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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite in materia di lavoro iscritte ai nn. 1810/2019 e 1811/2019 R.G.
Promosse dalla
con sede legale in Lecce (P. I.V.A n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avvocato prof. Cataldo Balducci, presso il quale è elettivamente domiciliata
Opponente
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), entrambi
[...] CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Pilurzu e Luca Crotta, presso i quali sono elettivamente domiciliati
Opposti
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi depositati in data 3.5.2019 la Parte_1
(di seguito, per brevità, , ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in Pt_2
funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 311/2019 e n. 312/2019, entrambi del 25.3.2019, notificati in data 27.3.2019,
pronunciati su ricorso dei lavoratori e mediante i quali CP_2 CP_1
era stato ingiunto, rispettivamente, il pagamento dell'importo di euro 662,95 in favore
pagina 1 del e dell'importo di euro 541,34 in favore della oltre agli accessori ed CP_2 CP_1
alle spese del procedimento monitorio.
Il diritto alla corresponsione delle predette somme discende, a dire dei lavoratori,
dall'applicazione della clausola di armonizzazione contenuta nell'art. 27 C.C.N.L.
Vigilanza Privata, sezione Servizi Fiduciari.
A fondamento dei ricorsi in opposizione, di pressoché identico contenuto, poiché
proposti da due lavoratori interessati dalle medesime vicende, la ha addotto Pt_2
quanto segue.
I lavoratori in questione erano stati assunti dalla nell'ambito dell'affidamento Pt_2
del servizio di ausiliariato e dei servizi esecutivi con l'Università degli Studi di
Cagliari.
Sulla base di un accordo generale intervenuto con le OO.SS., la aveva Pt_2
riconosciuto ai lavoratori, prima inquadrati nel primo livello del C.C.N.L. Multiservizi,
l'inquadramento nel terzo livello di cui al predetto contratto collettivo e successivamente la qualifica di impiegato.
L'assunzione della ricorrente per ingiunzione era in regime di lavoro part-time CP_1
a 31 ore settimanali, poi ridotte a 25 ore settimanali, con decorrenza dal 1° agosto 2017,
su richiesta della medesima lavoratrice.
Anche l'assunzione del ricorrente per ingiunzione era in regime di lavoro CP_2
part-time a 31 ore settimanali.
Il rapporto lavorativo era stato da sempre regolato nell'ambito dell'affidamento dei servizi con l'Ente appaltante Università degli Studi di Cagliari, in virtù di affidamento da parte del nell'ambito della Convenzione Consip. CP_3
L'affidamento con l'Università era scaduto in data 30 aprile 2018, ed era stato quindi prorogato sino al 31 ottobre 2018, sulla base di singole proroghe mensili.
L'Università non aveva intrapreso alcuna procedura di gara, con conseguente disapplicazione delle eventuali clausole sociali previste dai C.C.N.L..
La era stata conseguentemente costretta a procedere ad una riduzione di Pt_2
personale per tutti i n. 132 dipendenti addetti ai servizi di ausiliariato presso l'Università, tra cui i ricorrenti per ingiunzione.
pagina 2 Per tale motivo oggettivo, documentale e di provenienza esterna alla propria sfera di controllo, la era stata costretta ad attivare, con comunicazione formale del 28 Pt_2
giugno 2018, una procedura di riduzione di personale ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991.
Detta procedura, esperita nei termini e nei modi di legge, si era conclusa il giorno 22
agosto 2018, con la sottoscrizione di un verbale davanti all' CP_4
I due ricorrenti per ingiunzione erano stati effettivamente licenziati con comunicazione dell'11 ottobre 2018 ed efficacia al 31 ottobre 2018, data di scadenza della proroga dell'affidamento.
L'Università non aveva quindi proceduto ad effettuare ulteriori proroghe dell'affidamento né tantomeno aveva ritenuto di formalizzare alcun tipo di procedura negoziale di affidamento del servizio, decidendo di aderire alla Convenzione CAT
Sardegna (“Servizi Integrati di Vigilanza Armata, portierato e altri servizi per tutte le amministrazioni della Regione Sardegna”).
Con comunicazione del 29 ottobre 2019, a pochi giorni dalla scadenza della proroga fissata alla data del 31 ottobre 2018, l'Università, in adesione al portale per le
Pubbliche Amministrazioni CAT aveva formalizzato l'ordine di fornitura per CP_4
l'attivazione del servizio e, nell'ambito della predetta convenzione CAT Sardegna, la era risultata aggiudicataria del servizio richiesto dall'Università. Pt_2
Nonostante non fosse affatto tenuta ad assorbire la platea dei lavoratori precedentemente addetti al servizio, nell'ottica dei principi generali di correttezza e buona fede, la aveva ritenuto di procedere all'assunzione ex novo dei lavoratori Pt_2
precedentemente addetti al differente e cessato affidamento intercorso con l'Università.
Di conseguenza, entrambi i lavoratori ricorrenti per ingiunzione erano stati effettivamente assunti ex novo dalla con contratto a tempo indeterminato a Pt_2
tempo parziale, con decorrenza dal 1° novembre 2018 e con applicazione del C.C.N.L.
Vigilanza Privata, sezione Servizi Fiduciari, del 28 febbraio 2014.
Tanto premesso in fatto, la società opponente ha eccepito, in primo luogo, la nullità
dei ricorsi per ingiunzione, in quanto carenti degli elementi di fatto previsti quali requisiti necessari ed indefettibili dall'art. 638 c.p.c. e 125 c.p.c..
pagina 3 Ed infatti, nell'esposizione dei fatti contenuta nei predetti ricorsi, le vicende di causa non erano state rappresentate in modo puntuale nei termini sopraindicati.
Parte opponente ha altresì rilevato la totale assenza delle condizioni di ammissibilità
del decreto ingiuntivo, in ragione della ravvisata inapplicabilità della clausola di armonizzazione dei trattamenti di cui al richiamato art. 27 del citato C.C.N.L..
Sul punto ha osservato come emergesse chiaramente, dalla semplice lettura del dato normativo, che si tratti di una clausola generale di armonizzazione valida nel caso in cui, in costanza di rapporto, la società datrice di lavoro, a parità di condizioni contrattuali, effettui una variazione unilaterale del C.C.N.L. applicato al rapporto lavorativo, e come, pertanto, nel caso di specie la siffatta clausola non potesse trovare applicazione, poiché si era verificata una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
2. In entrambe le cause, si sono rispettivamente costituiti i lavoratori opposti, i quali hanno richiesto, in vai principale, il rigetto dell'avversa opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto.
A tal proposito, hanno ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, essa fosse obbligata ad assorbire il personale già impiegato nel precedente appalto.
Pertanto, il rapporto di lavoro tra la società opponente e i due lavoratori opposti non era stato instaurato ex novo, ma era proseguito senza soluzione di continuità
nell'ambito del cambio appalto, con tutte le tutele garantite dall'ordinamento.
I lavoratori hanno inoltre domandato che, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse stato ritenuto applicabile il citato art. 27 del C.C.N.L. Servizi Fiduciari,
il giudice provvedesse all'adeguamento della retribuzione, nella medesima misura da essi richiesta con i ricorsi per ingiunzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della
Costituzione.
Sul punto, hanno allegato che la retribuzione prevista dal contratto collettivo da ultimo applicato era di gran lunga inferiore sia a quella riconosciuta, a parità di mansioni, dal contratto collettivo precedentemente applicato, sia a quella Parte_3
riconosciuta da altri contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, tra cui quello per i dipendenti di proprietari di fabbricati e quello del settore terziario.
pagina 4 3. Le cause riunite, istruite mediante produzioni documentali, sono state quindi tenute in decisione all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c..
******
4. Insieme ad altri soggetti interessati, i due lavoratori opposti hanno impugnato i rispettivi licenziamenti, intimati nei loro confronti all'esito della procedura di licenziamento collettivo richiamata dalla società opponente.
Come risulta dalla produzione da ultimo curata da parte opponente, il relativo procedimento, soggetto al rito c.d. , è stato definito da questo Tribunale con Per_1
sentenza di rigetto dell'impugnazione (n. 1347/2024 pubblicata il 21.10.2024).
Il Tribunale ha quindi confermato la legittimità della procedura di licenziamento collettivo attivata dalla e, conseguentemente, la legittimità dei licenziamenti Pt_2
intimati ai singoli dipendenti, fra cui gli odierni opposti.
L'art. 27 del C.C.N.L Vigilanza Privata, sezione Servizi Fiduciari, in forza del quale i due lavoratori hanno avanzato le rispettive pretese in sede monitoria, dispone come segue: “In sede di prima applicazione del presente contratto, i trattamenti economici saranno armonizzati sulla base del criterio dell'invarianza del trattamento della
medesima paga oraria ordinaria in essere.
Le eventuali differenze retributive globalmente considerate, favorevoli ai lavoratori
verranno calcolate e tradotte in un elemento economico che ricomprenda anche i
valori in denaro delle differenze tra istituti di carattere normativo.
Lo stesso elemento, costituito in un assegno ad personam mensile, per un numero di
12 mensilità da erogarsi per l'intera durata del contratto resterà assorbito dai futuri
aumenti contrattuali in misura corrispondente al 25% degli stessi in occasione di
ciascun rinnovo contrattuale”.
Come si evince dalla stessa rubrica (“Armonizzazione dei trattamenti”) e dal suo tenore letterale – si vedano i riferimenti alla “invarianza del trattamento” ed alla
“medesima paga oraria ordinaria in essere” – tale disposizione presuppone un rapporto di lavoro già in essere tra le parti, precedentemente disciplinato da un altro contratto collettivo, al quale succede il C.C.N.L. Vigilanza Privata, sezione Servizi
Fiduciari.
pagina 5 La ratio della disposizione è infatti quella di accordare una, sia pur limitata e transitoria, tutela ai lavoratori per l'ipotesi in cui il trattamento retributivo previsto da tale ultimo contratto collettivo sia per costoro sfavorevole rispetto a quello previsto dal precedente. Per ovviare a ciò, la predetta disposizione prevede la concessione in favore dei lavoratori di un assegno mensile ad personam per un numero di 12 mensilità.
Poiché, come stabilito dal Tribunale, i licenziamenti sono da considerarsi legittimi,
non si può quindi affermare che il medesimo rapporto sia proseguito tra le parti senza soluzione di continuità: di conseguenza, come ha correttamente argomentato parte opponente, i lavoratori licenziati sono stati successivamente assunti ex novo.
Ne consegue l'inapplicabilità della richiamata disposizione di cui all'art. 27
C.C.N.L..
Per tali motivi, in accoglimento delle opposizioni, i decreti ingiuntivi opposti debbono essere revocati.
5. Come si è osservato in precedenza, in via subordinata rispetto al rigetto dei ricorsi in opposizione ed alla conseguente conferma dei decreti ingiuntivi opposti, i lavoratori hanno richiesto la condanna della al pagamento delle medesime somme, sia pure Pt_2
a diverso titolo, ovvero in forza del diritto a vedersi corrisposta una retribuzione sufficiente ai sensi dell'art. 36 della Costituzione (c.d. minimo costituzionale).
5.1. Si tratta di una domanda, innanzitutto, ammissibile.
A proposito della ammissibilità della domanda, si osserva quanto segue.
Sul punto, deve muoversi dalla constatazione che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, avendo, invece, l'effetto di introdurre un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c., sicché esso è diretto ad appurare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore – e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto - con l'ulteriore conseguenza che è con riguardo alla posizione sostanziale delle parti, che operano tanto il regime probatorio quanto la disciplina delle facoltà processuali.
pagina 6 Ciò premesso, si osserva che nella giurisprudenza della Suprema Corte è stato di recente affermato che il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.
(Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9633 del 24.3.2022).
A ben vedere, peraltro, quella che negli ultimi arresti della Suprema Corte viene definita come nuova domanda (o anche “domanda complanare”, avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedotto originariamente in giudizio, ma incompatibile o alternativo, sì che le due domande non potrebbero essere entrambe accolte),
ammissibile seppur scollegata da una domanda o un'eccezione riconvenzionale dell'opponente, altro non è che una domanda modificata.
Infatti, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 12310 del 15 giugno 2015, la modificazione della domanda ammessa in corso di causa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità
difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali.
I suddetti principi devono essere applicati al rito del lavoro, in cui la modificazione della domanda è consentita entro la prima udienza, a condizione che il giudice l'autorizzi, ritenendo sussistenti gravi motivi, con l'ulteriore adattamento per il caso in cui si tratti di opposizione al decreto ingiuntivo, dove l'occasione per l'attore
pagina 7 sostanziale di svolgere la prima difesa utile, di fronte alle eccezioni del convenuto sostanziale, non è rappresentata dalla prima udienza ma dalla memoria di costituzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che la domanda proposta dai lavoratori sia ammissibile, in quanto rispettosa delle condizioni sopra indicate e proposta in sede di costituzione, avvenuta tempestivamente.
5.2. La predetta domanda, oltre che ammissibile, è fondata, per quanto di ragione.
Questo giudice ritiene di dover seguire l'orientamento fatto proprio da questo
Tribunale in casi nei quali viene in discussione il medesimo C.C.N.L. Vigilanza
Privata, sezione Servizi Fiduciari.
La questione del rispetto del c.d. minimo costituzionale in relazione al trattamento retributivo previsto da tale contratto collettivo è stata affrontata in più occasioni dalla giurisprudenza di merito ed è stata posta all'attenzione della Suprema Corte, la quale, con una nota pronuncia, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “Nell'attuazione
dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione,
in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di
categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la
stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della
retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione
collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice
darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi,
a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di
settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099,
comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto
suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE” (Cass. civ., sezione lavoro, sentenza n. 27711
del 2.10.2023).
La vicenda scrutinata dalla Suprema Corte riguardava una controversia - per tale aspetto analoga alla presente - nella quale si discuteva circa la non conformità ai parametri di cui al citato art. 36 della Costituzione del trattamento retributivo applicato,
corrispondente a quello previsto per il livello D della sezione Servizi Fiduciari.
Nel cassare la sentenza di appello, che, in riforma di quella di primo grado, aveva respinto la domanda del lavoratore, la Suprema Corte ha richiamato ed ulteriormente
pagina 8 sviluppato l'orientamento che, pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel C.C.N.L. applicato dal datore di lavoro, non esclude di sottoporli a controllo e di doverli disapplicare allorché l'esito del giudizio di conformità all'art. 36 si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice.
Alle medesime conclusioni è giunta anche la giurisprudenza delle Corti di merito,
ivi compreso di questo Tribunale (si richiamano, senza pretesa di esaustività, in particolare: le sentenze della Corte d'Appello di Milano, Sez. lavoro, n. 961 del
5.1.2023 e n. 626, del 22.9.2022; le sentenze del Tribunale di Torino n. 1128/2019 del
9.8.2019 e n. 375/2022; la sentenza del Tribunale di Milano n. 673 del 22.3.2022; le sentenze di questo Tribunale, dell'8.2.2024, e del 23.4.2024, nn. 593 e 594).
Nel caso di specie, la retribuzione dei due lavoratori opposti viene determinata sulla base degli artt. 23 e 24 del citato C.C.N.L. Vigilanza Privata, sezione Servizi Fiduciari,
per un lavoratore con inquadramento nel livello D, nel quale sono stati entrambi inquadrati per effetto del nuovo contratto di assunzione stipulato in data 30 ottobre
2018.
Come è stato stabilito da ormai diverse pronunce giurisprudenziali, benché si tratti dai minimi tabellari di un contratto collettivo nazionale di lavoro firmato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (il predetto contratto collettivo è stato infatti stipulato, per le organizzazioni dei lavoratori, da e CP_5
, tale retribuzione viola i canoni di proporzionalità e di sufficienza della CP_6
retribuzione, come desumibile per quanto attiene alla proporzionalità, dal confronto con gli altri contratti collettivi nazionali di lavoro astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo, tra cui il oltre che il C.C.N.L. Proprietari Controparte_7
Fabbricati e il C.C.N.L. Terziario (v. infra), e, per quanto attiene alla sufficienza,
dall'essere tale retribuzione inferiore finanche al tasso di povertà assoluta individuato dall'ISTAT.
Nel procedere alla comparazione va precisato che la garanzia di cui all'art. 36 della
Costituzione deve intendersi riferita non alle singole voci retributive comprese nel contratto collettivo, ma al trattamento economico globale, comprensivo dei soli titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con
pagina 9 esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (c.d. minimo costituzionale).
Il trattamento retributivo previsto in favore dei lavoratori, tenuto conto delle sole componenti retributive integranti il c.d. minimo costituzionale, prevede una retribuzione mensile lorda di euro 950,00 (di cui euro 930,00 a titolo di paga base ed euro 20,00 a titolo di “copertura economica”: si tratta di una voce prevista anche a titolo di acconto per i futuri aumenti contrattuali, ai sensi dell'art. 24 C.C.N.L., da considerare in quanto stabilmente presente nella retribuzione) per tredici mensilità.
Il trattamento retributivo corrisposto al ricorrente sulla base del C.C.N.L Vigilanza
Privata, sezione Servizi Fiduciari, rappresentato da una retribuzione mensile lorda di soli euro 950,00, rapportata al tempo pieno, risulta notevolmente inferiore rispetto a quello riconosciuto dagli altri contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, per mansioni corrispondenti o comunque analoghe (e segnatamente, inferiore del 19,73%
rispetto a quello riconosciuto dal C.C.N.L. Multiservizi, inferiore del 22,02% rispetto a quello attribuito dal C.C.N.L. Proprietari Fabbricati ed inferiore del 30,94% rispetto a quello previsto dal C.C.N.L. Terziario: v. ancora App. Milano, sentenza n. 626/2022).
Accertato, dunque, che il trattamento economico corrisposto ai lavoratori base al
C.C.N.L. Vigilanza Privata, sezione Servizi Fiduciari, non assicura una retribuzione rispettosa dei requisiti fissati dall'art. 36 della Costituzione, e, conseguentemente,
ravvisata la nullità nelle disposizioni in materia di trattamento retributivo (artt. 23 e 24),
in applicazione del principio di conservazione espresso dell'art. 1419, secondo comma,
c.c., occorre individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36 della
Costituzione, in luogo di quella corrisposta.
A tal fine il Tribunale, recependo il citato orientamento giurisprudenziale (v. ancora
App. Milano n. 626/2022), reputa corretto fare riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione, alla misura della retribuzione minima prevista dal C.C.N.L.
Multiservizi, pacificamente sottoscritto da “organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria” a mente dell'art. 7, comma 4, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio
2008 n. 31, e che prevede un trattamento economico idoneo a soddisfare tanto il requisito di proporzionalità (contemplando retribuzioni omogenee a quelle degli altri
pagina 10 contratti collettivi applicabili nello stesso settore produttivo, a parità di mansioni e di orario di lavoro), quanto il requisito di sufficienza, garantendo una retribuzione superiore alla soglia di povertà assoluta come individuata dall' . CP_8
La scelta, quale parametro di commisurazione, del C.C.N.L. anziché di Parte_3
altri contratti collettivi astrattamente applicabili (quali i menzionati C.C.N.L.
Proprietari Fabbricati e Terziario) appare la più adeguata rispetto al caso di specie, per varie ragioni.
In primo luogo, il C.C.N.L. Multiservizi è quello indicato dai lavoratori nella propria domanda giudiziale quale parametro di quantificazione della retribuzione.
In secondo luogo, detto C.C.N.L., pur assicurando una retribuzione proporzionata e sufficiente, è quello che prevede gli importi inferiori rispetto agli altri due, per la remunerazione di mansioni analoghe: si tratta, perciò, del parametro retributivo che meno si discosta dagli importi contemplati dal C.C.N.L. Vigilanza Privata, sezione
Servizi Fiduciari, pur adeguandoli al dettato costituzionale.
In terzo luogo, il C.C.N.L. è il contratto collettivo che è stato applicato, Parte_3
nell'ambito del precedente appalto, dalla stessa opponente (si rammenta che i Pt_2
lavoratori erano stati inquadrati nel terzo livello di cui al predetto C.C.N.L.), il che costituisce ulteriore elemento a conferma dell'adeguatezza della scelta in relazione alla fattispecie concreta.
Per tutte tali ragioni, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti, in relazione ai mesi indicati, di novembre e dicembre 2018, di percepire le differenze retributive tra il trattamento percepito e l'analogo trattamento retributivo spettante ad un lavoratore inquadrato nel III livello del C.C.N.L. Multiservizi, assunto con decorrenza dal 1°
novembre 2018.
Per la determinazione delle differenze retributive non si possono recepire i conteggi allegati dai lavoratori, i quali prendono in considerazione anche gli scatti di anzianità,
da ritenersi non dovuti, essendo stati i lavoratori assunti ex novo con decorrenza dal 1°
novembre 2018.
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle differenze retributive sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge, con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
pagina 11 6. In ragione dell'entità della reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate per metà, mentre le spese residue vengono poste a carico di Pt_2
Le spese residue si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della materia trattata e del valore della causa (considerata l'entità delle somme dovute,
si applica la tabella vigente per le cause di lavoro di valore fino ad euro 1.100,00).
Ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del citato D.M., nella liquidazione del compenso le fasi di studio e introduttiva vengono considerate per entrambe le cause,
mentre, in relazione alle altre (istruttoria e decisoria), si considera un compenso unico aumentato nella misura del 30 per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) accoglie le opposizioni e, per l'effetto, revoca i decreti ingiuntivi opposti;
2) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta in via subordinata e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore dei Parte_1
signori e delle differenze retributive, per le mensilità di CP_1 CP_2
novembre e dicembre 2018, tra il trattamento percepito e l'analogo trattamento retributivo spettante ad un lavoratore inquadrato nel III livello del C.C.N.L.
Multiservizi, assunto con decorrenza dal 1° novembre 2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3) compensa le spese processuali per metà e condanna la Parte_1
alla rifusione delle spese processuali residue, che liquida in euro 370,00 per
[...]
compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 7 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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