Decreto cautelare 28 luglio 2022
Decreto cautelare 12 agosto 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 28/07/2022, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 00892/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, Ministero dell'Interno, Comune di Gallipoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia ed anche previa adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.:
• - dell'Informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011 -OMISSIS- e s.m.i. dall'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce il 15 Giugno 2022 prot. Interno -OMISSIS-Area I. -, notificata in pari data, nei confronti della Società ricorrente in ragione della “sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi d'impresa”;
• dell'ordinanza -OMISSIS- del 27 Luglio 2022 a firma del Dirigente del Settore 2: Sviluppo Economico e Sociale S.U.A.P. del Comune di Gallipoli, avente ad oggetto: “AC1500 - Ordinanza di cessazione dell'attività esercitata dalla Società -OMISSIS- sita in Gallipoli presso il mercato ittico di -OMISSIS-”;
• nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresi i provvedimenti e gli atti non conosciuti e, segnatamente, le informative rese dalle Forze dell'Ordine nel corso dell'istruttoria e gli esiti della riunione del Gruppo Interforze Antimafia dell'11 Febbraio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alle controparti il 27 Luglio 2022 e depositato in data 28 Luglio 2022;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge, contemplati dall’art. 56 c.p.a., per la concessione della tutela cautelare provvisoria presidenziale invocata dalla Società ricorrente, anche tenuto conto - da un lato - che l’impugnata Informazione interdittiva antimafia è stata emanata e notificata dalla Prefettura di Lecce il 15 Giugno 2022, nel mentre il ricorso contenente l’istanza di tutela cautelare presidenziale urgente è stato depositato (per libera scelta della parte ricorrente) solo in data odierna, e - dall’altro - del carattere meramente consequenziale e vincolato/doveroso del provvedimento gravato di inibizione dell’attività commerciale di che trattasi adottato il 27 Luglio 2022 dal Comune di Gallipoli.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta la Camera di Consiglio del 14 Settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 28 Luglio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.