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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5340 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6420 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 25.06.2025, vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell'avvocato Bruno Tassone (c.f. ) che la rappresenta e difende C.F._2 unitamente all'avvocato Paola Angotti (c.f. ) per procura in atti- C.F._3
ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Loredana
Fiore (c.f. che lo rappresenta e difende per procura in atti- C.F._4
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE -
OGGETTO: giudizio di rinvio dalla Cassazione a seguito della ordinanza n.
19451/2021, pubblicata in data 08.07.2021 -occupazione senza titolo e risarcimento danni-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
r.g. n. 1 Con la sentenza n. 934/2016, in data 02-07 settembre 2016, il Tribunale di Viterbo respinge la domanda proposta, da nei confronti del Parte_1 CP_1
per accertare l'occupazione senza titolo, da parte dell'amministrazione, del
[...] terreno dell'attrice, distinto al Fg. 5 p.lla 783 di mq 140, interessato da lavori di ampliamento della “Strada EL” e dalla realizzazione di un muro in blocchetti, con condanna dell'amministrazione, in via principale, alla restituzione e riduzione in pristino del terreno, in via subordinata, al pagamento del prezzo di mercato del bene
(euro 20.000,00); in entrambi i casi, con risarcimento del danno da occupazione illegittima.
A sostegno delle domande proposte, allega: Parte_1
- proprietaria del terreno in oggetto, edificabile, per successione a Persona_1
di aver appreso, nel gennaio 2014, che il Comune di ha
[...] CP_1 abusivamente ampliato la sede stradale e realizzato un muro di blocchetti di tufo, occupando detta particella n. 783;
- il Comune di in seguito alla richiesta di rilascio immediato del terreno CP_1 in oggetto, ne conferma la occupazione, che riconduce alla esistenza di un contratto preliminare precedentemente sottoscritto con;
Persona_1
- non vi è un titolo legittimante la occupazione del terreno da parte del comune, non essendo intervenuto il trasferimento della proprietà del terreno al Comune in esecuzione del preliminare.
Il Comune di resiste alla domanda attorea e oppone che nel 1996 è intervenuto CP_1 un accordo con il quale si è impegnato a cedere l'area della Persona_1 estensione di mq 140, distinta catastalmente al foglio 5 particella 783, per la costruzione della strada “EL”, a fronte del riconoscimento, in proprio favore, di diritti edificatori sulla restante porzione di terreno, diritti ceduti ai confinanti, e Parte_2
, ed esercitati per la realizzazione delle opere di cui alla concessione Parte_3 edilizia n. 21 del 22.10.1996.
Con la domanda proposta in via subordinata, chiede che il Parte_1 CP_1 venga condannato a corrispondere il prezzo di mercato del terreno occupato,
[...] indicato in euro 20.000,00.
Il oppone la genericità della domanda risarcitoria per asserita Controparte_1 occupazione illegittima della particella 783 e il difetto di prova, essendo, l'importo azionato, fondato sull'assunto erroneo che l'area sarebbe stata edificabile, laddove il r.g. n. 2 PRG vigente all'epoca dei fatti prevede, per la particella in oggetto, la destinazione a strada pubblica.
Il Comune richiama, altresì, l'art. 360 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, vigente all'epoca dei fatti, che prevedeva, successivamente al certificato di regolare esecuzione dei lavori, la pubblicazione dell'avviso ad opponendum contenente un termine perentorio di giorni 15 entro il quale gli interessati avrebbero dovuto far valere i loro titoli in ordine ad occupazioni temporanee, permanenti e conseguiti danni;
allega la mancata opposizione, nel termine di quindici giorni, all'avviso in oggetto ( pubblicato in data 08.05.1997), con conseguente improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea e legittimità del possesso della particella.
Il Tribunale, premesso che la produce copia della convenzione con la quale il Pt_1 comune si è impegnato a concedere a , dante causa dell' lo Persona_1 Pt_1 ius aedificandi sulla porzione di suolo residuata alla cessione della particella in oggetto e che la fonda la domanda di restituzione della particella per risoluzione del Pt_1 preliminare, sull' inadempimento del comune;
esclusa la riconducibilità della fattispecie alla ipotesi di “ occupazione acquisitiva” per irreversibile trasformazione dell'area per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, alla quale farebbe comunque seguito il diritto risarcitorio del privato, accerta che ha disposto, cedendoli a Persona_1 terzi, dei diritti edificatori e dunque del diritto di superficie sull'area residuata alla cessione “gratuita”, al comune, della particella in oggetto;
esclude l'inadempimento del comune e conclude accertando che “ l' non ha titolo per invocare la Pt_1 risoluzione (…) per implicito prospettata(ta) in relazione all'accordo di cessione dell'appezzamento in parola” e respinge la domanda dell' Pt_1
Con sentenza n. 194/2019, la Corte di Appello di Roma rigetta l'appello di Parte_1
, dando rilievo ai diritti ricevuti dal dante causa dell'appellante a titolo di
[...] corrispettivo della cessione della particella 783; all'avvenuta disposizione, in favore di terzi, di tali diritti edificatori e condividendo le motivazioni della sentenza del Tribunale nella parte in cui esclude che vi sia stata, da parte del comune, un'occupazione priva di titolo legittimante, ed esclude il rilievo alla circostanza che il diritto di proprietà sulla particella in oggetto risulti ancora dell'appellante, non vertendo, la controversia, su diritti reali e in sostanza ritenendo che l'accordo intervenuto tra il , Persona_1 dante causa della e il Comune legittima l'occupazione del terreno da parte del Pt_1 stesso. CP_1
ricorre in Cassazione e articola i seguenti motivi. Parte_1
r.g. n. 3 1) Rubricato: “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 п. 4) с.p.c. Violazione del diritto di difesa e del giusto processo ex artt. 24 e 111 della Cost. ai sensi dell'art. 360 n. 3) c.p.c.”.
2) Rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1351, 1470, 1326 e
1362 c.c. e del D.P.R. n. 327/2001 ex artt. 55, con riferimento al n. 3), primo comma, dell'art. 360 c.p.c. Nullità della sentenza e/o del procedimento ai sensi del n. 4), primo comma, dell'art. 360 c.p.c.”.
3) Rubricato: “Omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ”.
4) Rubricato: “In subordine: violazione e/o falsa applicazione, sotto un diverso profilo, degli artt. 1326 e 1362 ss. C.c., con riferimento al n. 3), primo comma, dell'art. 360 c.p.c., nonché degli 1322, 1325 e 1375 c.c. Nullità della sentenza
e/o del procedimento ai sensi del n. 4), dell'art. 360 c.p.c., nonché violazione dell'art. 112 c.p.c.”.
Il resiste con controricorso. Controparte_1
La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbita la valutazione dei restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a questo Giudice, enunciando il seguente principio di diritto.
“ (…) Il negozio di cessione di natura preliminare, avendo espressamente il privato assunto su di sé l'impegno a trasferire la proprietà dinanzi al notaio, manca di costituire un valido titolo di trasferimento del possesso del terreno, e tanto anche in via anticipata e strumentale in vista della conclusione del contratto definitivo di cessione, come pure avviene nella pratica degli affari in ragione dell'interesse del futuro cessionario di entrare in via anticipata nel possesso del bene per apportavi, ad esempio, migliorie e modifiche. Manca infatti una espressa previsione negoziale in tal senso che valga a rendere legittima l'apprensione del terreno, nelle more intervenuta, e denunciata come illecita in ricorso a sostegno della richiesta tutela risarcitoria”.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. riassume la causa innanzi alla Parte_1
Corte di Appello di Roma e rassegna le seguenti conclusioni:
“(…) in riforma della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma n. 1947/2019 nel procedimento n. 6839/16 accogliere le domande della Sig.ra come formulate Pt_1 in primo grado e riportate nell'atto di appello, attenendosi al principio determinato
r.g. n. 4 dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n. 1945/21 c, in subordine, per i motivi del ricorso per cassazione dichiarati assorbiti, dunque: NEL MERITO - accertare e dare atto che il Comune di ha occupato senza alcun titolo legittimante il terreno CP_1 ubicato al Fg. 5), part.lla 783 del medesimo comune, di proprietà della Sig.ra Parte_1
, realizzandovi l'ampliamento della Strada EL (oggi Via Donatori di
[...]
Sangue) ed un muro in blocchetti;
E PER L'EFFETTO -in via principale, condannare la
P.A., in persona del Suo Sindaco p.t., a restituire il bene mediante la riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
- in via subordinata, condannare la P.A., in persona del
Suo Sindaco p.t., a corrispondere alla Sig.ra il valore corrispondente Parte_1 al prezzo di mercato del terreno occupato, che si indica prudenzialmente in €.
20.000,00 o in quella somma, maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa c/o secondo equità, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo;
in ogni caso, condannare, il
in persona del Suo Sindaco p.t., al risarcimento dei danni da Controparte_1 illegittima occupazione, dal di dell'ampliamento della Strada (1995 - 1996) al rilascio dell'area o al pagamento del prezzo di mercato”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e di giudizio, oltre CPA e IVA come per legge, del presente giudizio, nonché dei due precedenti gradi e del procedimento svoltosi di fronte alla Suprema
Corte di Cassazione”.
Con comparsa depositata il 22.03.2021, si costituisce il e rassegna le Controparte_1 seguenti conclusioni: “(…) rigettare le domande tutte avanzate dalla Sig.ra Pt_1 in quanto inammissibili e comunque, infondate e non provate. Vinte le spese di
[...] lite”.
All'udienza del 25.06.25, la causa è trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
L'appello di è fondato, nei limiti di cui di seguito. Parte_1
La Corte di Cassazione, con la ordinanza di rinvio, accoglie il secondo motivo di ricorso e esclude che il contratto concluso il 03.05.1996, tra , dante causa di Persona_1
, e il Comune di è titolo legittimante l'occupazione, da parte Parte_1 CP_1 del Comune, del terreno di proprietà della trattandosi di accordo preliminare, Parte_1 come tale incapace di produrre il trasferimento del diritto di proprietà e dunque inidoneo a determinare il trasferimento del possesso e ad escludere le illiceità dell'occupazione del terreno da parte del Comune.
Tale negozio di cessione ha natura preliminare, il privato, infatti, ha espressamente assunto l'impegno di trasferire la proprietà dinanzi a un notaio, e manca di costituire il r.g. n. 5 titolo di trasferimento del possesso del terreno, neppure in via anticipata e strumentale in vista della conclusione del contratto definitivo di cessione, dato che difetta un'espressa previsione negoziale rispetto al trasferimento anticipato del possesso del bene, con la conseguenza che la anticipata apprensione del terreno non è legittima.
Per costante giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Suprema
Corte di Cassazione, quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'amministrazione configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, illecito di diritto comune che determina non il trasferimento della proprietà in capo all'amministrazione, ma la responsabilità, di questa, per i danni.
Ne consegue che viene meno la configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e se ne deve affermare la natura di illecito permanente che viene a cessare solo per effetto della restituzione;
di un accordo transattivo;
della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato ovvero della rinuncia del proprietario al suo diritto (rinuncia da ritenersi implicita nelle ipotesi in cui il proprietario si limiti a chiedere all'occupante il pagamento del controvalore dell'immobile rimasto nella sua titolarità) ( (SU 735/2015 e 7008/2025).
Nel concreto, posto che il il quale non ha introdotto una domanda di CP_1 accertamento della intervenuta usucapione del terreno, si è limitato ad opporre un titolo legittimante e che pacificamente non è intervenuto, per tale particella, un decreto di esproprio, si esamina la domanda proposta dalla in via principale, per la Pt_1 restituzione, previa riduzione in pristino, di particella di terreno interessata dalla edificazione, da parte del di un muro di contenimento e di parte di sede CP_1 stradale.
Non è pertinente il richiamo del all'art. 360 della L. n.2248 del 1865. CP_1
Giova precisare che l'articolo si riferisce ai soli danni (permanenti e transitori) determinati dall'esecuzione dell'opera (e non dal fatto colposo dell'appaltatore).
Il procedimento opposto dal è rivolto a tutelare ( nell'ipotesi di delega, ai CP_1 sensi dell'articolo 324 all.F della stessa legge, all'appaltatore, del compimento delle occupazioni ed espropriazioni di terreni privati necessari all'esecuzione dell'opera pubblica) le ragioni creditorie dei proprietari danneggiati nel corso dell'esecuzione dei lavori, attraverso l'obbligo, posto a carico della stazione appaltante, della pubblicazione dell'avviso di collaudo, con invito ai creditori di presentare i titoli giustificativi del loro r.g. n. 6 credito e attraverso il successivo obbligo, in ipotesi di domande opposizione da parte dei creditori, di darne comunicazione all'appaltatore e di non provvedere al pagamento della rata di saldo nonché alla restituzione della cauzione se non dopo la prova che l'imprenditore abbia provveduto alla loro integrale soddisfazione.
La previsione dell'articolo in esame si concreta e si esaurisce in una sospensione
(meramente cautelare) imposta l'amministrazione del pagamento della rata di saldo e dello svincolo della cauzione fino al momento in cui l'appaltatore fornisca prova di aver tacitato ogni domanda dei creditori e consente, esclusivamente ai creditori, il diritto di pretendere la pubblicazione dell'avviso del collaudo da parte della committente, onde e metterla a conoscenza dei propri crediti verso l'appaltatore” per occupazioni permanenti e temporanee gli immobili e per i relativi danni;
consente, altresì, ai creditori, il diritto di pretendere la pubblicazione dell'avviso del collaudo da parte della committente, per metterla a conoscenza dei propri crediti verso l'appaltatore; prevede conseguentemente il diritto dei creditori di ottenere la sospensione del pagamento della rata di saldo dell'appalto, nonché la restituzione della cauzione fino a quando l'appaltatore non abbia provveduto a soddisfare i loro crediti.
Non riguarda l'azione diretta dei creditori per il pagamento dall'amministrazione, alla quale resta possibile chiedere il risarcimento del danno, la restituzione del bene occupato salvo altro.
Domanda di restituzione del terreno.
In riforma della sentenza di primo grado, deve essere accolta essendo accertata la assenza di un titolo che legittimi la occupazione della particella da parte del CP_1
Domanda di condanna del alla riduzione in pristino (a mezzo della CP_1 rimozione del muro e della porzione di strada edificati sulla particella) e domanda di risarcimento del danno per il periodo di occupazione.
Sono necessarie le seguenti considerazioni, comuni alla valutazione di entrambe le domande.
Costituendosi nel primo grado di giudizio, il oppone oltre all'esistenza del CP_1 preliminare di cui è detto, anche l'esistenza di un atto tra privati riportato nella dichiarazione in data 03.05.1996 registrata al numero 1796 del protocollo comunale in pari data, per effetto del quale , dante causa di e Persona_1 Parte_1 per prospettazione della stessa ha ceduto i diritti edificatori relativi alla Pt_1 particella di terreno oggetto del presente giudizio a e , i Parte_4 Parte_3
r.g. n. 7 quali, poi, hanno utilizzato la titolarità di tali diritti edificatori nel chiedere e ottenere, dal medesimo la concessione edilizia n.21 del 22.10.1996. Controparte_1
Con le memorie depositate ai sensi dell'articolo 183 del codice di rito, la non Pt_1 contesta la circostanza della cessione dei diritti edificatori sulla particella 783 e neppure il documento versato in atti, ma si limita a svolgere difese in ordine all'inadempimento, da parte del rispetto agli impegni assunti con l'accordo preliminare di cui è CP_1 detto.
Nel richiamare tale cessione di diritto di superficie ai fini edificatori a favore dei confinanti, la stessa sostiene che tale cessione in effetti prova che il Comune Pt_1 non ha rispettato l'accordo preliminare sottoscritto con il quale che Persona_1 ha ceduto i diritti edificatori della particella ai propri congiunti, per aumentare la capacità edificatoria del terreno confinante di proprietà dei congiunti stessi, intendendo utilizzare gli strumenti ( leggasi: “accorpamento ad altra superficie edificabile dei diritti edificatori esistenti sulla particella oggetto del nostro giudizio”) che la legislazione consente, ai privati, per il computo di volumetrie realizzabili.
Ciò detto, deve ritenersi non contestato tra le parti e dunque provato che i diritti edificatori (rectius:” di superfice) sulla particella 783 sono stati ceduti a terzi, con la conseguenza che non sono stati trasmessi alla la cui domanda di riduzione in Pt_1 pristino della superfice della particella 783 viene respinta.
Domanda di condanna del al risarcimento del danno da occupazione CP_1 senza titolo della particella 783.
E' generica e inidonea ad una corretta stima del danno considerando che è pacifico che il dante causa della appellante ha ceduto (sembrerebbe a titolo gratuito) i diritti edificatori (rectius:” di superfice) sulla particella 180 e 783 e dunque è rimasto titolare della proprietà priva di tale facoltà, con conseguente irrilevanza di tutti gli argomenti difensivi esplicitati in punto di edificabilità del terreno, edificabilità di cui in ogni caso non è più titolare.
Domanda di risarcimento del danno.
È generica e indimostrata.
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del r.g. n. 8 contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale ( Cass. 33645/2022).
La con l'atto introduttivo del giudizio, sul danno si limita a dedurre, quanto al Pt_1 dato temporale, che i lavori di realizzazione della “Strada Chiavarella” sono stati eseguiti “nel corso degli anni 1995 e 1996, nel tratto lungo il confine con il fondo di proprietà del sig. ” e quanto al valore del terreno, che è pari a euro Persona_1
20.00,00, mentre con la dichiarazione di successione versata in atti dalla stessa ella attribuisce, alla particella il ben inferiore valore di euro 70,00. Pt_1
Nella memoria integrativa depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., sul punto nulla aggiunge.
Dunque la domanda risarcitoria è affetta da povertà di allegazione;
i dati della istruttoria forniti dalla stessa parte attrice contrastano le ( generiche) allegazioni in ordine al danno e il fatto che tra le facoltà della non rientrano quelle connesse al diritto di Pt_1 superficie e a edificare, impone una miglior esplicitazione in ordine a quale sia la possibilità di godimento del bene perduta per effetto di tale occupazione che in ogni caso si esplicita con l'esercizio di una facoltà ceduta dal dante causa della Pt_1
Ciò detto, la domanda risarcitoria viene respinta.
Il parziale accoglimento della domanda proposta principale assorbe la valutazione della domanda subordinata.
Spese di lite.
Al limitato accoglimento della domanda, consegue la integrale compensazione delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio (merito e legittimità), dovendosi ritenere che ciascuna parte è al tempo stesso vittoriosa e soccombente.
In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 13212 del 15/05/2023; Sez. U- n. 32061 del 31/10/2022).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio dalla Cassazione sull'appello proposto da nei confronti del avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza del Tribunale ordinario di Viterbo n. 934/2016, in data 02/07 settembre
2016, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- In riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento della domanda di , condanna il a restituire, ad Parte_1 Controparte_1
r.g. n. 9 , l'area della estensione di mq 140, distinta catastalmente al Parte_1 foglio 5 particella 783 con la esclusione delle facoltà di cui alla parte motiva.
- Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 10.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 10