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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/10/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 170/ 2025
SENTENZA N.
Reg. cron. n. REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Civile Leasing
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao
Nella causa iscritta al n. 170/2025 vertente tra con sede in Piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. Pt_1 P.IVA_1 stesso numero di codice fiscale rappresentata e difesa dell'Avv. Giordano Balossi giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante e socio accomandante con sede in Pescara, al CP_1
Viale Regina Elena n.140, C.F. n. rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2 procura in calce al presente atto, dall'Avv. Antonio Volpe, CF:
, elettivamente domiciliata presso la casella PEC del C.F._1 difensore Email_1
RESISTENTE Ha pronunciato, la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 DECIES c.p.c. depositato in data 27.1.2025
[...]
ha convenuto davanti al Tribunale di Siena e formulato le Parte_1 seguenti conclusioni: Nel merito
- accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa l'intervenuta risoluzione dei contratti di leasing n. 1422190 e n. 1422191 e, per l'effetto, condannare
[...]
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Viale Regina Elena n. 140 – Pescara, indirizzo PEC a restituire, immediatamente, a Email_2 [...] il bene oggetto del contratto di leasing n. Parte_1
1422190, ossia la proprietà superficiaria dell'opificio industriale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della potenza di KWp 98 installato su
Pagina 1 terreno di proprietà dell' , accatastato come D1 al Catasto dei Parte_2
Fabbricati del Comune di Rosciano (PE), al foglio 2 particella 396, piano T, cat. D/1, costituito da un impianto fotovoltaico composto da n. 400 moduli PV Sunworx SW240M 245 wp monocristallino;
n. 5 inverter Refusol 16k; n. 1 inverter Refusol 17k; n. 1 inverter Refusol 10k; sistema di fissaggio;
staffe di fissaggio;
cavi etc. (cfr. doc. 5), nonché il bene oggetto del contratto di leasing n. 1422191, ossia la proprietà superficiaria dell'opificio industriale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della potenza di KWp 90,65 installato su terreno di proprietà dell'Utilizzatore, accatastato come D1 al Catasto dei Fabbricati del Comune di Rosciano (PE), al foglio 2 particella 395, piano T, cat. D/1, costituito da un impianto fotovoltaico composto da n. 370 moduli PV Sunworx SW240M 245 wp monocristallino;
n. 5 inverter Refusol 16k; n. 1 inverter Refusol 17k; sistema di fissaggio;
staffe di fissaggio;
cavi etc. (cfr. doc. 7), il tutto come meglio descritto negli allegati, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi possessori/detentori;
- condannare (P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Regina Elena n. 140 – Pescara, indirizzo PEC per le causali di cui in Email_2 premessa, al risarcimento del danno in favore della ricorrente per la perdurante detenzione dei beni oggetto dei contratti di leasing de quibus, versando in favore di un'indennità che si ritiene possa Parte_1 essere quantificata in Euro 2.554,23 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422190, in funzione del canone contrattuale dovuto al tempo della risoluzione (cfr. doc. 10), nonché in Euro 2.343,82 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422191, in funzione del canone contrattuale dovuto al tempo della risoluzione (cfr. doc. 11), stante l'intervenuta risoluzione dei contratti, sino all'effettiva restituzione dei beni o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia, occorrendo in via equitativa;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande ex adverso proposte – siano esse preliminari, pregiudiziali, di merito e riconvenzionali – in quanto infondate in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri fiscali compresi.
Si è costituita la resistente che ha formulato le seguenti conclusioni a) Rigettare la domanda di revindica della proprietà immobiliare superficiaria del fondo distinto in NCT del Comune di Rosciano (PE), al foglio 2, p.lle nn. 615 e 616 e dell'impianto fotovoltaico insistente perchè non occupato, né posseduto né detenuto dalla società convenuta;
b) Rigettare, di conseguenza, anche la domanda di risarcimento del danno per illegittima occupazione;
c) Condannare la , in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento, in favore della società resistente, di una somma ex art. 96, III comma, cpc;
d) Condannare la , in persona del legale Parte_1 rappresentante, al rimborso in favore della delle spese e del compenso CP_1 del giudizio, oltre accessori di legge, da distarsi in favore del difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso.
A fondamento della domanda la ricorrente assumeva che : – in data 01.02.2012
Pagina 2 MPS Leasing & Factoring S.p.A., stipulava con C.M. S.r.l. il contratto di leasing n. 1422190, avente ad oggetto la cessione di proprietà superficiaria (della durata di 25 anni decorrente dal 01.02.2012) dell'opificio industriale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della potenza di KWp 98 installato su terreno di proprietà dell'Utilizzatore; - che in data 01.02.2012 MPS Leasing & Factoring S.p.A., stipulava con C.M. S.r.l. un ulteriore contratto di leasing, recante il n. 1422191, avente ad oggetto la cessione di proprietà superficiaria (della durata di 25 anni decorrente dal 01.02.2012) dell'opificio industriale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della potenza di KWp 90,65 installato su terreno di proprietà dell'Utilizzatore; che in data 08.08.2014 C.M. S.r.l. cedeva a la titolarità dei predetti contratti di leasing e che L'Utilizzatore si CP_2 rendeva inadempiente dell'obbligo di pagamento dei canoni contrattuali, conseguentemente su istanza di MPS Leasing & Factoring S.p.A. il Tribunale di Siena emetteva il decreto ingiuntivo n. 924/2018 del 18.06.2018 di Euro 71.440,21 in relazione al contratto di leasing n. 1422191, confermato sia dalla sentenza del Tribunale di Siena che della Corte d'Appello di Firenze;
- che l' si rendeva ancora inadempiente dell'obbligo di pagamento dei Parte_2 canoni previsti, pertanto con comunicazione a mezzo PEC del 26.10.2018
[...]
(che nel frattempo ha incorporato MPS Leasing Parte_1
& Factoring S.p.A.,) risolveva i contratti di leasing de quibus per grave inadempimento dell , cui non faceva seguito né il pagamento del Parte_2 credito residuo né la restituzione dei beni oggetto di leasing;
che gli impianti fotovoltaici oggetto dei contratti di leasing anzidetti, risultano ancora oggi detenuti sine titulo da che era da ritenersi Controparte_1 assolutamente legittima la richiesta di riconoscimento, a favore della ricorrente, di un'indennità scaturente dalla mancata restituzione dei beni oggetto di leasing nei confronti della al termine dei contratti, quantificata in Euro 2.554,23 Pt_1 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422190, in funzione del canone contrattuale dovuto al tempo della risoluzione nonché in Euro 2.343,82 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422191, in funzione del canone contrattuale dovuto al tempo della risoluzione
La società resistente eccepiva : di non detenere né possedere i beni di proprietà della che con la risoluzione contrattuale aveva riacquistato il CP_3 pieno godimento della proprietà superficiaria delle particelle nn. 615 e 616 nonché dell'opificio per la produzione di energia elettrica da pannelli solari su di queste insistente;
che per effetto della risoluzione contrattuale la resistente aveva perso il possesso degli impianti e, parallelamente, anche la materiale detenzione non potendo questa accedere sulla proprietà superficiaria altrui senza commettere un illecito, sia pure civile;
che trattandosi di leasing traslativi, con pec in data 21/10/2020 la contestava alla concedente l'omessa CP_1 attivazione della procedura prevista ex art. 1, comma 139, L. n.124/2017 per provvedere alla vendita dei beni oggetto delle locazioni finanziarie;
e resa edotta la MPS Leasing spa che, sin dalla data della risoluzione, il suo personale non accedeva sulla proprietà superficiaria della concedente e che entrambi gli impianti erano pericolosi perchè privi della necessaria manutenzione;
in sostanza abbandonati;
che la MPS Leasing spa agiva per il recupero coattivo del suo credito ed in forza del titolo esecutivo ottenuto, previo pignoramento, dava inizio
Pagina 3 al procedimento esecutivo immobiliare RGE n.190/2022 (tutt'ora pendente avanti il Tribunale di Pescara); che fra gli immobili pignorati di proprietà della era incluso il fondo identificato al catasto al Fg. 2, part. 615 e part. CP_2
616, gravato dal diritto superficiario venticinquennale della e su CP_3 cui insistono gli impianti fotovoltaici di proprietà della , CP_3 che le particelle nn. 615 e 616, proprio perchè pignorate, non erano nella materiale disponibilità della;
che gli ulteriori beni immobili di cui era CP_1 proprietaria la CM srl erano stati venduti all'asta giudiziaria ed acquistati dalla Sig.ra la cui attuale proprietà circondava, Persona_1 intercludendola, la proprietà della MPS Leasing.
La causa , in assenza di attività istruttoria era quindi rimessa in decisione con provvedimento del 19.9.2024 ( confermato in data 24.9.2024) .
1. In via preliminare deve, richiamato il proprio provvedimento del 24.9.2025 Rilevato che il riferimento alle note di cui al verbale di udienza del 24.4.2025 doveva intendersi come note scritte in sostituzione della partecipazione all'udienza, stata disposta in forma cartolare;
che non era stato autorizzato , come si evince dalla lettura del verbale il deposito di note conclusionali, non previste dal rito e neppure richieste dalle parti; dichiararsi l'inammissibilità della memoria depositata da parte resistente in data , memoria non autorizzata .
2.La domanda di risoluzione del contratto di leasing,
La domanda è fondata . In presenza del mancato pagamento del canone locatizio si giustifica l'esercizio del diritto potestativo - attribuito contrattualmente alla concedente - di determinare unilateralmente ed automaticamente la risoluzione anticipata del contratto. Prevede, infatti, l'art. 17 delle condizioni generali di contratto – “l'Utilizzatore, in ogni caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto, La Concedente ha diritto di invocare, ai sensi dell'art. 1456 C.C., la risoluzione anticipata della locazione finanziaria, senza necessità di alcun preavviso o costituzione in mora, qualora l'Utilizzatore non adempia tempestivamente anche ad una sola delle seguenti obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto: (…) pagamento alle scadenze previste del corrispettivo periodico (art. 3 condizioni generali); sarà tenuto a riconsegnare immediatamente i beni oggetto del contratto alla Concedente con le modalità indicate all'art. 13 delle condizioni generali di contratto…”);Da ciò consegue l'accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art.1456 cpc del rapporto di locazione finanziaria in corso tra le parti, Le eccezioni della resistente non inficiano la domanda di accertamento della risoluzione che è stata dichiarata in data 26.10.2018 e quindi in un momento di gran lunga anteriore agli eventi ( pignoramento) che hanno dato luogo all'indisponibilità dei beni da parte dell'utilizzatrice di cui si dirà oltre . Alla data del 26.10.2018 il contratto era risolto e i beni ( impianti fotovoltaici) avrebbero dovuto essere mesi nella disponibilità della concedente , come da previsione contrattuale .
Pagina 4 Non può valere l'eccezione che la Concedente non avrebbe dato istruzioni per la riconsegna formale posto che , come da comunicazione del 26.10.2018, sarebbe spettato all'utilizzatrice contattare gli Uffici della Banca per averne indicazioni , contatto di cui non è prova in atti . La lettera di circa due anni successiva ( 26.10.2020) non assume a tal fine valenza probatoria , prevedendo il procedimento ex art. 138 e 39 legge 124/17 138. Che In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è poi tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della vendita .
3. La domanda di rilascio . Su tale domanda ( formulata con l'introduzione del presente ricorso) l'eccezione della resistente può essere condivisa . Come risulta dagli atti con atto di pignoramento del ha pignorato il fondo identificato al catasto al Fg. CP_3
2, part. 615 e part. 616, gravato dal diritto superficiario venticinquennale della MPS spa e su cui insistono gli impianti fotovoltaici di proprietà della Pt_1 [...]
CP_3
Da tale data detti impianti ( pur non essendo oggetto della vendita) non possono CP_ più ritenersi nella disponibilità della – che ne è stata privata per effetto del pignoramento non potendo accedere all'immobile - che non può quindi , da tale data , non avendolo fatto per sua responsabilità in precedenza, provvedere a formale riconsegna . Può quindi affermarsi, alla luce degli eventi sopravvenuti, che la Concedente, sia rientrata nel possesso degli impianti ( salvo sopralluogo per accertarne lo stato
) dei quali ha la disponibilità anche ai fini della collocazione sul mercato . La pronuncia di rilascio sarebbe quindi inutiliter data .
4.La domanda di condanna al pagamento dei canoni . Deve altresì essere accolta – sulla base della documentazione allegata- la domanda di condanna per occupazione senza titolo per il periodo dal 26.10.2018 ( data della risoluzione ) al 26.7.2022 ( data di notifica del pignoramento , per quanto sopra detto. Gli importi saranno quelli richiesti dalla ricorrente equivalenti al canone contrattuale dovuto al tempo della risoluzione e quindi Euro 2.554,23 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422190, ed Euro 2.343,82 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422191, oltre interessi ex art. 1284 c.c.dalla domanda fino al saldo.
Pagina 5 4. Le spese di lite seguono la soccombenza ( che non può essere esclusa per il mancato accoglimento della domanda di rilascio , essendo comunque acclarata la sostanziale inadempienza della resistente) e liquidate, in favore della ricorrente, sulla base del valore della domanda, per fase di studio, introduttiva e decisoria al minimo per l'ultima fase in considerazione dell'attività processuale svolta sono poste a carico della resistente. La domanda ex art. 96 c.p.c. di parte ricorrente . Non vi è luogo a discorrere di lite temeraria in capo a parte ricorrente
P.Q.M.
Il tribunale di Siena come sopra composto così provvede:
1)Accerta la risoluzione dei contratti di leasing inter partes e per l'effetto condanna la resistente al pagamento , a titolo di indennità Controparte_1 di occupazione dell'importo di Euro 2.554,23 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422190, ed Euro 2.343,82 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422191, dal 26.10.2018 al 26.7.2022 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo
2) Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di rilascio
3) Pone a carico della parte resistente il pagamento delle spese processuali liquidate in € 6306,50 per compenso ed €545,00 per spese, oltre il 15% per rimborso forfetario e c.p.a e iva come per legge. 3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c di parte resistente
Così deciso in Siena, in data 13.10.2025
Il giudice Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 6
SENTENZA N.
Reg. cron. n. REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Civile Leasing
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao
Nella causa iscritta al n. 170/2025 vertente tra con sede in Piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. Pt_1 P.IVA_1 stesso numero di codice fiscale rappresentata e difesa dell'Avv. Giordano Balossi giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante e socio accomandante con sede in Pescara, al CP_1
Viale Regina Elena n.140, C.F. n. rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2 procura in calce al presente atto, dall'Avv. Antonio Volpe, CF:
, elettivamente domiciliata presso la casella PEC del C.F._1 difensore Email_1
RESISTENTE Ha pronunciato, la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 DECIES c.p.c. depositato in data 27.1.2025
[...]
ha convenuto davanti al Tribunale di Siena e formulato le Parte_1 seguenti conclusioni: Nel merito
- accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa l'intervenuta risoluzione dei contratti di leasing n. 1422190 e n. 1422191 e, per l'effetto, condannare
[...]
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Viale Regina Elena n. 140 – Pescara, indirizzo PEC a restituire, immediatamente, a Email_2 [...] il bene oggetto del contratto di leasing n. Parte_1
1422190, ossia la proprietà superficiaria dell'opificio industriale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della potenza di KWp 98 installato su
Pagina 1 terreno di proprietà dell' , accatastato come D1 al Catasto dei Parte_2
Fabbricati del Comune di Rosciano (PE), al foglio 2 particella 396, piano T, cat. D/1, costituito da un impianto fotovoltaico composto da n. 400 moduli PV Sunworx SW240M 245 wp monocristallino;
n. 5 inverter Refusol 16k; n. 1 inverter Refusol 17k; n. 1 inverter Refusol 10k; sistema di fissaggio;
staffe di fissaggio;
cavi etc. (cfr. doc. 5), nonché il bene oggetto del contratto di leasing n. 1422191, ossia la proprietà superficiaria dell'opificio industriale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della potenza di KWp 90,65 installato su terreno di proprietà dell'Utilizzatore, accatastato come D1 al Catasto dei Fabbricati del Comune di Rosciano (PE), al foglio 2 particella 395, piano T, cat. D/1, costituito da un impianto fotovoltaico composto da n. 370 moduli PV Sunworx SW240M 245 wp monocristallino;
n. 5 inverter Refusol 16k; n. 1 inverter Refusol 17k; sistema di fissaggio;
staffe di fissaggio;
cavi etc. (cfr. doc. 7), il tutto come meglio descritto negli allegati, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi possessori/detentori;
- condannare (P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Regina Elena n. 140 – Pescara, indirizzo PEC per le causali di cui in Email_2 premessa, al risarcimento del danno in favore della ricorrente per la perdurante detenzione dei beni oggetto dei contratti di leasing de quibus, versando in favore di un'indennità che si ritiene possa Parte_1 essere quantificata in Euro 2.554,23 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422190, in funzione del canone contrattuale dovuto al tempo della risoluzione (cfr. doc. 10), nonché in Euro 2.343,82 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422191, in funzione del canone contrattuale dovuto al tempo della risoluzione (cfr. doc. 11), stante l'intervenuta risoluzione dei contratti, sino all'effettiva restituzione dei beni o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia, occorrendo in via equitativa;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande ex adverso proposte – siano esse preliminari, pregiudiziali, di merito e riconvenzionali – in quanto infondate in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri fiscali compresi.
Si è costituita la resistente che ha formulato le seguenti conclusioni a) Rigettare la domanda di revindica della proprietà immobiliare superficiaria del fondo distinto in NCT del Comune di Rosciano (PE), al foglio 2, p.lle nn. 615 e 616 e dell'impianto fotovoltaico insistente perchè non occupato, né posseduto né detenuto dalla società convenuta;
b) Rigettare, di conseguenza, anche la domanda di risarcimento del danno per illegittima occupazione;
c) Condannare la , in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento, in favore della società resistente, di una somma ex art. 96, III comma, cpc;
d) Condannare la , in persona del legale Parte_1 rappresentante, al rimborso in favore della delle spese e del compenso CP_1 del giudizio, oltre accessori di legge, da distarsi in favore del difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso.
A fondamento della domanda la ricorrente assumeva che : – in data 01.02.2012
Pagina 2 MPS Leasing & Factoring S.p.A., stipulava con C.M. S.r.l. il contratto di leasing n. 1422190, avente ad oggetto la cessione di proprietà superficiaria (della durata di 25 anni decorrente dal 01.02.2012) dell'opificio industriale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della potenza di KWp 98 installato su terreno di proprietà dell'Utilizzatore; - che in data 01.02.2012 MPS Leasing & Factoring S.p.A., stipulava con C.M. S.r.l. un ulteriore contratto di leasing, recante il n. 1422191, avente ad oggetto la cessione di proprietà superficiaria (della durata di 25 anni decorrente dal 01.02.2012) dell'opificio industriale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della potenza di KWp 90,65 installato su terreno di proprietà dell'Utilizzatore; che in data 08.08.2014 C.M. S.r.l. cedeva a la titolarità dei predetti contratti di leasing e che L'Utilizzatore si CP_2 rendeva inadempiente dell'obbligo di pagamento dei canoni contrattuali, conseguentemente su istanza di MPS Leasing & Factoring S.p.A. il Tribunale di Siena emetteva il decreto ingiuntivo n. 924/2018 del 18.06.2018 di Euro 71.440,21 in relazione al contratto di leasing n. 1422191, confermato sia dalla sentenza del Tribunale di Siena che della Corte d'Appello di Firenze;
- che l' si rendeva ancora inadempiente dell'obbligo di pagamento dei Parte_2 canoni previsti, pertanto con comunicazione a mezzo PEC del 26.10.2018
[...]
(che nel frattempo ha incorporato MPS Leasing Parte_1
& Factoring S.p.A.,) risolveva i contratti di leasing de quibus per grave inadempimento dell , cui non faceva seguito né il pagamento del Parte_2 credito residuo né la restituzione dei beni oggetto di leasing;
che gli impianti fotovoltaici oggetto dei contratti di leasing anzidetti, risultano ancora oggi detenuti sine titulo da che era da ritenersi Controparte_1 assolutamente legittima la richiesta di riconoscimento, a favore della ricorrente, di un'indennità scaturente dalla mancata restituzione dei beni oggetto di leasing nei confronti della al termine dei contratti, quantificata in Euro 2.554,23 Pt_1 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422190, in funzione del canone contrattuale dovuto al tempo della risoluzione nonché in Euro 2.343,82 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422191, in funzione del canone contrattuale dovuto al tempo della risoluzione
La società resistente eccepiva : di non detenere né possedere i beni di proprietà della che con la risoluzione contrattuale aveva riacquistato il CP_3 pieno godimento della proprietà superficiaria delle particelle nn. 615 e 616 nonché dell'opificio per la produzione di energia elettrica da pannelli solari su di queste insistente;
che per effetto della risoluzione contrattuale la resistente aveva perso il possesso degli impianti e, parallelamente, anche la materiale detenzione non potendo questa accedere sulla proprietà superficiaria altrui senza commettere un illecito, sia pure civile;
che trattandosi di leasing traslativi, con pec in data 21/10/2020 la contestava alla concedente l'omessa CP_1 attivazione della procedura prevista ex art. 1, comma 139, L. n.124/2017 per provvedere alla vendita dei beni oggetto delle locazioni finanziarie;
e resa edotta la MPS Leasing spa che, sin dalla data della risoluzione, il suo personale non accedeva sulla proprietà superficiaria della concedente e che entrambi gli impianti erano pericolosi perchè privi della necessaria manutenzione;
in sostanza abbandonati;
che la MPS Leasing spa agiva per il recupero coattivo del suo credito ed in forza del titolo esecutivo ottenuto, previo pignoramento, dava inizio
Pagina 3 al procedimento esecutivo immobiliare RGE n.190/2022 (tutt'ora pendente avanti il Tribunale di Pescara); che fra gli immobili pignorati di proprietà della era incluso il fondo identificato al catasto al Fg. 2, part. 615 e part. CP_2
616, gravato dal diritto superficiario venticinquennale della e su CP_3 cui insistono gli impianti fotovoltaici di proprietà della , CP_3 che le particelle nn. 615 e 616, proprio perchè pignorate, non erano nella materiale disponibilità della;
che gli ulteriori beni immobili di cui era CP_1 proprietaria la CM srl erano stati venduti all'asta giudiziaria ed acquistati dalla Sig.ra la cui attuale proprietà circondava, Persona_1 intercludendola, la proprietà della MPS Leasing.
La causa , in assenza di attività istruttoria era quindi rimessa in decisione con provvedimento del 19.9.2024 ( confermato in data 24.9.2024) .
1. In via preliminare deve, richiamato il proprio provvedimento del 24.9.2025 Rilevato che il riferimento alle note di cui al verbale di udienza del 24.4.2025 doveva intendersi come note scritte in sostituzione della partecipazione all'udienza, stata disposta in forma cartolare;
che non era stato autorizzato , come si evince dalla lettura del verbale il deposito di note conclusionali, non previste dal rito e neppure richieste dalle parti; dichiararsi l'inammissibilità della memoria depositata da parte resistente in data , memoria non autorizzata .
2.La domanda di risoluzione del contratto di leasing,
La domanda è fondata . In presenza del mancato pagamento del canone locatizio si giustifica l'esercizio del diritto potestativo - attribuito contrattualmente alla concedente - di determinare unilateralmente ed automaticamente la risoluzione anticipata del contratto. Prevede, infatti, l'art. 17 delle condizioni generali di contratto – “l'Utilizzatore, in ogni caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto, La Concedente ha diritto di invocare, ai sensi dell'art. 1456 C.C., la risoluzione anticipata della locazione finanziaria, senza necessità di alcun preavviso o costituzione in mora, qualora l'Utilizzatore non adempia tempestivamente anche ad una sola delle seguenti obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto: (…) pagamento alle scadenze previste del corrispettivo periodico (art. 3 condizioni generali); sarà tenuto a riconsegnare immediatamente i beni oggetto del contratto alla Concedente con le modalità indicate all'art. 13 delle condizioni generali di contratto…”);Da ciò consegue l'accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art.1456 cpc del rapporto di locazione finanziaria in corso tra le parti, Le eccezioni della resistente non inficiano la domanda di accertamento della risoluzione che è stata dichiarata in data 26.10.2018 e quindi in un momento di gran lunga anteriore agli eventi ( pignoramento) che hanno dato luogo all'indisponibilità dei beni da parte dell'utilizzatrice di cui si dirà oltre . Alla data del 26.10.2018 il contratto era risolto e i beni ( impianti fotovoltaici) avrebbero dovuto essere mesi nella disponibilità della concedente , come da previsione contrattuale .
Pagina 4 Non può valere l'eccezione che la Concedente non avrebbe dato istruzioni per la riconsegna formale posto che , come da comunicazione del 26.10.2018, sarebbe spettato all'utilizzatrice contattare gli Uffici della Banca per averne indicazioni , contatto di cui non è prova in atti . La lettera di circa due anni successiva ( 26.10.2020) non assume a tal fine valenza probatoria , prevedendo il procedimento ex art. 138 e 39 legge 124/17 138. Che In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è poi tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della vendita .
3. La domanda di rilascio . Su tale domanda ( formulata con l'introduzione del presente ricorso) l'eccezione della resistente può essere condivisa . Come risulta dagli atti con atto di pignoramento del ha pignorato il fondo identificato al catasto al Fg. CP_3
2, part. 615 e part. 616, gravato dal diritto superficiario venticinquennale della MPS spa e su cui insistono gli impianti fotovoltaici di proprietà della Pt_1 [...]
CP_3
Da tale data detti impianti ( pur non essendo oggetto della vendita) non possono CP_ più ritenersi nella disponibilità della – che ne è stata privata per effetto del pignoramento non potendo accedere all'immobile - che non può quindi , da tale data , non avendolo fatto per sua responsabilità in precedenza, provvedere a formale riconsegna . Può quindi affermarsi, alla luce degli eventi sopravvenuti, che la Concedente, sia rientrata nel possesso degli impianti ( salvo sopralluogo per accertarne lo stato
) dei quali ha la disponibilità anche ai fini della collocazione sul mercato . La pronuncia di rilascio sarebbe quindi inutiliter data .
4.La domanda di condanna al pagamento dei canoni . Deve altresì essere accolta – sulla base della documentazione allegata- la domanda di condanna per occupazione senza titolo per il periodo dal 26.10.2018 ( data della risoluzione ) al 26.7.2022 ( data di notifica del pignoramento , per quanto sopra detto. Gli importi saranno quelli richiesti dalla ricorrente equivalenti al canone contrattuale dovuto al tempo della risoluzione e quindi Euro 2.554,23 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422190, ed Euro 2.343,82 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422191, oltre interessi ex art. 1284 c.c.dalla domanda fino al saldo.
Pagina 5 4. Le spese di lite seguono la soccombenza ( che non può essere esclusa per il mancato accoglimento della domanda di rilascio , essendo comunque acclarata la sostanziale inadempienza della resistente) e liquidate, in favore della ricorrente, sulla base del valore della domanda, per fase di studio, introduttiva e decisoria al minimo per l'ultima fase in considerazione dell'attività processuale svolta sono poste a carico della resistente. La domanda ex art. 96 c.p.c. di parte ricorrente . Non vi è luogo a discorrere di lite temeraria in capo a parte ricorrente
P.Q.M.
Il tribunale di Siena come sopra composto così provvede:
1)Accerta la risoluzione dei contratti di leasing inter partes e per l'effetto condanna la resistente al pagamento , a titolo di indennità Controparte_1 di occupazione dell'importo di Euro 2.554,23 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422190, ed Euro 2.343,82 oltre IVA mensili in relazione al contratto n. 1422191, dal 26.10.2018 al 26.7.2022 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo
2) Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di rilascio
3) Pone a carico della parte resistente il pagamento delle spese processuali liquidate in € 6306,50 per compenso ed €545,00 per spese, oltre il 15% per rimborso forfetario e c.p.a e iva come per legge. 3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c di parte resistente
Così deciso in Siena, in data 13.10.2025
Il giudice Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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