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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3008/2018 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza a trattazione scritta del 3 dicembre 2024, e vertente
TRA
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Franco Muratori giusta delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE - opponente
E
- Controparte_1
PARTE CONVENUTA contumace
NONCHÉ
- (C.F./P.I. e per essa la Controparte_2 P.IVA_1
mandataria (C.F./P.I. ) in Parte_2 P.IVA_2
Terenzi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE INTERVENUTA – opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 3 dicembre 2024 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 18 maggio 2018 la sig.ra
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1013/2018 del Parte_1
12.03.2018 emesso dal Tribunale di Latina, notificato in data 13.04.2018, con il quale su ricorso iscritto al n.R.G. 860/2018 di gli si ingiungeva il Controparte_1
pagamento della somma di € 35.171,77 derivante da un contratto di finanziamento, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Parte opponente deduceva:
a) l'insussistenza dei presupposti ex artt. 633 e ss. c.p.c. e la mancanza di prova scritta del preteso credito;
b) l'usura ab origine sul conto corrente di corrispondenza n. 0521029/65, in considerazione del TEG applicato del 20% tenuto conto del tasso soglia all'epoca dell'apertura del contratto (28/01/2005) del 18,705%, determinante l'applicazione dell'art.1815 c.2 c.c.;
c) l'usura ab origine sul finanziamento chirografario n. 23632646184 tenuto conto di tutti gli oneri sopportati in connessione con l'erogazione del prestito, determinante l'applicazione dell'art.1815 c.2 c.c.;
d) che aggiungendo al tasso di mora (14,655%), le spese dell'operazione di finanziamento
(1,110%), si arriva ad un valore pari a 15,765%, evidentemente superiore al tasso soglia in vigore al momento della stipulazione del contratto del 14,655%; e) l'usura ab origine sull'apertura di credito del 28.01.2011 perché il tasso mora di singolarmente considerato pari al 14,96% (TAN 12,96 + 2) è superiore al tasso soglia dell'epoca pari a 13,53% (doc. 5), determinante l'applicazione dell'art.1815 c.2 c.c.;
f) che per la determinazione del tasso di interesse usurario applicato ai rapporti deve tenersi conto di tutti gli oneri sopportati in connessione con l'erogazione del credito, degli interessi di mora e della CMS;
g) la violazione dell'art.117 TUB per omessa specifica indicazione della percentuale di commissione, omnicomprensiva, per la messa a disposizione dei fondi (C.M.D.F.) applicata al rapporto (art.11 contratto);
h) l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
i) l'illegittimità della commissione di massimo scoperto;
j) che i contratti sono gratuiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c. 2 c.c..
Per quanto dedotto, parte opponente concludeva chiedendo: in via principale, nel merito: -
Previo accertamento della mancanza di valida prova scritta comprovante l'asserito credito vantato dalla controparte, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, per
l'effetto, accertare e dichiarare somma è dovuta che nessuna dall'odierna opponente all'Istituto di credito opposto. - Previo accertamento dell'usurarietà della clausola interessi, dichiarare i contratti gratuiti ai sensi dell'art. 1815 c. 2 c.c. e la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierna opponente all'Istituto di credito. - Previo accertamento dell'omessa indicazione della commissione di messa a disposizione fondi nel contratto, dichiarare l'apertura di credito indeterminata e per l'effetto procedere al ricalcolo del corretto rapporto dare – avere tra le parti applicando il tasso BOT ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 TUB.
In Via Subordinata: - Accertare e dichiarare, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la alla restituzione CP_1 delle somme indebitamente percepite a titolo di maggiori somme, in quanto non dovute, con interessi e rivalutazione dalla domanda sino al saldo;
- Previo accertamento dell'usurarietà dei contratti e/o dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale applicata dalla e/o CP_1 dell'indeterminatezza del contratto di apertura di credito, dichiarare dovuta la minor somma che risulterà provata in corso di causa o che apparirà di giustizia, anche previa decurtazione delle somme richieste a titolo di interessi, competenze, spese e penali. In ogni caso: - Condannare la convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da parte CP_1 opponente, per aver illegittimamente applicato tassi di interesse usurari, nonché per aver violato le regole che tutelano la buona fede e la correttezza contrattuale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Interveniva con comparsa in data 17 aprile 2019 la e per essa quale Controparte_2 mandataria la n.q. di cessionaria del credito Parte_2
e dei relativi diritti vantati dalla nei confronti della Controparte_1
Sig.ra deducendo: Parte_1
a) la sussistenza tra la , filiale di Sezze, e la Sig.ra Controparte_1 [...]
dei rapporti di conto corrente n. 521029/65 acceso il 28.01.2005 (doc. 1 fasc. Parte_1
mon.), di una sovvenzione chirografaria a tasso fisso per € 20.000,00 del 19.11.2009
(doc. 2 fasc. mon.) con rimessa a garanzia di apposita cambiale bollata debitamente sottoscritta (cifra e scadenza in bianco), con avallo del Sig. , valida Persona_1
fino all'importo di € 24.000,00 (ai sensi della Sovvenzione cit., art. 12),l' apertura di credito in c/c del 28.01.2011 temporanea per € 7.000,00 (scadenza al 28.02.2012: doc. 3 fasc. mon).;
b) che, a fronte dell'inadempimento della cliente, l'Istituto bancario procedeva alla revoca di ogni affidamento oltre al riempimento della cambiale lasciata a garanzia (doc. 4 fasc.mon.) della sovvenzione chirografaria (cfr. doc. 2 fasc.mon.), per l'importo di €
15.889,51 con scadenza al 19.11.2013 (doc. 5 fasc.mon.);
c) che al 05.12.2017 la Sig.ra risultava debitrice dell'Istituto per l'importo di € Parte_1
35.171,77 con riferimento sia alla sovvenzione chirografaria per come garantita (doc. 6 fasc.mon. per € 21.590,07), sia al conto corrente n. 521029 (con saldo negativo di €
13.581,70 doc. 7 fasc.mon.);
d) la conformità degli estratti conto ex art. 50 TUB ed il rispettato delle prescrizioni dell'art. 633 e seg. c.p.c. per l'emissione del provvedimento monitorio;
e) di depositare gli estratti integrali del conto corrente, il piano di ammortamento della sovvenzione, tutti regolarmente comunicati al cliente;
f) di escludere il superamento del tasso usurario per il conto corrente n. 0521029/65
(28.01.2005), perché il tasso debitore contrattualmente previsto era del 14,7523%, e il tasso soglia pari al 18,71 % per “apertura di credito in conto corrente fino a 5.000”
(ovvero, il T.E.G.M. del 12,47 % al quale aggiungere il 50 %, doc. 9); g) l'erroneo utilizzo di controparte del tasso annuale della CMS, in quanto la CA
d'Italia non prevedeva all'epoca per l'individuazione del T.E.G. - utilizzato per calcolare il T.E.G.M. - detta commissione fino all'effettiva entrata in vigore della legge n. 2/2009;
h) che sul finanziamento chirografario n. 23632646184 con ammortamento alla francese si esclude la possibilità che vi possa essere anatocismo;
i) che ai fini dell'eventuale superamento del tasso soglia si deve considerare soltanto l'interesse derivante dal rapporto TAEG / ISC (all'epoca 8,6100%) e non il tasso di mora e le spese di procedura;
j) che considerati i tassi dell'epoca per la voce “crediti personali” non risulta alcun superamento del tasso soglia;
k) che, ai fini della verifica del tasso soglia di un contratto di mutuo, non opera la sommatoria tra gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi;
l) che eventuali interessi moratori usurari (inesistenti nel caso di specie) non determinerebbero la gratuità del contratto, ma la sola applicazione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 c.c.;
m) sull'apertura di credito del 28 gennaio 2011 deve escludersi la sommatoria tra interessi moratori (2 %) ed interessi corrispettivi (12,96 %: cfr. doc. 11);
n) l'infondatezza della sollevata eccezione di violazione dell'art.117 del TUB con riferimento alla C.M.D.F., perché il contratto di apertura credito all'art. 11 fa espresso riferimento alla c.m.d.f., risulta regolarmente consegnato e sottoscritto anche nelle singole clausole dalla cliente Parte_1
o) che l'art. 117 TUB non obbliga alla specifica indicazione della percentuale applicabile della commissione, mentre la percentuale massima è prevista per legge nella misura dello 0,5 % a trimestre;
p) genericità ed indeterminatezza dell'eccezione ex adverso sollevata di illegittima applicazione sul c/c in contestazione di interessi anatocistici e, comunque, mancanza di prova della capitalizzazione trimestrale dei tassi debitori;
q) comunque, la legittimità di eventuale applicazione, in virtù della Delibera CICR del
09.02.2000, dell'art. 120, 2° comma, T.U.B. vigente all'epoca, della pattuizione della capitalizzazione infrannuale sia per gli interessi debitori che creditori, con specifica accettazione e sottoscrizione da parte del correntista;
r) la legittimità dell'operato dell'Istituto bancario;
s) che la Sig.ra non ha mai contestato gli estratti del conto corrente Parte_1
inviati periodicamente, divenuti incontestabili;
t) la legittimità della CMS espressamente pattuita, accettata da controparte, e mai contestata dalla Sig.ra Parte_1
u) di opporsi alla richiesta CTU tecnico-contabile, di natura esplorativa;
Per quanto dedotto, l'intervenuta opposta concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., per quanto dedotto al parag. 3 (cfr. pag.
15, ultimo capoverso); la condanna al pagamento di compensi, spese legali, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza in data 2 maggio 2019, il giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 aprile 2019, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
concedeva alle parti il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Alla successiva udienza del 10 dicembre 2019 il giudice, preso atto preso dell'esito negativo del tentativo di mediazione (verbale del 11.06.2019), sulla reiterata richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, confermava l'ordinanza del 2 maggio 2019 di rigetto dell'istanza, mancando allo stato in atti la prova dell'esatta entità del credito ingiunto, richiedente un approfondimento istruttorio, avuto riguardo alle contestazioni e allegazioni mosse da parte opponente;
assegnava alle parti i termini di cui all'articolo 183,
6° comma c.p.c.
Le parti depositavano le memorie istruttorie con le quali ribadivano, ciascuna, le argomentazioni già spiegate nei rispettivi scritti difensivi.
Con decreto in data 24 aprile 2020, il giudice ammetteva la CTU contabile richiesta da parte opponente, nominando il dott. con il seguente incarico: Persona_2
1. dica il CTU se i contratti e le condizioni contrattuali siano stati pattuiti per iscritto e quale sia
l'ammontare dovuto dall'opponente in virtù dei contratti di finanziamento in atti indicando per poste separate il capitale e gli interessi;
2.con riferimento agli interessi moratori, accerti se sono stati in concreto conteggiati, e li calcoli separatamente dagli interessi corrispettivi e li espunga dal dovuto solo se affetti da usurarietà anche sopravvenuta, in quest'ultimo caso limitatamente al periodo di sforamento dei tassi massimi consentiti (cfr. Cass. Civ. 27442/18);
3.determini il CTU quale sia il tasso di interesse effettivamente applicato secondo il principio di omnicomprensività indicato da Cass. Civ. 23192/17 e se il tasso eventualmente risultante dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, solo se in concreto applicato, ecceda il TEGM per ciascun anno per il quale il rapporto ha avuto esecuzione;
4.se il tasso così ricostruito ecceda i tassi soglia previsti dalla legge, espunga dal calcolo gli interessi per i periodi di superamento del tasso soglia, salvo l'usura originaria nel qual caso decurti ogni tipo di interesse e proceda a quantificare il capitale da restituire;
5. riguardo la commissione di massimo scoperto tenuto conto di quanto stabilito da Cassazione Sezioni Unite 20 giugno 2018 n. 163303 laddove il rapporto si sia svolto in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008 converito con legge n. 2 2009 ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, effettui il CTU la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108/96 compensandosi, poi,
l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati
Il nominato CTU prestava giuramento all'udienza 10 novembre 2020.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con decreto del 20 settembre 2020, il giudice, visto l'art. 221, 4 c. D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, disponeva la trattazione in modalità figurata per l'udienza dell'29 aprile 2021 previo deposito di note scritte.
In data 16 marzo 2021 il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo con il quale accertava la stipula in data 28/01/2005, del contratto di apertura del conto corrente n.0521029/65 presso , filiale 023 in Sezze (LT); in data Controparte_1
19/11/2009, del contratto di concessione chirografaria n.23/632/646184 dell'importo di € 20.000,00; in data 28/01/2011, del contratto di apertura di credito in c/c di € 7.000,00 con scadenza 28/02/2012.
Con riferimento al 2° quesito il CTU constatava interessi di mora addebitati dalla CP_1 per un totale di € 2.503,69 (Tab.A). Dopo aver indicato le modalità impiegate per la verifica dell'usura concludeva: Dal confronto tra i tassi di mora così determinati e i tassi soglia ex L.
108/96 (tempo per tempo vigenti), emerge che i tassi applicati per il calcolo degli interessi di mora maturati a partire dalla rata con scadenza 19/06/2010 e fino al 19/03/2011 per un ammontare di €
54,57, superano la soglia di usura e, pertanto, sono da azzerare nel ricalcolo di quanto eventualmente dovuto dalla ricorrente. (cfr. Tabella B).
In relazione ai quesiti 3 e 4 riferiva:
Il tasso di interesse corrispettivo applicato dalla banca risulta sempre del 7,5% annuo per ogni scadenza (in quanto è il tasso annuo nominale impiegato nella costruzione del piano di ammortamento). Relativamente ai periodi nei quali gli interessi moratori risultano concretamente applicati dalla banca, la verifica dell'usura eseguita per mezzo della “sommatoria” dei tassi corrispettivi e di mora (così come calcolati in Tabella B), devono ritenersi nulli ex art. 1815, co. 2 −
e, quindi, da azzerare nel ricalcolo di quanto dovuto da parte ricorrente − TUTTI gli interessi corrispettivi e moratori applicati nel corso del rapporto, pari rispettivamente a € 2.884,22 e €
2.503,69, per un totale di € 5.387,91 (Cfr. Tabella C).
Infine, si rappresenta che, poiché alla scadenza della prima rata la banca non ha (in concreto) applicato interessi moratori, il problema dell'usura originaria non sussiste.
Precisava il CTU che il debito determinato dall'opponente istituto bancario alla data del
24/11/2011, ammontava a complessivi € 17.149,90 (Capitale residuo € 12.883,58 + interessi corrispettivi € 1.508,41 + interessi di mora € 2.403,43 + oneri bancari € 354,48).
Il CTU, considerate le risultanze delle verifiche dell'usura sulla sovvenzione chirografaria, apportava agli interessi corrispettivi e moratori le rettifiche previste dal quesito, annullando tutti gli interessi addebitati alla ricorrente (sia pagati che ancora da pagare).
Rideterminava il debito al 24.11.11 in € 11.761,99 (€ 17.149,90 - Rettifica int. corrispettivi €
2.884,22 - Rettifica int. di mora - € 2.503,69)
Con riferimento agli interessi di mora applicati dalla CA per un totale di € 4.440,18 il
CTU escludeva il superamento del tasso soglia e, ricalcolati gli interessi di mora sul
(minor) debito di € 11.761,99, rideterminava l'ulteriore debito per interessi di mora in €
3.045,23 (Cfr. Tabella E). Concludeva accertando un debito maturato dalla ricorrente per la sovvenzione chirografaria n.23/632/646184, di complessivi € 14.807,22.
Con riferimento al quesito 5 e alla verifica dell'usura nell'ambito del rapporto di conto corrente n.0521029/65 e della relativa apertura di credito in conto corrente, il cui saldo negativo determinato dalla banca al 05/12/2017 è 13.581,70 €, il CTU precisava di essersi attenuto ai principi dettati da Cass. S.U. 16303/18 procedendo all'analisi mediante l'utilizzo dei seguenti criteri suggeriti dalla CA d'Italia:
1) dalla nascita del rapporto (primo trimestre del 2005) e fino al quarto trimestre del 2009 verrà impiegato il criterio dettato dalle Istruzioni della CA d'Italia del 1996 con inclusione dell'eccedenza di CMS come da Circolare dicembre 2005;
2) dal primo trimestre 2010 e fino alla chiusura del rapporto di conto corrente (secondo trimestre del 2014) verrà impiegato il criterio dettato dalle Istruzioni della CA d'Italia del 2009.
Applicati i predetti criteri, il CTU riferiva: Il risultato di tale verifica è che la soglia usura è superata in 6 trimestri su 38 totali nel corso dei quali l'istituto bancario ha addebitato alla sig. complessivamente € 1.896,15, di cui € 0,39 a titolo di CMS e € 1.896,15 a titolo di Parte_1 interessi, i quali pertanto andranno espunti dal ricalcolo del debito (Cfr, Tabella D).
In esito all'incarico conferitogli, il CTU concludeva quantificando il debito residuo della ricorrente sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_3
[. in complessivi € 26.492,77 (€ 14.807,22 per sovvenzione chirografaria + € 11.685,55 per saldo negativo conto corrente).
In risposta alle osservazioni di parte opponente, il quale rilevava sul conto corrente del
2005 l'usura originaria del tasso effettivo debitore e della CMS, il CTU precisava che il confronto con il “tasso soglia” ex L. 108/96 deve essere operato con riferimento al tasso nominale e non a ciò che nel contratto è indicato come “tasso effettivo”; riteneva il CTU non corretto il procedimento con cui parte opponente determinava il margine della CMS considerando il tasso annuale, perché le CMS “soglia” comunicate da parte della CA
d'Italia e impiegate nella verifica dell'usura sono espresse su base trimestrale e, quindi il calcolo del margine della CMS deve essere effettuato considerando la misura trimestrale della CMS pattuita;
quanto alla contestata usurarietà della CMS, il CTU ribadiva di essersi attenuto ai criteri suggeriti dalla CA d'Italia come già dettagliati nella perizia, e concludeva confermando le conclusioni ivi raggiunte. Alcuna osservazione alla CTU veniva formulata nel rispetto dei termini da parte intervenuta opposta.
Con note scritte in data 19 aprile 2021 parte attrice opponente chiedeva disporsi l'integrazione della CTU in considerazione delle osservazioni formulate al CTU, della ritenuta sussistenza di usura originaria con riferimento al contratto di conto corrente del
2005, e di usura originaria della CMS, ritenendo doversi azzerare ogni somma addebitata a tale titolo.
Con note in data 21 aprile 2021 parte intervenuta opposta, con riferimento alle risultanze della CTU, preso atto della inesistenza di usura originaria e anatocismo, contestava la metodologia di calcolo per CMS ed interessi usurari riportandosi sui relativi punti alla comparsa di costituzione e risposta (parag.fi 2 – 6), l'erroneità della sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori in merito alla sovvenzione chirografaria e la mancata applicazione dell'art. 1224, 1° comma, c.c. per gli interessi corrispettivi;
ribadiva l'erroneità di una rideterminazione del credito sulla base della c.d. usura sopravvenuta poiché confliggente con il principio di diritto delle Sezioni Unite (sen. n. 24675/2017); chiedeva l'integrazione della relazione del CTU con l'indicazione degli interessi da applicare entro il tasso soglia in luogo di quelli erroneamente espunti;
in subordine, chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 29 aprile 2021 il giudice, lette le note depositate da parte ricorrente in data 19 aprile 2021 e da parte resistente in data 21 aprile 2021, vista la CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 novembre 2022.
Seguivano successive udienze di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta in considerazione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, visto l'art. 221, 4 c. D.L. n.
34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020.
Con ordinanza in data 5 dicembre 2023 il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate da parte opponente in data 27 novembre 2023 e da parte opposta in data 28 novembre 2023, ribaditi i precedenti provvedimenti istruttori, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 dicembre 2024 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza. Con ordinanza in data 3 dicembre 2024 il giudice, lette le note depositate da parte opponente in data 27 novembre 2024 e da parte opposta in data 29 novembre 2024, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice opponente depositava comparsa conclusionale in data 24 gennaio 2025 e insisteva nel contestare le risultanze della CTU, rilevava la presenza nel rapporto di conto corrente di nullità contrattuale (Cass. n. 4321/2022 e Cass. n.18664/2023) con riferimento alla clausola di capitalizzazione trimestrale in quanto pattuito un tasso creditore apparente
(0,05%) e privo dell'effetto anatocistico in quanto il relativo TAE coincide con il TAN;
insisteva per l'integrazione della CTU secondo i rilievi già esposti in atti, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come riportate in citazione.
Parte intervenuta opposta depositava comparsa conclusionale in data 31 gennaio 2025 e memoria di replica in data 24 febbraio 2025 riportandosi a quanto argomentato nei precedenti scritti difensivi, insisteva per il rigetto dell'opposizione, chiedeva l'integrazione della Relazione del CTU quantomeno con l'indicazione degli interessi corrispettivi da applicare entro il tasso soglia in luogo di quelli erroneamente espunti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rigettarsi la domanda di intervenuta quale CP_2 cessionaria pro soluto del credito vantato dalla cedente nei Controparte_1
confronti dell'opponente di estromissione della cedente in virtù Parte_1
dell'avvenuta cessione.
Pur ammessa la possibilità di intervento del cessionario nel caso di trasferimento del diritto in pendenza del giudizio sul diritto controverso, il processo deve proseguire tra le parti originarie, non emergendo dagli atti di causa il consenso prestato dall'opponente all'estromissione, richiesto dall'art.111 secondo comma c.p.c..
L'opposizione è parzialmente fondata sotto l'aspetto della quantificazione delle somme dovute alla cessionaria opposta e deve pertanto essere accolta.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un rapporto bancario e fondato su motivi non solo formali ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito risultante dall'applicazione di tassi di interesse ritenuti ultralegali e/o di interessi anatocistici vietati, è onere della CA (attrice in senso sostanziale) ai sensi dell'art.2697 c.c. produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire la piena prova di come si sia determinato il saldo debitore (Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 23313/18); rimane onere dell'opponente (convenuto sostanziale) allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda;
inoltre, l'opponente che contesti la natura usuraria degli interessi applicati di cui all'art. 2 della L. n. 108 del 1996 ha onere di dimostrare il superamento del tasso soglia, indicando i modi, i tempi e la misura del superamento stesso (Sez. U Sen. n. 19597/2020).
Ciò premesso, nel caso di specie non è contestato tra le parti e risulta comunque documentato dalla intervenuta opposta l'esistenza e lo svolgimento dei rapporti intercorsi tra la cliente, odierna opponente, e la . CP_1 Controparte_1
Sono stati prodotti il contratto di apertura del conto corrente n.0521029/65 aperto presso la Con filiale in Sezze (LT) in data 28/01/2005, la lettera di sovvenzione chirografaria n.23/632/646184 dell'importo di € 20.000,00 del 19/11/2009, il contratto di apertura di credito in c/c di € 7.000,00 del 28/01/2011, con scadenza 28/02/2012.
Detti contratti risultano comprensivi delle condizioni generali e delle condizioni economiche pattuite tra le parti, e sono regolarmente sottoscritti dalla sig.
[...]
odierna opponente. Parte_1
Risultano, inoltre, prodotti, gli estratti di saldaconto di cui all'art. 50 TUB, il piano di ammortamento di n.60rate relativo alla sovvenzione chirografaria, gli Estratti conto dei rapporti sin dalla loro apertura.
Quanto alla lamentata applicazione ai rapporti di tassi usurari, tenendo conto del Tasso
Annuo Effettivo Globale comprensivo anche degli interessi moratori e di tutti i costi effettivamente gravanti sul mutuatario, si osserva che, è ormai consolidato come siano soggetti all'applicazione della normativa antiusura sia gli interessi pattuiti a titolo di corrispettivo della cessione d'un capitale che quelli a titolo di mora (da ultimo Sez. Un.
n.19597/2020).
Va detto che i due interessi rispondono a presupposti diversi ed antitetici, essendo gli interessi corrispettivi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto, mentre gli interessi moratori sono costi eventuali posti per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento o del ritardato adempimento dell'obbligazione restitutoria. La diversa natura e funzione di detti interessi, ai fini della rilevazione dell'usura, non consente di utilizzare il cosiddetto criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora ma richiede una valutazione separata e distinta dei due tassi, ricorrendo, ai fini del calcolo, per gli interessi corrispettivi alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996, e per gli interessi moratori, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n. 14214/2022; Sez. Un. n. 19597/2020).
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato, per quel che riguarda le conseguenze del superamento del tasso-soglia da parte degli interessi moratori, che è applicabile il disposto dell'art. 1815, secondo comma, c.c., limitatamente al surplus usurario, restando dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c. Diversamente opinando, il debitore si vedrebbe azzerato il costo del finanziamento, restando obbligato a restituire al creditore il solo capitale, “donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.”.
Pertanto, una volta intervenutane la risoluzione, le rate scadute (comprensive degli interessi in esse già conglobati) restano integralmente dovute, e il debitore è altresì tenuto a versare gli interessi moratori (nella misura dei corrispettivi pattuiti) fino al momento del saldo;
per quel che riguarda le rate ancora da scadere, anch'esse saranno immediatamente dovute (in uno con gli interessi corrispettivi attualizzati al momento della risoluzione), e sulle stesse il debitore sarà tenuto al pagamento degli interessi ex art. 1224, primo comma,
c.c., dal momento della risoluzione del contratto (Sez. Un. n.19597/2020).
Si osserva, tuttavia, che nei contratti di mutuo, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati
(Cass. n. 26286 del 17/10/2019)
Ciò premesso, il nominato CTU, Dott. con riferimento alla sovvenzione Persona_2
chirografaria n. 23/632/646184 ha escluso l'usura originaria ma ha constatato che il tasso di mora in concreto applicato dalla (risultante dalla sommatoria di interessi CP_1 corrispettivi e interesse di mora) ha superato il tasso soglia in alcuni dei periodi considerati, procedendo ad escludere la debenza degli interessi sia corrispettivi che moratori per i periodi di sforamento individuati.
Nel caso di specie viene, dunque, in considerazione un'ipotesi di usura sopravvenuta.
Nell'ambito del rapporto di mutuo, ma con considerazioni estensibili analogicamente al rapporto di conto corrente, la Cassazione si è pronunciata sull' usura sopravvenuta, affermando il principio di diritto secondo cui “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. (Cass. 24675/2017).
Si ritiene, pertanto, che la nullità ex art. 1815 comma secondo colpisca unicamente la clausola concernente gli interessi moratori senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.
Ne consegue, rispetto al ricalcolo operato dal CTU, doversi ritenere corretta la sola espunzione degli interessi di mora usurari (Rettifica int. di mora del 23/06/2014 - 2.503,69 €) e non anche di quelli corrispettivi (Rettifica int. corrisp. del 23/06/2014 - 2.884,22 €), per un debito rideterminato in € 17.691,44 relativo alla Sovvenzione Chirografaria.
Si ritiene corretto l'operato dal CTU con riferimento al rapporto di conto corrente e apertura di credito ed alla contestata metodologia di calcolo per CMS, per aver il CTU operato conformemente al criterio dettato dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni
Unite, n. 16303 del 20 giugno 2018, secondo cui, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009 deva applicarsi una separata comparazione del tasso effettivo globale con il tasso soglia e della cms effettiva con la “cms soglia, espresse su base trimestrale, operando la sommatoria solo con riferimento alla eventuale eccedenza della cms effettiva rispetto alla c.d. cms soglia;
ed, invece, per il periodo successivo al 1 gennaio 2010, il CTU ha correttamente applicato il criterio previsto dalle Istruzioni della
CA d'Italia che includere le CMS su base annua nel calcolo del TEG.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sul rapporto di conto corrente si rileva che per i contratti successivi alla Delibera CICR del 9/2/00 di cui all'art. 120, comma 2, TUB le clausole anatocistiche sono legittime se è espressamente pattuita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. In ogni caso la dedotta applicazione dell'anatocismo non è risulta provata.
Da quanto sopra detto consegue quindi la revoca del decreto ingiuntivo emesso per l'importo di € 35.171,77 e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di
€ 29.376,99 così come rideterminata dal CTU, considerando però gli interessi corrispettivi originariamente espunti, oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfo, in favore della intervenuta cessionaria del credito e per essa Controparte_2
della mandataria Parte_2
La soccombenza sostanziale di parte attrice opponente determina la condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura media, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14, aggiornate al D.M. 147/22.
Considerato l'esito, le spese della CTU già liquidate come da decreto del 17 marzo 2021 e
14 maggio 2021, sono definitivamente poste a carico di parte attrice opponente e di parte intervenuta opposta nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
3008 / 2018 del R.G.A.C, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.1013/2018 del 12.03.2018 emesso dal Tribunale di Latina per l'importo di €
35.171,77 in favore della Controparte_1
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- condanna a pagare la somma di € 29.376,99 oltre interessi Parte_1
legali dal dovuto fino al soddisfo in favore di e per essa della Controparte_2
mandataria ; Parte_2 - condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
7.616 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della CTU, già liquidate come da decreto del 17 marzo 2021 e 14 maggio 2021, definitivamente a carico di parte attrice opponente e di parte intervenuta opposta nella misura del 50% ciascuno.
Lì 2 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava