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Sentenza 30 agosto 2024
Sentenza 30 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/08/2024, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2024 |
Testo completo
n. 2569/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2569/2024 promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente presso Gruppo Samir Global Service srl reddito: 200 euro netti mensili
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: agente di commercio reddito: 42.404,00 euro per l'anno d'imposta 2022
entrambi rappresentati e assistiti dall'Avv. Mauro Zandolin, presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Este il 27-4-2002 (anno 2002, Numero 9, Parte II, serie A)
in regime di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia , in data 24-10-2006 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: Chiedono che il Tribunale di Rovigo Voglia pronunciare la loro separazione personale e l'omologazione delle seguenti conclusioni:
1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza dove ognuno creda;
2) la casa coniugale sita in Este via G.M. Zecchineli n.20 viene assegnata in uso esclusivo a;
Parte_1
2) la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 prevalente presso la casa della madre. I genitori concordano sin d'ora, comunque, che vivrà una settimana a casa della madre ed una settimana a casa del padre, a settimane alternate;
3) verserà, entro il giorno 15 di ogni mese, a un Parte_2 Parte_1 contributo mensile per il mantenimento di , rivalutabile annualmente secondo Per_1
l'indice Istat, quantificato nell'importo di euro 300,00 per un periodo di due anni dall'udienza di separazione e, dopo questo biennio, nell'importo di euro 250,00.
provvederà, inoltre, al pagamento in via integrale delle spese Parte_2 straordinarie per . Per_1
Tali spese devono intendersi come quelle indicate come “spese extra assegno obbligatorie per le quali non è prevista la previa concertazione” nelle “linee guida per la regolamentazione del mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense, vale a dire le seguenti spese: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Per tutte le altre spese straordinarie non comprese nel sopra riportato elenco,
provvederà al pagamento, o al rimborso ove anticipate da Parte_2 Parte_1
, solo se la spesa sarà stata previamente concertata tra i genitori.
[...]
4) Le parti dichiarano di avere già risolto ogni altra questione patrimoniale prima della sottoscrizione del presente verbale e pertanto dichiarano di non aver null'altro reciprocamente a pretendere ad alcun titolo.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2-7-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
2 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., che ha espresso parere favorevole.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2569/2024 R.V.G.
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio Este il 27-4-2002, e li autorizza Pt_2
a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Este, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Così deciso a Rovigo, il 30 agosto 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2569/2024 promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente presso Gruppo Samir Global Service srl reddito: 200 euro netti mensili
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: agente di commercio reddito: 42.404,00 euro per l'anno d'imposta 2022
entrambi rappresentati e assistiti dall'Avv. Mauro Zandolin, presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Este il 27-4-2002 (anno 2002, Numero 9, Parte II, serie A)
in regime di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia , in data 24-10-2006 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: Chiedono che il Tribunale di Rovigo Voglia pronunciare la loro separazione personale e l'omologazione delle seguenti conclusioni:
1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza dove ognuno creda;
2) la casa coniugale sita in Este via G.M. Zecchineli n.20 viene assegnata in uso esclusivo a;
Parte_1
2) la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 prevalente presso la casa della madre. I genitori concordano sin d'ora, comunque, che vivrà una settimana a casa della madre ed una settimana a casa del padre, a settimane alternate;
3) verserà, entro il giorno 15 di ogni mese, a un Parte_2 Parte_1 contributo mensile per il mantenimento di , rivalutabile annualmente secondo Per_1
l'indice Istat, quantificato nell'importo di euro 300,00 per un periodo di due anni dall'udienza di separazione e, dopo questo biennio, nell'importo di euro 250,00.
provvederà, inoltre, al pagamento in via integrale delle spese Parte_2 straordinarie per . Per_1
Tali spese devono intendersi come quelle indicate come “spese extra assegno obbligatorie per le quali non è prevista la previa concertazione” nelle “linee guida per la regolamentazione del mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense, vale a dire le seguenti spese: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Per tutte le altre spese straordinarie non comprese nel sopra riportato elenco,
provvederà al pagamento, o al rimborso ove anticipate da Parte_2 Parte_1
, solo se la spesa sarà stata previamente concertata tra i genitori.
[...]
4) Le parti dichiarano di avere già risolto ogni altra questione patrimoniale prima della sottoscrizione del presente verbale e pertanto dichiarano di non aver null'altro reciprocamente a pretendere ad alcun titolo.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2-7-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
2 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., che ha espresso parere favorevole.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2569/2024 R.V.G.
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio Este il 27-4-2002, e li autorizza Pt_2
a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Este, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Così deciso a Rovigo, il 30 agosto 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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