Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 1328/2025
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il giudice, dott.ssa Francesca Ajello
DECRETO ex art. 35.bis, comma 4, primo periodo, d.lgs. n. 25/2008 letto il ricorso e la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata, ex art. 32, comma 1, lett. b bis), d.lgs. n. 25/2008, la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale presentata dal ricorrente
; Parte_1 osservato in diritto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
11399/2024, in tema di superamento dei termini previsti dalla legge per la procedura accelerata ha enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione.
In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della
Commissione territoriale”; rilevato nel caso di specie che vi è stato sforamento dei termini di cui all'art. 28-bis, comma 2 D. Lgs. 25/2008 (7 giorni per l'audizione dalla trasmissione degli atti e due successivi per la decisione) per la decisione della Commissione territoriale nel caso di procedure accelerate, dal momento che la domanda è stata presentata e trasmessa tramite
04.03.2025; ritenuto di dover seguire il principio di diritto enunciato con la sentenza sopra indicata e che, quindi, per la situazione ricorrente nel caso in esame prevede la sospensione automatica;
precisato che, come previsto dall'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n 25/2008, entro cinque giorni dalla notificazione del presente decreto le parti possono depositare note difensive ed entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine possono essere depositate note di replica;
evidenziato che solo qualora siano state depositate le predette note (difensive e/o di replica) verrà emesso nuovo decreto con cui si confermerà, modificherà o revocherà il presente provvedimento;
P.Q.M.
DICHIARA la sospensione ex lege dell'efficacia del gravato provvedimento della
Commissione Territoriale di Trieste.
Così deciso a Trieste, il 27/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Ajello