Articolo 13 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034
Articolo 12Articolo 14
Versione
28 dicembre 1971
Art. 13.
I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario.
Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede puo' essere disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali per una delle seguenti ragioni:
a) su domanda;
b) in seguito ad avanzamento;
c) in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilita' prevista dalla legge;
d) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.
I magistrati amministrativi regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.
Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilita' e le cause di ineleggibilita' previste per i magistrati ordinari.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1971
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