TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 07 Febbraio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3449 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Mascali, via delle Viole n. 9, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Degli Angeli Is. 185 B n. 20, presso lo studio dell'avv. Rosario Pace, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi, per mandato generale alle liti CP_1 del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Pagamento indennità di malattia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
03.04.2024, il ricorrente conveniva in giudizio l di svolgere la funzione di operaio comune di macchina CP_1 sulla moto nave EXPLORA facente parte della Compagnia di Navigazione MC International s.r.l.; che in data
04.04.2023 era sbarcato presso il Porto di Durban (Sudafrica); che in data 11.04.2203 aveva avanzato domanda tendente ad ottenere l'indennità di inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita;
che in data 11.04.2023 veniva sottoposto a visita medica presso
1 l'ambulatorio di Riposto e la dott.ssa dopo averlo visitato lo invitava a ripresentarsi alle seguenti date: Per_2
11.04.2023, 21.04.2023, 03.05.2023, 15.05.2023, 26.05.2023, 05.06.2023, 16.06.2023; che durante tale periodo era stato costretto sottoporsi a radiografia del cranio e dei seni paranasali ed ad essere visitato al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Giarre, di Taormina ed all'Ospedale Cannizzaro;
che la guarigione era CP_ avvenuta il 16.06.2023. Deduceva che nonostante le reiterate richieste l non aveva provveduto ad erogare l'indennità di malattia per inabilità temporanea per i marittimi in continuità di lavoro in misura pari al
75%, per un importo complessivo di € 4.562,50, tenuto conto del salario percepito. Infatti, la misura del credito vantato era il risultato del seguente calcolo: € 2.500,00 x 75:100 x 73 giorni di malattia. CP_ Con il presente giudizio chiedeva, quindi, che l venisse condannata al pagamento, a titolo di indennità per malattia, della somma di € 4.562,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda ed al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. nella misura che sarebbe risultata congrua, oltre spese di giudizio, da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva come la pratica di malattia aperta l'11.04.2023 non era indennizzabile, precisando che “il certificato di malattia (doc.1 fascicolo di parte ricorrente), conteneva soltanto il riepilogo dei dati inseriti nella comunicazione integrativa della malattia presentata il 14.04.2023, nella quale sono state allegate solo le copie del libretto di navigazione, pagina con dati identificati e pagina dello sbarco avvenuto in data 04.04.2023 per malattia (doc.2 fascicolo di parte ricorrente).” Non risultava “invece mai pervenuto il certificato di inizio malattia redatto alla data dello sbarco e, per una prestazione di malattia, è fondamentale la data inizio certificato, che deve essere minore, o uguale, alla data di sbarco. Inoltre, poiché lo sbarco era avvenuto in un Paese Extraeuropeo, il certificato cartaceo doveva comunque essere trasmesso in originale, entro due giorni dal suo rilascio e con apposita legalizzazione, per potere essere valido in Italia.” Precisava, inoltre, che il marittimo non era in continuità di rapporto di lavoro, così come indicato nel ricorso, ma trattavasi di marittimo con contratto ad imbarco.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 18.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. CP_ 127 Ter c.p.c., veniva disposta l'integrazione dl contraddittorio nei confronti dell' e la causa rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.01.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.02.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
2 Va premesso in punto di diritto che l'assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della
Salute e la categoria dei naviganti include anche il personale aeronavigante del settore volo, ma non rientra CP_ tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell' .
Sul piano organizzativo, le funzioni in materia sono assicurate in Italia dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN), all'estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari.
Rientra tra le competenze del Ministero della Salute l'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, nonché a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, o comunque a disposizione dell'armatore con contratto a tempo indeterminato. Al contrario, nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro;
per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall' e, sul piano dell'assistenza sanitaria, viene CP_2 preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).
La competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia è regolata come segue: la certificazione degli ambulatori ovvero dei medici fiduciari, in Italia e all'estero, viene CP_2 rilasciata:
• per gli eventi di malattia insorti durante l'imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale); all'estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti;
• per l'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare e per l'indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, in tutti i casi in cui permanga un sotteso rapporto di lavoro anche a seguito dell'avvenuto sbarco;
• con riferimento al solo territorio italiano, qualora il navigante in malattia complementare risieda o si trovi temporaneamente in una località sprovvista sia di ambulatorio SASN che di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute, il lavoratore potrà rivolgersi alla ASL territorialmente competente;
• in tutte le restanti fattispecie, a seguito della presa in carico del SSN del lavoratore dismesso dall'assistenza , la competenza al rilascio della certificazione sanitaria è del SSN in Italia e, CP_2 all'estero, delle istituzioni sanitarie localmente competenti. CP_ Nelle situazioni sopra descritte, il lavoratore dovrà trasmettere all' la certificazione medica - ove rilasciata in modalità cartacea - entro due giorni dalla data del rilascio per non incorrere nelle sanzioni
(perdita del diritto all'indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo). CP_ Il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia a carico dell' è subordinato alla valutazione medico-legale svolta dai medici dell'Istituto tesa a riscontrare la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti,
3 avuto riguardo anche a criteri di congruità tra diagnosi e prognosi, rammentando che, per due delle specifiche tutele per malattia riconoscibili ai lavoratori marittimi, il rischio assicurato è definito dal R.D.L. 23 settembre
1937, n. 1918, “Assicurazione contro le malattie per la gente di mare”, come “ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici”.
Con riferimento infine ai requisiti formali, si osserva che diversamente dalla certificazione medica di malattia rilasciata dai medici curanti, che è in linea generale attualmente redatta in modalità telematica per la quasi totalità degli eventi (pur sussistendo ipotesi residuali di persistente utilizzo della modalità cartacea), per la specifica categoria dei lavoratori marittimi assistiti è previsto a tutt'oggi l'utilizzo di un CP_2 formulario, risalente alla gestione delle Casse marittime e mantenuto nelle successive gestioni Ipsema ed CP_ Inail. In particolare, vengono utilizzati i modelli cosiddetti “Mal.1” “Mal.2” e ” per gli eventi di malattia rispettivamente insorti durante l'imbarco, dopo lo sbarco o nei casi di prolungamento o guarigione clinica della patologia certificata. CP_ Tuttavia, nei casi di mancato utilizzo dei citati modelli, l attribuisce validità anche alla certificazione redatta su modelli non standardizzati, sempreché siano rilevabili gli elementi obbligatori essenziali ed idonei a consentire l'erogazione della prestazione.
A tale scopo, occorre fare riferimento a quanto già precisato per le certificazioni di malattia, riferite alla generalità dei lavoratori, laddove redatte in modalità cartacea.
In particolare, i dati necessariamente richiesti ai sensi della normativa vigente (V anche, Circolare 13.05.1996
n. 99) sono i seguenti: il nominativo del lavoratore, la diagnosi e la prognosi, l'intestazione, la data del rilascio, il timbro e la firma del medico, nonché l'abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito, ai fini della reperibilità per il controllo pubblicistico della malattia.
Nella citata circolare è altresì specificato che “qualora la certificazione redatta su modulari non regolamentari, pur presentando gli elementi essenziali, senza i quali l'atto non è neppure qualificabile come "certificato" (e, cioè, nominativo, intestazione e prognosi), manchi di altri requisiti rilevanti ai fini di interesse (diagnosi, data e firma), la necessaria regolarizzazione della stessa dovrà essere operata, tramite l'interessato, dai medesimi medici redattori”.
Per i casi di omessa, incompleta o inesatta indicazione dell'indirizzo del lavoratore nel certificato – come sopra CP_ specificato – si rinvia a quanto dettagliatamente precisato nella Circolare del 07.08.1998 n. 183.
Inoltre, anche la certificazione sanitaria comprovante lo stato di malattia dei lavoratori marittimi, ove proveniente da un Paese comunitario e se completa di tutti gli elementi essenziali, dovrà essere accettata dalle Strutture territoriali anche se redatta in lingua straniera, essendo applicabili al riguardo le istruzioni operative fornite con il messaggio n. 28978 del 3 dicembre 2007 per la generalità dei lavoratori (ai sensi dell'art. 76 del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004). Riguardo alla diagnosi, invece, si precisa che
4 deve considerarsi completa anche la certificazione che presenta il solo codice ICDx, purché risulti esplicitamente desumibile la versione ICD applicata a fini certificativi. CP_ Ed ancora, nel Messaggio del 31.05.2018 n. 2184 ed in attuazione del dettato normativo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, vengono fornite alcune importanti ed ulteriori precisazioni sulle indennità di malattia per i lavoratori marittimi, in particolare in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell'Unione Europea per i seguenti casi:
• eventi di malattia insorta durante l'imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale) quando il marittimo si trovi in Paese al di fuori della UE, in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute.
• eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del
Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti.
In tali situazioni la certificazione di malattia sarà ritenuta valida solo nel rispetto delle seguenti disposizioni, peraltro vigenti per la generalità dei lavoratori.
I lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi extracomunitari, con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, devono rivolgersi all'Autorità sanitaria locale per ottenere il riconoscimento dello stato di malattia. In tali casi non occorre la legalizzazione del certificato (Cfr.: Circolare n.
136/2003).
I lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi extracomunitari, con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, devono trasmettere entro due giorni dal rilascio la CP_ certificazione al datore di lavoro e all' . In tali casi la certificazione medica deve essere legalizzata.
Per legalizzazione si intende l'attestazione che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali (Cfr.: Circolare n. 136/2003, paragrafo 11). Ove la suddetta certificazione di malattia non risulti già legalizzata al momento del rientro del lavoratore in Italia, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, prima del pagamento dell'indennità economica (Cfr.: Circolare n.
11/1991).
Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l (che è un tipo di legalizzazione semplificata Parte_2 che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l'autenticità del sigillo o timbro apposto), gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
I lavoratori italiani dipendenti da aziende operanti all'estero in Paesi extra CEE non convenzionati, ma tenute agli adempimenti contributivi in Italia (Cfr.: Circolare n. 156/1988, paragrafo 2 e la Circolare n. 182/1990), che si ammalano in Paesi esteri che non ricadono nella disciplina dei regolamenti europei o delle Convenzioni bilaterali, devono inviare al datore di lavoro, entro 5 giorni dal rilascio, l'attestazione di malattia ed alla locale rappresentanza diplomatica consolare il certificato di diagnosi e prognosi. Quest'ultima curerà anche le CP_ eventuali visite mediche di controllo e il successivo inoltro degli atti all' .
5 Alla luce della superiore e breve premessa in punto di diritto degli adempimenti previsti nella materia oggetto del giudizio, non può non rilevarsi, come il ricorrente non ha fornito chiare e precise indicazioni in punto di fatto dell'evolversi della vicenda, primo tra tutti risulta erroneamente indicato il tipo di ingaggio e/o rapporto di lavoro intercorrente tra le parti al momento del sorgere della malattia (marittimo con contratto ad imbarco e non marittimo in continuità di rapporto di lavoro, V. Modello MAL 1, n. 3713821; comunicazione integrativa del 14.04.2023), né risulta indicato a che tipo di azienda appartiene il datore di lavoro, se il paese in cui è sbarcato – neppure chiaro per l'intervenuta malattia ovvero per fine ingaggio – sia o meno aderente alla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, risultando il ricorso assolutamente generico.
In punto di diritto, inoltre, non risulta che il ricorrente si sia attenuto alle suindicate disposizioni riguardo alla certificazione attestante la malattia.
Infatti, a fronte dello sbarco avvenuto in data 04.04.2023 – presumibilmente e non provato – per malattia, il primo certificato medico risale all'11.04.2023, con una prosecuzione di malattia fino al 16.06.2023 (V. certificati CP_ di prolungamento in atti), e senza che sia stato dimostrato l'invio all' del primo certificato di malattia (che doveva essere redatto dalle istituzioni sanitarie localmente competenti, tenuto conto dello sbarco a Durban il
04.04.2023, asseritamente per malattia, poiché risulta mancante anche un eventuale certificazione di un medico di bordo, ove esistente) sia che esso fosse stato datato 04.04.2023 (sbarco) sia che fosse quello datato 11.04.2023. Agli atti risulta allegato soltanto una comunicazione integrativa – riepilogo dati - del
14.04.2023, ma non l'invio del primo certificato di malattia, senza considerare che le ulteriori certificazioni mediche e cartelle di accesso al pronto soccorso fanno riferimento a patologie non collegabili alla diagnosi di cui al certificato medico dell'11.04.2023.
Ne consegue che il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, stante la peculiarità della materia trattata, questo giudicante ritiene sussistenti giustificati motivi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 03.04.2024 da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, 12.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 07 Febbraio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3449 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Mascali, via delle Viole n. 9, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Degli Angeli Is. 185 B n. 20, presso lo studio dell'avv. Rosario Pace, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi, per mandato generale alle liti CP_1 del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Pagamento indennità di malattia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
03.04.2024, il ricorrente conveniva in giudizio l di svolgere la funzione di operaio comune di macchina CP_1 sulla moto nave EXPLORA facente parte della Compagnia di Navigazione MC International s.r.l.; che in data
04.04.2023 era sbarcato presso il Porto di Durban (Sudafrica); che in data 11.04.2203 aveva avanzato domanda tendente ad ottenere l'indennità di inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita;
che in data 11.04.2023 veniva sottoposto a visita medica presso
1 l'ambulatorio di Riposto e la dott.ssa dopo averlo visitato lo invitava a ripresentarsi alle seguenti date: Per_2
11.04.2023, 21.04.2023, 03.05.2023, 15.05.2023, 26.05.2023, 05.06.2023, 16.06.2023; che durante tale periodo era stato costretto sottoporsi a radiografia del cranio e dei seni paranasali ed ad essere visitato al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Giarre, di Taormina ed all'Ospedale Cannizzaro;
che la guarigione era CP_ avvenuta il 16.06.2023. Deduceva che nonostante le reiterate richieste l non aveva provveduto ad erogare l'indennità di malattia per inabilità temporanea per i marittimi in continuità di lavoro in misura pari al
75%, per un importo complessivo di € 4.562,50, tenuto conto del salario percepito. Infatti, la misura del credito vantato era il risultato del seguente calcolo: € 2.500,00 x 75:100 x 73 giorni di malattia. CP_ Con il presente giudizio chiedeva, quindi, che l venisse condannata al pagamento, a titolo di indennità per malattia, della somma di € 4.562,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda ed al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. nella misura che sarebbe risultata congrua, oltre spese di giudizio, da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva come la pratica di malattia aperta l'11.04.2023 non era indennizzabile, precisando che “il certificato di malattia (doc.1 fascicolo di parte ricorrente), conteneva soltanto il riepilogo dei dati inseriti nella comunicazione integrativa della malattia presentata il 14.04.2023, nella quale sono state allegate solo le copie del libretto di navigazione, pagina con dati identificati e pagina dello sbarco avvenuto in data 04.04.2023 per malattia (doc.2 fascicolo di parte ricorrente).” Non risultava “invece mai pervenuto il certificato di inizio malattia redatto alla data dello sbarco e, per una prestazione di malattia, è fondamentale la data inizio certificato, che deve essere minore, o uguale, alla data di sbarco. Inoltre, poiché lo sbarco era avvenuto in un Paese Extraeuropeo, il certificato cartaceo doveva comunque essere trasmesso in originale, entro due giorni dal suo rilascio e con apposita legalizzazione, per potere essere valido in Italia.” Precisava, inoltre, che il marittimo non era in continuità di rapporto di lavoro, così come indicato nel ricorso, ma trattavasi di marittimo con contratto ad imbarco.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 18.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. CP_ 127 Ter c.p.c., veniva disposta l'integrazione dl contraddittorio nei confronti dell' e la causa rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.01.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.02.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
2 Va premesso in punto di diritto che l'assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della
Salute e la categoria dei naviganti include anche il personale aeronavigante del settore volo, ma non rientra CP_ tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell' .
Sul piano organizzativo, le funzioni in materia sono assicurate in Italia dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN), all'estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari.
Rientra tra le competenze del Ministero della Salute l'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, nonché a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, o comunque a disposizione dell'armatore con contratto a tempo indeterminato. Al contrario, nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro;
per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall' e, sul piano dell'assistenza sanitaria, viene CP_2 preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).
La competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia è regolata come segue: la certificazione degli ambulatori ovvero dei medici fiduciari, in Italia e all'estero, viene CP_2 rilasciata:
• per gli eventi di malattia insorti durante l'imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale); all'estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti;
• per l'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare e per l'indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, in tutti i casi in cui permanga un sotteso rapporto di lavoro anche a seguito dell'avvenuto sbarco;
• con riferimento al solo territorio italiano, qualora il navigante in malattia complementare risieda o si trovi temporaneamente in una località sprovvista sia di ambulatorio SASN che di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute, il lavoratore potrà rivolgersi alla ASL territorialmente competente;
• in tutte le restanti fattispecie, a seguito della presa in carico del SSN del lavoratore dismesso dall'assistenza , la competenza al rilascio della certificazione sanitaria è del SSN in Italia e, CP_2 all'estero, delle istituzioni sanitarie localmente competenti. CP_ Nelle situazioni sopra descritte, il lavoratore dovrà trasmettere all' la certificazione medica - ove rilasciata in modalità cartacea - entro due giorni dalla data del rilascio per non incorrere nelle sanzioni
(perdita del diritto all'indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo). CP_ Il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia a carico dell' è subordinato alla valutazione medico-legale svolta dai medici dell'Istituto tesa a riscontrare la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti,
3 avuto riguardo anche a criteri di congruità tra diagnosi e prognosi, rammentando che, per due delle specifiche tutele per malattia riconoscibili ai lavoratori marittimi, il rischio assicurato è definito dal R.D.L. 23 settembre
1937, n. 1918, “Assicurazione contro le malattie per la gente di mare”, come “ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici”.
Con riferimento infine ai requisiti formali, si osserva che diversamente dalla certificazione medica di malattia rilasciata dai medici curanti, che è in linea generale attualmente redatta in modalità telematica per la quasi totalità degli eventi (pur sussistendo ipotesi residuali di persistente utilizzo della modalità cartacea), per la specifica categoria dei lavoratori marittimi assistiti è previsto a tutt'oggi l'utilizzo di un CP_2 formulario, risalente alla gestione delle Casse marittime e mantenuto nelle successive gestioni Ipsema ed CP_ Inail. In particolare, vengono utilizzati i modelli cosiddetti “Mal.1” “Mal.2” e ” per gli eventi di malattia rispettivamente insorti durante l'imbarco, dopo lo sbarco o nei casi di prolungamento o guarigione clinica della patologia certificata. CP_ Tuttavia, nei casi di mancato utilizzo dei citati modelli, l attribuisce validità anche alla certificazione redatta su modelli non standardizzati, sempreché siano rilevabili gli elementi obbligatori essenziali ed idonei a consentire l'erogazione della prestazione.
A tale scopo, occorre fare riferimento a quanto già precisato per le certificazioni di malattia, riferite alla generalità dei lavoratori, laddove redatte in modalità cartacea.
In particolare, i dati necessariamente richiesti ai sensi della normativa vigente (V anche, Circolare 13.05.1996
n. 99) sono i seguenti: il nominativo del lavoratore, la diagnosi e la prognosi, l'intestazione, la data del rilascio, il timbro e la firma del medico, nonché l'abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito, ai fini della reperibilità per il controllo pubblicistico della malattia.
Nella citata circolare è altresì specificato che “qualora la certificazione redatta su modulari non regolamentari, pur presentando gli elementi essenziali, senza i quali l'atto non è neppure qualificabile come "certificato" (e, cioè, nominativo, intestazione e prognosi), manchi di altri requisiti rilevanti ai fini di interesse (diagnosi, data e firma), la necessaria regolarizzazione della stessa dovrà essere operata, tramite l'interessato, dai medesimi medici redattori”.
Per i casi di omessa, incompleta o inesatta indicazione dell'indirizzo del lavoratore nel certificato – come sopra CP_ specificato – si rinvia a quanto dettagliatamente precisato nella Circolare del 07.08.1998 n. 183.
Inoltre, anche la certificazione sanitaria comprovante lo stato di malattia dei lavoratori marittimi, ove proveniente da un Paese comunitario e se completa di tutti gli elementi essenziali, dovrà essere accettata dalle Strutture territoriali anche se redatta in lingua straniera, essendo applicabili al riguardo le istruzioni operative fornite con il messaggio n. 28978 del 3 dicembre 2007 per la generalità dei lavoratori (ai sensi dell'art. 76 del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004). Riguardo alla diagnosi, invece, si precisa che
4 deve considerarsi completa anche la certificazione che presenta il solo codice ICDx, purché risulti esplicitamente desumibile la versione ICD applicata a fini certificativi. CP_ Ed ancora, nel Messaggio del 31.05.2018 n. 2184 ed in attuazione del dettato normativo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, vengono fornite alcune importanti ed ulteriori precisazioni sulle indennità di malattia per i lavoratori marittimi, in particolare in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell'Unione Europea per i seguenti casi:
• eventi di malattia insorta durante l'imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale) quando il marittimo si trovi in Paese al di fuori della UE, in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute.
• eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del
Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti.
In tali situazioni la certificazione di malattia sarà ritenuta valida solo nel rispetto delle seguenti disposizioni, peraltro vigenti per la generalità dei lavoratori.
I lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi extracomunitari, con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, devono rivolgersi all'Autorità sanitaria locale per ottenere il riconoscimento dello stato di malattia. In tali casi non occorre la legalizzazione del certificato (Cfr.: Circolare n.
136/2003).
I lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi extracomunitari, con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, devono trasmettere entro due giorni dal rilascio la CP_ certificazione al datore di lavoro e all' . In tali casi la certificazione medica deve essere legalizzata.
Per legalizzazione si intende l'attestazione che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali (Cfr.: Circolare n. 136/2003, paragrafo 11). Ove la suddetta certificazione di malattia non risulti già legalizzata al momento del rientro del lavoratore in Italia, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, prima del pagamento dell'indennità economica (Cfr.: Circolare n.
11/1991).
Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l (che è un tipo di legalizzazione semplificata Parte_2 che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l'autenticità del sigillo o timbro apposto), gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
I lavoratori italiani dipendenti da aziende operanti all'estero in Paesi extra CEE non convenzionati, ma tenute agli adempimenti contributivi in Italia (Cfr.: Circolare n. 156/1988, paragrafo 2 e la Circolare n. 182/1990), che si ammalano in Paesi esteri che non ricadono nella disciplina dei regolamenti europei o delle Convenzioni bilaterali, devono inviare al datore di lavoro, entro 5 giorni dal rilascio, l'attestazione di malattia ed alla locale rappresentanza diplomatica consolare il certificato di diagnosi e prognosi. Quest'ultima curerà anche le CP_ eventuali visite mediche di controllo e il successivo inoltro degli atti all' .
5 Alla luce della superiore e breve premessa in punto di diritto degli adempimenti previsti nella materia oggetto del giudizio, non può non rilevarsi, come il ricorrente non ha fornito chiare e precise indicazioni in punto di fatto dell'evolversi della vicenda, primo tra tutti risulta erroneamente indicato il tipo di ingaggio e/o rapporto di lavoro intercorrente tra le parti al momento del sorgere della malattia (marittimo con contratto ad imbarco e non marittimo in continuità di rapporto di lavoro, V. Modello MAL 1, n. 3713821; comunicazione integrativa del 14.04.2023), né risulta indicato a che tipo di azienda appartiene il datore di lavoro, se il paese in cui è sbarcato – neppure chiaro per l'intervenuta malattia ovvero per fine ingaggio – sia o meno aderente alla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, risultando il ricorso assolutamente generico.
In punto di diritto, inoltre, non risulta che il ricorrente si sia attenuto alle suindicate disposizioni riguardo alla certificazione attestante la malattia.
Infatti, a fronte dello sbarco avvenuto in data 04.04.2023 – presumibilmente e non provato – per malattia, il primo certificato medico risale all'11.04.2023, con una prosecuzione di malattia fino al 16.06.2023 (V. certificati CP_ di prolungamento in atti), e senza che sia stato dimostrato l'invio all' del primo certificato di malattia (che doveva essere redatto dalle istituzioni sanitarie localmente competenti, tenuto conto dello sbarco a Durban il
04.04.2023, asseritamente per malattia, poiché risulta mancante anche un eventuale certificazione di un medico di bordo, ove esistente) sia che esso fosse stato datato 04.04.2023 (sbarco) sia che fosse quello datato 11.04.2023. Agli atti risulta allegato soltanto una comunicazione integrativa – riepilogo dati - del
14.04.2023, ma non l'invio del primo certificato di malattia, senza considerare che le ulteriori certificazioni mediche e cartelle di accesso al pronto soccorso fanno riferimento a patologie non collegabili alla diagnosi di cui al certificato medico dell'11.04.2023.
Ne consegue che il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, stante la peculiarità della materia trattata, questo giudicante ritiene sussistenti giustificati motivi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 03.04.2024 da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, 12.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
6