopra, diffidando contestualmente , unitamente al proprio nucleo familiare e Parte_1
a chi comunque occupasse abusivamente l'alloggio ER, a lasciare lo stesso libero da persone e cose (doc.5). Tale diniego era stato basato su quattro motivi :
1- esistenza di una morosità superiore ai sei mesi ex art. 23 Reg. Reg. n. 11/2019; 2- mancanza requisiti ex art. 9 comma 1 lett. g) Reg.
Reg. n. 11/2019 per la presenza di condanne penali di uno dei componenti del nucleo familiare,
nella specie di;
3- mancanza dei requisiti ex art. 9 comma 1 lett. c), in quanto la Persona_2
moglie di era proprietaria di alloggio idoneo alle esigenze del nucleo familiare;
4 Persona_2
– mancanza della dichiarazione sostitutiva di regolarità in ordine agli obblighi tributari richiesta dal
DUP 2022/2024 del Controparte_1
In risposta a tale diniego, la ricorrente aveva inoltrato memorie e deduzioni al fine di far valere il proprio diritto soggettivo a subentrare nel contratto di locazione relativo all'alloggio ER di cui sopra, ma senza esito. Ora, la ha asserito di avere in data 23/9/2024 saldato ogni Parte_1
morosità indicata nel primo provvedimento di diniego (doc. 15), malgrado l'insolvenza fosse anteriore al suo periodo di residenza anagrafica nell'alloggio ER e malgrado il Comune, a suo dire, non avesse mai inoltrato alcuna messa in mora né attivato alcuna procedura di decadenza dall'assegnazione.
Il 28/9/2024 la aveva inoltrato una seconda domanda di subentro (doc. 8) al Parte_1 CP_1
facendo valere l'asserita regolarizzazione della sua posizione anche alla luce della
[...]
cancellazione dall'anagrafe di avvenuta già nel mese di dicembre 2022 come da Persona_2
certificazione prodotta ( doc. 7), ma anche tale richiesta era stata rigettata con la Disposizione
Dirigenziale n. 461 dell'1/10/2024 con la motivazione che la era da considerarsi Parte_1
occupante abusiva in quanto destinataria della precedente Disposizione Dirigenziale di diniego della prima istanza di subentro (doc. 9), con conseguente diffida a lasciare libero da persone e cose l'alloggio stesso entro il termine di sessanta (60) giorni successivi alla data di notifica dell'atto avvenuta in data 9/10/2024, e in data 18/11/2024 era stata emanata l'ordinanza n. 238 del
18/11/2024, notificata alla ricorrente in data 30/11/2024, con cui il in via Controparte_1 3
esecutiva, aveva ordinato lo sgombero coatto amministrativo ad horas e senza necessità di ulteriori comunicazioni, dell'alloggio ER per cui è causa (doc. 10).
Pertanto la ricorrente ha chiesto tutela in via di urgenza ex art. 700 c.p.c. attraverso la disapplicazione e/o la sospensione delle citate Disposizioni Dirigenziali compresa l'ultima n. 238
del 18/11/2024 di sgombero coatto amministrativo per tutto il tempo necessario per vedere accertato e dichiarato in via ordinaria il suo diritto soggettivo a subentrare nel contratto di locazione relativo all'alloggio di ER . Trattasi pertanto di domanda cautelare ante causam .
Si sono costituiti in giudizio sia il che l' in quanto convenuti. Controparte_1 CP_2
L'ente locale , nel ribadire nel merito i motivi ostativi alle sue istanze di subentro, ha evidenziato che con nota PG/543207 del 30/6/2023 (all. 4), notificata alla ricorrente in data 10/7/2023 con raccomandata A/R nr. 0000000088533, le erano stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima ancora del provvedimento di rigetto definitivo dato con la disposizione n. 311 del
20/10/2023 (all. 5), notificata in data 13/11/2023.
A sua volta l' ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sul rilievo che CP_2
l'alloggio ER per cui è causa è di proprietà del e che il provvedimento di Controparte_1
diniego qui impugnato proviene dallo stesso che ha posto in essere tutte le attività CP_1
amministrative ed istruttorie tese alla emissione del provvedimento di sgombero coattivo.
Nel corso dell'udienza del 26/3/2023 la , presente di persona, ha disconosciuto Parte_1
esplicitamente la firma apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata n.
R0000000088533 del 6/7/2023 asseritamente ritirata in data 10/07/2023 e ha dichiarato di voler proporre querela di falso inerente alla nota di preavviso di rigetto di istanza di subentro PG543207
del 30/6/2023 comunicata per l'appunto con tale raccomandata. 4
Ciò premesso, in punto di rito la presente controversia rientra nell'ambito della giurisdizione del
Giudice Ordinario in quanto qualificabile come opposizione ex art. 615 c.p.c. Ciò in quanto, nel caso di specie, viene in evidenza la posizione del destinatario di un provvedimento di sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, emanato dal in forza della Controparte_1
previsione della L.R. Campania n.18/1997 art. 30, norma in virtù della quale il provvedimento ha efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Il citato art. 30 infatti dispone:
“1. Il sindaco, al di fuori dei casi previsti dal successivo articolo 33, dispone con propria
ordinanza il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.
2. Tale disposizione si applica anche nei confronti di chi fruisca di un alloggio ceduto illegalmente.
3. A tal fine l'ente gestore diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante senza
titolo a rilasciare l'alloggio. Il provvedimento, che deve contenere un termine per il rilascio non
superiore a 60 giorni, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura
civile, titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo”.
La posizione dell'occupante che si oppone al rilascio dell'immobile sostenendo, per qualsiasi motivo, la illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in esser da altri nei suoi confronti, infatti non è diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti ( v. Cass. civ. sez. un., 7/7/2011, n. 14956 ) .
In particolare tale domanda concretizza una opposizione preesecutiva, proposta ai sensi dell'art. 615
comma 1 c.p.c., che andrebbe avanzata con citazione e non con ricorso. 5
Sempre in via preliminare, va rilevato che è stata proposta querela di falso incidentale , vale a dire in corso di causa, dalla attrice, e che tale domanda deve essere prima «proposta» ai sensi dell'art. 221 c.p.c., cioè portata all'attenzione del Giudice affinché valuti la rilevanza e l'ammissibilità
della relativa istanza, e, quindi, «presentata» ai sensi dell'art. 222 c.p.c., il che può avvenire solo dopo l'autorizzazione del Giudice che ne abbia positivamente valutato per l'appunto l'ammissibilità e la rilevanza ( v. sul punto Tribunale Roma, sez. IV, 19/2/2020 ), nel senso che una volta verificata positivamente l'ammissibilità della querela ( cfr. Cass. civ. sez. I, 8/3/2005, n. 5040
), il Giudice procede ad interpello, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., sulla querela di falso proposta con dichiarazione in corso di causa e quindi in via incidentale in udienza ex art. 221 comma 2 c.p.c. ,
della parte convenuta sul punto se intenda avvalersi del documento da essa prodotto e poi impugnato dalla controparte con querela di falso.
Parimenti, l'intervento del Pubblico Ministero nel giudizio di falso è necessario nella fase relativa all'accertamento del falso medesimo, ma non anche in quella preliminare, in cui si decide dell'ammissibilità della azione e della rilevanza del documento, giacchè soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse alla intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare ( v. Cass.
civ. sez. II, 29/10/2018, n. 27402 ).
Tale autorizzazione nel caso di specie va però negata.
Invero se l'art. 45 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 ha rimosso, dagli artt. 126 e 207 c.p.c.,
l'obbligo delle parti intervenute nel processo di “sottoscrivere” le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, persino se acquisite in sede di escussione testimoniale, l'esonero dalla sottoscrizione, tuttavia, non opera per la proposizione della querela di falso in corso di causa, e quindi in via incidentale, ove la stessa venga proposta personalmente dalla parte, essendo richiesta in tal caso, ai fini della sua ammissibilità, la sottoscrizione della relativa dichiarazione, da 6
unirsi al verbale di udienza, ad opera della parte per l'appunto di persona. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, non essendo stata prodotta dalla ricorrente una dichiarazione scritta in tal senso.
Inoltre l'enunciazione specifica delle ragioni addotte dal querelante a sostegno della falsità del documento costituisce presupposto imprescindibile di ammissibilità della querela, persino ove proposta in via principale, “in ragione della rilevanza pubblica degli interessi connessi e in considerazione della necessità di individuare i dati costitutivi della relativa domanda” ( Trib.
Catanzaro, 28 giugno 2011 ) , e non a caso, perché, ai fini della valida proposizione della querela di falso, sussiste l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità, previsto dall'art. 221 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. lav., 3/2/2001, n. 1537 ). Per l'appunto la non ha indicato Parte_1
alcun elemento in tal senso nella sua dichiarazione resa a verbale.
In aggiunta, la querela di falso, che sia proposta in via principale o incidentale, si connota per la
particolarità del suo oggetto, che è costituito, eccezionalmente, dall'accertamento, non di un diritto o di un rapporto giuridico, bensì di un fatto, ovverosia la verità o la falsità del documento,
considerato non come fondamento di un diritto, ma come presupposto per l'accertamento di una prova. Sicchè il processo in questione, ed è questa un'ulteriore peculiarità che lo caratterizza, ha una funzione - lato sensu - istruttoria, destinata a garantire una posizione probatoria, attuale o futura,
con efficacia erga omnes. Per tale motivo non è ammissibile la sua presentazione in sede
cautelare, perché nessun atto, neppure relativo alla fase preliminare del procedimento incidentale di falso, può compiere il Giudice del procedimento cautelare, essendo la materia delle procedure formalizzate di accertamento della verità o falsità di un documento estranea ad un giudizio a cognizione sommaria, come si evince dal ripetuto riferimento al "giudice istruttore" e dalla puntuale disciplina di tutti gli adempimenti formali cui lo stesso è chiamato con l'interpello della parte, dalla redazione di processo verbale di deposito della scrittura impugnata di falso ( art. 223 c.p.c. ),
dall'eventuale sequestro del documento ( art. 224 c.p.c. ) e dalla decisione sulla querela ( artt. 225 e 7
l'istruzione della causa" ( art. 174 c.p.c. ) e sono quanto di più lontano possa immaginarsi dalla disciplina semplificata e deformalizzata dell'istruzione propria dei procedimenti sommari ( v. in tal senso Trib. Genova 28 dicembre 1994 in Giust. Civ. 1996, I, 547; v. anche Trib. Messina,
19/7/2000 e 27/11/2002 ).
Infine la autorizzazione della querela di falso incidentale presuppone la rilevanza del documento impugnato, e nel caso di specie la eventuale inesistenza della notifica del preavviso emesso il
30/6/2023 non comporterebbe la nullità del successivo ordine di sgombero coattivo emesso dal a norma dell'art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 e dell'art. 30 della Legge della CP_1
Regione Campania n. 18/1997, che si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica o,
più in generale, come atto di gestione di patrimonio immobiliare dell'ente emesso nei confronti dell'occupante senza titolo che attenta alla proprietà dell'ente stesso. Il relativo procedimento, che non va definito come procedura amministrativa vera e propria, pertanto, si risolve nel compimento di una attività dell'ente pubblico volta ad una più sollecita liberazione dell'alloggio, fra l'altro di natura obbligatoria, di modo che il rispetto delle regole poste per il compimento di tale attività non può ritenersi condizione di legittimità del provvedimento di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo ( v. Cass. civ. sez. III, 23/5/2022, n. 16608 ).
Di qui il diniego di autorizzazione della querela incidentale proposta dalla ricorrente, alla luce della sua inammissibilità e irrilevanza.
Parimenti inammissibile, con tutta evidenza, è il ricorso cautelare proposto ai sensi dell'art. 700
c.p.c. Invero il ricorso alla tutela cautelare atipica è precluso dal carattere sussidiario o residuale dell'art. 700 c.p.c, laddove l'esigenza cautelare possa adeguatamente soddisfatta attraverso una misura cautelare tipica, nella specie rappresentata dalla proposizione di una istanza di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dall'ordinanza di sgombero, 8
istanza che a sua volta avrebbe richiesto la notifica di un atto di citazione contenente la opposizione preesecutiva.
La richiesta di sospensione ex art. 700 c.p.c. è comunque infondata anche sotto il profilo del fumus
boni iuris, perché effettivamente al momento del diniego già della prima istanza di subentro sussistevano i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, tanto è vero che la ha Parte_1
provveduto solo in data successiva alla sanatoria della morosità , mentre la eliminazione dall'anagrafe familiare della persona che aveva precedenti penali cancellazione si è perfezionata a far data solamente dal giorno 30/1/2024, come dimostrato documentalmente dal il che è lo CP_1
stesso che dire che la morosità aveva già comportato la decadenza dalla assegnazione e che le condizioni personali del familiare impedivano comunque il subentro. Quanto all' il CP_2
suo difetto di legittimazione passiva è evidente nel momento in cui l'immobile appartiene al che ha compiuto tutti gli atti del procedimento amministrativo finalizzati alla Controparte_1
verifica della sussistenza del diritto al subentro ed allo sgombero coatto del bene.
Le spese della fase camerale autorizzativa del procedimento cautelare anticipatorio seguono la soccombenza ex artt. 669 septies comma 2 e 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147, e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n.
10 allegata al decreto, che si riferisce ai procedimenti cautelari, per lo scaglione di valore corrispondente, che ai sensi dell'art. 12 c.p.c. coincide con il valore annuo del canone di locazione,
l'importo del credito, pari a sua volta ad euro 1.000 , in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4
comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che 9
giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass.
civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ).
Sui compensi andrebbero di regola aggiunti IVA e CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15% a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III,
8/7/2010, n. 16153 ). Ciò non è però consentito nella fattispecie, posto che ciascuno degli enti pubblici convenuti è difeso dalla propria avvocatura interna e che trova applicazione, ratione
temporis, la legge 23/12/2005, n. 266 ( entrata in vigore il 1 gennaio 2006 ) che, all'art. 1 comma
208, per la dichiarata esigenza di contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una deroga all'art. 2115 comma 3 c.c. ( in virtù del quale è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza posti a carico del datore di lavoro ), disponendo che "le
somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale
dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro". La
disposizione citata ha, quindi, previsto l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore, per la parte relativa ai compensi professionali, e la questione di legittimità della stessa è stata considerata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2009 ( v. Cass. civ. sez. II, 5/2/2024,
n. 3242 ). In altri termini, l'applicazione della norma di cui sopra al caso di specie comporta che i compensi liquidati a favore dell'avvocatura interna dell'ente pubblico comprendono anche gli oneri previdenziali e che, trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza – non è possibile per la P.A. ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi ( cfr. Cass. civ. sez. lav., 19/2/2025, n. 4399 ).
Infine può essere pronunciata a carico della attrice soccombente condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c., perché è da interpretare estensivamente il termine “sentenza” - di cui al comma 1 dell'art. 96 10
c.p.c. ( al quale apparentemente sembra correlarsi l'ipotesi di cui al comma 3 dello stesso articolo,
quanto ai presupposti di operatività della responsabilità ex comma 3 ) – riferendolo a tutti i provvedimenti che definiscono il procedimento, e dunque anche a quelli cautelari, alla stregua di un qualsiasi provvedimento provvisorio con “merito” successivo eventuale ( v. sul punto Cass. civ. sez.
II, 22/10/2013, n. 23955 nonché Tribunale Verona 21/3/2011, in Giur. merito 2011, 9, 2161, per il quale la condanna per lite temeraria , prevista dal comma 3 dell'art. 96 c.p.c., come introdotto dalla l. n. 69 del 2009, è applicabile anche nei procedimenti cautelari che si concludono con una pronuncia sulle spese ai sensi degli artt. 669 septies comma 2 e art. 669 octies terzultimo comma c.p.c., nonché Tribunale Pisa 24/10/2011, in Foro it. 2011, 12, I, 3455, secondo cui la proposizione,
avverso l'ordinanza emessa nell'ambito di un giudizio possessorio, di un reclamo evidentemente infondato e contenente una “causa petendi” diversa da quella originaria giustifica l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. ).
Ciò deriva proprio dalla circostanza che la fase a cognizione piena dopo la fase camerale è solo eventuale, fermo restando che comunque viene rispettata la competenza funzionale sulla decisione ex art. 96 comma 3 c.p.c., che, al pari di quella sulla domanda proposta ex art. 96 comma 1 c.p.c. (
v. su quest'ultimo punto Cass. civ. sez. II, 26/1/2004, n. 1322 ), si radica sempre in capo al Giudice
competente a conoscere della domanda principale.
Nella fattispecie sussistono per l'appunto i presupposti di fatto e di diritto per una pronuncia di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. nell'ambito della fase sommaria, perché viene in rilievo una lite instaurata nonostante la palese e consapevole inesistenza del diritto sostanziale invocato nonchè una lite condotta con la violazione dolosa o gravemente colpevole delle forme e dei termini di rito (
quindi, una lita scorretta ) anche con riguardo alla proposizione della querela di falso , vale a dire una lite instaurata con l'omissione della minima diligenza nella verificazione dei presupposti di rito per la domanda giudiziale cautelare ex art. 700 c.p.c., che chiaramente non era ammissibile, essendo previsto uno strumento tipico per la sospensiva dall'art. 615 comma 1 c.p.c. La nozione di 11
infondatezza va intesa infatti in senso non limitato alla insussistenza delle condizioni di merito per l'accoglimento della domanda ma esteso alla mancanza dei requisiti formali e processuali necessari per procedere all'esame del merito ( quali, ad esempio, per quanto riguarda la querela di falso in concreto proposta, l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della medesima )
e, analogicamente, la temerarietà è ravvisabile con riguardo non solo alla coscienza dell'infondatezza sostanziale della pretesa ma anche al modo di conduzione della lite ove sia affetta da imprudenza o negligenza grave con riferimento al controllo della sussistenza di requisiti formali e processuali ( cfr. sulla questione Cass. civ. sez. lav., 16/4/1988, n. 3012 ) .
In mancanza di parametri normativi obiettivamente verificabili in ordine alla determinazione dell'entità della sanzione, atteso che il rimedio di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. rimanda genericamente alla equità e prescinde anche dalla effettività del danno, e che quindi la entità del pregiudizio subìto dalla controparte non viene in rilievo se non ai fini della eventuale applicazione della distinta fattispecie risarcitoria di cui al comma 1, mentre è evidente la natura afflittiva della nuova misura ( cfr. sul punto Trib. Foggia 28 gennaio 2011 ), e che la sanzione si aggiunge alla
pronuncia sulle spese, la quale ne costituisce il presupposto oggettivo, il principale parametro per orientare la discrezionalità del Giudice nella determinazione del quantum DE , al fine di evitare che l'equità si trasformi in arbitrio, non può che essere l'importo liquidato ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. in favore della parte vittoriosa per le spese di giudizio, sul quale innestare una valutazione basata sulla evidenza della pretestuosità, vale a dire sul presupposto oggettivo necessario per l'applicazione della sanzione, nonché sulla durata del processo e soprattutto sul valore della controversia, tenuto conto sempre di tutti gli interessi, pubblici e privati, parimenti tutelati dalla norma, trattandosi di interessi che rilevano anche nella fase liquidatoria, e quindi della funzione della norma, che deve essere garantita nella sua effettività.
In altri termini, come per qualunque pena occorre individuare i limiti edittali minimo e massimo tra cui cercare il punto di equilibrio e detti limiti vanno ricostruiti necessariamente in base ad una 12
interpretazione sistematica, atteso che il legislatore non è ( ancora ) intervenuto specificamente sul punto, ma non in via arbitraria, bensì sulla base della normativa attualmente in vigore.
Il limite edittale minimo va identificato con la somma già liquidata in concreto ex art. 91 comma 1
c.p.c., per quanto sopra specificato e in considerazione del carattere afflittivo della misura, la quale per assolvere alla sua funzione deve essere perlomeno pari alla condanna alle spese, e dunque la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. non potrebbe consistere in una frazione di tale somma.
Una volta determinata la base di partenza, ai fini della individuazione della somma finale, posto che l'art. 96 comma 3 c.p.c. non prevede un tetto massimo, occorre fare riferimento sempre alla funzione sanzionatoria della fattispecie da essa disciplinata e della linea di tendenza del legislatore già descritta .
Nella fattispecie concretamente in esame la sanzione viene per l'appunto determinata equitativamente ex art. 96 comma 3 c.p.c. in misura esattamente corrispondente all'importo liquidato a titolo di compenso per spese di soccombenza ( v. Tribunale Milano, sez. I, 29/6/2022, n.
5721 ).
PQM
a ) dichiara la inammissibilità della richiesta di provvedimento cautelare;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore del Parte_1 CP_1
delle spese della fase camerale autorizzativa sulla domanda cautelare, che si liquidano in
[...]
complessivi euro 662 per compensi;
c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore della Parte_1 [...]
delle spese della fase camerale autorizzativa sulla domanda cautelare, che si liquidano in CP_2
complessivi euro 662 per compensi;
13
d ) visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
della somma di euro 662 a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria;
CP_1
e ) visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 662 a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria . CP_2
Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti costituite.
Napoli, 31/3/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
226 c.p.c. ), norme tutte che appaiono univocamente rimandare a colui "il quale è investito di tutta