TRIB
Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/05/2024, n. 4620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4620 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
X SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Maria Rosaria Giugliano ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3578/2021 del R.G.A.C. avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 28812/2020 del Giudice di Pace di Napoli, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 precedente grado di giudizio, dall'Avv. Emanuele Guarino presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Bologna n. 138;
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l' , al Viale del CP_1
Castro Pretorio, n. 118, Roma, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, come da procura agli atti, dagli Avv.ti Marco Di Giugno ed
Eleonora Papi Rea;
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che l'udienza ex art. 429 c.p.c. del
02.05.2024 si è svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n. 149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle predette note.
Pertanto, preso atto della comparizione di parte appellata all'udienza mediante il deposito delle note di trattazione scritta depositate in data 24.04.2024 e che
1 le parti non hanno richiesto la trattazione in presenza, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita - ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c. - dal deposito di note, decide la causa con la presente sentenza.
Con atto di appello ritualmente notificato il Sig. proponeva Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 28812/2020 del 12.06.2019 con la quale il
Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa Antonietta Grimaldi, aveva rigettato il suo ricorso avverso l'ordinanza n° 022/2016, datata 06.12.2016 e notificata il
13.12.2016, con la quale l' , gli Controparte_1 aveva ingiunto, in solido con la società il pagamento della somma CP_2 di € 2.072,63 – comprensiva di € 6,80 per spese – a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme in materia di sicurezza del trasporto aereo.
Premetteva l'odierno appellante che, con ricorso in opposizione, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli l' perché, in CP_1 accoglimento delle sue ragioni, fosse stata sospesa, in via preliminare,
l'efficacia esecutiva della sanzione comminatagli e, nel merito, fosse stata dichiarata, ai sensi della L. n. 689/1981, la nullità/illegittimità del provvedimento adottato per l'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto essenziali all'elevazione della contravvenzione, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A fondamento della propria azione l'allora ricorrente, nel premettere di essere un dipendente della società , operativa presso l'aeroporto di CP_3
Capodichino nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di assistenza a terra
(Handling) e, nello specifico, di svolgere le mansioni di “Agente di rampa”, afferenti l'organizzazione, il coordinamento e la supervisione di tutte le attività al suolo necessarie alla sosta ed al tur-around di un aereo, aveva riferito che, in data 10.03.2015, l' , con verbale di accertamento di infrazione prot. n. CP_1
03 del 02.03.2015, gli aveva contestato violazioni alle norme di sicurezza effettuate, in data 04.02.2015, nell'esercizio della sua attività; in particolare, con l'indicato verbale, gli erano state contestate la mancata identificazione se il bagaglio da stiva fosse accompagnato o meno, la non ottemperanza alle norme di safety (sicurezza tecnica) inerenti al load-cheet (piano di carico) e la non ottemperanza al manuale operativo GH Napoli approvato da . CP_1
In estrema sintesi, l' aveva ritenuto che il ricorrente, nello svolgimento CP_1 delle operazioni di assistenza a terra nella sua qualità di Agente di Rampa del
2 volo A71547, avesse erroneamente permesso il carico su detto volo dei bagagli del volo AZ 1207 – vettore -; di quì il verbale di accertamento di Org_1 infrazione con indicazione al ricorrente circa la sua facoltà di produrre alla direzione aeroportuale di Capodichino scritti difensivi entro 30 giorni dalla contestazione/notifica del verbale ovvero, in alternativa, di corrispondere per la violazione, ai sensi dell'art. 1174, co. 1, del Codice di Navigazione, in solido con il datore di lavoro (GH Napoli), la sanzione amministrativa di € 2.065,83.
Avverso tale assunto il ricorrente aveva quindi rappresentato la propria estraneità alle violazioni addebitategli evidenziando, di contro, di aver correttamente effettuato, nelle circostanze di tempo in contestazione, il controllo ed il carico dei bagagli da stiva - imbarcati sullo stesso volo del rispettivo passeggero titolare - dei due voli interessati e di aver provveduto, unitamente alla propria squadra operativa, al carico dei bagagli a lui assegnati sul volo V71547 diretto a Palermo, mai permettendo l'imbarco degli Org_2 stessi sul volo AZ1207, anch'esso diretto a Palermo. Org_1
A conferma della correttezza del suo operato aveva riferito che, all'esito del carico degli otto bagagli da stiva e del controllo della loro coincidenza con i passeggeri titolari ed utilizzatori del volo di linea, aveva, come di consueto, compilato, il cd load-sheet (piano di carico), regolarmente sottoscritto dal comandante dell'aeromobile previo un ulteriore controllo, da parte di quest'ultimo, dell'imbarco dei bagagli e della corrispondenza degli stessi ai passeggeri.
Aveva altresì evidenziato che la correttezza della procedura di carico per i bagagli relativi ai voli suddetti, contrariamente a quanto contestato nel verbale dell' , era stata ulteriormente, e documentalmente, avallata anche dalla CP_1 che, nel riscontrare specifica interrogazione della sui fatti di CP_3 Org_3 causa, aveva comunicato che, in riferimento ai due voli di linea Volotea
V71547 ed AZ1207 - partiti a pochi minuti di distanza fra di loro, Org_1 entrambi la sera del 04.02.2015 da Napoli e diretti a Palermo – nessuna irregolarità era stata denunciata dai passeggeri dei voli di linea ed alcun reclamo al riguardo era pervenuto da parte di terzi presso l'ufficio competente di Palermo, né il personale di Palermo addetto allo scarico dei bagagli aveva evidenziato alcuna anomalia per i suddetti voli di linea.
Aveva ancora osservato come il presunto disservizio per i citati voli di linea fosse risultato solo ed esclusivamente da una segnalazione della , Org_4
3 società operante all'aeroporto di Palermo, inviata prima alla e poi CP_4 alla ed alla segnalazione, a suo parere, del tutto nulla sia per CP_3 CP_1
l'omessa indicazione dei bagagli (nominativo dei passeggeri) eventualmente invertiti nel carico dei voli AZ1207 e V71547 che per l'assenza di firma autografa dell'agente e/o ispettore che aveva accertato il presunto disservizio.
Pur tuttavia, infruttuosamente depositato, entro il termine di legge, alla scritti difensivi diretti all'annullamento del Controparte_5 verbale di contestazione, il Direttore dell' , con ordinanza ingiunzione di CP_1 pagamento n. 022/2016 gli aveva ingiunto, in solido con la , il CP_3 pagamento della somma di € 2.072,63.
Quanto alla contestata inversione dei bagagli sui due voli di linea, nel ribadire la correttezza della propria condotta, sempre conforme al Piano Nazionale di
Sicurezza, aveva rappresentato l'alta probabilità che, giunti i due voli da
Napoli a pochissima distanza l'uno dall'altro, gli addetti allo sbarco presso l'aeroporto di Palermo avessero disposto i bagagli, dopo averli scaricati, su rulli invertiti.
Sul punto aveva altresì evidenziato - a motivo di nullità della sanzione per inesistenza di certezza dell'addebito - come, a fronte della certezza del fatto che i bagagli erano stati caricati correttamente a Napoli, circostanza comprovata dalla regolare compilazione da parte del comandante dell'aeromobile del load sheet, di contro, non esistesse analoga prova all'arrivo a destinazione.
Nondimeno, il GdP aveva rigettato l'opposizione e compensato le spese sull'assunto che null'altro era stato prodotto o provato dalle parti in aggiunta alla documentazione già agli atti.
Avverso tale pronuncia l'istante, confutando la statuizione di rigetto del ricorso, proponeva quindi appello per una sua integrale riforma, ritenendola errata per i seguenti motivi:
-I) Mancata motivazione dell'atto sanzionatorio: con il primo motivo di appello l'istante censurava la statuizione del Giudice di prime cure stante l'errata valutazione istruttoria dell'atto sanzionatorio, privo, a suo avviso, di adeguata esposizione motivazionale a dispetto del requisito dell'obbligo di motivazione previsto a pena di nullità sia dall'art. 3 L. n.241/90 che dall'art. 18, co.2, L. 689/81, questo con conseguente, ed inaccettabile, lesione del suo diritto di difesa.
4 Evidenziava quindi come, in ossequio alla richiamata disposizione, avesse depositato memorie difensive con le quali aveva dimostrato la totale estraneità alla contestazione ricevuta;
lamentava, al riguardo, che l'amministrazione procedente era venuta meno all'obbligo di istruttoria dei suoi scritti difensivi omettendone, tra l'altro, debita motivazione nell'ordinanza in questa sede impugnata.
-II) Impossibilità di accertare la responsabilità dell'inversione del carico bagagli: con tale motivo di appello l'istante ribadiva che l'inversione dei bagagli non poteva essere avvenuta ad opera degli addetti all'imbarco avendo personalmente effettuato, nella qualità di caposquadra, al momento del carico bagagli i controlli di rito e compilato il load sheet - poi firmato dal pilota dell'aeromobile –, fondamentale documento per ottenere l'autorizzazione al decollo.
Assumeva quindi che, ove mai vi fosse stata tale inversione, la stessa doveva imputarsi al personale di assistenza dell'aeroporto di Palermo al momento dello scarico;
eccepiva tuttavia che, anche a voler ritenere la violazione delle norme di sicurezza commessa dagli addetti del volo dell'aeroporto di
Capodichino, la suddetta violazione andava comunque imputata al comandante del volo e non al ricorrente, mero esecutore materiale di compiti amministrativi.
Lamentava inoltre, ai fini della legittimità e della validità della sanzione ex art. 3 L. 689/81, la mancata prova della presunta sua responsabilità nella condotta contestatagli;
di contro, censurava il comportamento della società resistente che, sulla scorta di quanto segnalatole dall'aeroporto di Palermo, aveva individuato, senza effettuare alcuna verifica ed in maniera totalmente generica, tutti i dipendenti in servizio alla data dell'evento sanzionandoli senza alcuna distinzione relativa alla loro partecipazione o meno alle procedure di carico bagagli.
-III) Contestazione relativa all'inversione del carico di bagagli: richiamati i disposti normativi a base della sanzione elevata (ordinanze n. 12/2012 e n.
14B/2002) disciplinanti l'applicazione di sanzioni amministrative e pene accessorie a carico dell'agente di rampa nell'ipotesi di omesso accertamento della compilazione del piano di carico (load sheet), l'appellante ribadiva di aver effettuato i controlli di rito e di aver compilato il load sheet, regolarmente firmato dal pilota di linea, secondo le indicazioni delle menzionate ordinanze
5 ai fini dell'autorizzazione al decollo;
deduceva, pertanto, che nessuna inversione dei bagagli di stiva poteva essere avvenuta per i voli AZ1207 e
V71547 ad opera del personale addetto all'imbarco dei voli all'aeroporto di
Capodichino e che, ove mai avvenuta – e comunque non provata -, sarebbe stata da imputarsi al personale di assistenza dell'aeroporto di Palermo.
In ogni caso, assumeva ancora l'istante, l'eventuale violazione delle norme di sicurezza sarebbe stata comunque imputabile al comandante del volo Az1207
e non alla sua persona.
Né, osservava ancora, poteva rivestire particolare valenza la segnalazione di disservizio della società , operante all'aeroporto di Palermo, in quanto Org_4 del tutto generica e priva della firma dell'ispettore o agente accertatore.
-IV) Tardività della sanzione rispetto alla contestazione: con tale ulteriore motivo di appello l'istante contestava il notevole lasso di tempo intercorso tra la presunta violazione (febbraio 2015) e l'emissione della sanzione (dicembre
2016) eccependo, al proposito, che, trattandosi di sanzione derivante dall'esercizio della attività lavorativa, dovesse applicarsi il rito del lavoro con le conferenti norme in materia di procedimenti disciplinari, norme fondate sul principio della celerità tra la contestazione e la sanzione.
Peraltro, il decorso del tempo (circa 22 mesi) tra il verificarsi del fatto ascritto al dipendente e la relativa contestazione attestava, a suo avviso, la mancanza di interesse da parte dell' all'esercizio del potere disciplinare e quindi la CP_1 sua legittima aspettativa all'archiviazione della contestazione senza conseguenze.
-V) Errata valutazione da parte del Giudice della distribuzione dell'onere della prova tra le parti in causa: sul punto l'appellante confutava la motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace aveva addotto una responsabilità in capo al ricorrente per non aver dato prova del fatto contrario rispetto alla contestata inversione dei bagagli.
Pertanto nessun addebito gli poteva essere mosso sulla scorta della documentazione prodotta , fermo restando in capo all' l'onere della prova CP_1 del fatto costitutivo oggetto della sanzione.
Per tutte le suesposte motivazioni concludeva chiedendo all'adito Tribunale di
Napoli, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare, ai sensi della legge
689/81, la nullità/illegittimità della sanzione per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto essenziali alla sua elevazione e, per l'effetto, di annullare
6 l'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione del doppio grado di giudizio al procuratore antistatario.
In data 10.09.2021 si costituiva l' Controparte_1 che, ripercorso puntualmente l'iter procedurale del procedimento sanzionatorio azionato, ne confermava la correttezza formale.
Nello specifico, quanto al fatto materiale contestato, parte appellata si riportava all'accertamento, a cura dell'ispettore , delle violazioni CP_1 commesse, in data 04.02.2015, nel corso delle operazioni propedeutiche al decollo del volo Volotea VZ1547, con destinazione Palermo, allorquando gli addetti di rampa, tra cui anche il Sig. avevano omesso di osservare Pt_1 le procedure aziendali dettate da precise norme , invertendo i bagagli dei CP_1 passeggeri con quelli del volo AZ1207, anch'esso con destinazione Org_1
Palermo.
Nel segnalare che l'errore era stato poi riscontrato all'aeroporto di Palermo con le proteste dei passeggeri del volo per i lunghi tempi di attesa del Org_2 proprio bagaglio, giunto successivamente, dopo 35 minuti, con il volo , Org_1
l'appellata sottolineava come l'accaduto fosse stato confermato sia dalla CP_1
gestore aeroportuale di Napoli, che dalla stessa Società CP_4 [...]
titolare dei servizi di assistenza a terra sia per l'aeroporto di Napoli che CP_2 per quello di Palermo.
Quanto alle motivazioni del ricorso in appello, dato atto dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria atteso l'intervenuto pagamento della sanzione da parte del soggetto solidale ne confutava la fondatezza riportandosi CP_3 alla difesa già spiegata in primo grado.
Nel merito, eccepiva preliminarmente la manifesta infondatezza della censura proposta in relazione al presunto difetto di motivazione, censura palesemente smentita dalla documentazione prodotta nel giudizio di prime cure dalla quale era possibile evincere in maniera inequivoca, attraverso la fedele ricostruzione degli eventi, che lo scambio dei bagagli era avvenuto nell'aeroporto di Napoli e non in quello di Palermo.
Quanto poi all'individuazione del responsabile dell'infrazione l' CP_1 contestava l'argomentazione dell'appellante secondo la quale la compilazione del load sheet (piano di carico) sarebbe avvenuta a sua cura solo successivamente al controllo da parte del comandante circa il corretto imbarco
7 dei bagagli e la corrispondenza degli stessi ai passeggeri, così deducendo la esclusiva responsabilità dell'evento in capo al comandante dell'aereo.
Parimenti infondata, ad avviso di parte appellata, la censura relativa alla eccepita tardività della contestazione essendo il tempo trascorso servito per lo svolgimento dell'istruttoria così come destituita di fondamento la contestazione in merito alla pacifica inversione dell'onere della prova avuto riguardo del comportamento illecito dell'appellante provato per tabulas dagli atti e dai documenti sui quali il Giudice di prime cure aveva fondato il proprio convincimento.
Pertanto l' concludeva chiedendo all'adito Tribunale di respingere CP_1
l'avverso appello, preliminarmente per cessata materia del contendere stante l'estinzione della pretesa e, nel merito, perché infondato, con conferma dell'appellata sentenza, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
Tali essendo in sintesi i fatti per cui è causa, preliminarmente occorre dare atto dell'avvenuto pagamento da parte della - soggetto Controparte_3 obbligato in solido – della opposta sanzione amministrativa,.
Ciò non determina la cessazione della materia del contendere ad onta di quanto sostenuto dalla difesa di , dal momento che permane inalterato CP_1
l'interesse del ricorrente , quale obbligato in solido con gli Parte_1 effetti previsti dall'art 1298 c.c. , ad una pronuncia di merito in ordine alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado .
Con il primo motivo di appello l'istante ha censurato la gravata sentenza per non avere il Giudice di Pace rilevato il deficit motivazionale del provvedimento impugnato, adottato, a suo avviso, in violazione e falsa applicazione degli artt.
3 della L. 241/90 e 18, co.2, della L. 689/81 disciplinanti la motivazione dei provvedimenti amministrativi.
La censura è infondata.
E' stato infatti più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di motivazione deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice possa esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del
8 verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass. n. 6901/2009).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni e strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento sono incontestabilmente legittimi atteso che contengono elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il proprio diritto di difesa e, nel contempo, al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale (cfr. Cass. 30/05/00 n. 7186; Cass. Civ. Sez. I 21/09/1988 n.
9433; Cass. Civ. 14/7/98 n. 6898; Cass. Civ. Sez. I 03/07/1998 n. 6529).
Nel caso in esame l'impugnata ordinanza-ingiunzione fa chiaro ed espresso richiamo al verbale di contestazione mediante il quale è stata accertata l'infrazione di talchè non può accogliersi l'eccepita insussistenza della motivazione sollevata dall'appellante (cfr. Cass. Civ. n. 20189/2008; Cass. Civ.
n. 17345/2009).
Inoltre nell'ordinanza-ingiunzione opposta, oltre al richiamo del verbale di contestazione n. 03 del 02.03.2015 elevato dagli Organizzazione_5
, sono puntualmente indicate – e richiamate - le
[...] violazioni e le inottemperanze imputate all'odierno appellante, ivi inclusi i riferimenti normativi comportamentali trasgrediti.
Parimenti infondata è la censura avanzata dall'odierno appellante – a sostegno dell'assunta invalidità dell'ordinanza opposta – in relazione all'omessa considerazione, nell'ordinanza ingiunzione, delle sue deduzioni difensive acclaranti, a suo avviso, la totale estraneità rispetto alla contestazione ricevuta.
Invero, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, con specifico riguardo alle deduzioni sollevate dall'interessato in via amministrativa, previsto dall'art. 18, secondo comma, della L. 689/81, ha una diversa estensione e consistenza a seconda che vengano contestati fatti già presi in considerazione nel verbale di accertamento ovvero vengano allegati fatti nuovi e diversi tali da inficiare l'esistenza dei presupposti costitutivi della violazione contestata ovvero da eliminare al fatto commesso ogni elemento di antigiuridicità.
Mentre in quest'ultimo caso l'obbligo di motivazione impone di prendere in esame tali deduzioni, illustrando le ragioni del loro mancato accoglimento, nei casi di contestazione dei fatti già esposti nel verbale, invece, può ritenersi
9 sufficiente, al fine della loro confutazione, il richiamo al contenuto del corrispondente verbale secondo i consolidati principi giurisprudenziali in tema di motivazione per relationem.
In altri termini la prevalente giurisprudenza, pur non confutando il principio di fondo secondo cui l'ordinanza che dispone le sanzioni debba contenere adeguata motivazione in merito alle deduzioni opposte dal privato, ritiene tale obbligo sussistente solo nel caso di allegazione di fatti nuovi tali da inficiare i presupposti costitutivi della violazione;
viceversa, nei casi in cui l'incolpato non si spinga al di là della mera negazione dei fatti già esposti nel verbale può ritenersi sufficiente, per la loro confutazione, il richiamo al contenuto del corrispondente verbale (cfr. Cass. 03.07.2009; 16.01.2007).
Orbene, nel caso di specie, posto che l'autorità procedente, nel testo dell'ordinanza ingiunzione, ha dato contezza degli scritti difensivi dell'istante, comunque ritenuti insufficienti, si osserva che la memoria difensiva inoltrata in data 27.03.2015 dal Sig. alla è Pt_1 Controparte_5 consistita in una mera professione di innocenza senza che fossero stati sottoposti alla predetta autorità amministrativa nuovi elementi di valutazione o comunque fossero state prospettate situazioni particolari il cui mancato approfondimento avrebbe potuto comportare il rovesciamento delle circostanze di fatto di cui al verbale di accertamento e contestazione.
L'istante si è limitato infatti a segnalare di non aver riscontrato alcuna non conformità e/o anomalia durante le operazioni di assistenza al volo oggetto del verbale - circostanza risultante anche dalla documentazione in archivio presso l'Ufficio - ed ha negato, al riguardo, sia il fatto in sé che qualsivoglia sua responsabilità, peraltro attribuitagli, a suo parere, in maniera del tutto generica ed in assenza di un preventivo accertamento che coinvolgesse collettivamente, per la precisa individuazione dei soggetti coinvolti, i presunti trasgressori;
nulla ha, quindi, controdedotto circa i circostanziati addebiti mossigli se non la presunta regolarità delle procedure seguite nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari, circostanza quest'ultima palesemente smentita, per quanto si dirà, dalla documentazione agli atti.
Quanto poi all'assunta invalidità dell'ordinanza opposta per carenza motivazionale in relazione alle deduzioni difensive formulate giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il mancato esame degli scritti difensivi o la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in
10 sede amministrativa comunque non costituiscono motivo per l'annullamento ope iudicis dell'ordinanza ingiunzione;
con l'opposizione, infatti, si verte nell'ambito di un giudizio di cognizione pieno, teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione sicché non hanno rilievo eventuali vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente abbia o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato formulate in sede amministrativa.
In definitiva, devono condividersi le conclusioni del Giudice di prime cure che, sulla base della documentazione allegata agli atti di causa, non ha rinvenuto alcun deficit motivazionale dell'ordinanza ingiunzione che potesse definirsi meritevole di censura.
Con il secondo e terzo motivo di appello – sostanzialmente sovrapponibili per le argomentazioni addotte - l'istante ha eccepito la propria estraneità ai fatti contestatigli sottolineando di aver personalmente, e correttamente, effettuato, al momento del carico bagagli, nella sua qualità di caposquadra, i controlli di rito e compilato il load sheet, poi firmato dal pilota dell'aeromobile.
I motivi sono del tutto infondati.
In realtà è pacifico che l'inversione dei bagagli, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sia avvenuta allo scalo di origine (Capodichino); ne è testimonianza il safety report redatto all'aeroporto di Palermo dove, nella descrizione dell'evento ed in relazione ai due voli VZ1547 (volo ) ed Org_2
AZ1207 (volo ), viene fatto specifico riferimento a “voli in arrivo da Org_1
Napoli con carico bagagli passeggeri invertiti”.
L' anomalia è stata confermata dalla - gestore aeroportuale di CP_4
Napoli – che, con nota del 17.02.2015 indirizzata alla e, p.c., CP_3 all' , a ed all' , nel censurare l'accaduto per le potenziali Org_1 Org_2 CP_1 conseguenze in termini di “sicurezza del volo” e per l'inottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di riconcilio del bagaglio da stiva, ha richiesto dettagliata relazione sull'evento al fine di comprenderne le cause e nell'ottica di scongiurare il ripetersi di un simile evento.
A nulla rileva sul punto la comunicazione, richiamata dall'odierno appellante, del 18.02.2015 a firma del dott. - incaricato dalla Persona_1 [...] di eseguire indagini sui fatti contestati – con la quale si segnala CP_3
l'assenza di anomalie e/o irregolarità nelle attività di riconciliazione dei bagagli
11 in partenza, comunicazione verosimilmente resa in pendenza degli accertamenti del caso;
la stessa infatti, addetta all'assistenza a CP_3 terra sia per l'aeroporto di Napoli che per quello di Palermo, a seguito di ulteriori informazioni acquisite presso la con nota del Org_6
27.02.2015, ha confermato il disservizio ammettendo che “alcuni bagagli del volo AZ1207 NAP/PMO erano arrivati a bordo del V71547 NAP/PMO” e che “la natura dell'anomalia riportata obbliga a ritenere che la procedura di riconciliazione non sia stata correttamente eseguita alla stazione di partenza” ed ha ritenuto indispensabile promuovere una procedura disciplinare a carico di quattro addetti responsabili delle operazioni, fra i quali il Sig. Parte_1
.
[...]
Tali conclusioni hanno avuto ulteriore avallo dalla che, con nota del CP_3
31.08.2017, ha confermato che “durante il processo di riconsegna dei bagagli della V71547 ….. furono rinvenuti alcuni bagagli del volo AZ1207” e che “i bagagli in questione, per evidenza dei fatti, erano stati imbarcati sul volo sbagliato per errore dello scalo di origine”.
La responsabilità del Sig nel lamentato disservizio è quindi Parte_1 manifesta ed indiscutibile e consegue alla sua duplice veste di Agente di
Rampa del volo V71547 e caposquadra e, quindi, nella qualità, tenuto, nell'ambito dei vari suoi compiti attinenti la supervisione delle attività al suolo, al controllo del bagaglio da stiva – che pure ha ammesso di aver personalmente eseguito – ed all'osservanza delle procedure per l'effettuazione del riconcilio dei detti bagagli con il passeggero sì che ogni bagaglio da stiva venga imbarcato sullo stesso volo del passeggero titolare.
Né rileva il tentativo di voler addebitare la responsabilità dell'accaduto al comandante dell'aeromobile tenuto sì al controllo della correttezza dei dati di carico riportati nel load shett (piano di carico) compilato dal personale di rampa ed alla loro rispondenza ai limiti ed alle regole imposte, ma certamente non al controllo dei bagagli da stiva ed alla loro corrispondenza ai rispettivi passeggeri.
Con il quarto motivo d'appello l'istante ha contestato la tardività della sanzione comminatagli (dicembre 2016) rispetto alla contestazione ricevuta (febbraio
2015), tanto, a suo parere, in violazione delle norme vigenti in materia di procedimenti disciplinari fondate sul principio della celerità tra la contestazione e la sanzione.
12 Il motivo è infondato.
Ed invero risulta del tutto incongruo il richiamo alla disciplina prevista in tema di sanzioni disciplinari, in relazione alla fattispecie in esame, di cui non può invocarsi l'applicazione analogica stante la ontologica differenza tra il procedimento amministrativo previsto dalla l. 689/81 per gli illeciti amministrativi e quello previsto per gli illeciti disciplinari a carico dei lavoratori dipendenti e la diversa ratio delle sanzioni irrogate.
Priva di rilievo, è infine, la censura sollevata dall'appellante avverso la statuizione del Giudice di Pace in ordine alla distribuzione degli oneri probatori gravanti sulle parti.
Ed infatti la questione è assorbita dalle risultanze documentali in atti dalla quali emerge che sono stati incontrovertibilmente provati i fatti materiali posti a base della violazione contestata e la loro ascrivibilità, tra gli altri, anche al
Sig. . Parte_1
In definitiva, questo Giudice, sulla scorta dell'esame di quanto dedotto ed eccepito dall'odierno appellante, non può che condividere le conclusioni al riguardo del Giudice di prime cure.
Sulle spese
Per quanto concerne le spese di giudizio di primo grado alcuna valutazione può essere compiuta da questo Giudice non essendo stato proposto appello incidentale.
“Il potere del Giudice di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre nel caso di conferma della sentenza impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione” (cfr. Cassazione Civile Sez. VI, 14/10/2013, n. 23226):
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali del presente procedimento le stesse, in applicazione del principio della soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal DM 55 del 2014 come modificato dal DM147 del 2022 prendendo a riferimento il valore della causa da € 1.100.01 ad € 5.200,00, in considerazione della natura prevalentemente
13 documentale della causa e della modesta attività difensiva dell'appellata così come riproposta in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civ., in persona del G.M. dott.ssa Maria Rosaria
Giugliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3578/2021 del R.G.A.C. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 28812/2020 del Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa Antonietta Grimaldi, in data
12.06.2019 e depositata in data 31.08.2020, ogni contraria istanza così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. condanna il Sig. al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in favore dell' Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro
[...]
1.278,00 (di cui euro 213,00 per la fase di studio, euro 213,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase istruttoria ed euro 426,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 02.05.2024 Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano
14