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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/06/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1539/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Mitola Maria presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1539/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 1909/23 pubblicata il 7.07.2023
TRA
(avv.to Santacroce Antonio) Parte_1
Contro
(avv.to Casiere Fernando Antonio) CP_1
All'udienza del 26.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione .
[...]
conveniva in giudizio esponendo che: Parte_2 Parte_1
- era proprietario dei fondi siti in agro di Volturino (FO), riportati in catasto al foglio 14, p.lla
31 uliveto di 2 cl ett 0.13.98 RD E 7,22 RA 4,33; nonché del foglio 16, p.lla 88 uliveto di 2 cl ett.
0.08.26 RD E 3,41 RA E 2,35, nonché del terreno destinato al pascolo al foglio 15, p.lla 133 pascolo di ettari 00.01.49 RD E 0,35 RA E 0,15;
- detti fondi erano a lui pervenuti a seguito di atto di divisione ereditaria del 7.08.2012 per Notaio
Persona_1
- prima della divisione erano pervenuti ai condividenti a seguito di successione di Per_2
;
[...]
- approfittando dell'assenza di esso attore per ragione di lavoro, il convenuto aveva iniziato a coltivare i fondi opponendosi al relativo rilascio intimatogli verbalmente. pagina 1 di 5 Chiedeva, verificata la piena proprietà in capo ad esso attore, la condanna del convenuto all'immediato rilascio dei fondi perché occupati senza titolo con vittoria di spese.
Si costituiva eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi Parte_1 dell'art. 164, 4° comma cpc ovvero per assoluta incertezza del petitum.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Spiegava altresì domanda riconvenzionale chiedendo accertarsi l'acquisto a titolo originario per usucapione speciale della proprietà piena dei fondi.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1909/23 pubblicata il 7.07.2023, accoglieva la domanda.
Rigettava l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto richiamando l'ordinanza del 20.05.2022 reiettiva della medesima eccezione poiché nelle conclusioni della citazione l'attore aveva chiaramente chiesto l'accertamento della proprietà e la restituzione dei fondi occupati sine titulo dal convenuto, teso con evidenza all'esercizio di un'azione di rivendica.
Qualificava la domanda come restituzione di natura personale e la riteneva fondata avendo l'attore documentato che detti fondi erano a lui pervenuti – come da atto pubblico allegato alla citazione - giusta successione del de cuius , apertasi in Volturino in data 18 luglio 1968 (denuncia CP_1
n.6 vol.167 Ufficio del registro di Lucera), regolata dal testamento pubblico del 18 ottobre 1966, depositato agli atti del Notaio di Lucera con verbale ivi registrato il 7 agosto 1968 al n.1114, Per_3
gravati da usufrutto in favore della signora (nata in [...] il 19 aprile Persona_2
1912), usufrutto consolidatosi alla nuda proprietà per il decesso verificatosi in data 5 dicembre 2001 ed estinto il 27 dicembre 2001.
Con atto di divisione ereditaria del 23.08.2012, stipulato dinnanzi al notaio , i fondi Persona_1
oggetto di causa erano stati assegnati a . CP_1
Sulla base della documentazione predetta redatta da notaio quale pubblico ufficiale riteneva provata la proprietà dei fondi in capo all'attore laddove il possesso degli stessi da parte del doveva Parte_1
ritenersi sine titulo.
Aggiungeva che il , lungi dal provare l'esistenza di un titolo idoneo a giustificare la Parte_1 disponibilità dei terreni da parte sua, aveva semplicemente invocato l'acquisto per usucapione degli stessi laddove dalla documentazione in atti ed in particolare dalla dichiarazione annuale dei consumi per il carburante agevolato per l'agricoltura per gli anni 2002, 2003, 2004 veniva riportato come “titolo di conduzione un contratto di comodato”.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
1) rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione non emergendo con certezza la domanda pagina 2 di 5 avanzata;
2) affermato “ Le domande proposte dall'attore in citazione tese ad accertare e dichiarare la proprietà e l'occupazione senza titolo dei terreni …”;
3) qualificato la domanda attorea di rilascio dei fondi come domanda di restituzione di natura personale e non già come azione di rivendica;
4) qualificato l'eccezione di usucapione
5) valutato la documentazione probatoria;
6) condannato il convenuto al pagamento delle spese.
Si è costituito contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il CP_1
rigetto.
L'appello non è fondato.
Le censure sub 1, 2, 3 non sono condivisibili.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il ha chiesto l'accertamento CP_1
della piena proprietà dei fondi oggetto di causa con condanna del convenuto al rilascio degli stessi.
Dalla lettura del predetto atto di citazione, risulta compiutamente individuato l'oggetto del contendere nel diritto di proprietà sui beni immobili e nell'illegittima detenzione degli stessi da parte del convenuto come, peraltro, argomentato dal Tribunale richiamando, altresì, ordinanza resa in data
22.05.2022 reiettiva della medesima eccezione.
L'appellante si è limitato a reiterare l'eccezione senza, tuttavia, contestare in maniera specifica la motivazione resa sul punto dal Tribunale.
Parimenti argomentata, anche con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, è la qualificazione della domanda attorea come azione di rilascio e non già come azione di rivendicazione in quanto mirata ad ottenere non già il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale non deve fornire la prova, bensì la riconsegna della cosa stessa, di talché si può limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa (cfr. n.
700/1974; Cass. n. 8895/1987; Cass. n. 8087/1997; Cass. n. 6522/1996; Cass. n. 2092/2000).
Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato il titolo posto a fondamento della domanda rappresentato dall'atto di divisione ereditaria del 23.08.2012, stipulato dinnanzi al notaio con Persona_1 [...]
in forza del quale i fondi oggetto di causa erano stati assegnati a . CP_2 CP_1
L'atto, a pag. 4, precisa che i fondi sono pervenuti ai condividenti giusta successione del nonno CP_1
apertasi in Volturino il 18 luglio 1968, regolata da testamento pubblico del 18.10.1966
[...]
depositato agli atti del notaio di Lucera con verbale registrato il 7 agosto 1968 al n. 1114. Per_3
pagina 3 di 5 A fronte di tale articolata motivazione e del preciso richiamo al predetto atto pubblico in forza del quale il risulta proprietario dei fondi oggetto di causa, il ha sollevato una CP_1 Parte_1
contestazione meramente generica invocando una qualificazione della domanda in termini di revindica in ordine alla quale non sarebbe stata offerta alcuna prova.
Né risulta specificamente contestato l'ulteriore passaggio motivazionale con cui il Tribunale ha evidenziato la mancanza di prova, da parte del convenuto, di un titolo idoneo a giustificare la disponibilità dei terreni avendo l'appellante invocato l'acquisto per usucapione dei terreni sulla base della mera dichiarazione annuale dei consumi per il carburante agevolato per l'agricoltura per gli anni
2002, 2003, 2004 ove viene riportato come “titolo di conduzione un contratto di comodato”.
Anche in questa caso, parte appellante si è limitata a contestare l'omessa valutazione di prove documentali indicate in primo grado che, tuttavia, non hanno valenza probatoria univoca.
Ed infatti, nella dichiarazione di successione di sottoscritta dal padre Parte_1 dell'appellante, , viene indicato il possesso animo domini delle particelle da Parte_3
oltre venti anni.
Nella dichiarazione di successione di , padre del convenuto, lo stesso afferma, Parte_3 all'interno del testamento olografo pubblicato il 15.09.2011, di possedere da oltre venti anni i fondi oggetto della presente causa e nomina suo erede l'odierno convenuto.
Trattasi, a ben vedere, di dichiarazioni unilaterali di volontà il cui contenuto contrasta con le dichiarazioni rese per gli anni 2002, 2003 e 2004 dallo stesso che Parte_3
riferisce di condurre detti terreni in comodato.
Trattasi, quindi, di documentazione dal contenuto non univoco inidonea, quindi, a sovvertire la decisione del Tribunale.
Le predette dichiarazioni di coltivazione, peraltro, attestano lo svolgimento di attività materiale sui fondi da parte della ditta di inidonea a provare l'animus possidendi. Parte_3
Secondo la giurisprudenza di legittimità non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, perché essa…non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013;
Cass. 1796/2022).
pagina 4 di 5 Ed ancora, l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 13153 del 14/05/2021).
Orbene, nel caso di specie, la documentazione allegata dal non è idonea a dimostrare la Parte_1
sussistenza di un possesso utile ad usucapire nel senso sopra indicato.
Parimenti le richieste istruttorie articolate nella memoria del 2.11.2022, di cui l'appellante invoca l'ammissione hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di coltivazione da parte del ed il Parte_1
disinteresse del . CP_1
A fronte di tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria)
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1909/23 pubblicata il 7.07.2023 Parte_1
così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del grado che CP_1 liquida in € 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
26.06.2025
Il Presidente
Dott. Maria Mitola
Il Consigliere rel.
Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Mitola Maria presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1539/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 1909/23 pubblicata il 7.07.2023
TRA
(avv.to Santacroce Antonio) Parte_1
Contro
(avv.to Casiere Fernando Antonio) CP_1
All'udienza del 26.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione .
[...]
conveniva in giudizio esponendo che: Parte_2 Parte_1
- era proprietario dei fondi siti in agro di Volturino (FO), riportati in catasto al foglio 14, p.lla
31 uliveto di 2 cl ett 0.13.98 RD E 7,22 RA 4,33; nonché del foglio 16, p.lla 88 uliveto di 2 cl ett.
0.08.26 RD E 3,41 RA E 2,35, nonché del terreno destinato al pascolo al foglio 15, p.lla 133 pascolo di ettari 00.01.49 RD E 0,35 RA E 0,15;
- detti fondi erano a lui pervenuti a seguito di atto di divisione ereditaria del 7.08.2012 per Notaio
Persona_1
- prima della divisione erano pervenuti ai condividenti a seguito di successione di Per_2
;
[...]
- approfittando dell'assenza di esso attore per ragione di lavoro, il convenuto aveva iniziato a coltivare i fondi opponendosi al relativo rilascio intimatogli verbalmente. pagina 1 di 5 Chiedeva, verificata la piena proprietà in capo ad esso attore, la condanna del convenuto all'immediato rilascio dei fondi perché occupati senza titolo con vittoria di spese.
Si costituiva eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi Parte_1 dell'art. 164, 4° comma cpc ovvero per assoluta incertezza del petitum.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Spiegava altresì domanda riconvenzionale chiedendo accertarsi l'acquisto a titolo originario per usucapione speciale della proprietà piena dei fondi.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1909/23 pubblicata il 7.07.2023, accoglieva la domanda.
Rigettava l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto richiamando l'ordinanza del 20.05.2022 reiettiva della medesima eccezione poiché nelle conclusioni della citazione l'attore aveva chiaramente chiesto l'accertamento della proprietà e la restituzione dei fondi occupati sine titulo dal convenuto, teso con evidenza all'esercizio di un'azione di rivendica.
Qualificava la domanda come restituzione di natura personale e la riteneva fondata avendo l'attore documentato che detti fondi erano a lui pervenuti – come da atto pubblico allegato alla citazione - giusta successione del de cuius , apertasi in Volturino in data 18 luglio 1968 (denuncia CP_1
n.6 vol.167 Ufficio del registro di Lucera), regolata dal testamento pubblico del 18 ottobre 1966, depositato agli atti del Notaio di Lucera con verbale ivi registrato il 7 agosto 1968 al n.1114, Per_3
gravati da usufrutto in favore della signora (nata in [...] il 19 aprile Persona_2
1912), usufrutto consolidatosi alla nuda proprietà per il decesso verificatosi in data 5 dicembre 2001 ed estinto il 27 dicembre 2001.
Con atto di divisione ereditaria del 23.08.2012, stipulato dinnanzi al notaio , i fondi Persona_1
oggetto di causa erano stati assegnati a . CP_1
Sulla base della documentazione predetta redatta da notaio quale pubblico ufficiale riteneva provata la proprietà dei fondi in capo all'attore laddove il possesso degli stessi da parte del doveva Parte_1
ritenersi sine titulo.
Aggiungeva che il , lungi dal provare l'esistenza di un titolo idoneo a giustificare la Parte_1 disponibilità dei terreni da parte sua, aveva semplicemente invocato l'acquisto per usucapione degli stessi laddove dalla documentazione in atti ed in particolare dalla dichiarazione annuale dei consumi per il carburante agevolato per l'agricoltura per gli anni 2002, 2003, 2004 veniva riportato come “titolo di conduzione un contratto di comodato”.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
1) rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione non emergendo con certezza la domanda pagina 2 di 5 avanzata;
2) affermato “ Le domande proposte dall'attore in citazione tese ad accertare e dichiarare la proprietà e l'occupazione senza titolo dei terreni …”;
3) qualificato la domanda attorea di rilascio dei fondi come domanda di restituzione di natura personale e non già come azione di rivendica;
4) qualificato l'eccezione di usucapione
5) valutato la documentazione probatoria;
6) condannato il convenuto al pagamento delle spese.
Si è costituito contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il CP_1
rigetto.
L'appello non è fondato.
Le censure sub 1, 2, 3 non sono condivisibili.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il ha chiesto l'accertamento CP_1
della piena proprietà dei fondi oggetto di causa con condanna del convenuto al rilascio degli stessi.
Dalla lettura del predetto atto di citazione, risulta compiutamente individuato l'oggetto del contendere nel diritto di proprietà sui beni immobili e nell'illegittima detenzione degli stessi da parte del convenuto come, peraltro, argomentato dal Tribunale richiamando, altresì, ordinanza resa in data
22.05.2022 reiettiva della medesima eccezione.
L'appellante si è limitato a reiterare l'eccezione senza, tuttavia, contestare in maniera specifica la motivazione resa sul punto dal Tribunale.
Parimenti argomentata, anche con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, è la qualificazione della domanda attorea come azione di rilascio e non già come azione di rivendicazione in quanto mirata ad ottenere non già il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale non deve fornire la prova, bensì la riconsegna della cosa stessa, di talché si può limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa (cfr. n.
700/1974; Cass. n. 8895/1987; Cass. n. 8087/1997; Cass. n. 6522/1996; Cass. n. 2092/2000).
Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato il titolo posto a fondamento della domanda rappresentato dall'atto di divisione ereditaria del 23.08.2012, stipulato dinnanzi al notaio con Persona_1 [...]
in forza del quale i fondi oggetto di causa erano stati assegnati a . CP_2 CP_1
L'atto, a pag. 4, precisa che i fondi sono pervenuti ai condividenti giusta successione del nonno CP_1
apertasi in Volturino il 18 luglio 1968, regolata da testamento pubblico del 18.10.1966
[...]
depositato agli atti del notaio di Lucera con verbale registrato il 7 agosto 1968 al n. 1114. Per_3
pagina 3 di 5 A fronte di tale articolata motivazione e del preciso richiamo al predetto atto pubblico in forza del quale il risulta proprietario dei fondi oggetto di causa, il ha sollevato una CP_1 Parte_1
contestazione meramente generica invocando una qualificazione della domanda in termini di revindica in ordine alla quale non sarebbe stata offerta alcuna prova.
Né risulta specificamente contestato l'ulteriore passaggio motivazionale con cui il Tribunale ha evidenziato la mancanza di prova, da parte del convenuto, di un titolo idoneo a giustificare la disponibilità dei terreni avendo l'appellante invocato l'acquisto per usucapione dei terreni sulla base della mera dichiarazione annuale dei consumi per il carburante agevolato per l'agricoltura per gli anni
2002, 2003, 2004 ove viene riportato come “titolo di conduzione un contratto di comodato”.
Anche in questa caso, parte appellante si è limitata a contestare l'omessa valutazione di prove documentali indicate in primo grado che, tuttavia, non hanno valenza probatoria univoca.
Ed infatti, nella dichiarazione di successione di sottoscritta dal padre Parte_1 dell'appellante, , viene indicato il possesso animo domini delle particelle da Parte_3
oltre venti anni.
Nella dichiarazione di successione di , padre del convenuto, lo stesso afferma, Parte_3 all'interno del testamento olografo pubblicato il 15.09.2011, di possedere da oltre venti anni i fondi oggetto della presente causa e nomina suo erede l'odierno convenuto.
Trattasi, a ben vedere, di dichiarazioni unilaterali di volontà il cui contenuto contrasta con le dichiarazioni rese per gli anni 2002, 2003 e 2004 dallo stesso che Parte_3
riferisce di condurre detti terreni in comodato.
Trattasi, quindi, di documentazione dal contenuto non univoco inidonea, quindi, a sovvertire la decisione del Tribunale.
Le predette dichiarazioni di coltivazione, peraltro, attestano lo svolgimento di attività materiale sui fondi da parte della ditta di inidonea a provare l'animus possidendi. Parte_3
Secondo la giurisprudenza di legittimità non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, perché essa…non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013;
Cass. 1796/2022).
pagina 4 di 5 Ed ancora, l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 13153 del 14/05/2021).
Orbene, nel caso di specie, la documentazione allegata dal non è idonea a dimostrare la Parte_1
sussistenza di un possesso utile ad usucapire nel senso sopra indicato.
Parimenti le richieste istruttorie articolate nella memoria del 2.11.2022, di cui l'appellante invoca l'ammissione hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di coltivazione da parte del ed il Parte_1
disinteresse del . CP_1
A fronte di tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria)
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1909/23 pubblicata il 7.07.2023 Parte_1
così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del grado che CP_1 liquida in € 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
26.06.2025
Il Presidente
Dott. Maria Mitola
Il Consigliere rel.
Alessandra Piliego
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