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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 616/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliere Relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 616/2023 R.G. promossa da
(c.f. , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Nardone con studio in Pescara, Via Alento n. 127 ed ivi elettivamente domiciliata in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di a socio unico, (c.f.: ) con sede in Conegliano Controparte_1 P.IVA_1
(TV), Via V. Alfieri n. 1, rappresentata da c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna Galligari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Piazza XX Settembre n. 7, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
=Appellata= pagina 1 di 18 e
(c.f.: ), Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_3
[...
, ST MB (PG);
=Appellato-Contumace=
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615, 2 comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024;
Per parte appellata ( : come da note di precisazione delle conclusioni Controparte_1
del 18.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato introduceva -ai sensi degli art. Parte_1
615 e 616 c.p.c.- il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, convenendo in giudizio e il , rispettivamente Controparte_1 Controparte_3
creditore procedente e intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare n. 240/2015
R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Perugia.
A fondamento dell'opposizione l'attrice assumeva che i contratti di finanziamento di credito fondiario stipulati tra l'opponente e la procedente a rogito Controparte_1
Notaio il 14.12.2004 e il 14.5.2007, non valevano quali idonei Persona_1
titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c., con conseguente inesistenza del diritto della procedente di agire in executivis, attesa la mancata traditio della somma mutuata,
costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante.
Rilevava, inoltre, che a seguito di indagini eseguite dal proprio consulente era emersa la pagina 2 di 18 usurarietà dei mutui, la mancata pattuizione e indicazione in contratto del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi e la discrasia tra il T.A.E.G.
indicato nel contratto e quello effettivamente risultante dal complesso delle pattuizioni contrattuali.
In ragione delle deduzioni svolte l'opponente chiedeva: - in via preliminare, di sentir accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto in capo al creditore procedente di agire esecutivamente in mancanza di idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, per l'effetto,
sentir dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva n. 240/2015 R.G.E.I. Trib.
Perugia e l'immobile pignorato libero da ipoteca;
- la condanna del creditore procedente al risarcimento del danno qualora parte attrice all'esito vittorioso del giudizio avrà
perduto il compendio immobiliare pignorato per effetto della pendente procedura esecutiva;
- nel merito subordinato, sentir accertare e dichiarare, a mezzo CTU tecnico contabile, l'usura dei contratti in questione e, per l'effetto sentir dichiarare i mutui in questione improduttivi di interessi a norma dell'art. 1815 c.II° cod. civile e che, pertanto,
la parte mutuataria è tenuta alla restituzione in favore della procedente della sola quota capitale del finanziamento e, per l'effetto imputare tutti i pagamenti (eccetto imposte e tasse) alla sola quota capitale;
in via di ulteriore subordine sentir accertare l'illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e rimodulare per ciascun mutuo, a mezzo CTU, il piano di ammortamento applicando il regime di capitalizzazione semplice degli interessi, con applicazione dei tassi sostitutivi BOT;
in via di denegato subordine, sentir accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità delle clausole negoziali relative ai tassi di interesse in ragione della discrasia tra il TAEG
indicato in contratto e quello effettivo e, per l'effetto, rimodulare a mezzo CTU il piano di ammortamento applicando i tassi sostitutivi BOT in luogo del tasso convenzionale;
con vittoria delle spese del giudizio, di quello cautelare e di quello del reclamo, in favore pagina 3 di 18 del procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria l'opponente chiedeva ammettersi CTU contabile al fine di confermare e quantificare tutte le eccezioni di merito e al fine di procedere al ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le parti.
Con comparsa del 17.11.2021 si costituiva rappresentata da Controparte_1 [...]
domandando il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte attrice al CP_2
pagamento delle spese di lite.
Il condominio , pur regolarmente citato, rimaneva contumace. Controparte_3
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa era ritenuta matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 620/2023, pubblicata il 18.04.2023, rigettava l'opposizione e condannava la parte opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 620/2023 ha interposto appello Pt_1
per i seguenti motivi:
[...]
1) “Erroneo rigetto della eccezione relativa alla inidoneità del titolo stragiudiziale ad
avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – mutuo condizionato e traditio
postergata all'adempimento di condizioni gravanti sulla mutuataria;
violazione e falsa
applicazione dell'art. 2967 c.c. e 474 c.p.c.; motivazione carente in dispregio anche
dell'art. 360, n. 5), motivazione apparente in dispregio dell'art. 132, n. 4) c.p.c.”;
2) “Erroneo rigetto della eccezione circa la promessa usuraria pattizia nella ipotesi di
estinzione anticipata e/o risoluzione per inadempimento del mutuo de quo rispettando
Cont nel calcolo del TEG il principio di simmetria tra e – Violazione e falsa CP_4
applicazione degli art. 1815 co. 2 cc, 644 c.p. 1 L. 24/01 e L. 108/96 art. 1 in relazione
all'art. 360 co. 1 n. 3; motivazione carente in dispregio anche dell'art. 360, n. 5) c.p.c.,
motivazione apparente in dispregio dell'art. 132, n. 4, c.p.c.”;
3) “Erroneo rigetto della eccezione relativa alla mancata pattuizione ed indicazione in
pagina 4 di 18 contratto del regime finanziario di capitalizzazione composta degli, alla usurarietà
pattizia del TAN e del TEG a seguito della riconduzione dell'illegittimo regime di
capitalizzazione composta degli interessi nel corretto regime di capitalizzazione
semplice, e/o alla indeterminatezza del TAN e nel complesso del monte interessi
complessivo che parte mutuataria si è impegnata a corrispondere con la sottoscrizione
dei mutui del quibus – Violazione e falsa applicazione degli art. 821, 117, 1194, 1195,
1282, 1284, 1337, 1346, 1418, e/o 1419 c.c., 117 TUB e della normativa sulla
trasparenza e nella fattispecie anche dell'art. 644 c.p. e degli art. 21 e/o 22 del Codice
del Consumo- motivazione carente in dispregio anche dell'art. 360, n. 6), c.p.c.
motivazione apparente in dispregio dell'art. 132, n. 4) c.p.c.”;
4) “Mancata ammissione della CTU tecnico contabile e vizio di motivazione”.
In conformità dei motivi dedotti, l'appellante ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio.
Con comparsa del 15.12.2023 si è costituita rappresentata da Controparte_1 [...]
contestando l'appello avversario di cui ha chiesto l'integrale rigetto con CP_6
condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il Consigliere istruttore, in assenza di attività
istruttoria ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza dell'8.12.2024 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
Innanzitutto va dichiarata la contumacia del , non Controparte_3
costituito se pur regolarmente citato.
pagina 5 di 18 ****
Passando all'esame dei motivi di impugnazione occorre osservare che con il primo di essi parte appellante contesta l'idoneità dei contratti di mutuo fondiario -stipulati il
14.12.2004 ed il 14.05.2007- a rivestire efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. art. 474 c.p.c. e, quindi, a fondare l'azione esecutiva.
In particolare, parte appellante lamenta che il primo giudice non abbia correttamente valutato il riparto probatorio, dando per assodata la traditio delle somme mutuate pur mancando la prova - gravante sulla mutuante - della effettiva costituzione del deposito cauzionale. In mancanza di tale prova deve concludersi che la banca mutuataria abbia trattenuto presso di sé le somme oggetto di finanziamento per poi erogarle solo una volta adempiute le condizioni ad opera della mutuataria, senza, però, che l'erogazione sia poi stata documentata da apposito atto di erogazione e quietanza rese nella stessa forma solenne dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, come richiesto dall'art. 474 c.p.c..
Afferma inoltre l'appellante che ai fini della valida costituzione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., non rileva solo il perfezionamento del contratto di mutuo, bensì
l'esistenza di un atto avente pubblica fede che attesti il sorgere dell'obbligazione restitutoria, oppure che la stessa possa evincersi da un atto separato di svincolo della somma, anch'esso redatto nella forma dell'atto pubblico, ciò che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie visto che gli atti di mutuo in discorso documentano un finanziamento erogato garantito da deposito cauzionale sospensivamente condizionato. Dunque,
affinché il credito possa essere ritenuto “attuale” e “certo”, serve la dimostrazione della caducazione della garanzia autoesecutiva rappresentata dal deposito cauzionale, per mancato avveramento della condizione sospensiva accessoria, da documentarsi anch'essa per atto pubblico.
pagina 6 di 18 Ritiene questa Corte che il motivo non colga nel segno.
E' noto che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. 17194/2015; Cass. 6174/2020).
Ferma, dunque, la natura reale del contratto di mutuo, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, è pure pacifico che la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non si configura esclusivamente con la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata.
Infatti, come ripetutamente confermato dalla giurisprudenza della Cassazione – alla quale questa Corte aderisce con convinzione – in un contesto in cui si assiste ad una progressiva dematerializzazione dei valori materiali, si affianca in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità
delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore.
Ciò in conformità al principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente,
come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo
(Cass. 38331/2021).
Quello che, dunque, occorre stabilire nella fattispecie è se, in forza dell'assetto degli pagina 7 di 18 interessi liberamente designato dalle parti, potesse dirsi sussistente al momento della stipula una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido ed esigibile, che è proprio del titolo costitutivo e ne costituisce un presupposto ineliminabile.
La questione nei predetti termini è stata recentemente affrontata e risolta dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025 che chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., sulla validità quale titolo esecutivo, del contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare,
con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante, ha precisato che: “il
contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la
somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile,
messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca,
espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo,
di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata
che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente
pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e
assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di
quanto convenuto”.
Per le Sezioni Unite è ferma opinione che “una volta disposto della somma mutuata
anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o
altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo,
ma, ove – (come nella specie) – non risulti di per sé solo esclusa in concreto una
espressa, univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario,
rimanga integrato anche il titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione
pagina 8 di 18 (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata”.
Dunque, non vi sono dubbi circa la configurabilità di un mutuo nell'accordo negoziale con cui, erogata una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in un deposito irregolare, a patto che il mutuante la svincoli, al consolidamento di altre garanzie o al tempo della verificazione di altri eventi futuri:
anche in questo caso il mutuo è perfezionato con la sola messa a disposizione della somma, che può essere solo giuridica o figurativa o meramente contabile, in quanto la
traditio non deve essere necessariamente fisica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario.
Orbene, osserva questa Corte, nella fattispecie la messa a disposizione è resa evidente dal fatto che la disposizione vi è stata davvero, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella somma per una successiva operazione (anche se contabile, circostanza non rilevante).
La questione attiene dunque esclusivamente alla “astratta configurabilità, o meno, di un
titolo esecutivo, nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata al mutuante,
in pegno o deposito irregolari, alla sinallagmatica obbligazione del mutuante di
metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario all'avveramento di
determinate condizioni od altri eventi futuri e non necessariamente certi”.
Le sezioni Unite, nel ripercorre l'approdo cui era giunta Cassazione n. 12007 del 03
maggio 2024 (qui richiamata anche dall'odierno appellante), ritengono necessario dover riconsiderare le conclusioni di tale sentenza, origine del contrasto, al fine di dare coerenza ai principi affermati nell'una e nell'altra fattispecie.
In buona sostanza, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo con costituzione di un deposito irregolare, non solo si è perfezionato il mutuo, ma, se pagina 9 di 18 non risulta di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata.
I patti accessori, afferma la Cassazione, attengono “all'estrinsecazione della facoltà,
tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata, e regolano le
modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in
grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla
configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo
esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione
accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante
un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente
collegato al mutuo cui accede“.
In conclusione, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile.
Pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito irregolare della somma a disposizione del mutuatario -e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto tra le parti- è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata, “Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza
del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli
stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto
svincolo della somma” (Cass. SS.UU. n. 5968/2025).
pagina 10 di 18 Ciò posto, nel caso di specie, come correttamente accertato dal giudice di prime cure -le cui argomentazioni sono condivise da questa Corte – è fuor di dubbio che il contratto si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario.
Entrambi i contratti di mutuo fondiario azionati dall'istituto mutuante, stipulati in forma pubblica notarile, prevedono espressamente, infatti, l'erogazione contestuale delle somme e -in capo al mutuatario- la contestuale insorgenza dell'obbligazione restitutoria
(“La parte mutuataria dichiara di ricevere dalla parte mutuante la predetta somma …
della quale rilascia ampia quietanza con il presente atto e contestualmente si obbliga al
pagamento delle rate, come pattuito al successivo art. 5” (cfr. art. 2 di entrambi – in doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata ).
In buona sostanza ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, nella fattispecie, solo l'adempimento di una distinta – sebbene indissolubilmente collegata – obbligazione del mutuante di svincolare definitivamente la somma costituita presso di esso in deposito cauzionale al verificarsi di quanto convenuto
(cfr. art. 3 dei contratti di finanziamento), ma tale clausola pattizia non incide sulla natura dei contratti di mutuo di cui trattasi.
Il primo motivo di impugnazione va quindi rigettato.
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Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia escluso la rilevanza del TEG pattuito in caso di risoluzione anticipata (sia computando che escludendo tale onere dal TEG) perché non verificatasi nei termini temporali attinti dalla CTP attorea.
Ad avviso dell'appellante ciò che rileva è la potenzialità della promessa usuraria in linea con la natura di reato di pericolo dell'usura.
pagina 11 di 18 Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che la commissione di anticipata estinzione del mutuo non rientra nel novero delle voci che, ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p. concorrono a determinare il tasso usurario (TEG).
Secondo un autorevole arresto giurisprudenziale, dal quale non si ha motivo di discostarsi, «sebbene a mente della l. 108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del
tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar
modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si
considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a
qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ciò, tuttavia, non
consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché
essa non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto
una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed
è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla
mancata» (Cass. n. 13228/2023).
In buona sostanza non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ad es.
la penale di anticipata estinzione e gli interessi).
La penale di anticipata estinzione costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito;
quindi la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata,
comporta che la stessa debba essere inserita tra le voci non computabili ai fini della verifica dell'usura.
pagina 12 di 18 In altri termini, la commissione in parola non è collegata -se non indirettamente-
all'erogazione del credito.
Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti (Cass. n. 7352/2022, Cass. n. 8109/2022, Cass. n. 4597/2023).
Tale impostazione, peraltro, è coerente con il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie,
voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (Cass., Sez. Un., n.
16303/2018; Cass. n. 1464/2019; Cass. n. 8109/2022).
Il motivo è dunque, infondato e viene respinto.
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Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante lamenta che il primo giudice con motivazione “inconferente” e “meramente apparente” abbia rigettato l'eccezione relativa alla mancata pattuizione del regime composito degli interessi.
Afferma che tale regime - divergente dal canone di crescita lineare/proporzionale degli interessi codificato dall'art. 821 c.c. - è nullo in quanto produce un costo occulto a titolo di interessi corrispettivi e, pertanto, va espunto / sostituito con quello semplice ex art. 821 c.c.
Deduce, inoltre, la nullità dei contratti anche sotto il diverso profilo della violazione delle norme consumeristiche trattandosi di una clausola unilateralmente e subdolamente introdotta dalla mutuante, mai resa chiaramente in contratto poiché contenuta nel piano di ammortamento e, dunque incomprensibile per la mutuataria nella sua qualità di semplice consumatore.
Il motivo è infondato.
pagina 13 di 18 L'argomento attiene alle conseguenze derivanti dalla omessa indicazione, nel contratto di mutuo, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, in particolare se tale mancata previsione contrattuale possa comportare l'indeterminatezza o l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto con conseguente nullità in forza degli artt. 1346 c.c. e 117, comma 4, TUB, per violazione delle norme relative alla trasparenza.
La questione è stata di recente sottoposta all'esame delle Sezioni Unite della Cassazione
che con la nota sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 ha statuito che “non è causa di
nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e
del regime di capitalizzazione composto degli interessi per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto né per violazione della normativa in tema di trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che non vi è alcuna indeterminatezza qualora (come nel caso di specie) il contratto di mutuo contenga la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse, così consentendo al mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria (“ … alla suddetta questione è agevole
rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni
proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione
dell'importo erogato, della natura del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso
di interesse predeterminato” – cfr. Cass. 15130/2024).
Ad avviso di questa Corte, i medesimi principi – benché riferiti dalle Sezioni Unite ai mutui a tasso fisso – debbono essere ribaditi anche per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, laddove il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione delle rate pagina 14 di 18 da corrispondere, della loro frequenza, e della loro composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché delle spese;
il mutuatario avrà infatti piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentiranno di ricostruire quale sarà
l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento.
Orbene, nel caso in esame, risulta per tabulas che entrambi i contratti di mutuo e le relative “condizioni economiche” allegate riportano espressamente l'importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia della rata, il loro numero e la composizione di ogni singola rata per quota interessi e quota capitale, oltre all'indicazione del tasso d'interesse nominale annuo fisso e/o variabile secondo i criteri convenuti dalle parti,
nonché l'importo del debito residuo risultante dal pagamento della rata.
In particolare, nel mutuo del 14.12.2004 è stato chiaramente indicato il tasso di interesse nominale fisso del 3,50% applicato fino al 31.12.2004, deve peraltro escludersi qualsiasi profilo di indeterminatezza anche per quanto riguarda il periodo successivo, con riferimento al quale è stato previsto un tasso variabile in relazione all'indice Euribor,
legato ad un parametro di determinazione del tasso d'interesse prestabilito, individuabile e verificabile (“per i semestri successivi – a partire dal primo gennaio 2005 – e fino al
31 gennaio 2009, viene applicato il tasso di interesse variabile annuo nominale
posticipato con liquidazione mensile determinato nella misura di 1,30 punti in più del
valore Euribor/360 a sei mesi rilevabile alla pagina 248 del circuito Telerate …” – cfr.
doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda il contratto di mutuo sottoscritto in data 14.05.2007.
Entrambi i contratti di mutuo specificano anche il divisore con riferimento all'anno commerciale (ovvero in base a 360 giorni e non 365), escludendo anche sotto tale profilo qualsiasi margine di discrezionalità (in termini vedi Cass. Ord. n. 20801/2024).
pagina 15 di 18 Non sussiste da ultimo nessun contrasto tra la previsione del tasso variabile ed il riferimento ad un piano di ammortamento in cui è indicato un numero ben determinato di rate aventi un preciso importo (rispettivamente €.1.787,21 e €.990,08), essendo chiaramente indicato (all'art. 3 di ciascun contratto) che tale importo è quello iniziale ovvero quello ipotizzabile al momento della stipula, “ipotizzando la costanza dei tassi,
come da piano di ammortamento firmato dalle parti e da me Notaio che si allega …”.
Agli atti, infatti, risultano i piani di ammortamento, sottoscritti dalla mutuataria,
contenente per ciascuna delle 180 rate di ogni contratto la determinazione esatta della quota da versare, la quota capitale e degli interessi di cui ognuna di esse si compone,
oltre al “tasso di periodo” utilizzato.
Su questa premessa, l'indicazione della formula di capitalizzazione degli interessi non aggiunge informazioni necessarie alla determinazione dell'obbligazione restitutoria ed alla composizione delle rate.
L'odierna appellante era stata quindi posta nelle condizioni di conoscere compiutamente il metodo di calcolo utilizzato dalla Banca per quantificare l'obbligazione restitutoria.
In conclusione, nel caso in esame, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi incida negativamente sul requisito di determinatezza o determinabilità del contratto causandone la nullità parziale.
Il motivo è dunque infondato e non può essere accolto.
****
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante si duole del rigetto da parte del primo giudice della richiesta di ammissione della CTU contabile che – a suo dire – avrebbe consentito di dimostrare la bontà dei propri rilievi tecnici, l'assenza di morosità alla data di notifica del precetto e, in ogni caso, avrebbe consentito l'abbattimento del credito azionato dal procedente.
pagina 16 di 18 Invero osserva questa Corte che le censure sollevate dall'odierna appellante, in considerazione dell'erronea premessa metodologica che le sottende, non sono dotate del necessario fumus per accogliere la richiesta di CTU contabile finalizzata a verificarne la fondatezza, di cui si deve ribadire il rigetto anche in questa sede.
Ciò in quanto, in forza degli enunciati principi che reggono la ripartizione degli oneri delle parti nel giudizio, l'invocata CTU contabile non avrebbe potuto/dovuto supplire alla deficienza delle allegazioni e/o offerte di prove eseguite al riguardo dall'odierna appellante (attrice in primo grado).
È noto, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività
valutativa del Giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale
è onerata (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 2 febbraio 2000).
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal Giudice qualora la parte tenda con esso -come avvenuto nella specie- a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività
esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ma fondati unicamente sui rilievi eseguiti del consulente di parte, viziati da errore metodologico di fondo nella ricostruzione del tasso effettivo applicato e, conseguentemente, nel criterio seguito per ricostruire il dedotto superamento del tasso soglia, che, pertanto, non possono essere condivisi.
Il motivo di impugnazione, pertanto, anche in questo caso viene respinto.
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello proposto da . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da pagina 17 di 18 dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 620/2023
emessa dal Tribunale di Perugia il 18.04.2023);
- condanna la parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte costituita, che liquida in € 8.160,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
- nulla provvede sulle spese quanto all'appellato , rimasto Controparte_3
contumace;
- Visto l'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 02 aprile 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliere Relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 616/2023 R.G. promossa da
(c.f. , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Nardone con studio in Pescara, Via Alento n. 127 ed ivi elettivamente domiciliata in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di a socio unico, (c.f.: ) con sede in Conegliano Controparte_1 P.IVA_1
(TV), Via V. Alfieri n. 1, rappresentata da c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna Galligari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Piazza XX Settembre n. 7, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
=Appellata= pagina 1 di 18 e
(c.f.: ), Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_3
[...
, ST MB (PG);
=Appellato-Contumace=
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615, 2 comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024;
Per parte appellata ( : come da note di precisazione delle conclusioni Controparte_1
del 18.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato introduceva -ai sensi degli art. Parte_1
615 e 616 c.p.c.- il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, convenendo in giudizio e il , rispettivamente Controparte_1 Controparte_3
creditore procedente e intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare n. 240/2015
R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Perugia.
A fondamento dell'opposizione l'attrice assumeva che i contratti di finanziamento di credito fondiario stipulati tra l'opponente e la procedente a rogito Controparte_1
Notaio il 14.12.2004 e il 14.5.2007, non valevano quali idonei Persona_1
titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c., con conseguente inesistenza del diritto della procedente di agire in executivis, attesa la mancata traditio della somma mutuata,
costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante.
Rilevava, inoltre, che a seguito di indagini eseguite dal proprio consulente era emersa la pagina 2 di 18 usurarietà dei mutui, la mancata pattuizione e indicazione in contratto del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi e la discrasia tra il T.A.E.G.
indicato nel contratto e quello effettivamente risultante dal complesso delle pattuizioni contrattuali.
In ragione delle deduzioni svolte l'opponente chiedeva: - in via preliminare, di sentir accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto in capo al creditore procedente di agire esecutivamente in mancanza di idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, per l'effetto,
sentir dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva n. 240/2015 R.G.E.I. Trib.
Perugia e l'immobile pignorato libero da ipoteca;
- la condanna del creditore procedente al risarcimento del danno qualora parte attrice all'esito vittorioso del giudizio avrà
perduto il compendio immobiliare pignorato per effetto della pendente procedura esecutiva;
- nel merito subordinato, sentir accertare e dichiarare, a mezzo CTU tecnico contabile, l'usura dei contratti in questione e, per l'effetto sentir dichiarare i mutui in questione improduttivi di interessi a norma dell'art. 1815 c.II° cod. civile e che, pertanto,
la parte mutuataria è tenuta alla restituzione in favore della procedente della sola quota capitale del finanziamento e, per l'effetto imputare tutti i pagamenti (eccetto imposte e tasse) alla sola quota capitale;
in via di ulteriore subordine sentir accertare l'illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e rimodulare per ciascun mutuo, a mezzo CTU, il piano di ammortamento applicando il regime di capitalizzazione semplice degli interessi, con applicazione dei tassi sostitutivi BOT;
in via di denegato subordine, sentir accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità delle clausole negoziali relative ai tassi di interesse in ragione della discrasia tra il TAEG
indicato in contratto e quello effettivo e, per l'effetto, rimodulare a mezzo CTU il piano di ammortamento applicando i tassi sostitutivi BOT in luogo del tasso convenzionale;
con vittoria delle spese del giudizio, di quello cautelare e di quello del reclamo, in favore pagina 3 di 18 del procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria l'opponente chiedeva ammettersi CTU contabile al fine di confermare e quantificare tutte le eccezioni di merito e al fine di procedere al ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le parti.
Con comparsa del 17.11.2021 si costituiva rappresentata da Controparte_1 [...]
domandando il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte attrice al CP_2
pagamento delle spese di lite.
Il condominio , pur regolarmente citato, rimaneva contumace. Controparte_3
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa era ritenuta matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 620/2023, pubblicata il 18.04.2023, rigettava l'opposizione e condannava la parte opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 620/2023 ha interposto appello Pt_1
per i seguenti motivi:
[...]
1) “Erroneo rigetto della eccezione relativa alla inidoneità del titolo stragiudiziale ad
avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – mutuo condizionato e traditio
postergata all'adempimento di condizioni gravanti sulla mutuataria;
violazione e falsa
applicazione dell'art. 2967 c.c. e 474 c.p.c.; motivazione carente in dispregio anche
dell'art. 360, n. 5), motivazione apparente in dispregio dell'art. 132, n. 4) c.p.c.”;
2) “Erroneo rigetto della eccezione circa la promessa usuraria pattizia nella ipotesi di
estinzione anticipata e/o risoluzione per inadempimento del mutuo de quo rispettando
Cont nel calcolo del TEG il principio di simmetria tra e – Violazione e falsa CP_4
applicazione degli art. 1815 co. 2 cc, 644 c.p. 1 L. 24/01 e L. 108/96 art. 1 in relazione
all'art. 360 co. 1 n. 3; motivazione carente in dispregio anche dell'art. 360, n. 5) c.p.c.,
motivazione apparente in dispregio dell'art. 132, n. 4, c.p.c.”;
3) “Erroneo rigetto della eccezione relativa alla mancata pattuizione ed indicazione in
pagina 4 di 18 contratto del regime finanziario di capitalizzazione composta degli, alla usurarietà
pattizia del TAN e del TEG a seguito della riconduzione dell'illegittimo regime di
capitalizzazione composta degli interessi nel corretto regime di capitalizzazione
semplice, e/o alla indeterminatezza del TAN e nel complesso del monte interessi
complessivo che parte mutuataria si è impegnata a corrispondere con la sottoscrizione
dei mutui del quibus – Violazione e falsa applicazione degli art. 821, 117, 1194, 1195,
1282, 1284, 1337, 1346, 1418, e/o 1419 c.c., 117 TUB e della normativa sulla
trasparenza e nella fattispecie anche dell'art. 644 c.p. e degli art. 21 e/o 22 del Codice
del Consumo- motivazione carente in dispregio anche dell'art. 360, n. 6), c.p.c.
motivazione apparente in dispregio dell'art. 132, n. 4) c.p.c.”;
4) “Mancata ammissione della CTU tecnico contabile e vizio di motivazione”.
In conformità dei motivi dedotti, l'appellante ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio.
Con comparsa del 15.12.2023 si è costituita rappresentata da Controparte_1 [...]
contestando l'appello avversario di cui ha chiesto l'integrale rigetto con CP_6
condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il Consigliere istruttore, in assenza di attività
istruttoria ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza dell'8.12.2024 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
Innanzitutto va dichiarata la contumacia del , non Controparte_3
costituito se pur regolarmente citato.
pagina 5 di 18 ****
Passando all'esame dei motivi di impugnazione occorre osservare che con il primo di essi parte appellante contesta l'idoneità dei contratti di mutuo fondiario -stipulati il
14.12.2004 ed il 14.05.2007- a rivestire efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. art. 474 c.p.c. e, quindi, a fondare l'azione esecutiva.
In particolare, parte appellante lamenta che il primo giudice non abbia correttamente valutato il riparto probatorio, dando per assodata la traditio delle somme mutuate pur mancando la prova - gravante sulla mutuante - della effettiva costituzione del deposito cauzionale. In mancanza di tale prova deve concludersi che la banca mutuataria abbia trattenuto presso di sé le somme oggetto di finanziamento per poi erogarle solo una volta adempiute le condizioni ad opera della mutuataria, senza, però, che l'erogazione sia poi stata documentata da apposito atto di erogazione e quietanza rese nella stessa forma solenne dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, come richiesto dall'art. 474 c.p.c..
Afferma inoltre l'appellante che ai fini della valida costituzione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., non rileva solo il perfezionamento del contratto di mutuo, bensì
l'esistenza di un atto avente pubblica fede che attesti il sorgere dell'obbligazione restitutoria, oppure che la stessa possa evincersi da un atto separato di svincolo della somma, anch'esso redatto nella forma dell'atto pubblico, ciò che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie visto che gli atti di mutuo in discorso documentano un finanziamento erogato garantito da deposito cauzionale sospensivamente condizionato. Dunque,
affinché il credito possa essere ritenuto “attuale” e “certo”, serve la dimostrazione della caducazione della garanzia autoesecutiva rappresentata dal deposito cauzionale, per mancato avveramento della condizione sospensiva accessoria, da documentarsi anch'essa per atto pubblico.
pagina 6 di 18 Ritiene questa Corte che il motivo non colga nel segno.
E' noto che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. 17194/2015; Cass. 6174/2020).
Ferma, dunque, la natura reale del contratto di mutuo, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, è pure pacifico che la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non si configura esclusivamente con la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata.
Infatti, come ripetutamente confermato dalla giurisprudenza della Cassazione – alla quale questa Corte aderisce con convinzione – in un contesto in cui si assiste ad una progressiva dematerializzazione dei valori materiali, si affianca in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità
delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore.
Ciò in conformità al principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente,
come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo
(Cass. 38331/2021).
Quello che, dunque, occorre stabilire nella fattispecie è se, in forza dell'assetto degli pagina 7 di 18 interessi liberamente designato dalle parti, potesse dirsi sussistente al momento della stipula una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido ed esigibile, che è proprio del titolo costitutivo e ne costituisce un presupposto ineliminabile.
La questione nei predetti termini è stata recentemente affrontata e risolta dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025 che chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., sulla validità quale titolo esecutivo, del contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare,
con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante, ha precisato che: “il
contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la
somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile,
messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca,
espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo,
di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata
che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente
pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e
assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di
quanto convenuto”.
Per le Sezioni Unite è ferma opinione che “una volta disposto della somma mutuata
anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o
altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo,
ma, ove – (come nella specie) – non risulti di per sé solo esclusa in concreto una
espressa, univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario,
rimanga integrato anche il titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione
pagina 8 di 18 (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata”.
Dunque, non vi sono dubbi circa la configurabilità di un mutuo nell'accordo negoziale con cui, erogata una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in un deposito irregolare, a patto che il mutuante la svincoli, al consolidamento di altre garanzie o al tempo della verificazione di altri eventi futuri:
anche in questo caso il mutuo è perfezionato con la sola messa a disposizione della somma, che può essere solo giuridica o figurativa o meramente contabile, in quanto la
traditio non deve essere necessariamente fisica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario.
Orbene, osserva questa Corte, nella fattispecie la messa a disposizione è resa evidente dal fatto che la disposizione vi è stata davvero, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella somma per una successiva operazione (anche se contabile, circostanza non rilevante).
La questione attiene dunque esclusivamente alla “astratta configurabilità, o meno, di un
titolo esecutivo, nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata al mutuante,
in pegno o deposito irregolari, alla sinallagmatica obbligazione del mutuante di
metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario all'avveramento di
determinate condizioni od altri eventi futuri e non necessariamente certi”.
Le sezioni Unite, nel ripercorre l'approdo cui era giunta Cassazione n. 12007 del 03
maggio 2024 (qui richiamata anche dall'odierno appellante), ritengono necessario dover riconsiderare le conclusioni di tale sentenza, origine del contrasto, al fine di dare coerenza ai principi affermati nell'una e nell'altra fattispecie.
In buona sostanza, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo con costituzione di un deposito irregolare, non solo si è perfezionato il mutuo, ma, se pagina 9 di 18 non risulta di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata.
I patti accessori, afferma la Cassazione, attengono “all'estrinsecazione della facoltà,
tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata, e regolano le
modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in
grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla
configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo
esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione
accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante
un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente
collegato al mutuo cui accede“.
In conclusione, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile.
Pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito irregolare della somma a disposizione del mutuatario -e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto tra le parti- è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata, “Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza
del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli
stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto
svincolo della somma” (Cass. SS.UU. n. 5968/2025).
pagina 10 di 18 Ciò posto, nel caso di specie, come correttamente accertato dal giudice di prime cure -le cui argomentazioni sono condivise da questa Corte – è fuor di dubbio che il contratto si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario.
Entrambi i contratti di mutuo fondiario azionati dall'istituto mutuante, stipulati in forma pubblica notarile, prevedono espressamente, infatti, l'erogazione contestuale delle somme e -in capo al mutuatario- la contestuale insorgenza dell'obbligazione restitutoria
(“La parte mutuataria dichiara di ricevere dalla parte mutuante la predetta somma …
della quale rilascia ampia quietanza con il presente atto e contestualmente si obbliga al
pagamento delle rate, come pattuito al successivo art. 5” (cfr. art. 2 di entrambi – in doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata ).
In buona sostanza ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, nella fattispecie, solo l'adempimento di una distinta – sebbene indissolubilmente collegata – obbligazione del mutuante di svincolare definitivamente la somma costituita presso di esso in deposito cauzionale al verificarsi di quanto convenuto
(cfr. art. 3 dei contratti di finanziamento), ma tale clausola pattizia non incide sulla natura dei contratti di mutuo di cui trattasi.
Il primo motivo di impugnazione va quindi rigettato.
****
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia escluso la rilevanza del TEG pattuito in caso di risoluzione anticipata (sia computando che escludendo tale onere dal TEG) perché non verificatasi nei termini temporali attinti dalla CTP attorea.
Ad avviso dell'appellante ciò che rileva è la potenzialità della promessa usuraria in linea con la natura di reato di pericolo dell'usura.
pagina 11 di 18 Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che la commissione di anticipata estinzione del mutuo non rientra nel novero delle voci che, ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p. concorrono a determinare il tasso usurario (TEG).
Secondo un autorevole arresto giurisprudenziale, dal quale non si ha motivo di discostarsi, «sebbene a mente della l. 108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del
tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar
modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si
considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a
qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ciò, tuttavia, non
consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché
essa non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto
una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed
è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla
mancata» (Cass. n. 13228/2023).
In buona sostanza non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ad es.
la penale di anticipata estinzione e gli interessi).
La penale di anticipata estinzione costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito;
quindi la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata,
comporta che la stessa debba essere inserita tra le voci non computabili ai fini della verifica dell'usura.
pagina 12 di 18 In altri termini, la commissione in parola non è collegata -se non indirettamente-
all'erogazione del credito.
Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti (Cass. n. 7352/2022, Cass. n. 8109/2022, Cass. n. 4597/2023).
Tale impostazione, peraltro, è coerente con il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie,
voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (Cass., Sez. Un., n.
16303/2018; Cass. n. 1464/2019; Cass. n. 8109/2022).
Il motivo è dunque, infondato e viene respinto.
****
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante lamenta che il primo giudice con motivazione “inconferente” e “meramente apparente” abbia rigettato l'eccezione relativa alla mancata pattuizione del regime composito degli interessi.
Afferma che tale regime - divergente dal canone di crescita lineare/proporzionale degli interessi codificato dall'art. 821 c.c. - è nullo in quanto produce un costo occulto a titolo di interessi corrispettivi e, pertanto, va espunto / sostituito con quello semplice ex art. 821 c.c.
Deduce, inoltre, la nullità dei contratti anche sotto il diverso profilo della violazione delle norme consumeristiche trattandosi di una clausola unilateralmente e subdolamente introdotta dalla mutuante, mai resa chiaramente in contratto poiché contenuta nel piano di ammortamento e, dunque incomprensibile per la mutuataria nella sua qualità di semplice consumatore.
Il motivo è infondato.
pagina 13 di 18 L'argomento attiene alle conseguenze derivanti dalla omessa indicazione, nel contratto di mutuo, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, in particolare se tale mancata previsione contrattuale possa comportare l'indeterminatezza o l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto con conseguente nullità in forza degli artt. 1346 c.c. e 117, comma 4, TUB, per violazione delle norme relative alla trasparenza.
La questione è stata di recente sottoposta all'esame delle Sezioni Unite della Cassazione
che con la nota sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 ha statuito che “non è causa di
nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e
del regime di capitalizzazione composto degli interessi per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto né per violazione della normativa in tema di trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che non vi è alcuna indeterminatezza qualora (come nel caso di specie) il contratto di mutuo contenga la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse, così consentendo al mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria (“ … alla suddetta questione è agevole
rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni
proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione
dell'importo erogato, della natura del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso
di interesse predeterminato” – cfr. Cass. 15130/2024).
Ad avviso di questa Corte, i medesimi principi – benché riferiti dalle Sezioni Unite ai mutui a tasso fisso – debbono essere ribaditi anche per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, laddove il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione delle rate pagina 14 di 18 da corrispondere, della loro frequenza, e della loro composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché delle spese;
il mutuatario avrà infatti piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentiranno di ricostruire quale sarà
l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento.
Orbene, nel caso in esame, risulta per tabulas che entrambi i contratti di mutuo e le relative “condizioni economiche” allegate riportano espressamente l'importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia della rata, il loro numero e la composizione di ogni singola rata per quota interessi e quota capitale, oltre all'indicazione del tasso d'interesse nominale annuo fisso e/o variabile secondo i criteri convenuti dalle parti,
nonché l'importo del debito residuo risultante dal pagamento della rata.
In particolare, nel mutuo del 14.12.2004 è stato chiaramente indicato il tasso di interesse nominale fisso del 3,50% applicato fino al 31.12.2004, deve peraltro escludersi qualsiasi profilo di indeterminatezza anche per quanto riguarda il periodo successivo, con riferimento al quale è stato previsto un tasso variabile in relazione all'indice Euribor,
legato ad un parametro di determinazione del tasso d'interesse prestabilito, individuabile e verificabile (“per i semestri successivi – a partire dal primo gennaio 2005 – e fino al
31 gennaio 2009, viene applicato il tasso di interesse variabile annuo nominale
posticipato con liquidazione mensile determinato nella misura di 1,30 punti in più del
valore Euribor/360 a sei mesi rilevabile alla pagina 248 del circuito Telerate …” – cfr.
doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda il contratto di mutuo sottoscritto in data 14.05.2007.
Entrambi i contratti di mutuo specificano anche il divisore con riferimento all'anno commerciale (ovvero in base a 360 giorni e non 365), escludendo anche sotto tale profilo qualsiasi margine di discrezionalità (in termini vedi Cass. Ord. n. 20801/2024).
pagina 15 di 18 Non sussiste da ultimo nessun contrasto tra la previsione del tasso variabile ed il riferimento ad un piano di ammortamento in cui è indicato un numero ben determinato di rate aventi un preciso importo (rispettivamente €.1.787,21 e €.990,08), essendo chiaramente indicato (all'art. 3 di ciascun contratto) che tale importo è quello iniziale ovvero quello ipotizzabile al momento della stipula, “ipotizzando la costanza dei tassi,
come da piano di ammortamento firmato dalle parti e da me Notaio che si allega …”.
Agli atti, infatti, risultano i piani di ammortamento, sottoscritti dalla mutuataria,
contenente per ciascuna delle 180 rate di ogni contratto la determinazione esatta della quota da versare, la quota capitale e degli interessi di cui ognuna di esse si compone,
oltre al “tasso di periodo” utilizzato.
Su questa premessa, l'indicazione della formula di capitalizzazione degli interessi non aggiunge informazioni necessarie alla determinazione dell'obbligazione restitutoria ed alla composizione delle rate.
L'odierna appellante era stata quindi posta nelle condizioni di conoscere compiutamente il metodo di calcolo utilizzato dalla Banca per quantificare l'obbligazione restitutoria.
In conclusione, nel caso in esame, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi incida negativamente sul requisito di determinatezza o determinabilità del contratto causandone la nullità parziale.
Il motivo è dunque infondato e non può essere accolto.
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Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante si duole del rigetto da parte del primo giudice della richiesta di ammissione della CTU contabile che – a suo dire – avrebbe consentito di dimostrare la bontà dei propri rilievi tecnici, l'assenza di morosità alla data di notifica del precetto e, in ogni caso, avrebbe consentito l'abbattimento del credito azionato dal procedente.
pagina 16 di 18 Invero osserva questa Corte che le censure sollevate dall'odierna appellante, in considerazione dell'erronea premessa metodologica che le sottende, non sono dotate del necessario fumus per accogliere la richiesta di CTU contabile finalizzata a verificarne la fondatezza, di cui si deve ribadire il rigetto anche in questa sede.
Ciò in quanto, in forza degli enunciati principi che reggono la ripartizione degli oneri delle parti nel giudizio, l'invocata CTU contabile non avrebbe potuto/dovuto supplire alla deficienza delle allegazioni e/o offerte di prove eseguite al riguardo dall'odierna appellante (attrice in primo grado).
È noto, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività
valutativa del Giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale
è onerata (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 2 febbraio 2000).
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal Giudice qualora la parte tenda con esso -come avvenuto nella specie- a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività
esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ma fondati unicamente sui rilievi eseguiti del consulente di parte, viziati da errore metodologico di fondo nella ricostruzione del tasso effettivo applicato e, conseguentemente, nel criterio seguito per ricostruire il dedotto superamento del tasso soglia, che, pertanto, non possono essere condivisi.
Il motivo di impugnazione, pertanto, anche in questo caso viene respinto.
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Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello proposto da . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da pagina 17 di 18 dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 620/2023
emessa dal Tribunale di Perugia il 18.04.2023);
- condanna la parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte costituita, che liquida in € 8.160,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
- nulla provvede sulle spese quanto all'appellato , rimasto Controparte_3
contumace;
- Visto l'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 02 aprile 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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