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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. VG. 1582/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8 febbraio 2025 da
1) Parte_1
Nato a Pozzuoli (NA) cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Cecinelli presso il quale ha eletto domicilio telematico PEC Email_1
e
2) Controparte_2
Nata a Bollate (MI) cittadina: CP_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Cecinelli presso il quale ha eletto domicilio telematico PEC Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI)
(atto n. 509, parte P, serie 2A, volume R3, dell'anno 1995)
separati consensualmente con verbale in data 6 marzo 2019 omologato con decreto del 7 marzo 2019 con i seguenti figli:
- (C.F. ), nata il [...] a [...] – ; Persona_1 C.F._3 CP_3
- (C.F. ), nata il [...] a [...] – ; Parte_2 C.F._4 CP_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. Considerate le rispettive capacità economiche, il sig. verserà alla sig.ra a Pt_1 CP_2 titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'importo complessivo di € 400,00
(quattrocento/00), pari ad € 200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia, sul conto corrente intestato alla madre, a lui ben noto, entro il giorno 10 di ciascun mese. Detto importo è soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo le variazioni degli indici ISTAT per il costo della vita delle famiglie di impiegati ed operai;
3. Le spese straordinarie per le figlie, purché previamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le Parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa regolamentate dal Protocollo
d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Milano, che si ritiene qui integralmente riportato;
4. Le parti convengono che l'assegno unico per figli a carico erogato dall' sarà percepito CP_4
integralmente dalla madre;
5. I ricorrenti e dichiarano, a titolo di definizione dei Controparte_2 Parte_1
rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro
e viceversa;
6. Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza e di fare totale acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano (MI) il 16 settembre 1995 tra e Parte_1 Controparte_6
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8 febbraio 2025 da
1) Parte_1
Nato a Pozzuoli (NA) cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Cecinelli presso il quale ha eletto domicilio telematico PEC Email_1
e
2) Controparte_2
Nata a Bollate (MI) cittadina: CP_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Cecinelli presso il quale ha eletto domicilio telematico PEC Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI)
(atto n. 509, parte P, serie 2A, volume R3, dell'anno 1995)
separati consensualmente con verbale in data 6 marzo 2019 omologato con decreto del 7 marzo 2019 con i seguenti figli:
- (C.F. ), nata il [...] a [...] – ; Persona_1 C.F._3 CP_3
- (C.F. ), nata il [...] a [...] – ; Parte_2 C.F._4 CP_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. Considerate le rispettive capacità economiche, il sig. verserà alla sig.ra a Pt_1 CP_2 titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'importo complessivo di € 400,00
(quattrocento/00), pari ad € 200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia, sul conto corrente intestato alla madre, a lui ben noto, entro il giorno 10 di ciascun mese. Detto importo è soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo le variazioni degli indici ISTAT per il costo della vita delle famiglie di impiegati ed operai;
3. Le spese straordinarie per le figlie, purché previamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le Parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa regolamentate dal Protocollo
d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Milano, che si ritiene qui integralmente riportato;
4. Le parti convengono che l'assegno unico per figli a carico erogato dall' sarà percepito CP_4
integralmente dalla madre;
5. I ricorrenti e dichiarano, a titolo di definizione dei Controparte_2 Parte_1
rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro
e viceversa;
6. Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza e di fare totale acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano (MI) il 16 settembre 1995 tra e Parte_1 Controparte_6
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG