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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7603/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa ON ER, in esito all'udienza del 12 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7603/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1 [...]
, rappresento e difeso dall'avvocato Maria Elena Scalisi come da procura C.F._1 in atti
OPPONENTE
E
in persona del suo Presidente pro tempore, C.F. , anche quale mandata- CP_1 P.IVA_1 rio di Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
Controparte_3
, in persona del suo Direttore Regionale e legale rappresentante pro tempore,
[...]
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Maugeri P.IVA_2
, C.F./P. IVA: , in persona del Controparte_4 P.IVA_3
Responsabile Contenzioso Sicilia pro tempore, giusta procura speciale autenticata per atto in pagina 1 di 13 Notaio in Roma, rep. n. 177893 racc. n. 11776 del 28/04/2022, rappre- Persona_1 sentata e difesa dall'avvocato Antonietta Platania
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con istanza depositata in data 20 novembre 2024 l' , atteso il Controparte_4
mancato pagamento rateale previsto dalla definizione agevolata con conseguente decadenza dal beneficio di legge, ha chiesto revocare la sospensione e disporre la prosecuzione del giudizio, già sospeso con ordinanza dell'8 novembre 2023 ex art. 1, comma 236, legge
197/2022 per adesione della parte ricorrente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi da 231 a 252 legge 197/2022 (c.d. rottamazione quater).
Al riguardo, con ricorso depositato in data 26 agosto 2022, aveva premesso Parte_1 che in data 8 giugno 2022, l'Agente della Riscossione aveva notificato intimazione di pagamento n. 293 2022 9011142706 000, con cui era stato richiesto il pagamento di n. 2 cartelle di pagamento e n. 5 avvisi di addebito, portanti crediti contributivi e per CP_1 CP_3 annualità diverse.
Aveva eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e, in particolare, dell'avviso di accertamento, che avrebbe garantito al contribuente la conoscenza degli atti allo stesso destinati in modo da fornire chiarimenti o eventualmente effettuare i pagamenti o comunque contestare quanto indebitamente richiesto.
Aveva eccepito altresì l'omessa o irregolare notifica delle cartelle esattoriali e la decadenza dell'ente creditore e del concessionario dall'esercizio rispettivamente del potere impositivo tramite la formazione e la consegna dei ruoli e del potere di esazione tramite la notifica dei relativi titoli.
Aveva eccepito, infine, la prescrizione dei crediti pretesi, risalenti ad anni dal 2011 al
2017, per l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi quali atti interruttivi e che, laddove fossero stati notificati nelle date indicate dall'atto impugnato, il credito previdenziale contenuto in ciascun titolo si sarebbe comunque prescritto, non essendo stato il termine pagina 2 di 13 quinquennale di prescrizione più interrotto dall'agente della riscossione da tale momento fino alla data di notifica dell'intimazione opposta.
Aveva chiesto, pertanto, “1) PRELIMINARMENTE SOSPENDERE
L'ESECUTIVITÀ della intimazione di pagamento opposta in parte qua e degli atti unitamente ad essa impugnati data la loro illegittimità e/o nullità che si rappresenta già cartolare ed atteso che ricorrono i presupposti sia del fumus (omessa notifica, prescrizione
e decadenza) nonché per l'altro presupposto del periculum costituito dal grave pregiudizio alla sua sfera patrimoniale a cui il ricorrente andrebbe incontro nella ipotesi più che probabile per la quale l'Esattoria procedesse nella riscossione coattiva delle somme con le infauste conseguenze a tutti noi note (iscrizione di ipoteca e/o fermo) considerato il più cospicuo importo portato dai predetti ruoli;
2) NEL MERITO e con la decisione finale ritenere illegittimi sia l'intimazione di pagamento che gli atti pregressi impugnati per i motivi di cui in narrativa e quindi dichiararli nulli e/o annullarli;
3) CONDANNARE gli enti impositori nonché l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore alle CP_5
spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. CP_ L' costituitosi in giudizio tempestivamente con memoria depositata in data 12 maggio 2023, aveva eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di
[...]
trattandosi di crediti maturati e accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non CP_2 oggetto di cessione ex art. 13 L. n. 448/1998 e successive modifiche;
ha eccepito, ancora,
l'inammissibilità dell'opposizione alle cartelle e agli avvisi di addebito ex art. 24 D. Lgs. n.
46/1999 e nel merito l'infondatezza delle domande attoree.
Quanto all'eccezione di prescrizione, aveva dedotto che il relativo termine quinquennale deve comunque ritenersi sospeso in ossequio a quanto disposto dalla normativa emergenziale, emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus, per un periodo di 542 giorni complessivi, tenuto conto cui della sommatoria dei termini previsti dalla disciplina specifica della sospensione della prescrizione dei crediti previdenziali e di quelli fissati dalla disciplina di sospensione dell'attività di riscossione esattoriale. Per cui, avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito opposti, il termine di prescrizione non poteva ritenersi pagina 3 di 13 spirato: ha insistito, quindi, perché venisse ordinata ad l'esibizione degli atti esattoriali CP_5
medio tempore compiuti.
Aveva chiesto pertanto “… preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e disporne l'estromissione, condannando parte ricorrente al rimborso CP_6 delle spese e competenze di lite in suo favore. Dichiarare inammissibile, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria e confermare gli avvisi di addebito e gli altri atti esattoriali opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. Con il favore di spese ed onorari di causa”.
Si era costituito, altresì, l' con memoria tempestivamente depositata il 12 CP_3 maggio 2023, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. per attività spettanti all'agente della riscossione, la cui eventuale omissione non poteva quindi essere addebitata all'ente impositore. Ha eccepito comunque l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 per l'inutile decorrenza del termine ivi fissato.
Aveva così concluso: “… 2. In via pregiudiziale, in ordine all'esecuzione, agli atti esecutivi e ai rilievi formali e/o notifica delle cartelle, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la CP_3 decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D. Lgs.46/99 e 617 c.p.c.; 3.
Sempre in via pregiudiziale, in ordine al ruolo e ai rilievi nel merito della pretesa creditoria, dichiarare, comunque ed in ogni caso, la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art.24 D.
Lgs.46/99; 4. In via principale, nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto Parte_1 CP_3 che in diritto, trattandosi di titoli comunque non prescritti, così confermando la CP_3
legittimità delle suindicate iscrizioni a ruolo e delle conseguenti cartelle esattoriali e CP_3
degli atti ad essi presupposti e/o consequenziali;
in subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' , con condanna del ricorrente al pagamento CP_3
del dovuto per contributi previdenziali non versati all' .
5. Condannare il ricorrente CP_3
pagina 4 di 13 opponente al pagamento delle intere spese di giudizio;
in subordine, totale compensazione delle stesse”.
si era costituita tempestivamente in data 12 maggio 2023, eccependo CP_5
l'inammissibilità del ricorso in opposizione per deposito tardivo rispetto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata. Aveva inoltre dedotto la propria carenza di responsabilità rispetto a tutta la fase antecedente la consegna del ruolo, essendo l'ente impositore unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente.
Nel merito, aveva allegato la rituale notifica delle cartelle di pagamento con la conseguente cristallizzazione del credito contributivo ivi portato, anche ai fini della prescrizione anteriore, per la mancata opposizione nei termini di legge.
Con riferimento agli avvisi di addebito, l'agente si era limitato ad allegare le date di notifica, siccome documentate dall'estratto di ruolo, precisando che la prova della loro regolarità doveva comunque essere fornita dall'ente impositore, che le aveva effettuate direttamente.
Con riferimento, infine, all'eccezione di prescrizione successiva, aveva evidenziato che la stessa era stata interrotta giacché – anche in considerazione della sospensione dell'attività esattoriale disposta nel periodo emergenziale – tra la data di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e quella dell'intimazione opposta non sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale.
In conclusione, aveva chiesto “in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'azione per tardiva proposizione avverso l'intimazione di pagamento;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'azione perché tardiva;
- nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
In corso di causa, parte ricorrente aveva allegato alle note telematiche del 2 novembre
2023 provvedimento con cui aveva accolto l'istanza di definizione agevolata ex L. n. CP_5
197/2022 (rottamazione quater) del 21 maggio 2023, dichiarando altresì di rinunciare al giudizio in corso, come da impegno contestualmente assunto, e chiedendo la cessazione della materia del contendere e, pertanto, con ordinanza resa all'esito dell'udienza dell'8 novembre
2023, è stata disposta la sospensione del giudizio come per legge.
pagina 5 di 13 A seguito dell'istanza del 20 novembre 2024, aveva presentato istanza di CP_5
prosecuzione e in esito all'udienza del 16 luglio 2025, presenti tutte le parti costituite, la causa è stata rinviata per discussione e decisione.
In esito all'udienza del 12 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note di tutte le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto che ex art. 1, comma 236, legge 197/2022 “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Non sfugge al decidente essere intervenuto nelle more del giudizio l'art. 12 bis1 d.l.
84/2025 convertito nella legge 108/2025 avente ad oggetto “norme di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata”, nonché la pendenza innanzi alle Sezioni Unite relativamente all'interpretazione dell'art. 1, comma 236,
pagina 6 di 13 legge 197/2022 e alla possibilità di estinguere il giudizio in esito al pagamento di tutte le rate o di una sola rata.
La norma in esame e le questioni sollevate innanzi alle Sezioni Unite risultano irrilevanti nel caso di specie dal momento che il giudizio è stato sospeso in applicazione letterale del comma 236, primo periodo, “… dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute” e manca in atti prova dei pagamenti effettuati, avendo parte ricorrente versato in atti unicamente la comunicazione delle somme dovute, senza documentazione alcuna dei pagamenti effettuati.
Risulta pertanto doverosa la revoca della sospensione e la prosecuzione del giudizio.
Al riguardo, il concessionario – a prova del mancato rispetto dei termini previsti dalla comunicazione di accoglimento della chiesta definizione agevolata – ha corredato l'istanza di prosecuzione del giudizio con un estratto di ruolo aggiornato, dal quale si evincono i debiti contributivi del ancora esistenti e non soddisfatti, tra cui quelli portati dai titoli Parte_1 sottostanti l'intimazione opposta.
A contestazione di ciò, parte ricorrente allega di aver ottemperato al pagamento di tutte le rate medio tempore scadute, tuttavia limitandosi a produrre lista dei documenti cartelle/avvisi che risultano pagati a partire dall'anno 2000, senza però attestare l'effettivo versamento dei ratei alle scadenze fissate nella comunicazione di . CP_5
È appena il caso di osservare che la circostanza che nella colonna “da pagare” sia indicato l'importo 0,00 non consente di ritenere provato il pagamento laddove l'importo dovuto non risulti sgravato ma appunto “sospeso” in pendenza dei pagamenti rateali o comunque della sospensione già prevista inaudita altera parte nel decreto di fissazione di udienza del presente giudizio.
In mancanza di prova dei pagamenti ha luogo la decadenza dal beneficio prevista dal comma 244, art. 1 L. n. 197/2022 secondo cui “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui
è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano
pagina 7 di 13 l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”.
Ciò premesso, deve in via preliminare rilevarsi il difetto di legittimazione passiva di quanto al merito, ivi considerando anche l'eccezione di prescrizione formulata da parte CP_5 ricorrente.
E invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, “...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Controparte_4
Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero Controparte_7 destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data
26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda).
Va, altresì, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di essendo Controparte_2 pacifico che l' ha ceduto alla società i propri crediti tramite sei operazioni di CP_1 cartolarizzazione, effettuate tra il 1999 e il 2005, sicché, trattandosi – nella specie – di crediti per annualità successive alla data predetta, difetta la legittimazione passiva della società medesima siccome eccepita dall' . CP_1
Deve poi dichiararsi, sempre in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in opposizione quanto ai vizi formali dell'intimazione de qua per la quale conserva la CP_5 propria legittimazione passiva (asserita mancata notifica dell'avviso di accertamento) giacché proposta in data 26 agosto 2022, oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della stessa intimazione (18 giugno 2022).
Tanto argomentato, si osserva, nel merito, che oggetto della presente controversia – per quanto qui di interesse – è un'opposizione a intimazione di pagamento per asserita mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottostanti al fine di far valere il decorso del termine di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione impugnata per assenza di atti interruttivi.
pagina 8 di 13 Tale azione – opposizione a ruolo recuperatoria – va proposta entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione, sempre che non si accerti la pretestuosità dell'eccezione di mancata notifica delle cartelle.
Ebbene, nel caso di specie, la notifica dell'intimazione di pagamento in data 18 giugno 2022 costituisce il dies a quo per la proposizione dell'opposizione a ruolo in funzione recuperatoria, che tuttavia andava proposta entro il termine dei successivi quaranta giorni (28 luglio 2022), ampiamente spirato al momento del deposito del presente ricorso in data 26 agosto 2022.
L'opposizione a ruolo è pertanto inammissibile con conseguente irretrattabilità dei crediti contributivi portati dalle cartelle sottostanti all'intimazione impugnata.
Parte ricorrente ha altresì sollevato eccezione di prescrizione successiva a voler ritenere notificate le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione (“Tuttavia anche nella non temuta ipotesi che le cartelle antistanti l'intimazione oggi opposta siano state notificate e anche a voler considerare validamente notificati altri atti interruttivi dei termini di prescrizione come per esempio comunicazioni di gravami vari, da allora alla data di notifica dell'atto oggi gravata il termine di prescrizione che nel frattempo aveva ricominciato a decorrere è nuovamente spirato (c.d. prescrizione ex post” – v. pag. 7 ricorso introduttivo).
A tal proposito, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente a oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. È ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n.
335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della pagina 9 di 13 prescrizione.
Tanto premesso, a fronte della prospettazione della parte ricorrente, che ha assunto in primis l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, gli enti resistenti hanno versato in atti documentazione comprovante le effettuate notifiche degli atti presupposti.
In particolare, dalla documentazione prodotta dagli enti resistenti, si evince che la cartella di pagamento n. 293 2016 0059314188 000 è stata notificata il 06/09/2016 e la n.
293 2017 0023932123 000 è stata notificata il 04/09/2017, entrambe via pec all'indirizzo
(v. produzione ). Email_1 CP_5
Parimenti, risulta che anche gli avvisi di addebito sono stati notificati al superiore indirizzo di posta elettronica certificata, e precisamente: l'avviso di addebito n. 593 2016
000479450 000 in data 03/04/2016, l'avviso di addebito n. 593 2 2016 0003269147 000 in data 24/05/2016; l'avviso di addebito n. 593 2016 0004565786 000 in data 25/10/2016;
l'avviso di addebito n. 593 2016 0005008853 000 in data 05/11/2016; l'avviso di addebito n. 593 2016 0008664258 000 in data 08/01/2017 (v. produzione ). CP_1
Tali notifiche devono considerarsi valide e regolari anche in assenza di specifiche contestazioni da parte del ricorrente successive alla produzione documentale predetta: lo stesso infatti ha solo rilevato la presentazione e il successivo accoglimento dell'istanza di rottamazione quater senza dedurre specificamente alcunché sulla regolarità e sulla validità delle notifiche su indicate.
Ciò posto, va comunque esaminato e disatteso il motivo di opposizione relativo al-
l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione successiva, nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente, configurandosi un'opposizione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine decadenziale.
Al riguardo, va ribadita l'applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 co. 9 L. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di
pagina 10 di 13 prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1 crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_3 modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
Quanto alle somme aggiuntive, va poi precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass.
2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U. 5076/2015).
Nella specie, ad avviso di questo giudicante, nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalle incontestate – e non più contestabili – date di notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito de quibus (id est: rispettivamente le cartelle il 16/09/2016
e il 04/09/2017; gli avvisi il 03/04/2016, il 24/05/2016, il 25/10/2016 e l'08/01/2017), tenuto della notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data 08/06/2022 e del deposito dell'odierno ricorso in data 26/08/2022.
A tal proposito, occorre considerare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G. – est. dott.ssa P.
Mirenda – a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti
pagina 11 di 13 dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni (pari a complessivi 542 giorni) al termine finale di prescrizione di ciascun titolo (cfr. sentenza n.
292/ 2023 del Tribunale di Catania, cit.).
In conclusione, alla data di notifica dell'intimazione opposta (8 giugno 2022) – alcuna prescrizione successiva può dirsi maturata, considerando dies a quo quello di notifica di ogni titolo opposto e tenendo conto, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19.
In definitiva, il ricorso va rigettato, assorbita ogni altra questione.
Parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' e dell' . Esse sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 e s.m.i. CP_1 CP_3 con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia con riguardo ai crediti contributivi di ciascun ente.
pagina 12 di 13 Va disposta la compensazione delle spese di lite nei confronti di attesa Controparte_2 la difesa comune con . CP_1
Va altresì disposta la compensazione delle spese nei confronti dell'agente della riscossione, privo di legittimazione tenuto conto delle oscillazioni della giurisprudenza in materia e della pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta nelle more del giudizio (Cass. Sez.
Un. n. 7514/2022).
p.q.m.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 26 agosto 2022 nei confronti dell' Controparte_4
e in persona dei legali rappresentanti pro tempore, uditi i
[...] CP_3 CP_1 CP_2 procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell' e del- CP_1
l' che liquida rispettivamente in € 2.695,50 e in € 1310,00 per compensi CP_3 professionali;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti di e dell'agente della CP_2 riscossione.
Catania, 17 novembre 2025 Il Giudice del lavoro
ON ER
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte nel giudizio ovvero, Controparte_4 in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa ON ER, in esito all'udienza del 12 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7603/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1 [...]
, rappresento e difeso dall'avvocato Maria Elena Scalisi come da procura C.F._1 in atti
OPPONENTE
E
in persona del suo Presidente pro tempore, C.F. , anche quale mandata- CP_1 P.IVA_1 rio di Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
Controparte_3
, in persona del suo Direttore Regionale e legale rappresentante pro tempore,
[...]
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Maugeri P.IVA_2
, C.F./P. IVA: , in persona del Controparte_4 P.IVA_3
Responsabile Contenzioso Sicilia pro tempore, giusta procura speciale autenticata per atto in pagina 1 di 13 Notaio in Roma, rep. n. 177893 racc. n. 11776 del 28/04/2022, rappre- Persona_1 sentata e difesa dall'avvocato Antonietta Platania
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con istanza depositata in data 20 novembre 2024 l' , atteso il Controparte_4
mancato pagamento rateale previsto dalla definizione agevolata con conseguente decadenza dal beneficio di legge, ha chiesto revocare la sospensione e disporre la prosecuzione del giudizio, già sospeso con ordinanza dell'8 novembre 2023 ex art. 1, comma 236, legge
197/2022 per adesione della parte ricorrente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi da 231 a 252 legge 197/2022 (c.d. rottamazione quater).
Al riguardo, con ricorso depositato in data 26 agosto 2022, aveva premesso Parte_1 che in data 8 giugno 2022, l'Agente della Riscossione aveva notificato intimazione di pagamento n. 293 2022 9011142706 000, con cui era stato richiesto il pagamento di n. 2 cartelle di pagamento e n. 5 avvisi di addebito, portanti crediti contributivi e per CP_1 CP_3 annualità diverse.
Aveva eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e, in particolare, dell'avviso di accertamento, che avrebbe garantito al contribuente la conoscenza degli atti allo stesso destinati in modo da fornire chiarimenti o eventualmente effettuare i pagamenti o comunque contestare quanto indebitamente richiesto.
Aveva eccepito altresì l'omessa o irregolare notifica delle cartelle esattoriali e la decadenza dell'ente creditore e del concessionario dall'esercizio rispettivamente del potere impositivo tramite la formazione e la consegna dei ruoli e del potere di esazione tramite la notifica dei relativi titoli.
Aveva eccepito, infine, la prescrizione dei crediti pretesi, risalenti ad anni dal 2011 al
2017, per l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi quali atti interruttivi e che, laddove fossero stati notificati nelle date indicate dall'atto impugnato, il credito previdenziale contenuto in ciascun titolo si sarebbe comunque prescritto, non essendo stato il termine pagina 2 di 13 quinquennale di prescrizione più interrotto dall'agente della riscossione da tale momento fino alla data di notifica dell'intimazione opposta.
Aveva chiesto, pertanto, “1) PRELIMINARMENTE SOSPENDERE
L'ESECUTIVITÀ della intimazione di pagamento opposta in parte qua e degli atti unitamente ad essa impugnati data la loro illegittimità e/o nullità che si rappresenta già cartolare ed atteso che ricorrono i presupposti sia del fumus (omessa notifica, prescrizione
e decadenza) nonché per l'altro presupposto del periculum costituito dal grave pregiudizio alla sua sfera patrimoniale a cui il ricorrente andrebbe incontro nella ipotesi più che probabile per la quale l'Esattoria procedesse nella riscossione coattiva delle somme con le infauste conseguenze a tutti noi note (iscrizione di ipoteca e/o fermo) considerato il più cospicuo importo portato dai predetti ruoli;
2) NEL MERITO e con la decisione finale ritenere illegittimi sia l'intimazione di pagamento che gli atti pregressi impugnati per i motivi di cui in narrativa e quindi dichiararli nulli e/o annullarli;
3) CONDANNARE gli enti impositori nonché l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore alle CP_5
spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. CP_ L' costituitosi in giudizio tempestivamente con memoria depositata in data 12 maggio 2023, aveva eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di
[...]
trattandosi di crediti maturati e accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non CP_2 oggetto di cessione ex art. 13 L. n. 448/1998 e successive modifiche;
ha eccepito, ancora,
l'inammissibilità dell'opposizione alle cartelle e agli avvisi di addebito ex art. 24 D. Lgs. n.
46/1999 e nel merito l'infondatezza delle domande attoree.
Quanto all'eccezione di prescrizione, aveva dedotto che il relativo termine quinquennale deve comunque ritenersi sospeso in ossequio a quanto disposto dalla normativa emergenziale, emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus, per un periodo di 542 giorni complessivi, tenuto conto cui della sommatoria dei termini previsti dalla disciplina specifica della sospensione della prescrizione dei crediti previdenziali e di quelli fissati dalla disciplina di sospensione dell'attività di riscossione esattoriale. Per cui, avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito opposti, il termine di prescrizione non poteva ritenersi pagina 3 di 13 spirato: ha insistito, quindi, perché venisse ordinata ad l'esibizione degli atti esattoriali CP_5
medio tempore compiuti.
Aveva chiesto pertanto “… preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e disporne l'estromissione, condannando parte ricorrente al rimborso CP_6 delle spese e competenze di lite in suo favore. Dichiarare inammissibile, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria e confermare gli avvisi di addebito e gli altri atti esattoriali opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. Con il favore di spese ed onorari di causa”.
Si era costituito, altresì, l' con memoria tempestivamente depositata il 12 CP_3 maggio 2023, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. per attività spettanti all'agente della riscossione, la cui eventuale omissione non poteva quindi essere addebitata all'ente impositore. Ha eccepito comunque l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 per l'inutile decorrenza del termine ivi fissato.
Aveva così concluso: “… 2. In via pregiudiziale, in ordine all'esecuzione, agli atti esecutivi e ai rilievi formali e/o notifica delle cartelle, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la CP_3 decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D. Lgs.46/99 e 617 c.p.c.; 3.
Sempre in via pregiudiziale, in ordine al ruolo e ai rilievi nel merito della pretesa creditoria, dichiarare, comunque ed in ogni caso, la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art.24 D.
Lgs.46/99; 4. In via principale, nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto Parte_1 CP_3 che in diritto, trattandosi di titoli comunque non prescritti, così confermando la CP_3
legittimità delle suindicate iscrizioni a ruolo e delle conseguenti cartelle esattoriali e CP_3
degli atti ad essi presupposti e/o consequenziali;
in subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' , con condanna del ricorrente al pagamento CP_3
del dovuto per contributi previdenziali non versati all' .
5. Condannare il ricorrente CP_3
pagina 4 di 13 opponente al pagamento delle intere spese di giudizio;
in subordine, totale compensazione delle stesse”.
si era costituita tempestivamente in data 12 maggio 2023, eccependo CP_5
l'inammissibilità del ricorso in opposizione per deposito tardivo rispetto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata. Aveva inoltre dedotto la propria carenza di responsabilità rispetto a tutta la fase antecedente la consegna del ruolo, essendo l'ente impositore unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente.
Nel merito, aveva allegato la rituale notifica delle cartelle di pagamento con la conseguente cristallizzazione del credito contributivo ivi portato, anche ai fini della prescrizione anteriore, per la mancata opposizione nei termini di legge.
Con riferimento agli avvisi di addebito, l'agente si era limitato ad allegare le date di notifica, siccome documentate dall'estratto di ruolo, precisando che la prova della loro regolarità doveva comunque essere fornita dall'ente impositore, che le aveva effettuate direttamente.
Con riferimento, infine, all'eccezione di prescrizione successiva, aveva evidenziato che la stessa era stata interrotta giacché – anche in considerazione della sospensione dell'attività esattoriale disposta nel periodo emergenziale – tra la data di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e quella dell'intimazione opposta non sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale.
In conclusione, aveva chiesto “in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'azione per tardiva proposizione avverso l'intimazione di pagamento;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'azione perché tardiva;
- nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
In corso di causa, parte ricorrente aveva allegato alle note telematiche del 2 novembre
2023 provvedimento con cui aveva accolto l'istanza di definizione agevolata ex L. n. CP_5
197/2022 (rottamazione quater) del 21 maggio 2023, dichiarando altresì di rinunciare al giudizio in corso, come da impegno contestualmente assunto, e chiedendo la cessazione della materia del contendere e, pertanto, con ordinanza resa all'esito dell'udienza dell'8 novembre
2023, è stata disposta la sospensione del giudizio come per legge.
pagina 5 di 13 A seguito dell'istanza del 20 novembre 2024, aveva presentato istanza di CP_5
prosecuzione e in esito all'udienza del 16 luglio 2025, presenti tutte le parti costituite, la causa è stata rinviata per discussione e decisione.
In esito all'udienza del 12 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note di tutte le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto che ex art. 1, comma 236, legge 197/2022 “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Non sfugge al decidente essere intervenuto nelle more del giudizio l'art. 12 bis1 d.l.
84/2025 convertito nella legge 108/2025 avente ad oggetto “norme di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata”, nonché la pendenza innanzi alle Sezioni Unite relativamente all'interpretazione dell'art. 1, comma 236,
pagina 6 di 13 legge 197/2022 e alla possibilità di estinguere il giudizio in esito al pagamento di tutte le rate o di una sola rata.
La norma in esame e le questioni sollevate innanzi alle Sezioni Unite risultano irrilevanti nel caso di specie dal momento che il giudizio è stato sospeso in applicazione letterale del comma 236, primo periodo, “… dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute” e manca in atti prova dei pagamenti effettuati, avendo parte ricorrente versato in atti unicamente la comunicazione delle somme dovute, senza documentazione alcuna dei pagamenti effettuati.
Risulta pertanto doverosa la revoca della sospensione e la prosecuzione del giudizio.
Al riguardo, il concessionario – a prova del mancato rispetto dei termini previsti dalla comunicazione di accoglimento della chiesta definizione agevolata – ha corredato l'istanza di prosecuzione del giudizio con un estratto di ruolo aggiornato, dal quale si evincono i debiti contributivi del ancora esistenti e non soddisfatti, tra cui quelli portati dai titoli Parte_1 sottostanti l'intimazione opposta.
A contestazione di ciò, parte ricorrente allega di aver ottemperato al pagamento di tutte le rate medio tempore scadute, tuttavia limitandosi a produrre lista dei documenti cartelle/avvisi che risultano pagati a partire dall'anno 2000, senza però attestare l'effettivo versamento dei ratei alle scadenze fissate nella comunicazione di . CP_5
È appena il caso di osservare che la circostanza che nella colonna “da pagare” sia indicato l'importo 0,00 non consente di ritenere provato il pagamento laddove l'importo dovuto non risulti sgravato ma appunto “sospeso” in pendenza dei pagamenti rateali o comunque della sospensione già prevista inaudita altera parte nel decreto di fissazione di udienza del presente giudizio.
In mancanza di prova dei pagamenti ha luogo la decadenza dal beneficio prevista dal comma 244, art. 1 L. n. 197/2022 secondo cui “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui
è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano
pagina 7 di 13 l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”.
Ciò premesso, deve in via preliminare rilevarsi il difetto di legittimazione passiva di quanto al merito, ivi considerando anche l'eccezione di prescrizione formulata da parte CP_5 ricorrente.
E invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, “...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Controparte_4
Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero Controparte_7 destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data
26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda).
Va, altresì, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di essendo Controparte_2 pacifico che l' ha ceduto alla società i propri crediti tramite sei operazioni di CP_1 cartolarizzazione, effettuate tra il 1999 e il 2005, sicché, trattandosi – nella specie – di crediti per annualità successive alla data predetta, difetta la legittimazione passiva della società medesima siccome eccepita dall' . CP_1
Deve poi dichiararsi, sempre in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in opposizione quanto ai vizi formali dell'intimazione de qua per la quale conserva la CP_5 propria legittimazione passiva (asserita mancata notifica dell'avviso di accertamento) giacché proposta in data 26 agosto 2022, oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della stessa intimazione (18 giugno 2022).
Tanto argomentato, si osserva, nel merito, che oggetto della presente controversia – per quanto qui di interesse – è un'opposizione a intimazione di pagamento per asserita mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottostanti al fine di far valere il decorso del termine di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione impugnata per assenza di atti interruttivi.
pagina 8 di 13 Tale azione – opposizione a ruolo recuperatoria – va proposta entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione, sempre che non si accerti la pretestuosità dell'eccezione di mancata notifica delle cartelle.
Ebbene, nel caso di specie, la notifica dell'intimazione di pagamento in data 18 giugno 2022 costituisce il dies a quo per la proposizione dell'opposizione a ruolo in funzione recuperatoria, che tuttavia andava proposta entro il termine dei successivi quaranta giorni (28 luglio 2022), ampiamente spirato al momento del deposito del presente ricorso in data 26 agosto 2022.
L'opposizione a ruolo è pertanto inammissibile con conseguente irretrattabilità dei crediti contributivi portati dalle cartelle sottostanti all'intimazione impugnata.
Parte ricorrente ha altresì sollevato eccezione di prescrizione successiva a voler ritenere notificate le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione (“Tuttavia anche nella non temuta ipotesi che le cartelle antistanti l'intimazione oggi opposta siano state notificate e anche a voler considerare validamente notificati altri atti interruttivi dei termini di prescrizione come per esempio comunicazioni di gravami vari, da allora alla data di notifica dell'atto oggi gravata il termine di prescrizione che nel frattempo aveva ricominciato a decorrere è nuovamente spirato (c.d. prescrizione ex post” – v. pag. 7 ricorso introduttivo).
A tal proposito, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente a oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. È ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n.
335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della pagina 9 di 13 prescrizione.
Tanto premesso, a fronte della prospettazione della parte ricorrente, che ha assunto in primis l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, gli enti resistenti hanno versato in atti documentazione comprovante le effettuate notifiche degli atti presupposti.
In particolare, dalla documentazione prodotta dagli enti resistenti, si evince che la cartella di pagamento n. 293 2016 0059314188 000 è stata notificata il 06/09/2016 e la n.
293 2017 0023932123 000 è stata notificata il 04/09/2017, entrambe via pec all'indirizzo
(v. produzione ). Email_1 CP_5
Parimenti, risulta che anche gli avvisi di addebito sono stati notificati al superiore indirizzo di posta elettronica certificata, e precisamente: l'avviso di addebito n. 593 2016
000479450 000 in data 03/04/2016, l'avviso di addebito n. 593 2 2016 0003269147 000 in data 24/05/2016; l'avviso di addebito n. 593 2016 0004565786 000 in data 25/10/2016;
l'avviso di addebito n. 593 2016 0005008853 000 in data 05/11/2016; l'avviso di addebito n. 593 2016 0008664258 000 in data 08/01/2017 (v. produzione ). CP_1
Tali notifiche devono considerarsi valide e regolari anche in assenza di specifiche contestazioni da parte del ricorrente successive alla produzione documentale predetta: lo stesso infatti ha solo rilevato la presentazione e il successivo accoglimento dell'istanza di rottamazione quater senza dedurre specificamente alcunché sulla regolarità e sulla validità delle notifiche su indicate.
Ciò posto, va comunque esaminato e disatteso il motivo di opposizione relativo al-
l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione successiva, nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente, configurandosi un'opposizione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine decadenziale.
Al riguardo, va ribadita l'applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 co. 9 L. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di
pagina 10 di 13 prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1 crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_3 modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
Quanto alle somme aggiuntive, va poi precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass.
2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U. 5076/2015).
Nella specie, ad avviso di questo giudicante, nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalle incontestate – e non più contestabili – date di notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito de quibus (id est: rispettivamente le cartelle il 16/09/2016
e il 04/09/2017; gli avvisi il 03/04/2016, il 24/05/2016, il 25/10/2016 e l'08/01/2017), tenuto della notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data 08/06/2022 e del deposito dell'odierno ricorso in data 26/08/2022.
A tal proposito, occorre considerare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G. – est. dott.ssa P.
Mirenda – a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti
pagina 11 di 13 dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni (pari a complessivi 542 giorni) al termine finale di prescrizione di ciascun titolo (cfr. sentenza n.
292/ 2023 del Tribunale di Catania, cit.).
In conclusione, alla data di notifica dell'intimazione opposta (8 giugno 2022) – alcuna prescrizione successiva può dirsi maturata, considerando dies a quo quello di notifica di ogni titolo opposto e tenendo conto, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19.
In definitiva, il ricorso va rigettato, assorbita ogni altra questione.
Parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' e dell' . Esse sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 e s.m.i. CP_1 CP_3 con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia con riguardo ai crediti contributivi di ciascun ente.
pagina 12 di 13 Va disposta la compensazione delle spese di lite nei confronti di attesa Controparte_2 la difesa comune con . CP_1
Va altresì disposta la compensazione delle spese nei confronti dell'agente della riscossione, privo di legittimazione tenuto conto delle oscillazioni della giurisprudenza in materia e della pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta nelle more del giudizio (Cass. Sez.
Un. n. 7514/2022).
p.q.m.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 26 agosto 2022 nei confronti dell' Controparte_4
e in persona dei legali rappresentanti pro tempore, uditi i
[...] CP_3 CP_1 CP_2 procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell' e del- CP_1
l' che liquida rispettivamente in € 2.695,50 e in € 1310,00 per compensi CP_3 professionali;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti di e dell'agente della CP_2 riscossione.
Catania, 17 novembre 2025 Il Giudice del lavoro
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pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte nel giudizio ovvero, Controparte_4 in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.