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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 382/2023
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 382/2023 promossa da:
(C.F.: .Iva: , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(P. Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Pirrone, Controparte_1 P.IVA_3
elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.2.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
“[…] riformare la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Chieti n. 340 del 27.07.2022, rigettando l'opposizione proposta dalla società Controparte_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 23 ID Pratica 12963759 del 25.11.2021 per l'anno 2021, confermandolo nell'importo ricalcolato in punto di sanzioni e interessi, emesso e notificato da Pt_1
a nell'interesse del comune di Chieti. Con vittoria delle spese e competenze del
[...] Controparte_1 doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
“[…] In via preliminare: Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
promosso dalla per violazione del principio di specificità e capi Parte_1 della sentenza di cui all'art. 342 C.p.c. secondo il motivo sub I) rassegnato in comparsa di costituzione
e risposta. Confermare integralmente la sentenza n. 340/2022 emessa dal Giudice di Pace di Chieti, nella persona del Giudice dott. Raffaele Fiocca, in data 27.07.2022 e depositata in pari data, non notificata, resa all'esito del giudizio iscritto al NRG 492/2022. In via principale, nel merito: Rigettare
l'appello promosso dalla perché infondato per tutti i motivi Parte_1
rassegnati in comparsa di costituzione e risposta. Confermare integralmente la sentenza n. 340/2022 emessa dal Giudice di Pace di Chieti, nella persona del Giudice dott. Raffaele Fiocca, in data
27.07.2022 e depositata in pari data, non notificata, resa all'esito del giudizio iscritto al NRG
492/2022. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno. In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi ed onorari di procedura”.
SINTESI DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Il 14.1.22, la - concessionaria del per il servizio di accertamento e di Parte_1 Parte_2
riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d.
Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e ss., della Legge 160/2019) - notificò alla un avviso di accertamento esecutivo (n. 24 ID Pratica 12963766 del 25.11.2021), Controparte_1
pagina 2 di 16 dell'importo complessivo di €. 414,00 per il mancato pagamento, per l'anno 2021, del Canone Unico
Patrimoniale relativo ad esposizioni pubblicitarie da quella effettuate su un tratto della Strada 656 Val
Pescara-Chieti.
2. La propose, innanzi al Giudice di Pace di Chieti, opposizione avverso il Controparte_1
summenzionato accertamento, assumendo: a) il difetto di legittimazione della e, per essa Parte_1
del ad esigere il pagamento di tale canone, posto che la proprietà della strada Parte_2 interessata dalla esposizione pubblicitaria era dell'AN PA, come tale unica legittimata a pretenderne il pagamento;
b) in subordine, la erronea applicazione sia della sanzione per l'omesso pagamento (in quanto quantificata nel 150% del canone e non – come previsto dalla disciplina legislativa della materia
– nella misura del 30% di detto canone), sia degli interessi legali (pari ad €. 0,38 e non alla maggior somma di €. 3,50 pretesa dalla controparte).
Tanto premesso, la opponente chiese l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e, in subordine, la rideterminazione della somma dovuta.
3. La – nel costituirsi tempestivamente in giudizio – chiese il rigetto dell'opposizione, Parte_1
controdeducendo che: a) la legittimazione a pretendere il pagamento del canone in questione era del
(e, per esso, della esponente), posto che la esposizione pubblicitaria era stata fatta nel Parte_2
territorio del predetto ente;
b) gli interessi maturati ammontavano – come emerso da un ricalcolo del dovuto - ad €. 0,95, mentre la mancanza dimostrazione della non abusività della esposizione pubblicitaria legittimava l'applicazione della sanzione pari al 150% del canone non pagato.
Tanto premesso, la opposta ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata alla prova della esistenza di un valido titolo autorizzativo alla pubblicità, la rimessione all'esponente del ricalcolo dell'importo dell'avviso di accertamento.
4. All'esito del processo, nel corso del quale la (con la memoria conclusiva) rideterminò in Parte_1
€. 217,00 complessivi l'ammontare delle somme dovute dalla controparte, il Giudice di Pace, con sentenza n. 340/22, accolse l'opposizione, annullando l'avviso impugnato e condannando la opposta alla rifusione delle spese processuali della parte vittoriosa.
A sostegno della decisione, il Giudice rilevò che dal contenuto degli atti acquisiti si poteva ricavare soltanto che l'insegna pubblicitaria era ubicata sulla Strada Provinciale n. 656, mentre non era dato sapere se detta insegna si trovasse “su area appartenente al Comune di Chieti oppure se essa fosse
pagina 3 di 16 visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico”; di conseguenza, ad avviso del Giudice, la Parte_1
non aveva fornito la prova – sulla stessa gravante – della sussistenza dei presupposti della imposizione pecuniaria, previsti dall'art. 1, comma 819, della legge n. 160/19.
5. La – nel proporre appello avverso la summenzionata sentenza, di cui ha chiesto la Parte_1
riforma integrale, con accoglimento delle conclusioni formulate nella fase decisoria di I grado – ha denunziato: a) la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per avere il Giudice di Pace posto alla base della decisione il ritenuto difetto di prova di circostanze (la ubicazione della esposizione pubblicitaria nel territorio del comune di Chieti, in modo visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico) le quali, in realtà, erano pacifiche tra le parti;
b) la violazione della normativa sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, alla luce della quale doveva riconoscersi la legittimazione del e, per esso, dell'esponente, a Parte_2
richiedere il pagamento del predetto canone.
6. La – nel costituirsi in giudizio – ha eccepito: a) la inammissibilità dell'appello, Controparte_1
per violazione del principio di specificità dei motivi;
b) la infondatezza della avversa doglianza di violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.; c) la infondatezza, nel merito, del gravame, avendo la sentenza di I cure applicato correttamente la normativa in materia ed essendo l'ANAS PA, quale proprietario della strada in questione, l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento del canone “pubblicitario”.
7. La causa – dopo le fasi di trattazione e di precisazione delle conclusioni - giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello è ammissibile e fondato, per le ragioni di seguito esposte.
A. L'infondatezza della eccezione preliminare della di inammissibilità Controparte_1 dell'appello per genericità
1. L'eccezione in oggetto è infondata, per le ragioni già indicate nella ordinanza del 15.6.23, con cui essa è stata rigettata.
pagina 4 di 16 2. E' dunque sufficiente rilevare in questa sede come:
-) l'appellante ha mosso alla pronunzia di I cure censure in fatto ed in diritto circostanziate
(sintetizzate nella parte motiva della presente sentenza) e, sulla base di esse, ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di Pace (nei contenuti compendiati nelle conclusioni rassegnate nell'atto di gravame);
-) a fronte di tali denunzie, deduzioni e pretese dell'appellante, la appellata ha formulato controdeduzioni, in fatto ed in diritto, altrettanto circostanziate, così dimostrando di avere piena contezza del thema decidendum del giudizio di II grado, come delineato dai motivi di appello proposti dall'avversaria.
B. L'infondatezza del 1° motivo di appello della Parte_1
1. Con il motivo in oggetto, la appellante ha denunziato la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per avere il Giudice di Pace posto alla base della decisione il ritenuto difetto di prova di circostanze (la ubicazione della esposizione pubblicitaria nel territorio del comune di
Chieti, in modo visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico), le quali, a suo dire, erano pacifiche tra le parti.
2. Si tratta di doglianza non condivisibile, in quanto basata su un presupposto (la asserita non contestazione in primo grado dei fatti summenzionati) non fondato.
3. Infatti, il thema decidendum ritualmente cristallizzatosi innanzi al Giudice di Pace era rappresentato dalla controversia in essere tra le parti in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti normativi
(invocati dalla e contestati dalla dettati dalla legge n 27 dicembre Parte_1 Controparte_1
2019, n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”) per il riconoscimento, in capo all'ente della legittimazione a CP_2 pretendere il Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e ss., della Legge stessa.
Secondo tale disciplina – la cui interpretazione ha costituito l'oggetto della controversia svoltasi tra le parti in I grado e costituisce, altresì, l'oggetto del presente giudizio di gravame – il “presupposto del canone” in parola è:
“a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
pagina 5 di 16 b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (art. 819)
4. Orbene, nel giudizio di prime cure, a fronte della tesi della opponente per cui – essendo, a suo dire, la esposizione pubblicitaria collocata in un tratto di strada di proprietà privata dell'ANAS PA, in ambito extraurbano - solo quest'ultima aveva titolo (in forza della disciplina normativa summenzionata) per pretendere il pagamento del canone controverso, la opposta aveva sostenuto che la predetta esposizione pubblicitaria era stata compiuta nel territorio comunale di Chieti, con conseguente legittimazione di quest'ultimo al pagamento del canone, ai sensi dell'art. 1, comma 816 e ss. della
Legge n. 160/19.
5. Pertanto, a fronte della rituale cristallizzazione di un tale thema decidendum, il Giudice di Pace, dopo avere correttamente premesso che gravava sul (quale attore in senso sostanziale) Parte_2
l'onere della prova della sussistenza del presupposto della imposizione di cui al citato art. 819, non è incorso nel denunziato vizio processuale nell'affrontare la questione (di merito) della avvenuta acquisizione o meno della prova della ricorrenza, nella specie, dei presupposti di legittimazione del alla pretesa di pagamento del canone, come prospettati dalla opposta (esposizione Pt_2
pubblicitaria in strada sita nel territorio comunale), ovvero della ricorrenza dei presupposti di legittimazione dell'AN PA, come prospettati da parte opponente (esposizione pubblicitaria in strada privata di proprietà di quest'ultima).
6. La valutazione al riguardo operata dal Giudice di Pace non è quindi sindacabile dal Tribunale in rito, per la denunziata (ma inesistente) violazione dell'art. 112 c.p.c., quanto piuttosto nel merito, posto che il Giudice di gravame – in forza del 2° motivo di appello proposto dalla – è chiamato a Parte_1
risolvere, alla luce delle risultanze acquisite in prime cure, la questione della legittimazione o meno del nel caso di specie e alla luce della disciplina normativa della materia, a pretendere dalla Pt_2
l pagamento del canone controverso. Controparte_1
pagina 6 di 16 C. La fondatezza del 2° motivo di appello della di violazione, da parte della sentenza Parte_1
di I grado, della normativa sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
1. Il motivo in oggetto – che impone al Tribunale di verificare la correttezza della decisione con cui il
Giudice di Pace ha escluso, alla luce della normativa in questione, la legittimazione del Parte_2
e, per esso, dell'appellante a richiedere il pagamento del canone oggetto di causa – è fondato, per
[...]
le ragioni di seguito esposte.
2. Giova premettere che “il Giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal Giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del Giudice”
(Cass. civ., Sez. II, 12.7.11, n. 15300; Cass. civ., 16.4.08, n. 9917; Cass. civ., 12.9.03, n. 13430; Cass. civ., 25.9.98, n. 9592), con conseguente “impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass. civ., Sez. VI-II, 14.9.12, n. 15480; Cass. civ., Sez. L., 25.9.13, n. 21909).
E' parimenti noto che “il Giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, può agire con piena libertà senza essere tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la sentenza impugnata e quindi egli può, senza essere soggetto ad alcun vincolo, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo Giudice aveva trascurato e così sostituire totalmente la propria motivazione a quella della Sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio” (Cass. civ., Sez. V, 19.1.18, n. 1323).
3. Tanto premesso, la soluzione della controversia passa attraverso una corretta interpretazione della disciplina legislativa del “Canone Unico Patrimoniale” di cui all'art. 1, comma 816 e ss., della Legge stessa.
4. L'art. 1 della predetta legge stabilisce, per ciò che qui interessa, quanto segue:
pagina 7 di 16 “816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
819. Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
pagina 8 di 16 821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, […]”.
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione […]”.
5. In virtù di tale disciplina, sono state accorpate nel canone unico patrimoniale una serie di prestazioni patrimoniali che avevano in precedenza distinte qualificazioni e regolamentazioni. In particolare, sono state ricondotte in un'unica fattispecie prestazioni che avevano natura tributaria (TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità, CIMP) e prestazioni che avevano natura corrispettiva (COSAP, canone concessorio non ricognitorio stradale, ulteriori canoni ricognitori o concessori).
5.1 Occorre preliminarmente premettere che, nel regime previgente, sia il che la Provincia Pt_2 erano qualificati soggetti attivi della TOSAP: l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 disponeva, infatti, che «Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province» ed il successivo art. 39 dettava la definizione di soggetto attivo e soggetto passivo, prevedendo che «La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio».
Pertanto, la tassa era dovuta per l'occupazione, anche abusiva, del suolo pubblico “appartenente” al
Comune o alla Provincia, essendo irrilevante il soggetto deputato al rilascio del titolo autorizzatorio.
Con riferimento, invece, alla pubblicità l'unico soggetto attivo d'imposta era il Comune.
L'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, disponeva: «La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate».
Occorre precisare, che la Provincia aveva ed ha competenze autorizzatorie in materia di impianti pubblicitari, senza che ciò implicasse il pagamento dell'imposta di pubblicità.
6. Il Tribunale ritiene – in conformità alla copiosa giurisprudenza di merito pronunciatasi in materia e richiamata da parte appellante (cfr. ex multis: Tribunale di Udine n. 790 del 30.09.2024; Tribunale di pagina 9 di 16 Mantova n. 584 del 31.05.2024; Tribunale di Ancona n. 949 del 08.05.2024; Tribunale di Macerata n.
421 del 17.04.2024; Tribunale di Milano n. 8844 del 09.11.2023; Tribunale di Macerata n. 902 del
03.11.2023; Tribunale di Macerata n. 814 del 11.10.2023; Tribunale di Macerata n. 542 del
20.06.2023; Corte di Appello di Ancona, n. 366 del 04.03.2025) - ancorchè esiste altro filone giurisprudenziale di segno contrario, richiamato da parte appellata, ma qui non condiviso - che la nuova normativa vada interpretata a favore del mantenimento del precedente assetto normativo - con riguardo alla soggettività tributaria del unico attivamente legittimato a pretendere e riscuotere l'imposta Pt_2
per i messaggi pubblicitari diffusi sul territorio comunale (l'ex Imposta Comunale sulla Pubblicità, breviter ICP) e ciò proprio facendo riferimento a quanto disposto al comma 819 dell'art. 1 della Lg. n.
160/2019.
Tale norma, infatti e come visto, mantiene nettamente distinti i presupposti impositivi del canone che rinviene: a) nell'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art. 819, lett.a); b) nella diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove essi siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (art. 819, lett.b).
In altri termini, poiché il legislatore ha riprodotto, nella loro ontologica diversità, i presupposti impositivi del canone, così come esistenti nella vigenza dei due diversi tributi della TOSAP (la Tassa per l'Occupazione di PAzi e Aree Pubbliche) e dell'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità), deve ritenersi che anche il Canone Unico abbia natura “bicefala” e ciò anche in considerazione del fatto che, con il comma 820, il legislatore ha inteso impedire la duplicazione d'imposta disponendo che, allorquando sia prevista l'applicazione del canone per l'installazione di messaggi pubblicitari non si faccia luogo anche all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico su cui insistono gli impianti. Trattasi di ipotesi che - ricorrendo solo quando la legittimazione ad imporre entrambi i tributi, per l'occupazione del suolo e per i messaggi pubblicitari dovesse concentrarsi in capo a un unico ente - consente di confermare la duplicità dei presupposti impositivi che la L. n. 160/2019 ha inteso mantenere.
6.1 Il Canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il Canone spettante al Comune si basano, dunque, su due presupposti autonomi e diversi;
ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha pagina 10 di 16 autonoma facoltà regolamentare e tariffaria;
il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo e, quindi, solo nei confronti del unica Pt_2
ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Ciò comporta che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati, sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, siano soggette sia al Canone Cup per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città Metropolitana, sia al Canone Cup per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al
Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione.
6.2 Un ulteriore argomento a sostegno della tesi della conferma della legittimazione attiva dei soli
Comuni a riscuotere il canone per i messaggi pubblicitari promananti da impianti collocati all'interno del territorio comunale è rappresentato dal comma 817 con cui il Legislatore ha inteso assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe: sarebbe, invero, impossibile per i Comuni conseguire l'obiettivo dell'invarianza del gettito se questi fossero privati tout court dell'entrata tributaria loro assicurata dalla precedente vigenza dell'ICP.
Si è pronunciata in tal senso, tra gli altri, anche la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia, la quale, con sentenza n. 2199/2023 (prodotta dall'appellante e conforme alle pronnuzie emesse successivamente sul tema), ha efficacemente osservato al riguardo che: “[…] L'intenzione legislativa non pare quella di istituire ex novo un tributo (o prestazione patrimoniale) quanto, piuttosto, di mutare denominazione fermi i precedenti presupposti, di fatto ripresi nel nuovo tessuto normativo. Ciò emerge palese, a parere di questo Collegio, dai successivi commi 819 e 817. Il primo dei due richiamati commi disciplina i presupposti del canone e li mantiene rigidamente separati, prevedendo alternativamente l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, premurandosi di escludere la duplicazione di imposta (comma 820 a mente del quale se si applica il canone per l'installazione di un pannello pubblicitario, non si farà luogo all'applicazione del canone per la relativa occupazione del suolo pubblico): è evidente, quindi, l'intenzione del legislatore di mantenere la distinzione tra i due distinti presupposti. Ma ciò che appare decisivo nel sostenere tale lettura è la considerazione formulata dal comma 817: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da
pagina 11 di 16 assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”. La garanzia di parità di gettito, ragionevolmente, è assicurata dal confronto con il precedente gettito e, conseguentemente, dal mantenimento della medesima alternativa per la legittimazione attiva: comuni per la tassa sulla pubblicità, province per l'occupazione di suolo pubblico. Solo così ha senso precisare che la parità di gettito deve essere garantita dai singoli enti nel relativo regolamento di disciplina da ciascuno adottato. Diversamente opinando, e quindi valutando la parità di gettito su base complessiva, essa sfuggirebbe al singolo ente nell'approvazione del proprio regolamento, così rendendo inapplicabile la previsione normativa […]”.
6.3 Inoltre, un ulteriore argomento a favore della tesi seguita è offerto dalla previsione legislativa del canone sulla diffusione di messaggi pubblicitari “su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Infatti, “se per i beni visibili da luogo del territorio comunale non sorgono difficoltà, sarebbe invece impossibile individuare il soggetto attivo per i messaggi pubblicitari collocati su veicoli, diventando davvero impensabile distinguere, ad esempio, a seconda della tratta percorsa dal mezzo. E' quindi ragionevole ritenere, anche sotto tale profilo, che il legislatore abbia inteso muoversi sul solco della precedente disciplina, confermando la spettanza del canone unico sulla pubblicità sempre e solo ai comuni” nel cui territorio comunale i veicoli pubblicitari circolano (così, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della , sentenza n. 2199/2023, cit.). Parte_3
6.4 Deve, quindi, ritenersi che, per le Province e Città Metropolitane, la legge istitutiva del CUP non ha cambiato nulla rispetto al passato: mentre prima della sua entrata in vigore tali enti riscuotevano il
COSAP (Canone occupazione suolo pubblico) per i mezzi pubblicitari posizionati direttamente lungo le strade di loro proprietà e, per lo stesso impianto, il riscuoteva il gettito dell'Imposta Pt_2
Comunale sulla Pubblicità, oggi, per effetto della nuova disciplina, continueranno a riscuotere la componente legata all'occupazione del suolo pubblico, in base al presupposto del comma 819, lettera
A; mentre il riscuoterà il Cup per la sua componente, legata alla superficie espositiva del Pt_2
mezzo pubblicitario (presupposto comma 819 lettera B).
pagina 12 di 16 6.5 Del resto, assume al riguardo rilievo che tale interpretazione è suffragata anche dalla nota del 14 aprile 2021, emessa dall' e dall' Controparte_3 [...]
, che ha chiarito il riparto delle competenze tra comuni e province, Controparte_4
affermando che: «il Canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il Canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi;
ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria;
il principio dell'assorbimento stabilito dal comma
820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del
unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato Pt_2 all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari…».
7. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve allora riconoscersi la legittimazione del
(e, per esso, della a pretendere dalla il canone Parte_2 Parte_1 Controparte_1
“pubblicitario” in questione.
Infatti:
-) le esposizioni pubblicitarie erano allocate su un tratto della strada SS 656 Val Pescara Chieti, tratto stradale ricadente nel territorio del Comune di Chieti, come espressamente attestato dall'ANAS nell'atto del 10.5.21 di autorizzazione (ex art. 26, commi I e II del Codice della Strada) alla
[...]
alla installazione d dette esposizioni pubblicitarie (cfr. il doc. 4 delle produzioni di I CP_1
grado di parte opponente);
-) da una siffatta allocazione delle esposizioni pubblicitarie nel territorio comunale di Chieti discende
– come visto – la sussistenza della legittimazione di esso a pretendere dalla il Controparte_1 pagamento del canone pubblicitario di cui all'avviso di accertamento impugnato;
8. Né rileva la circostanza – addotta dalla in tutti i propri scritti difensivi di I grado Controparte_1
e ribadita nella comparsa di risposta di II grado – per cui quel tratto stradale sarebbe di proprietà dell'ANAS PA, con conseguente sussistenza – a suo dire - della esclusiva legittimazione di quest'ultima a pretendere il canone in parola (cfr. la citazione;
cfr. le deduzioni di cui alla prima udienza del 25.5.22; cfr. la comparsa di risposta in appello).
Infatti, anche se ciò fosse vero, permarrebbe la titolarità in capo al (nel cui territorio Parte_2
sono state esposte le pubblicità in parola) del diritto di ricevere il pagamento del canone in oggetto.
pagina 13 di 16 Infatti, si è visto che, a norma dell'art. 819, lett. b. della legge n. 160/19, “ il presupposto del canone
è:la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Nella specie, è evidente la ricorrenza del summenzionato presupposto impositivo, essendo pacifico che le insegne pubblicitarie, in quanto poste su un tratto stradale pacificamente aperto al pubblico transito e sito all'interno del territorio comunale di Chieti, erano, per ciò solo, “visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale” (cfr. l'art. 2 [Definizione e classificazione delle strade] del
Codice della Strada: “1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada"
l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”).
Del resto, è pacifico che l'AN PA (ovvero altro ente, diverso dal non abbia mai preteso il Pt_2
canone pubblicitario alla appellata.
9. La “inedita” ricostruzione in fatto operata dalla appellata nella comparsa conclusionale di II grado
(per cui il tratto stradale non sarebbe di proprietà dell'AN PA, bensì dello Stato), oltre ad esulare dal thema decidendum ritualmente versato in atti ed oltre ad essere indimostrata, non rileva, in diritto, per escludere la legittimazione del trattandosi di pubblicità operata – come detto – nel territorio Pt_2
comunale teatino, con conseguente sussistenza, per ciò solo, dei richiamati presupposti impositivi a favore del predetto ente locale.
C. Conclusioni di merito e disciplina delle spese processuali
1. Pertanto, in riforma della sentenza di I grado, deve essere riconosciuto il diritto della di Parte_1
ottenere dalla il pagamento del canone in oggetto. Controparte_1
2. Posto che la nel corso del giudizio di I grado, ha proceduto (del tutto legittimamente) ad Parte_1
un ricalcolo (in diminuzione) della somma originariamente pretesa (a titolo di indennità ed interessi) nell'avviso, conteggiandola in complessivi €. 217,00 (canone non versato compreso) e considerato che la non ha mai contestato la correttezza di tali nuovi conteggi, il debito di Controparte_1 quest'ultima verso la prima può ritenersi processualmente accertato nella predetta misura.
pagina 14 di 16 3. La disciplina delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza della
[...]
, con liquidazione come da dispositivo (applicando le tabelle vigenti ratione temporis) e CP_1
previa compensazione di ½, per la parziale soccombenza della sia sul quantum (come dalla Parte_1 stessa originariamente preteso in illegittimo eccesso nell'avviso impugnato), sia sul 1° motivo di appello.
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa di II grado, iscritta al R.G. n. 382/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
In accoglimento dell'appello
ACCERTA la legittimazione del e, per esso, della appellante, a pretendere dalla appellata il Parte_2
pagamento del canone oggetto di causa.
Per l'effetto
ANNULLA la sentenza di I grado.
ACCERTA che la somma dovuta dall'appellata all'appellante - per conto del e per le esposizioni Parte_2 pubblicitarie oggetto di causa ed oggetto dell'avviso di accertamento impugnato – ammonta a complessivi €. 217,00.
RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
.
pagina 15 di 16 CONDANNA
l'appellata alla rifusione in favore della appellante delle spese del doppio grado di giudizio che - previa compensazione di ½ - liquida nel residuo e quindi - per il giudizio di I grado – in €. 175,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso spese, oltre altri accessori di legge e – per il presente giudizio – in €. 45,7 per esborsi, €. 331,5 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso spese, oltre altri accessori di legge
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 12.6.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 16 di 16
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 382/2023 promossa da:
(C.F.: .Iva: , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(P. Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Pirrone, Controparte_1 P.IVA_3
elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.2.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
“[…] riformare la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Chieti n. 340 del 27.07.2022, rigettando l'opposizione proposta dalla società Controparte_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 23 ID Pratica 12963759 del 25.11.2021 per l'anno 2021, confermandolo nell'importo ricalcolato in punto di sanzioni e interessi, emesso e notificato da Pt_1
a nell'interesse del comune di Chieti. Con vittoria delle spese e competenze del
[...] Controparte_1 doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
“[…] In via preliminare: Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
promosso dalla per violazione del principio di specificità e capi Parte_1 della sentenza di cui all'art. 342 C.p.c. secondo il motivo sub I) rassegnato in comparsa di costituzione
e risposta. Confermare integralmente la sentenza n. 340/2022 emessa dal Giudice di Pace di Chieti, nella persona del Giudice dott. Raffaele Fiocca, in data 27.07.2022 e depositata in pari data, non notificata, resa all'esito del giudizio iscritto al NRG 492/2022. In via principale, nel merito: Rigettare
l'appello promosso dalla perché infondato per tutti i motivi Parte_1
rassegnati in comparsa di costituzione e risposta. Confermare integralmente la sentenza n. 340/2022 emessa dal Giudice di Pace di Chieti, nella persona del Giudice dott. Raffaele Fiocca, in data
27.07.2022 e depositata in pari data, non notificata, resa all'esito del giudizio iscritto al NRG
492/2022. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno. In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi ed onorari di procedura”.
SINTESI DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Il 14.1.22, la - concessionaria del per il servizio di accertamento e di Parte_1 Parte_2
riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d.
Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e ss., della Legge 160/2019) - notificò alla un avviso di accertamento esecutivo (n. 24 ID Pratica 12963766 del 25.11.2021), Controparte_1
pagina 2 di 16 dell'importo complessivo di €. 414,00 per il mancato pagamento, per l'anno 2021, del Canone Unico
Patrimoniale relativo ad esposizioni pubblicitarie da quella effettuate su un tratto della Strada 656 Val
Pescara-Chieti.
2. La propose, innanzi al Giudice di Pace di Chieti, opposizione avverso il Controparte_1
summenzionato accertamento, assumendo: a) il difetto di legittimazione della e, per essa Parte_1
del ad esigere il pagamento di tale canone, posto che la proprietà della strada Parte_2 interessata dalla esposizione pubblicitaria era dell'AN PA, come tale unica legittimata a pretenderne il pagamento;
b) in subordine, la erronea applicazione sia della sanzione per l'omesso pagamento (in quanto quantificata nel 150% del canone e non – come previsto dalla disciplina legislativa della materia
– nella misura del 30% di detto canone), sia degli interessi legali (pari ad €. 0,38 e non alla maggior somma di €. 3,50 pretesa dalla controparte).
Tanto premesso, la opponente chiese l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e, in subordine, la rideterminazione della somma dovuta.
3. La – nel costituirsi tempestivamente in giudizio – chiese il rigetto dell'opposizione, Parte_1
controdeducendo che: a) la legittimazione a pretendere il pagamento del canone in questione era del
(e, per esso, della esponente), posto che la esposizione pubblicitaria era stata fatta nel Parte_2
territorio del predetto ente;
b) gli interessi maturati ammontavano – come emerso da un ricalcolo del dovuto - ad €. 0,95, mentre la mancanza dimostrazione della non abusività della esposizione pubblicitaria legittimava l'applicazione della sanzione pari al 150% del canone non pagato.
Tanto premesso, la opposta ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata alla prova della esistenza di un valido titolo autorizzativo alla pubblicità, la rimessione all'esponente del ricalcolo dell'importo dell'avviso di accertamento.
4. All'esito del processo, nel corso del quale la (con la memoria conclusiva) rideterminò in Parte_1
€. 217,00 complessivi l'ammontare delle somme dovute dalla controparte, il Giudice di Pace, con sentenza n. 340/22, accolse l'opposizione, annullando l'avviso impugnato e condannando la opposta alla rifusione delle spese processuali della parte vittoriosa.
A sostegno della decisione, il Giudice rilevò che dal contenuto degli atti acquisiti si poteva ricavare soltanto che l'insegna pubblicitaria era ubicata sulla Strada Provinciale n. 656, mentre non era dato sapere se detta insegna si trovasse “su area appartenente al Comune di Chieti oppure se essa fosse
pagina 3 di 16 visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico”; di conseguenza, ad avviso del Giudice, la Parte_1
non aveva fornito la prova – sulla stessa gravante – della sussistenza dei presupposti della imposizione pecuniaria, previsti dall'art. 1, comma 819, della legge n. 160/19.
5. La – nel proporre appello avverso la summenzionata sentenza, di cui ha chiesto la Parte_1
riforma integrale, con accoglimento delle conclusioni formulate nella fase decisoria di I grado – ha denunziato: a) la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per avere il Giudice di Pace posto alla base della decisione il ritenuto difetto di prova di circostanze (la ubicazione della esposizione pubblicitaria nel territorio del comune di Chieti, in modo visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico) le quali, in realtà, erano pacifiche tra le parti;
b) la violazione della normativa sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, alla luce della quale doveva riconoscersi la legittimazione del e, per esso, dell'esponente, a Parte_2
richiedere il pagamento del predetto canone.
6. La – nel costituirsi in giudizio – ha eccepito: a) la inammissibilità dell'appello, Controparte_1
per violazione del principio di specificità dei motivi;
b) la infondatezza della avversa doglianza di violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.; c) la infondatezza, nel merito, del gravame, avendo la sentenza di I cure applicato correttamente la normativa in materia ed essendo l'ANAS PA, quale proprietario della strada in questione, l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento del canone “pubblicitario”.
7. La causa – dopo le fasi di trattazione e di precisazione delle conclusioni - giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello è ammissibile e fondato, per le ragioni di seguito esposte.
A. L'infondatezza della eccezione preliminare della di inammissibilità Controparte_1 dell'appello per genericità
1. L'eccezione in oggetto è infondata, per le ragioni già indicate nella ordinanza del 15.6.23, con cui essa è stata rigettata.
pagina 4 di 16 2. E' dunque sufficiente rilevare in questa sede come:
-) l'appellante ha mosso alla pronunzia di I cure censure in fatto ed in diritto circostanziate
(sintetizzate nella parte motiva della presente sentenza) e, sulla base di esse, ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di Pace (nei contenuti compendiati nelle conclusioni rassegnate nell'atto di gravame);
-) a fronte di tali denunzie, deduzioni e pretese dell'appellante, la appellata ha formulato controdeduzioni, in fatto ed in diritto, altrettanto circostanziate, così dimostrando di avere piena contezza del thema decidendum del giudizio di II grado, come delineato dai motivi di appello proposti dall'avversaria.
B. L'infondatezza del 1° motivo di appello della Parte_1
1. Con il motivo in oggetto, la appellante ha denunziato la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per avere il Giudice di Pace posto alla base della decisione il ritenuto difetto di prova di circostanze (la ubicazione della esposizione pubblicitaria nel territorio del comune di
Chieti, in modo visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico), le quali, a suo dire, erano pacifiche tra le parti.
2. Si tratta di doglianza non condivisibile, in quanto basata su un presupposto (la asserita non contestazione in primo grado dei fatti summenzionati) non fondato.
3. Infatti, il thema decidendum ritualmente cristallizzatosi innanzi al Giudice di Pace era rappresentato dalla controversia in essere tra le parti in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti normativi
(invocati dalla e contestati dalla dettati dalla legge n 27 dicembre Parte_1 Controparte_1
2019, n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”) per il riconoscimento, in capo all'ente della legittimazione a CP_2 pretendere il Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e ss., della Legge stessa.
Secondo tale disciplina – la cui interpretazione ha costituito l'oggetto della controversia svoltasi tra le parti in I grado e costituisce, altresì, l'oggetto del presente giudizio di gravame – il “presupposto del canone” in parola è:
“a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
pagina 5 di 16 b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (art. 819)
4. Orbene, nel giudizio di prime cure, a fronte della tesi della opponente per cui – essendo, a suo dire, la esposizione pubblicitaria collocata in un tratto di strada di proprietà privata dell'ANAS PA, in ambito extraurbano - solo quest'ultima aveva titolo (in forza della disciplina normativa summenzionata) per pretendere il pagamento del canone controverso, la opposta aveva sostenuto che la predetta esposizione pubblicitaria era stata compiuta nel territorio comunale di Chieti, con conseguente legittimazione di quest'ultimo al pagamento del canone, ai sensi dell'art. 1, comma 816 e ss. della
Legge n. 160/19.
5. Pertanto, a fronte della rituale cristallizzazione di un tale thema decidendum, il Giudice di Pace, dopo avere correttamente premesso che gravava sul (quale attore in senso sostanziale) Parte_2
l'onere della prova della sussistenza del presupposto della imposizione di cui al citato art. 819, non è incorso nel denunziato vizio processuale nell'affrontare la questione (di merito) della avvenuta acquisizione o meno della prova della ricorrenza, nella specie, dei presupposti di legittimazione del alla pretesa di pagamento del canone, come prospettati dalla opposta (esposizione Pt_2
pubblicitaria in strada sita nel territorio comunale), ovvero della ricorrenza dei presupposti di legittimazione dell'AN PA, come prospettati da parte opponente (esposizione pubblicitaria in strada privata di proprietà di quest'ultima).
6. La valutazione al riguardo operata dal Giudice di Pace non è quindi sindacabile dal Tribunale in rito, per la denunziata (ma inesistente) violazione dell'art. 112 c.p.c., quanto piuttosto nel merito, posto che il Giudice di gravame – in forza del 2° motivo di appello proposto dalla – è chiamato a Parte_1
risolvere, alla luce delle risultanze acquisite in prime cure, la questione della legittimazione o meno del nel caso di specie e alla luce della disciplina normativa della materia, a pretendere dalla Pt_2
l pagamento del canone controverso. Controparte_1
pagina 6 di 16 C. La fondatezza del 2° motivo di appello della di violazione, da parte della sentenza Parte_1
di I grado, della normativa sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
1. Il motivo in oggetto – che impone al Tribunale di verificare la correttezza della decisione con cui il
Giudice di Pace ha escluso, alla luce della normativa in questione, la legittimazione del Parte_2
e, per esso, dell'appellante a richiedere il pagamento del canone oggetto di causa – è fondato, per
[...]
le ragioni di seguito esposte.
2. Giova premettere che “il Giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal Giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del Giudice”
(Cass. civ., Sez. II, 12.7.11, n. 15300; Cass. civ., 16.4.08, n. 9917; Cass. civ., 12.9.03, n. 13430; Cass. civ., 25.9.98, n. 9592), con conseguente “impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass. civ., Sez. VI-II, 14.9.12, n. 15480; Cass. civ., Sez. L., 25.9.13, n. 21909).
E' parimenti noto che “il Giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, può agire con piena libertà senza essere tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la sentenza impugnata e quindi egli può, senza essere soggetto ad alcun vincolo, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo Giudice aveva trascurato e così sostituire totalmente la propria motivazione a quella della Sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio” (Cass. civ., Sez. V, 19.1.18, n. 1323).
3. Tanto premesso, la soluzione della controversia passa attraverso una corretta interpretazione della disciplina legislativa del “Canone Unico Patrimoniale” di cui all'art. 1, comma 816 e ss., della Legge stessa.
4. L'art. 1 della predetta legge stabilisce, per ciò che qui interessa, quanto segue:
pagina 7 di 16 “816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
819. Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
pagina 8 di 16 821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, […]”.
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione […]”.
5. In virtù di tale disciplina, sono state accorpate nel canone unico patrimoniale una serie di prestazioni patrimoniali che avevano in precedenza distinte qualificazioni e regolamentazioni. In particolare, sono state ricondotte in un'unica fattispecie prestazioni che avevano natura tributaria (TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità, CIMP) e prestazioni che avevano natura corrispettiva (COSAP, canone concessorio non ricognitorio stradale, ulteriori canoni ricognitori o concessori).
5.1 Occorre preliminarmente premettere che, nel regime previgente, sia il che la Provincia Pt_2 erano qualificati soggetti attivi della TOSAP: l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 disponeva, infatti, che «Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province» ed il successivo art. 39 dettava la definizione di soggetto attivo e soggetto passivo, prevedendo che «La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio».
Pertanto, la tassa era dovuta per l'occupazione, anche abusiva, del suolo pubblico “appartenente” al
Comune o alla Provincia, essendo irrilevante il soggetto deputato al rilascio del titolo autorizzatorio.
Con riferimento, invece, alla pubblicità l'unico soggetto attivo d'imposta era il Comune.
L'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, disponeva: «La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate».
Occorre precisare, che la Provincia aveva ed ha competenze autorizzatorie in materia di impianti pubblicitari, senza che ciò implicasse il pagamento dell'imposta di pubblicità.
6. Il Tribunale ritiene – in conformità alla copiosa giurisprudenza di merito pronunciatasi in materia e richiamata da parte appellante (cfr. ex multis: Tribunale di Udine n. 790 del 30.09.2024; Tribunale di pagina 9 di 16 Mantova n. 584 del 31.05.2024; Tribunale di Ancona n. 949 del 08.05.2024; Tribunale di Macerata n.
421 del 17.04.2024; Tribunale di Milano n. 8844 del 09.11.2023; Tribunale di Macerata n. 902 del
03.11.2023; Tribunale di Macerata n. 814 del 11.10.2023; Tribunale di Macerata n. 542 del
20.06.2023; Corte di Appello di Ancona, n. 366 del 04.03.2025) - ancorchè esiste altro filone giurisprudenziale di segno contrario, richiamato da parte appellata, ma qui non condiviso - che la nuova normativa vada interpretata a favore del mantenimento del precedente assetto normativo - con riguardo alla soggettività tributaria del unico attivamente legittimato a pretendere e riscuotere l'imposta Pt_2
per i messaggi pubblicitari diffusi sul territorio comunale (l'ex Imposta Comunale sulla Pubblicità, breviter ICP) e ciò proprio facendo riferimento a quanto disposto al comma 819 dell'art. 1 della Lg. n.
160/2019.
Tale norma, infatti e come visto, mantiene nettamente distinti i presupposti impositivi del canone che rinviene: a) nell'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art. 819, lett.a); b) nella diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove essi siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (art. 819, lett.b).
In altri termini, poiché il legislatore ha riprodotto, nella loro ontologica diversità, i presupposti impositivi del canone, così come esistenti nella vigenza dei due diversi tributi della TOSAP (la Tassa per l'Occupazione di PAzi e Aree Pubbliche) e dell'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità), deve ritenersi che anche il Canone Unico abbia natura “bicefala” e ciò anche in considerazione del fatto che, con il comma 820, il legislatore ha inteso impedire la duplicazione d'imposta disponendo che, allorquando sia prevista l'applicazione del canone per l'installazione di messaggi pubblicitari non si faccia luogo anche all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico su cui insistono gli impianti. Trattasi di ipotesi che - ricorrendo solo quando la legittimazione ad imporre entrambi i tributi, per l'occupazione del suolo e per i messaggi pubblicitari dovesse concentrarsi in capo a un unico ente - consente di confermare la duplicità dei presupposti impositivi che la L. n. 160/2019 ha inteso mantenere.
6.1 Il Canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il Canone spettante al Comune si basano, dunque, su due presupposti autonomi e diversi;
ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha pagina 10 di 16 autonoma facoltà regolamentare e tariffaria;
il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo e, quindi, solo nei confronti del unica Pt_2
ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Ciò comporta che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati, sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, siano soggette sia al Canone Cup per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città Metropolitana, sia al Canone Cup per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al
Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione.
6.2 Un ulteriore argomento a sostegno della tesi della conferma della legittimazione attiva dei soli
Comuni a riscuotere il canone per i messaggi pubblicitari promananti da impianti collocati all'interno del territorio comunale è rappresentato dal comma 817 con cui il Legislatore ha inteso assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe: sarebbe, invero, impossibile per i Comuni conseguire l'obiettivo dell'invarianza del gettito se questi fossero privati tout court dell'entrata tributaria loro assicurata dalla precedente vigenza dell'ICP.
Si è pronunciata in tal senso, tra gli altri, anche la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia, la quale, con sentenza n. 2199/2023 (prodotta dall'appellante e conforme alle pronnuzie emesse successivamente sul tema), ha efficacemente osservato al riguardo che: “[…] L'intenzione legislativa non pare quella di istituire ex novo un tributo (o prestazione patrimoniale) quanto, piuttosto, di mutare denominazione fermi i precedenti presupposti, di fatto ripresi nel nuovo tessuto normativo. Ciò emerge palese, a parere di questo Collegio, dai successivi commi 819 e 817. Il primo dei due richiamati commi disciplina i presupposti del canone e li mantiene rigidamente separati, prevedendo alternativamente l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, premurandosi di escludere la duplicazione di imposta (comma 820 a mente del quale se si applica il canone per l'installazione di un pannello pubblicitario, non si farà luogo all'applicazione del canone per la relativa occupazione del suolo pubblico): è evidente, quindi, l'intenzione del legislatore di mantenere la distinzione tra i due distinti presupposti. Ma ciò che appare decisivo nel sostenere tale lettura è la considerazione formulata dal comma 817: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da
pagina 11 di 16 assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”. La garanzia di parità di gettito, ragionevolmente, è assicurata dal confronto con il precedente gettito e, conseguentemente, dal mantenimento della medesima alternativa per la legittimazione attiva: comuni per la tassa sulla pubblicità, province per l'occupazione di suolo pubblico. Solo così ha senso precisare che la parità di gettito deve essere garantita dai singoli enti nel relativo regolamento di disciplina da ciascuno adottato. Diversamente opinando, e quindi valutando la parità di gettito su base complessiva, essa sfuggirebbe al singolo ente nell'approvazione del proprio regolamento, così rendendo inapplicabile la previsione normativa […]”.
6.3 Inoltre, un ulteriore argomento a favore della tesi seguita è offerto dalla previsione legislativa del canone sulla diffusione di messaggi pubblicitari “su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Infatti, “se per i beni visibili da luogo del territorio comunale non sorgono difficoltà, sarebbe invece impossibile individuare il soggetto attivo per i messaggi pubblicitari collocati su veicoli, diventando davvero impensabile distinguere, ad esempio, a seconda della tratta percorsa dal mezzo. E' quindi ragionevole ritenere, anche sotto tale profilo, che il legislatore abbia inteso muoversi sul solco della precedente disciplina, confermando la spettanza del canone unico sulla pubblicità sempre e solo ai comuni” nel cui territorio comunale i veicoli pubblicitari circolano (così, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della , sentenza n. 2199/2023, cit.). Parte_3
6.4 Deve, quindi, ritenersi che, per le Province e Città Metropolitane, la legge istitutiva del CUP non ha cambiato nulla rispetto al passato: mentre prima della sua entrata in vigore tali enti riscuotevano il
COSAP (Canone occupazione suolo pubblico) per i mezzi pubblicitari posizionati direttamente lungo le strade di loro proprietà e, per lo stesso impianto, il riscuoteva il gettito dell'Imposta Pt_2
Comunale sulla Pubblicità, oggi, per effetto della nuova disciplina, continueranno a riscuotere la componente legata all'occupazione del suolo pubblico, in base al presupposto del comma 819, lettera
A; mentre il riscuoterà il Cup per la sua componente, legata alla superficie espositiva del Pt_2
mezzo pubblicitario (presupposto comma 819 lettera B).
pagina 12 di 16 6.5 Del resto, assume al riguardo rilievo che tale interpretazione è suffragata anche dalla nota del 14 aprile 2021, emessa dall' e dall' Controparte_3 [...]
, che ha chiarito il riparto delle competenze tra comuni e province, Controparte_4
affermando che: «il Canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il Canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi;
ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria;
il principio dell'assorbimento stabilito dal comma
820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del
unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato Pt_2 all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari…».
7. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve allora riconoscersi la legittimazione del
(e, per esso, della a pretendere dalla il canone Parte_2 Parte_1 Controparte_1
“pubblicitario” in questione.
Infatti:
-) le esposizioni pubblicitarie erano allocate su un tratto della strada SS 656 Val Pescara Chieti, tratto stradale ricadente nel territorio del Comune di Chieti, come espressamente attestato dall'ANAS nell'atto del 10.5.21 di autorizzazione (ex art. 26, commi I e II del Codice della Strada) alla
[...]
alla installazione d dette esposizioni pubblicitarie (cfr. il doc. 4 delle produzioni di I CP_1
grado di parte opponente);
-) da una siffatta allocazione delle esposizioni pubblicitarie nel territorio comunale di Chieti discende
– come visto – la sussistenza della legittimazione di esso a pretendere dalla il Controparte_1 pagamento del canone pubblicitario di cui all'avviso di accertamento impugnato;
8. Né rileva la circostanza – addotta dalla in tutti i propri scritti difensivi di I grado Controparte_1
e ribadita nella comparsa di risposta di II grado – per cui quel tratto stradale sarebbe di proprietà dell'ANAS PA, con conseguente sussistenza – a suo dire - della esclusiva legittimazione di quest'ultima a pretendere il canone in parola (cfr. la citazione;
cfr. le deduzioni di cui alla prima udienza del 25.5.22; cfr. la comparsa di risposta in appello).
Infatti, anche se ciò fosse vero, permarrebbe la titolarità in capo al (nel cui territorio Parte_2
sono state esposte le pubblicità in parola) del diritto di ricevere il pagamento del canone in oggetto.
pagina 13 di 16 Infatti, si è visto che, a norma dell'art. 819, lett. b. della legge n. 160/19, “ il presupposto del canone
è:la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Nella specie, è evidente la ricorrenza del summenzionato presupposto impositivo, essendo pacifico che le insegne pubblicitarie, in quanto poste su un tratto stradale pacificamente aperto al pubblico transito e sito all'interno del territorio comunale di Chieti, erano, per ciò solo, “visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale” (cfr. l'art. 2 [Definizione e classificazione delle strade] del
Codice della Strada: “1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada"
l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”).
Del resto, è pacifico che l'AN PA (ovvero altro ente, diverso dal non abbia mai preteso il Pt_2
canone pubblicitario alla appellata.
9. La “inedita” ricostruzione in fatto operata dalla appellata nella comparsa conclusionale di II grado
(per cui il tratto stradale non sarebbe di proprietà dell'AN PA, bensì dello Stato), oltre ad esulare dal thema decidendum ritualmente versato in atti ed oltre ad essere indimostrata, non rileva, in diritto, per escludere la legittimazione del trattandosi di pubblicità operata – come detto – nel territorio Pt_2
comunale teatino, con conseguente sussistenza, per ciò solo, dei richiamati presupposti impositivi a favore del predetto ente locale.
C. Conclusioni di merito e disciplina delle spese processuali
1. Pertanto, in riforma della sentenza di I grado, deve essere riconosciuto il diritto della di Parte_1
ottenere dalla il pagamento del canone in oggetto. Controparte_1
2. Posto che la nel corso del giudizio di I grado, ha proceduto (del tutto legittimamente) ad Parte_1
un ricalcolo (in diminuzione) della somma originariamente pretesa (a titolo di indennità ed interessi) nell'avviso, conteggiandola in complessivi €. 217,00 (canone non versato compreso) e considerato che la non ha mai contestato la correttezza di tali nuovi conteggi, il debito di Controparte_1 quest'ultima verso la prima può ritenersi processualmente accertato nella predetta misura.
pagina 14 di 16 3. La disciplina delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza della
[...]
, con liquidazione come da dispositivo (applicando le tabelle vigenti ratione temporis) e CP_1
previa compensazione di ½, per la parziale soccombenza della sia sul quantum (come dalla Parte_1 stessa originariamente preteso in illegittimo eccesso nell'avviso impugnato), sia sul 1° motivo di appello.
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa di II grado, iscritta al R.G. n. 382/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
In accoglimento dell'appello
ACCERTA la legittimazione del e, per esso, della appellante, a pretendere dalla appellata il Parte_2
pagamento del canone oggetto di causa.
Per l'effetto
ANNULLA la sentenza di I grado.
ACCERTA che la somma dovuta dall'appellata all'appellante - per conto del e per le esposizioni Parte_2 pubblicitarie oggetto di causa ed oggetto dell'avviso di accertamento impugnato – ammonta a complessivi €. 217,00.
RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
.
pagina 15 di 16 CONDANNA
l'appellata alla rifusione in favore della appellante delle spese del doppio grado di giudizio che - previa compensazione di ½ - liquida nel residuo e quindi - per il giudizio di I grado – in €. 175,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso spese, oltre altri accessori di legge e – per il presente giudizio – in €. 45,7 per esborsi, €. 331,5 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso spese, oltre altri accessori di legge
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 12.6.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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