Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/05/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G 1560/2018 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Fabiano Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, Via CodiceFiscale_2
Tommaso Gulli, 19, giusta procura in calce intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
- parte ricorrente -
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Capilupi CP_1 C.F._3
(C.F. ) giusta procura in calce alla comparsa costitutiva e di risposta con CodiceFiscale_4 domanda riconvenzionale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro Piazza Le
Pera, 9.
- parte resistente -
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_5 CP_3 C.F._6
) e (C.F. in qualità di eredi di (C.F.
[...] CP_4 CodiceFiscale_7 Persona_1
) deceduto in data 20.08.2011 rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo CodiceFiscale_8
Capilupi (C.F. ) giusta procura in calce alla comparsa costitutiva e di risposta CodiceFiscale_4 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catanzaro Piazza Le Pera, 9.
- parte resistente –
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Controparte_5 CodiceFiscale_9
Fabiano (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro, CodiceFiscale_2
Via Tommaso Gulli, 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terzo chiamato -
1
R.G. n. 1560/2018
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato in data 7 marzo 2018, la signora conveniva in giudizio i signori Parte_1 _2
, e eredi del defunto per sentire
[...] CP_1 CP_3 CP_4 Persona_1 convalidare l'intimato sfratto, relativamente all'immobile di sua proprietà, sito in Catanzaro, alla Via
D'Amato, 15, piano terra ad uso diverso da abitazione esattamente descritto ed identificato nella dichiarazione unilaterale di locazione registrata il 12.05.2003 presso l'Ufficio delle Entrate di
Catanzaro con n. 2065 serie 3
A tal riguardo, assumeva:
che aveva concesso in locazione al compianto Sig. il detto immobile per il canone Persona_1 mensile iniziale di € 30,99 e per la durata convenzionale a far data dal 01.01.1970;
che il conduttore Sig. si era reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione sin Persona_1 dal novembre 1998;
che a seguito della morte del Sig. erano ex lege subentrati i suoi eredi e, precisamente, Persona_1 la moglie ed i figli , e;
Controparte_2 CP_3 CP_1 CP_4
che a nulla erano valsi i numerosi tentativi loro rivolti in questi anni;
che la morosità complessivamente ammontava alla data dell'intimazione, ad € 23.765,00, detratto l'acconto di euro 500,00 ricevuto dal Sig. . Persona_1
Concludeva dunque affinché venisse dichiarata la risoluzione del contratto di locazione dovuto ad inadempimento dei conduttori;
venisse accolta la domanda attorea e convalidato l'intimato sfratto relativamente all'unità immobiliare sita in Catanzaro Via D'Amato, 15, piano terra in Catasto al foglio
56, part. 12, sub. 4 con fissazione della data di esecuzione del provvedimento di rilascio ed emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i canoni scaduti e per quelli a scadere, oltre gli interessi. In caso di opposizione chiedeva emettersi ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio.
Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il quale forniva una CP_1 diversa ricostruzione fattuale della vicenda per cui è lite. Rappresentava in particolare il convenuto che
(i) alcun contratto di locazione era mai stato stipulato e si era perfezionato tra la ricorrente ed il proprio genitore deceduto nel 2011; (ii) lo stesso aveva rinunciato all'eredità del proprio Persona_1 genitore con dichiarazione resa in data 24 settembre 2013 avanti al Cancelliere del Tribunale di
Catanzaro; (iii) la signora non aveva mai avanzato prima dell'introduzione del giudizio alcuna Pt_1 2
R.G. n. 1560/2018 pretesa nei confronti degli odierni convenuti (iv) viceversa, lo stesso, dal 1988 prima insieme al padre poi in modo esclusivo aveva posseduto il magazzino per cui è causa provvedendo anche ad effettuare lavori di manutenzione, era l'unico ad averne le chiavi ed aveva nel 2015 provveduto a sostituire la serratura con una più moderna e sicura.
Chiedeva, pertanto, conclusivamente, che la domanda attorea venisse dichiarata inammissibile, improcedibile e improponibile o comunque che fosse rigettata in quanto infondata. In via riconvenzionale chiedeva venisse accertato in capo allo stesso l'acquisto di proprietà per intervenuta usucapione. Con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 16 aprile 2018, il diverso giudicante ritenendo non sussistenti i presupposti per l'emissione dell'ordinanza di rilascio, atteso che l'intimato si era opposto sollevando eccezione di usucapione, rigettava la richiesta di ordinanza ex articolo 665 c.p.c., disponeva la conversione del rito e rinviava per discussione assegnando i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i signori Controparte_6
e i quali premettendo che l'azione di sfratto spiegata nei loro confronti era
[...] CP_4 fondata sull'asserita qualità di eredi del defunto coniuge e genitore e sul conseguente Persona_1 subentro ex lege nel presunto rapporto locatizio di cui il congiunto sarebbe stato parte, eccepivano la carenza di legittimazione passiva attesa la rinuncia all'eredità che avevano formalizzato con dichiarazione resa in data 24 settembre 2013 avanti al Cancelliere del Tribunale di Catanzaro.
Chiedevano pertanto l'estromissione del giudizio attesa la loro estraneità. Contestavano in ogni caso nel merito l'azione spiegata e ne chiedevamo il rigetto. Con vittoria di spese.
Con provvedimento del 18 ottobre 2018 pronunciato fuori udienza, questo giudice ordinava a parte resistente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del signor comproprietario Controparte_5 dell'immobile attesa la spiegata domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione avanzata da CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , il quale aderiva Controparte_5 riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto nell'interesse della parte ricorrente con il ministero del medesimo difensore, richiamando e facendo proprie tutte le ragioni e difese espresse negli atti e documenti depositati in giudizio dalla ricorrente/intimante. Con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio espletata la mediazione con esito negativo disposto il mutamento del rito questo giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Conclusa l'istruttoria documentale ed orale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 novembre 2024. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo
3
R.G. n. 1560/2018 svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Questioni preliminari e Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ,
Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo
276 c.p.c. " ( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n.
363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass.
Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Ritiene questo giudice che nella vicenda per cui è causa, occorre, in primo luogo, delineare l'esatto perimetro e qualificazione della controversia alla luce delle reciproche domande svolte dalle parti.
Quanto alla domanda introduttiva del presente giudizio la stessa è stata spiegata da parte intimante nei confronti dei convenuti sul presupposto (rivelatosi non sussistente) che gli stessi fossero eredi del sig. rispettivamente quale coniuge e genitore degli stessi e come tali subentranti ex lege Persona_1 nel rapporto locativo asseritamente perfezionatosi con quest'ultimo. Tutti i convenuti hanno tempestivamente contestato la qualità di eredi depositando dichiarazione di rinuncia all'eredità ed
4
R.G. n. 1560/2018 eccependo la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di sfratto per morosità ed emissione di decreto ingiuntivo. Ebbene la sollevata eccezione preliminare si rivela fondata con correlata estromissione del giudizio introdotto da parte ricorrente nei confronti dei signori _2
, e avendo, la rinuncia all'eredità, ex articolo 521 c.c., effetto
[...] CP_3 CP_4 retroattivo e dunque determinando anche la non responsabilità per i debiti del de cuius (cass.
Ordinanza 14.08.2024 n. 22839).
Quanto al convenuto che ha spiegato domanda riconvenzionale perché venisse accertato CP_1
l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione questo giudice procede ad esaminare la fondatezza delle domande reciprocamente spiegate. Al riguardo preliminare e pregiudiziale e per quanto infra dirimente appare la qualificazione della domanda introdotta erroneamente con le forme del procedimento per convalida di sfratto per morosità in quanto la stessa prospetta un'azione di rilascio per occupazione senza titolo e non un'azione di risoluzione per inadempimento di una locazione. (cfr. Cass. sentenza n. 22531/2014). Ebbene ritiene questo giudice che la presenza di
[...]
per come dallo stesso rappresentato non può essere svincolata dalla presenza del padre CP_1 nell'immobile per cui è causa, il quale aveva riconosciuto la qualifica di conduttore per come accertato nel procedimento per convalida di sfratto iscritto al n. 130 dell'anno 2004 promosso da Parte_1 contro essendo comparso alla prima udienza del detto procedimento conclusosi con Persona_1 ordinanza di rilascio. Una volta pertanto venuto meno il rapporto locatizio la presenza del figlio odierno convenuto non può che essere divenuta arbitraria configurandosi una vera e CP_1 propria occupazione senza titolo da cui la domanda personale restitutoria. In ogni caso quand'anche volesse qualificarsi la domanda di parte ricorrente come domanda di rivendicazione parte ricorrente aveva comunque assolto gli oneri di allegazione e probatori, con la produzione in giudizio della Nota di trascrizione a favore di e la dichiarazione di successione n 50 vol. 402 in morte Persona_2 di registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Catanzaro il 23 dicembre 1991. Persona_2
Quanto alla domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione avanzata dal convenuto che avrebbe avuto, se fondata, carattere assorbente della prima, (cfr. Cass a Sezioni Unite
n. 7305/2014), attesa, per quanto già esplicitato, la consapevolezza dell'altruità della cosa da parte di
, il possesso uti domino invocato dal convenuto può, al più, farsi decorrere Persona_1 CP_1 dalla morte del genitore (2011) dunque per un segmento temporale ( fino all'introduzione del presente giudizio) che esclude in radice il maturarsi dell'usucapione. Trattasi pertanto, a parere di questo giudice, di una occupazione senza titolo che legittima il rilascio del bene oggetto di causa. Quanto al profilo risarcitorio pur affermando la sussistenza del pregiudizio alla stregua di quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità l'ammontare del danno viene contenuto secondo valutazioni equitative nell'ammontare di € 2.000,00. (cfr. Cass SS.UU. 15/11/2022 n. 33645 della quale si richiamano i principi “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto
5
R.G. n. 1560/2018 del proprietario al risarcimento del danno da perdita subìta è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.” Prosegue ancora la Suprema Corte che se il danno da perdita subìta di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, tale danno viene liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nel caso per cui è lite conclusivamente a deve essere ordinato il rilascio dell'unità CP_1 immobiliare sita in Catanzaro Via D'Amato, 15, piano terra in Catasto al foglio 56, part. 12, sub. 4 di proprietà dei signori e , con condanna al risarcimento del danno Parte_1 Controparte_5 valutato in via equitativa per i periodi non prescritti nella somma di € 2.000,00. Trattandosi di un debito di valore (cfr. Cass. SS.UU. 1712/1995) sulla somma sopraindicata dovrà procedersi a rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di introduzione della domanda, oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno. Il tutto sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da quella data competono gli interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
In ordine alle spese di lite, il tenore della assunta decisione ne giustifica la compensazione tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti signori , Controparte_2 [...]
e e ne dichiara l'estromissione dal giudizio CP_3 CP_4 rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1 accoglie parzialmente la domanda di parte intimante/ricorrente e, per l'effetto, ordina al resistente/convenuto entro il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza il CP_1 rilascio dell'unità immobiliare sita in Catanzaro alla Via D'Amato, 15, piano terra in Catasto al foglio
56, part. 12, sub. 4 di proprietà dei signori e;
Parte_1 Controparte_5
condanna il resistente/convenuto al risarcimento del danno valutato in via equitativa per CP_1
i periodi non prescritti nella somma di € 2.000,00 oltre gli interessi come in parte motiva;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Catanzaro, 25 maggio 2025
Il Giudice
Maria Sciarrone
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R.G. n. 1560/2018