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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/10/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 484/2024 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(c.f. .i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Proietto come da mandato P.IVA_1 P.IVA_2
in calce all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 Controparte_2
(c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in Teramo corso Cerulli n. 74 presso lo studio P.IVA_3
dell'avv. Roberto Antenucci, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione di primo grado;
pagina 1 di 18 - appellata-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 332 del 26/04/2024 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni avversa domanda ed eccezione
rigettata, in accoglimento del gravame proposto, in riforma della sentenza n. 332/2024 emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno il 26/04/2024, pubblicata in pari data, repert. n. 443/2024 del 26/04/2024,
· per tutti i motivi formulati dall'appellante principale, anche previa rinnovazione e/o integrazione
della CTU contabile espletata nel precedente grado di giudizio, rigettare tutte le avverse domande ed
eccezioni, siccome inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o per prescrizione dei relativi
diritti;
· Rigettare l'avverso appello incidentale, siccome infondato in fatto ed in diritto;
· Vittoria nelle spese del doppio grado;
· In via istruttoria: -disporsi la rinnovazione della CTU contabile”.
Per l'appellata: Si insiste per le seguenti conclusioni:
- rigettare integralmente l'appello poiché inammissibile e infondato, confermando la condanna della banca alla restituzione della somma di 246.728,64 oltre interessi ex art. 1284 c. IV c.c.;
- accogliere inoltre l'appello incidentale, condannando la banca, previa declaratoria della efficacia interruttiva della prescrizione della missiva di parte appellata del 23.2.18 (doc. 11 fascicolo attoreo di primo grado), oltre che alla restituzione della somma di € 246.728,64 già disposta nella sentenza di primo grado, alle ulteriori somme per € 1.688,90 (rimesse solutorie calcolate sul conto ordinario come da CTU considerando erroneamente come primo atto interruttivo la citazione in giudizio) e per €
6.162,96 (rimesse solutorie calcolate sul conto anticipi come da CTU considerando erroneamente come primo atto interruttivo la citazione in giudizio), da aggiungersi a quella di cui alla sentenza di prime pagina 2 di 18 cure per € 246.728,64, per un totale quindi pari a € 254.580,50 oltre interessi ex art. 1284 c.c. IV c.; -
con vittoria di spese del giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento delle domande di ripetizione di indebito proposte da (oggi nei confronti di Controparte_2 CP_1 Parte_1
in relazione al rapporto di conto corrente n. 631305.28 e al rapporto anticipi su fatture n.
231114472.51, ha condannato la convenuta al pagamento della società attrice della complessiva Pt_1
somma di € 246.728,64, oltre interessi ex art. 1284 c. IV, c.p.c. dal 3.3.2021 al saldo effettivo.
In particolare, il Tribunale, dopo avere rilevato che i rapporti dedotti in giudizio erano stati chiusi in data 16/11/2016:
ha evidenziato che la società attrice aveva documentato le sue richieste mediante produzione del contratto di apertura del conto corrente, dei relativi estratti conto completi per tutto il periodo interessato dalla domanda, del contratto di anticipi su fatture e delle contabili bancarie relative a 217
operazioni di anticipo su fatture, nonché dell'accordo di modifica delle condizioni di anticipo su fatture;
a fronte dell'eccezione sollevata dalla circa la mancata produzione degli estratti conto relativi al Pt_1
conto anticipi (che la società aveva affermato di non avere mai ricevuto, circostanza non contestata dalla ha ritenuto comunque assolto l'onere probatorio da parte della correntista sul rilievo che Pt_1
“l'anticipo su fatture era concretamente regolato sul conto corrente ordinario e che – come verificato
dal c.t.u. – le contabili riportano tutti i dati necessari e rilevanti a fini di causa”;
ha rigettato l'ulteriore eccezione sollevata dalla circa il mancato assolvimento dell'onere Pt_1
probatorio in relazione all'affermato contratto di apertura di credito, non essendo stato prodotto in giudizio il relativo documento, affermando, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla
Suprema Corte (da ultimo con ordinanza n. 2338 del 24/01/2024), che il correntista, quale parte debole pagina 3 di 18 del rapporto, poteva fornire la prova della sussistenza del rapporto anche attraverso mezzi diversi rispetto alla produzione del documento contrattuale;
sulla base della documentazione contabile acquisita in giudizio e della disposta CTU contabile ha ritenuto provata la sussistenza di un rapporto di apertura di credito tra le parti in forza “di una serie di
elementi quali, innanzitutto, la tolleranza di un saldo pressoché sempre negativo per tutto il periodo
esaminato, l'indicazione di differenti aliquote dei tassi applicate su scaglioni progressivi di numeri
debitori, l'indicazione del valore delle basi di calcolo della CMS, l'addebito di commissioni varie
(elaborato peritale in atti, pag. 13). Nello specifico, il c.t.u. ha indicato che con riferimento alla
commissione di massimo scoperto, applicata fino al I trimestre 2009, si desume chiaramente che
l'importo del fido era pari a € 100.000,00, importo confermato anche dalle risultanze della centrale
rischi, mentre per il periodo successivo, dal III trimestre 2009 in poi, l'affidamento concesso si evince
dall'importo addebitato a titolo di corrispettivo sull'accordato […] e dal momento che il corrispettivo
è stabilito in ragione del 0,5% dell'accordato, e, poiché l'importo addebitato trimestralmente è pari ad
€ 750,00 se ne deduce il valore del fido che è pari € 150.000 (elaborato peritale, pag. 14).”;
ha rigettato le osservazioni svolte dalla ritenendo le stesse “generiche e/o comunque fondate su Pt_1
argomenti in diritto superati alla luce della richiamata giurisprudenza sul tema della prova del
contratto di apertura di credito”;
ha accolto le censure di illegittimità degli addebiti operati dalla Banca, rilevando quanto al rapporto anticipi su fatture n. 231114472.51, che “il contratto del 3/3/2008 (documento n. 9 allegato all'atto di
citazione) non riporta alcuna condizione economica, né relativa agli interessi applicati né relativa a
qualsivoglia ulteriore commissione o spesa;
la successiva modifica del 8/10/2008 (all. n. 4, comparsa
di costituzione e risposta) riporta unicamente un tasso debitorio, di per sé indeterminabile, individuato
con il parametro “EURIBOR 3/M/365-M3A 0,60+” (in particolare prestandosi la seconda metà della
formula a diverse interpretazioni possibili, come indicato dal c.t.u. (trattasi di riferimento puntuale o
pagina 4 di 18 di una media? Se fosse una media, quale? Il segno “+” dopo 0,60 sta a significare che lo spread si
aggiunge oppure si toglie visto il segno “- “prima di M3A?));
a riguardo ha rigettato i rilievi svolti dalla e cioè che la riportata dicitura sta a significare Pt_1
Euribor 3 mesi su base 365 giorni (Euribor 3/M/365) rilevato come media mensile puntuale al termine
del mese di riferimento per la valutazione (M3A), maggiorato di uno spread di 0,6000% (osservazioni di parte alla c.t.u., riportate a pag. 20 dell'elaborato peritale) e che nel documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente sarebbe pattuito in maniera specifica il TAN 9,500% e TAE 9,843% per SBF
(applicabile quindi a rapporto di anticipi Fatture sbf), aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU
per cui il tasso non sarebbe comunque determinabile e “il rapporto anticipi su fatture e il rapporto di
conto corrente sono disciplinati da distinti contratti, ciascuno volto a disciplinare le condizioni
economiche del singolo rapporto e gli interessi relativi al rapporto/anticipi sono quantificati fuori dal
conto corrente ordinario sul quale, successivamente, sono addebitati”;
ha quindi ricalcolato il saldo del rapporto anticipi su fatture applicando il tasso sostitutivo Bot ex art. 117 TUB ed eliminando ogni altro addebito a titolo di spese e commissioni perché non pattuite, con conseguente “storno” dell'importo di € 211.529,28;
quanto al rapporto di conto corrente n. 631305.28 ha accertato che lo stesso conteneva: “la pattuizione
del tasso nominale annuo creditore, del tasso debitore per sconfinamenti o scoperti di fido, del tasso
debitore scon. sbf. e di varie spese amministrative e di gestione conto;
che non risulta pattuito il tasso
debitore entro fido;
che la commissione di massimo scoperto risulta stabilita nella misura del 1,05%,
mentre tutte le altre commissioni applicate dalla banca (commissione sull'accordato e CIV) non
risultano pattuite;
che, circa lo ius variandi, risulta pattuita la clausola che attribuisce alla Banca la
facoltà di variare le condizioni economiche, ma dagli estratti conto si evince che non risultano
comunicate le modifiche dei tassi d'interesse secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 223/06 convertito
in l. 248/06 (ad ogni buon conto, tale circostanza risulta superflua ai fini di giudizio, in quanto, come
verificato dal c.t.u., le variazioni unilaterali peggiorative hanno riguardato i tassi extra fido che, pagina 5 di 18 tuttavia, non sono stati applicati essendo il saldo del conto, alla data di tali variazioni, entro il fido in
sede di ricalcolo)”;
in adesione alle conclusioni della disposta CTU ha poi escluso la pattuizione e l'applicazione nel corso del rapporto di interessi usurari;
ha poi “provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente alla data del 16.11.2016 applicando i tassi
sostitutivi BOT ex art. 117 TUB, D. Lgs. 385/93 sui numeri debitori entro-fido (l'applicazione di tali
tassi è imposta ai sensi dello stesso art.117 TUB in caso di ipotesi di nullità – come nel caso di specie,
in cui il tasso debitore entro fido non era pattuito in contratto - di cui ai commi IV e VI dello stesso),
mentre sui numeri extra-fido è stato applicato il tasso convenzionale. In merito agli interessi attivi il
consulente ha, del pari, applicato il tasso convenzionale come pattuito nel contratto di apertura di
conto corrente e per l'intero periodo ha, inoltre, provveduto all'enucleazione delle commissioni non
regolarmente pattuite”;
in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ha innanzitutto affermato che il primo Pt_1
atto interruttivo era da individuare nella notifica dell'atto di citazione del 3.3.2021 e non “nella lettera
inviata dal correntista alla il 23.2.2018 (doc. 11 allegato alla citazione) in quanto del tutto Pt_1
generica sia in ordine alle voci da stornare sia in ordine al relativo quantum, non determinato né in
alcun modo determinabile”;
pur aderendo in linea di principio all'orientamento nomofilattico della Cassazione (ordinanza n.
7721/2023), per cui la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, ha rilevato nella specie l'irrilevanza della questione atteso che “come indicato dal c.t.u., in entrambe le ipotesi di ricalcolo (saldo banca ovvero saldo ricalcolato, ndr) si perviene ad un saldo a credito della correntista pari ad € 246.728,64”;
pagina 6 di 18 ha quindi condannato la convenuta al pagamento in favore della società attrice della predetta Pt_1
somma, maggiorata degli interessi dalla data della domanda da liquidarsi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c.;
ha infine condannato la convenuta al rimborso delle spese legali in favore dell'attrice e al Pt_1
pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) Parte_1
violazione o falsa applicazione degli artt. 2943 e 2946 c.c., nonché dell'art. 2697 c.c. in relazione al rigetto dell'eccezione di prescrizione delle somme indebitamente versate;
2) erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed acritica adesione alla contestata ricostruzione contabile eseguita dal CTU,
nonché violazione o falsa applicazione degli art. 1284 c.c. e 117 TUB e violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla quantificazione del credito restitutorio;
3) violazione o falsa applicazione del comma 4 dell'art. 1284 c.c.. Ha quindi concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto e in via incidentale ha proposto appello CP_1
avverso il capo di sentenza che ha escluso la validità quale atto interruttivo della prescrizione della missiva del 23/2/2018. Ha quindi concluso come in epigrafe.
Il primo motivo di appello non appare meritevole di accoglimento, stante la fondatezza dell'appello incidentale proposto dalla società correntista.
La assume l'erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di prescrizione da essa Pt_1
tempestivamente svolta per avere il Tribunale erroneamente affermato la natura affidata del rapporto bancario dedotto in giudizio, pur in mancanza del deposito del relativo contratto, ed effettuato la verifica degli addebiti privi di valida causa giustificativa tenendo conto del saldo ricalcolato invece che del saldo banca.
Di contro la appellata correntista ha censurato il capo di sentenza che ha escluso che la missiva in data
23/2/2018 avesse i requisiti per essere qualificata come atto di messa in mora valido ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e 1219 c.c. ad interrompere la prescrizione. pagina 7 di 18 Le censure sollevate dalla società correntista appaiono fondate.
In via preliminare occorre rilevare che la appellante non ha mai contestato la ricezione della Pt_1
missiva in oggetto e comunque la società appellata ha prodotto in giudizio la cartolina di ritorno
(debitamente sottoscritta) della notifica effettuata a mezzo posta della relativa raccomandata, che risulta ricevuta il 26/2/2018.
Il tenore testuale della missiva in oggetto è il seguente.
Come si desume dalla piana lettura del testo che precede, la società correntista a mezzo del proprio avvocato, ha chiaramente manifestato alla Banca la propria volontà di ottenere dalla medesima il soddisfacimento del proprio diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate per i titoli specificamente indicati con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (espressamente dichiarato) in conformità ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. ord.
n. 15140 del 31/05/2021; n. 15714 del 14/06/2018). Né a conclusioni diverse può pervenirsi sulla base della mera circostanza che la missiva in oggetto non abbia indicato l'importo chiesto in restituzione. La
Cassazione (cfr. ord. n. 7835 del 10/3/2022) in analoga fattispecie ha infatti chiarito che l'affermazione,
per cui una richiesta di pagamento priva dell'indicazione delle somme richieste non abbia effetto interruttivo, “appare del tutto assertiva, oltre che non conforme a diritto, dovendo escludersi che l'atto
pagina 8 di 18 interruttivo debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad
adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata, come
nel caso in esame, dall'individuazione del debitore (Cass. 15714/2018; Cass. 15766/2006). Si è anzi
affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto
costitutivo della pretesa - non trattandosi di non soggetto a formule sacramentali - che assolva allo
scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far
valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015)”.
Pertanto, poiché il rapporto per cui è causa è pacificamente sorto in data 3/3/2008 nella specie non risulta perfezionata la decorrenza del termine decennale di prescrizione in quanto interrotta con la missiva in oggetto ricevuta in data 26/2/2018.
Le conclusioni raggiunte comportano l'assorbimento di tutte le questioni articolate dalla a Pt_1
fondamento del proprio primo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo di impugnazione la censura la quantificazione del credito Pt_1
restitutorio accertato dal Tribunale sotto quattro diversi profili.
In primo luogo, la afferma che il tasso di interesse applicabile al conto anticipi su fatture n. Pt_1
231114472.51 (già n.23114408.84) è contenuto nell' “Accordo sulla modifica delle condizioni
economiche” dell'8/10/2008 (cfr. doc. 4 all. alla comparsa di costituzione di primo grado).
Orbene, se è pur vero che dal richiamato documento si evince che il Tasso di Interessi relativo al rapporto anticipi fatture n. 23114408 è pari a: “Parametro: EURIBOR 3/M/365 - M3A SPREAD:
+0,6000”, è anche vero nello stesso non si rinviene in alcun punto la specificazione che il parametro
Euribor 3 mesi su base 365 giorni (Euribor 3/M/365) è quello “rilevato come media mensile puntuale al
termine del mese di riferimento per la valutazione” (M3A). Detta mancanza è alla base della valutazione di indeterminatezza effettuata dal nominato CTU (fatta propria dal Tribunale), il quale in risposta alle analoghe osservazioni svolte dalla Banca ha precisato che la previsione M3A non appare chiara sia perché “non fornisce alcuna fonte ufficiale alla quale fare riferimento per comprendere in pagina 9 di 18 maniera univoca il parametro così come codificato dall'istituto di credito”, sia perché non precisa se si tratta di riferimento puntuale o di media ed ancora perché, ove anche si volesse accedere alla tesi del
CTP, non è dato sapere a quale giorno si dovrebbe far riferimento per il calcolo del parametro. Le
considerazioni svolte dal CTU non sono state oggetto di specifica ed articolata contestazione in questa sede, essendosi l'appellante limitata ad inserire nel testo contrattuale una precisazione non Pt_1
esistente.
In secondo luogo, l'appellante assume l'erroneità della decisione per non avere il Tribunale applicato al rapporto anticipi fatture SBF le condizioni economiche pattuite nel documento di sintesi allegato al contratto di c/c ordinario n. 631305.28 (già 691.16) del 3/3/2008, ove risulta determinato in modo specifico il “TAN 9,500% e TAE 9,843 per SBF”, affermando di contro che i rapporti sono disciplinati da due diversi contratti.
A riguardo occorre innanzitutto rilevare che il Tribunale, aderendo alle considerazioni svolte dal nominato CTU, non ha affermato l'autonomia dei due rapporti di conto corrente e di anticipo fatture
SBF, avendo di contro il consulente d'ufficio rilevato che le anticipazioni concesse dalla si Pt_1
atteggiano come linee di credito autoliquidanti, risultando le anticipazioni “girocontate” sul conto corrente ordinario. L'accertamento, quindi, esula del tutto dalla questione relativa alla natura autonoma del conto anticipi fatture SFB e della conseguente autonoma azionabilità del relativo saldo. Nella
specie, quindi, non è in discussione l'applicazione del principio di diritto per cui i conti anticipi
“sovente … non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei
finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Si è, così, rilevato come su di Pt_1
essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in
volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che
riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del
mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme
anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite pagina 10 di 18 dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il Pt_1
correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le
anticipazioni affluiscono mediante "giroconto" (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche
di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole
operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro so/vendo, oppure con
mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno 2020, n. 11524). In tali
evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale
ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti
eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in «dare» le Pt_1
anticipazioni erogate al correntista ed in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito
sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile
atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal
saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle
anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di
corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo
finale” (da ultimo vedi Cass. ord. n. 14321 del 05/05/2022).
In discussione è invece sono le condizioni in concreto applicabili al rapporto anticipi fatture e l'individuazione del documento contrattuale in cui risultano consacrate.
Alla luce delle precisazioni che precedono il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal primo giudice. Ed invero, con il contratto quadro del 3/8/2008 (cfr. all. 8 all'atto di citazione di primo grado) le parti hanno inteso disciplinare pagina 11 di 18 ma non le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto di anticipi su fatture, in relazione al quale nella stessa data è stato sottoscritto un diverso documento contrattuale (poi modificato con il sopra ricordato accordo di modifica del 8/10/2008), teso a disciplinare
Alla luce del rilievo che precede correttamente il Tribunale ha ritenuto di non poter desumere le condizioni economiche applicabili al rapporto di anticipo fatture SBF dal contratto di conto corrente,
non potendosi fare applicazione dei principi di eterointegrazione affermati dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. sent. n. 27836 del 22/11/2017), mancando nella specie il presupposto per procedere a ciò e cioè la necessaria “'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
"contratto figlio"”. Come evidenziato il contatto quadro non disciplina il conto anticipi.
In terzo luogo, la appellante censura il capo di condanna in esame per non avere la società Pt_1
correntista assolto l'onere probatorio posto a suo carico, non avendo prodotto gli estratti conto relativi pagina 12 di 18 al conto anticipi, ma solo una serie di contabili relative a singole operazioni di anticipo inidonee alla ricostruzione dell'articolato rapporto.
A riguardo occorre rilevare che a fronte della specifica allegazione svolta dall'appellata società che la
“non inviava né formava gli estratti conto ma mere contabili di accensione, proroga, estinzione Pt_1
parziale/totale di ogni anticipo, su cui venivano contabilizzati gli interessi, commissioni e spese che, a
loro volta, venivano addebitati sul conto ordinario n 631305.28 (ex 691.16). Tali contabili sono state
tutte depositate e contengono peraltro indicazione analitica di tutti le voci, commissioni e interessi per
tempo applicati” (cfr. pag. 5 prima memoria ex art. 183 , la appellante nulla ha CP_1 Pt_1
specificamente dedotto a riguardo, limitandosi a ribadire il rilievo del mancato assolvimento dell'onere probatorio (cfr. pag. 3 della seconda memoria ex art. 183 depositata dalla . In applicazione del Pt_1
principio di cui all'art. 115 c.p.c. deve quindi ritenersi accertato, in quanto non specificamente contesto,
da un lato il mancato invio nel corso del tempo degli estratti conto de quibus, dall'altro lato che le contabili prodotte rappresentano tutte le operazioni di anticipo transitate sul conto anticipi in oggetto.
Inoltre, occorre rilevare che a fronte della richiesta ex art. 119 TUB, tra l'altro, della documentazione in oggetto la ha dichiarato di averne consegnata solo parte, non essendone in possesso “per effetto Pt_1
delle varie incorporazioni avvenute negli anni”, sicché l'eccezione di parziarietà appare formulata in termini del tutto apodittici.
Orbene, poiché costituisce principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. Cass. ord. n. 22290 del 25/07/2023) quello per cui è sempre possibile per il giudice di merito
“ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire
indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui
sono stati prodotti gli estratti”. Nella specie le contabili prodotte contengono indicazione analitica di tutte le voci, commissioni e interessi per tempo applicati e gli importi poi addebitati e regolati sul conto ordinario n 631305.28 (già n. 691.16) sul quale trovano riscontro (cfr. relazione di CTU pagg. 20 e ss.).
Anche il rilievo in esame deve pertanto essere disatteso. pagina 13 di 18 Infine, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 631305.28 la appellante lamenta Pt_1
l'erroneità dell'affermata mancata pattuizione del tasso debitore intra fido, con conseguente applicazione del tasso di interesse sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
Assume l'appellante che, non essendo mai stata concessa mai concessa un'apertura di credito e non avendo la società correntista “mai eccepito, e tanto meno provato, l'illegittimità del tasso di interesse
intra fido”, in parte qua la decisione sarebbe non solo erronea, ma anche in “violazione del principio
sancito dagli artt. 99 e 112 c.p.c.”.
In relazione al secondo profilo di doglianza il Collegio si limita a rilevare che costituisce principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui la nullità del titolo negoziale posto a base della domanda è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. (anche in sede di gravame)
qualora sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto, non integrando l'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione dell'art. 117 TUB una eccezione in senso stretto, purché fondata su elementi già acquisiti al giudizio (cfr. Cass. ord.
n. 350 del 09/01/2013).
Sotto il primo profilo occorre preliminarmente rilevare che il capo di sentenza in esame è stato,
contrariamente a quanto affermato dalla società appellata, specificamente impugnato dalla Pt_1
appellante a pag. 21-22 dell'appello.
Nel merito il motivo tuttavia si appalesa infondato.
In punto di diritto questa Corte ritiene di aderire, condividendolo, all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte per cui “in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il
rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente
debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane
conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi
diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari,
attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla pagina 14 di 18 correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una
delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un
accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità
esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 2338 del 24/1/2024).
Nel caso di specie l'esistenza e l'entità degli affidamenti concessi tempo per tempo dalla trovano Pt_1
adeguato riscontro probatorio non solo e non tanto nella circostanza che la abbia tollerato “un Pt_1
saldo pressoché sempre negativo per tutto il periodo esaminato”, quanto piuttosto “nell'indicazione di
differenti aliquote dei tassi applicate su scaglioni progressivi di numeri debitori, l'indicazione del
valore delle basi di calcolo della CMS, l'addebito di commissioni varie. In particolare, con riferimento
alla commissione di massimo scoperto, applicata fino a II trimestre 2009, si desume chiaramente che
l'importo del fido era pari a € 100.000,00” risultando indicato detto importo quale base di calcolo della commissione. Detto importo trova a sua volta riscontro nell'analisi delle risultanze della Centrale
Rischi della Banca d'Italia, laddove per la categoria rischi a revoca viene indicato un affidamento pari ad € 100.000 concesso da (originaria titolare dei rapporti dedotti in giudizio). La Pt_1 CP_3
circostanza che la comunicazione de qua sia priva di riferimento al numero di conto corrente oggetto di giudizio appare irrilevante, non avendo la appellante neppure affermato l'esistenza, con Pt_1
riferimento all'epoca della comunicazione in esame, di ulteriori rapporti di conto corrente tra
[...]
e la appellata società ad essa pervenuti a seguito di operazioni di fusione, circostanza CP_4
non desumibile neppure dalla documentazione acquisita in giudizio.
Per il periodo successivo (III trimestre 2009) l'affidamento può essere ragionevolmente individuato,
come rilevato dal CTU sulla base “dell'importo addebitato a titolo di corrispettivo sull'accordato,
introdotto dal legislatore in sostituzione della c.m.s. con l'articolo 2 bis del D.L. 29.11.2008 n. 185
come convertito dalla Legge n. 2 del 28.1.2009. Il corrispettivo è stabilito in ragione del 0,5%
pagina 15 di 18 dell'accordato e, poiché l'importo addebitato trimestralmente è pari ad € 750,00 se ne deduce il valore
del fido che è pari € 150.000”.
Le conclusioni raggiunte trovano ulteriore conferma nei documenti provenienti dalla Banca e indicanti l'esistenza di affidamenti prodotti dalla appellata società sub doc. n. 17 G e 17 H in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c..
Le conclusioni raggiunte impongono la conferma dell'accertata nullità parziale del contratto di conto corrente laddove non indica la misura del tasso di interesse debitore intra fido applicabile al rapporto dedotto in giudizio.
Il motivo di appello deve pertanto essere integralmente rigettato.
Infine, non meritevole di accoglimento è anche l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale la
Banca lamenta l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 1284 comma quarto c.c..
La prospettazione dell'appellante per cui la richiamata disposizione “debba trovare applicazione per i
soli crediti di natura contrattuale, e non anche per quelli sorti ex lege, quale il credito per la
ripetizione di un indebito oggettivo”, non è condivisibile alla luce dell'ormai consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 7677 del 22/03/2025) per cui “Il
saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte
contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e,
quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza
iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere
imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione”.
In conclusione, stante l'integrale rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla società appellata, in parziale modifica della sentenza impugnata
[...]
deve essere condannata al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
complessiva somma di € 254.580,50 (pari ad € 246.728,64, già accertata in primo grado maggiorata di
€ 1.688,90 per rimesse solutorie calcolate sul conto ordinario ed € 6.162,96 per rimesse solutorie pagina 16 di 18 calcolate sul conto anticipi, come risultanti dalla relazione di CTU in relazione alle quali è stata rigettata l'eccezione di prescrizione), oltre interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. dal
3/3/2021 (data di proposizione della domanda giudiziale) al saldo.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore con esclusione della fase trattazione/istruttoria in quanto non svolta, nonché
distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 332 del 26/04/2024 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello principale proposto da e in accoglimento Parte_1
dell'appello incidentale condanna la predetta al pagamento in favore di al pagamento Pt_1 CP_1
della complessiva somma di € 254.580,50, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal 3/3/2021
al saldo;
condanna al rimborso in favore dell'appellata delle spese di lite, Parte_1
liquidate nella misura di € 10.355,50, di cui € 355,50 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29/10/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco pagina 17 di 18 pagina 18 di 18