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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/02/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 352 e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 11456/2023 tra le parti:
A RIPOLI (FI), VIA U. PERUZZI Parte_1
N.98/102 D (CF. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall' Avv.to MARCO STANO (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo domicilio digitale PEC: Email_1
APPELLANTE
e
(CF. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
n persona del Legale Rapp.te pt, rappresentati e difesi
[...] dall'avv. BENEDETTA ALLEGRETTI (C.F. ), elettivamente C.F._3 domiciliati presso il suo studio sito nel suo studio in Firenze, Via P. Toselli n. 178;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 1886/2023
CONCLUSIONI: per tutte le parti, come da verbale dell'udienza di discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado avanti il Giudice di Pace di
Firenze, a citato in giudizio il Controparte_1 Controparte_3
VIA U. PERUZZI N.98/102D (nel prosieguo anche solo
[...]
, chiedendone la condanna al Controparte_4
1 pagamento della somma di € 837,31 oltre interessi a titolo di compensi per la prestazione di attività di amministrazione del , deducendo a sostegno della pretesa azionata: Parte_1
- di aver rivestito la carica di amministratore del convenuto fino alla nomina del Parte_1
nuovo amministratore, comunicata in data 14.02.2018 e che, in seguito al pagamento di un acconto di € 1.100,00, alla interruzione del rapporto residuava da versare quale saldo sui compensi a proprio favore la somma di € 1.508,31;
- che tuttavia l'assemblea dei condomini decideva unilateralmente di riconoscergli un compenso pari al 50% del dovuto e gli corrispondeva il minor importo di € 671,00, sul presupposto del suo inadempimento consistente nella mancata convocazione dell'assemblea ordinaria annuale e nell'omessa redazione del bilancio consuntivo annuale;
- di non aver potuto convocare l'assemblea ordinaria, incombente per cui avrebbe avuto tempo fino al 30.06.2018, essendogli stato revocato l'incarico dal prima della Parte_1
scadenza del contratto, di talché aveva correttamente calcolato i compensi maturati fino alla data della interruzione del rapporto, come attestato nella fattura n. 7 del 19.02.2018, risultando priva di fondamento la decurtazione arbitrariamente stabilita dal convenuto.
Costituitosi nel procedimento di primo grado alla prima udienza in data 4.06.2019, il convenuto ha chiesto l'integrale rigetto della domanda proposta nei Parte_1
suoi confronti poiché infondata, eccependo:
- in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione attiva, in quanto l'incarico oggetto di causa era stato in realtà affidato alla Controparte_2
e non personalmente all'attore, come si evince sia dai verbali
[...] dell'assemblea condominiale che dalle fatture dei compensi intestate alla società;
- nel merito, l'infondatezza della pretesa stante la previa comunicazione della volontà dei condomini di non rinnovare l'incarico tramite raccomandata del 27.09.2017, con contestuale richiesta di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto e la nomina del nuovo amministratore;
- che, essendo tale richiesta rimasta inevasa, i condomini avevano provveduto in autonomia a convocare l'assemblea ordinaria ed a nominare il nuovo amministratore, decidendo in data
06.04.2018 di corrispondere solo parzialmente il compenso richiesto dal precedente.
All'esito della prima udienza, il Giudice di Pace ha concesso i termini ex art. 320 comma 4
c.p.c. e rinviato all'udienza del 5.12.2019, alla quale si è costituita con comparsa di intervento volontario la el Controparte_2 prosieguo anche solo ), sostenendo l'infondatezza dell'eccezione Controparte_5
2 avanzata, in quanto, per un verso, nei verbali di nomina veniva menzionato quale amministratore il Dott. ersonalmente e, per altro verso, le fatture erano Controparte_1
intestate ad essa Società a seguito della cessione a suo favore del credito da parte dell'attore.
Tanto premesso, la Società intervenuta ha aderito alle conclusioni dell'attore, di rigetto dell'eccezione e, in subordine, di condanna del al Parte_1
pagamento della somma a proprio favore quale cessionaria del credito.
All'esito del giudizio di primo grado, istruito sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 1886/2023, ha accertato l'affidamento dell'incarico di amministratore di condominio alla dichiarato la Controparte_2
sanatoria del difetto di legittimazione attiva in conseguenza dell'intervento volontario della stessa in giudizio ed accolto la domanda proposta dalla terza intervenuta, condannando il convenuto al pagamento dei compensi in suo favore, pari a € 837,31, oltre interessi legali, ed alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta pronuncia, il ha interposto appello, Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'accertamento della carenza di legittimazione e/o il difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto ed il rigetto delle domande avversarie, deducendo quali motivi di gravame la violazione di norme sul procedimento e costituzionali, essendo la sentenza stata decisa secondo equità ai sensi dell'art. 113 c. 2 c.p.c., per avere il Giudice di primo grado:
- riconosciuto all'intervento volontario in giudizio della efficacia Controparte_2
sanante del difetto di legittimazione attiva sussistente in capo all'attore
[...]
e accertato che titolare del rapporto giuridico dedotto non era quest'ultimo CP_1
personalmente ma la società, ciò in violazione degli art. artt. 81, 101, 112, 182 c.p.c., nonché dell'art. 113 c. 2 c.p.c., essendo tali valutazioni state compiute d'ufficio e con ricorso al giudizio equitativo;
- accolto la domanda dell'attore e della terza intervenuta, proposta tardivamente con memoria ex art. 320 c.p.c, con la quale era stata dedotta per la prima volta la cessione del credito da parte dell'attore alla nonché richiesto il pagamento, in caso di Controparte_2 accoglimento dell'eccezione proposta, a favore della società, in violazione degli art. 105 e
320 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.
Costituiti regolarmente nel giudizio di secondo grado, Controparte_1 CP_2
hanno contestato le deduzioni ed eccezioni avversarie, chiedendo, in via preliminare, la
[...] dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 c.p.c. e, nel merito, il rigetto
3 dell'appello e la conseguente conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Firenze
n. 1886/2023, con vittoria di spese.
Più precisamente, secondo le parti appellate, quanto al primo motivo di gravame, nessuna violazione era stata commessa stante l'intervento della volto a superare Controparte_2 il difetto di legittimazione attiva dell'attore ed atteso che l'attore e la terza intervenuta in primo grado avevano chiesto il pagamento del compenso, in via principale, a favore del primo e, in via subordinata, a favore della stessa società, il che esclude il difetto di corrispondenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato dal giudicante. Con riferimento, invece, all'asserita violazione dell'art. 320 c.p.c., il Giudice di Pace, stante la costituzione solo alla prima udienza del convenuto in primo grado, aveva fissato una seconda udienza ai sensi del comma 4 di detta norma, permettendo in tal modo di replicare all'eccezione di difetto di legittimazione attiva;
inoltre, in relazione all'intervento volontario della società in sede di seconda udienza ex art. 320 c.4 c.p.c., esso era avvenuto entro i termini di cui all'art. 286 c.p.c., che lo consente sino alla precisazione delle conclusioni con la possibilità per il terzo di poter formulare domande nuove fino a quel momento.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado di giudizio, il Giudice ha invitato le parti a prendere posizione sulla questione inerente alla proponibilità dell'appello in ragione del valore della causa, inferiore ad € 1.100,00, e fissato l'udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino al 20.12.2024 per il deposito di memorie conclusionali, facoltà di cui si sono avvalse entrambe le parti in causa.
* * *
L'appello è fondato per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sulle eccezioni di inappellabilità della Sentenza impugnata e di inammissibilità dell'appello.
In primo luogo, occorre premettere che l'art. 113 comma 2 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce che le cause il cui valore non eccede € 1.100,00 devono essere decise dal Giudice di Pace secondo equità, con l'eccezione di quelle derivanti da rapporti giuridici attinenti a contratti conclusi con le modalità di cui all'art. 1342 c.c. e le sentenze pronunciate secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c., ossia tutte quelle emesse in cause di valore inferiore ad € 1.100,00 anche se non decise secondo equità, in forza dell'art. 339 comma
3 c.p.c., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
4 Quanto al criterio utilizzato per individuare il valore della causa ai fini dell'applicazione di dette disposizioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per determinare se una sentenza del Giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità e sia, quindi, appellabile entro i limiti previsti dall'art. 339 comma 3 c.p.c., è necessario considerare non il contenuto della decisione, ma il valore della causa da stabilirsi secondo i principi previsti dagli art. 10 e ss. c.p.c., ossia in base al valore della domanda (Cass. n. 19724/2011; Cass. n. 4890/2007).
Orbene, facendo applicazione di tali principi, è indubbio che la controversia in esame, avente un importo contenuto nei limiti di € 1.100,00 (pari a € 837,31), rientri nel campo applicativo della giurisdizione equitativa di cui all'art. 113, co. 2, c.p.c.; come peraltro affermato dallo stesso Giudice di Pace nella sentenza oggetto di odierna impugnazione (“la causa, stante il valore modico della domanda, deve essere decisa ex art. 113 2 comma c.p.c. secondo equità”
– pag. 3). Ciò comporta che l'appellabilità della sentenza in oggetto è circoscritta ai motivi specificatamente elencati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., ossia per “violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.”
Tutto quanto premesso, parte appellante ha contestato, con il primo motivo di gravame, la violazione degli artt. 81, 101, 112, 113 c.2, 182 c.p.c. per aver il Giudice di Pace erroneamente imputato all'intervento di terzo efficacia sanante della carenza di legittimazione attiva dell'attrice e, con il secondo motivo di gravame, la violazione degli artt. 105 e 320 c.p.c. per aver accolto le domande nuove proposte tardivamente dalle parti.
Entrambi i motivi devono ritenersi, dunque, ammissibili, in quanto l'asserita violazione dei principi richiamati dall'appellante rientra nei limiti sanciti dall'art. 339 comma 2 c.p.c. per violazione di norme sul procedimento.
Deve, invece, ritenersi assorbita l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle appellate ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., in ragione della prosecuzione della causa fino alla pronuncia della presente Sentenza.
2. Sul merito della causa.
L'appello, ammissibile per quanto sopra esposto, è altresì fondato.
Premesso che i motivi di gravame prospettati dall'appellante si prestano ad essere passati in rassegna congiuntamente, si osserva che il Giudice di Pace ha riconosciuto la CP_2
volontariamente intervenuta ai sensi dell'art. 105 c.p.c., titolare rispetto al lato attivo
[...] del rapporto giuridico dedotto in giudizio, alla luce della documentazione in atti, con ciò
5 erroneamente classificando la carenza di titolarità del rapporto rispetto a Controparte_1 quale difetto di legittimazione attiva.
A riguardo, sul piano sistematico, occorre ricordare che la legittimazione ad agire rientra tra le condizioni dell'azione, la cui la carenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni grado e stato del processo, in quanto: “oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio”; di conseguenza, l'azione sarà inammissibile “nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo” (Cass., SS.UU., 16 febbraio 2016 n. 2951).
In particolare, la legittimazione attiva non si determina in base all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda, integrando un fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'attore che ha l'onere di provare. Come, infatti, ribadito dalla Suprema Corte “In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare.” (cfr.
Sez. Unite, n. 2951/2016; conformi ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018;
Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15500; Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n.
23721).
Ebbene, nel caso di specie, il Giudice di prime cure, a seguito dello spiegato atto di intervento volontario da parte della ha ritenuto il difetto – erroneamente ascritto Controparte_2 alla carenza di legittimazione attiva di ed ha accertato che Controparte_6 titolare del rapporto giuridico intercorso col non era Parte_1 Controparte_1 personalmente, ma la suddetta società, della quale l'attore in primo grado era amministratore unico e legale rappresentante.
Ricostruito il ragionamento a fondamento della decisione di primo grado, la stessa è erronea, per aver accolto la domanda di pagamento della Società sulla base di una causa petendi da questa mai dedotta, e comunque viziata da ultrapetizione nella parte in cui ha riconosciuto la fondatezza della pretesa di pagamento articolata in via subordinata dalla terza intervenuta sul
6 presupposto fattuale del conferimento a quest'ultima – e non a personalmente Controparte_1
– dell'incarico di amministratore del odierno appellante, mai allegato dalla Società Parte_1 nell'atto di intervento. CP_2
Difatti, la terza intervenuta volontariamente in primo grado, ha confermato la versione dei fatti posta a fondamento delle domande spiegate nella citazione introduttiva del giudizio avanti il
Giudice di Pace, sostenendo che l'attore aveva svolto l'attività di amministratore in forza di incarico a lui personalmente conferito, ma che nel prosieguo lo stesso le aveva ceduto il proprio credito nei confronti del il che la legittimava ad esigere il pagamento, chiesto Parte_1 pertanto in via subordinata e per il caso dell'eventuale rigetto delle domande di parte attrice.
Ne consegue che mai la terza intervenuta ha affermato di avere essa stessa assunto l'incarico e prestato l'attività di amministratrice, maturando un autonomo diritto al compenso, come invece accertato nella Sentenza di primo grado, emessa sul presupposto di fatti costitutivi mai allegati dalle parti attrice e terza, le quali infatti hanno invece dedotto a fondamento del diritto al pagamento di quest'ultima la sua qualità di cessionaria del credito originariamente sorto in capo al Sig. e da questi ceduto. CP_2
Ciò detto, la Sentenza impugnata deve essere integralmente riformata.
Avuto quindi riguardo alle domande delle parti appellate, dalle stesse reiterate nel presente giudizio di appello, si osserva, anzitutto, che è infondata la pretesa creditoria dell'attore in primo grado, non avendo questi dimostrato – come correttamente osservato dal Giudice di Pace sul punto – l'esistenza del titolo, pur essendone onerato, stante il principio consolidato per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n.
13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n.
9351).
Invero – come implicitamente riconosciuto dagli appellati i quali hanno in questa sede instato per la conferma della Sentenza impugnata recante accertamento del contratto d'opera professionale tra e terza intervenuta – nessun incarico risulta dai documenti agli Parte_1
atti conferito al Sig. personalmente, posto che i verbali di assemblea facevano CP_2 riferimento allo quale amministratore, le fatture venivano emesse per Controparte_7
7 l'attività svolta dalla Società (docc. 3, 4, 5, 6, 7 dell'appellante), la corrispondenza CP_2
veniva scambiata tra questa e il Parte_1
Quanto alla Società non essendo titolare del rapporto e di un CP_2 Controparte_1 credito verso il Condominio, non si vede come lo stesso abbia potuto cedere il contratto d'opera professionale ovvero il credito nei confronti del Condominio e, in disparte tale motivazione assorbente, si osserva ad abundantiam che nessuna prova della cessione è comunque stata fornita in primo grado dagli odierni appellati.
In conclusione, la Società terza intervenuta in primo grado non ha affermato di essere titolare di un credito per compensi d'opera professionale autonomamente svolta, né ha dimostrato l'esistenza e la cessione a suo carico di quello inizialmente sorto in capo all'attore.
Il rigetto nel merito delle domande degli appellanti comporta l'assorbimento di ogni questione in rito evidenziata in atti.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e vengono, pertanto, poste a carico delle parti appellate, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del
D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza la controversia è stata decisa (art. 6) avuto riguardo, per entrambi i procedimenti, ai parametri medi per tutte le fasi, con esclusione di quella di trattazione e istruttoria per la quale l'istruzione solo orale rende congrua la liquidazione in base ai minimi.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, annulla la Sentenza impugnata (Sentenza n.
1886/2023 del Giudice di Pace di Firenze);
2) RIGETTA le domande proposte da e Controparte_1 [...]
; Controparte_2
2) ND e Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione, a favore di CONDOMINIO LL TT DI
[...]
BAGNO A RIPOLI (FI), VIA U. PERUZZI N.98/102 D, delle spese di lite di entrambi i gradi
8 del giudizio che liquida, per il primo grado, in € 312,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge e, per l'appello, in €
64,50 a titolo di esborsi non imponibili, € 562,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 28.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Orani
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 352 e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 11456/2023 tra le parti:
A RIPOLI (FI), VIA U. PERUZZI Parte_1
N.98/102 D (CF. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall' Avv.to MARCO STANO (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo domicilio digitale PEC: Email_1
APPELLANTE
e
(CF. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
n persona del Legale Rapp.te pt, rappresentati e difesi
[...] dall'avv. BENEDETTA ALLEGRETTI (C.F. ), elettivamente C.F._3 domiciliati presso il suo studio sito nel suo studio in Firenze, Via P. Toselli n. 178;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 1886/2023
CONCLUSIONI: per tutte le parti, come da verbale dell'udienza di discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado avanti il Giudice di Pace di
Firenze, a citato in giudizio il Controparte_1 Controparte_3
VIA U. PERUZZI N.98/102D (nel prosieguo anche solo
[...]
, chiedendone la condanna al Controparte_4
1 pagamento della somma di € 837,31 oltre interessi a titolo di compensi per la prestazione di attività di amministrazione del , deducendo a sostegno della pretesa azionata: Parte_1
- di aver rivestito la carica di amministratore del convenuto fino alla nomina del Parte_1
nuovo amministratore, comunicata in data 14.02.2018 e che, in seguito al pagamento di un acconto di € 1.100,00, alla interruzione del rapporto residuava da versare quale saldo sui compensi a proprio favore la somma di € 1.508,31;
- che tuttavia l'assemblea dei condomini decideva unilateralmente di riconoscergli un compenso pari al 50% del dovuto e gli corrispondeva il minor importo di € 671,00, sul presupposto del suo inadempimento consistente nella mancata convocazione dell'assemblea ordinaria annuale e nell'omessa redazione del bilancio consuntivo annuale;
- di non aver potuto convocare l'assemblea ordinaria, incombente per cui avrebbe avuto tempo fino al 30.06.2018, essendogli stato revocato l'incarico dal prima della Parte_1
scadenza del contratto, di talché aveva correttamente calcolato i compensi maturati fino alla data della interruzione del rapporto, come attestato nella fattura n. 7 del 19.02.2018, risultando priva di fondamento la decurtazione arbitrariamente stabilita dal convenuto.
Costituitosi nel procedimento di primo grado alla prima udienza in data 4.06.2019, il convenuto ha chiesto l'integrale rigetto della domanda proposta nei Parte_1
suoi confronti poiché infondata, eccependo:
- in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione attiva, in quanto l'incarico oggetto di causa era stato in realtà affidato alla Controparte_2
e non personalmente all'attore, come si evince sia dai verbali
[...] dell'assemblea condominiale che dalle fatture dei compensi intestate alla società;
- nel merito, l'infondatezza della pretesa stante la previa comunicazione della volontà dei condomini di non rinnovare l'incarico tramite raccomandata del 27.09.2017, con contestuale richiesta di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto e la nomina del nuovo amministratore;
- che, essendo tale richiesta rimasta inevasa, i condomini avevano provveduto in autonomia a convocare l'assemblea ordinaria ed a nominare il nuovo amministratore, decidendo in data
06.04.2018 di corrispondere solo parzialmente il compenso richiesto dal precedente.
All'esito della prima udienza, il Giudice di Pace ha concesso i termini ex art. 320 comma 4
c.p.c. e rinviato all'udienza del 5.12.2019, alla quale si è costituita con comparsa di intervento volontario la el Controparte_2 prosieguo anche solo ), sostenendo l'infondatezza dell'eccezione Controparte_5
2 avanzata, in quanto, per un verso, nei verbali di nomina veniva menzionato quale amministratore il Dott. ersonalmente e, per altro verso, le fatture erano Controparte_1
intestate ad essa Società a seguito della cessione a suo favore del credito da parte dell'attore.
Tanto premesso, la Società intervenuta ha aderito alle conclusioni dell'attore, di rigetto dell'eccezione e, in subordine, di condanna del al Parte_1
pagamento della somma a proprio favore quale cessionaria del credito.
All'esito del giudizio di primo grado, istruito sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 1886/2023, ha accertato l'affidamento dell'incarico di amministratore di condominio alla dichiarato la Controparte_2
sanatoria del difetto di legittimazione attiva in conseguenza dell'intervento volontario della stessa in giudizio ed accolto la domanda proposta dalla terza intervenuta, condannando il convenuto al pagamento dei compensi in suo favore, pari a € 837,31, oltre interessi legali, ed alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta pronuncia, il ha interposto appello, Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'accertamento della carenza di legittimazione e/o il difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto ed il rigetto delle domande avversarie, deducendo quali motivi di gravame la violazione di norme sul procedimento e costituzionali, essendo la sentenza stata decisa secondo equità ai sensi dell'art. 113 c. 2 c.p.c., per avere il Giudice di primo grado:
- riconosciuto all'intervento volontario in giudizio della efficacia Controparte_2
sanante del difetto di legittimazione attiva sussistente in capo all'attore
[...]
e accertato che titolare del rapporto giuridico dedotto non era quest'ultimo CP_1
personalmente ma la società, ciò in violazione degli art. artt. 81, 101, 112, 182 c.p.c., nonché dell'art. 113 c. 2 c.p.c., essendo tali valutazioni state compiute d'ufficio e con ricorso al giudizio equitativo;
- accolto la domanda dell'attore e della terza intervenuta, proposta tardivamente con memoria ex art. 320 c.p.c, con la quale era stata dedotta per la prima volta la cessione del credito da parte dell'attore alla nonché richiesto il pagamento, in caso di Controparte_2 accoglimento dell'eccezione proposta, a favore della società, in violazione degli art. 105 e
320 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.
Costituiti regolarmente nel giudizio di secondo grado, Controparte_1 CP_2
hanno contestato le deduzioni ed eccezioni avversarie, chiedendo, in via preliminare, la
[...] dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 c.p.c. e, nel merito, il rigetto
3 dell'appello e la conseguente conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Firenze
n. 1886/2023, con vittoria di spese.
Più precisamente, secondo le parti appellate, quanto al primo motivo di gravame, nessuna violazione era stata commessa stante l'intervento della volto a superare Controparte_2 il difetto di legittimazione attiva dell'attore ed atteso che l'attore e la terza intervenuta in primo grado avevano chiesto il pagamento del compenso, in via principale, a favore del primo e, in via subordinata, a favore della stessa società, il che esclude il difetto di corrispondenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato dal giudicante. Con riferimento, invece, all'asserita violazione dell'art. 320 c.p.c., il Giudice di Pace, stante la costituzione solo alla prima udienza del convenuto in primo grado, aveva fissato una seconda udienza ai sensi del comma 4 di detta norma, permettendo in tal modo di replicare all'eccezione di difetto di legittimazione attiva;
inoltre, in relazione all'intervento volontario della società in sede di seconda udienza ex art. 320 c.4 c.p.c., esso era avvenuto entro i termini di cui all'art. 286 c.p.c., che lo consente sino alla precisazione delle conclusioni con la possibilità per il terzo di poter formulare domande nuove fino a quel momento.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado di giudizio, il Giudice ha invitato le parti a prendere posizione sulla questione inerente alla proponibilità dell'appello in ragione del valore della causa, inferiore ad € 1.100,00, e fissato l'udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino al 20.12.2024 per il deposito di memorie conclusionali, facoltà di cui si sono avvalse entrambe le parti in causa.
* * *
L'appello è fondato per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sulle eccezioni di inappellabilità della Sentenza impugnata e di inammissibilità dell'appello.
In primo luogo, occorre premettere che l'art. 113 comma 2 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce che le cause il cui valore non eccede € 1.100,00 devono essere decise dal Giudice di Pace secondo equità, con l'eccezione di quelle derivanti da rapporti giuridici attinenti a contratti conclusi con le modalità di cui all'art. 1342 c.c. e le sentenze pronunciate secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c., ossia tutte quelle emesse in cause di valore inferiore ad € 1.100,00 anche se non decise secondo equità, in forza dell'art. 339 comma
3 c.p.c., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
4 Quanto al criterio utilizzato per individuare il valore della causa ai fini dell'applicazione di dette disposizioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per determinare se una sentenza del Giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità e sia, quindi, appellabile entro i limiti previsti dall'art. 339 comma 3 c.p.c., è necessario considerare non il contenuto della decisione, ma il valore della causa da stabilirsi secondo i principi previsti dagli art. 10 e ss. c.p.c., ossia in base al valore della domanda (Cass. n. 19724/2011; Cass. n. 4890/2007).
Orbene, facendo applicazione di tali principi, è indubbio che la controversia in esame, avente un importo contenuto nei limiti di € 1.100,00 (pari a € 837,31), rientri nel campo applicativo della giurisdizione equitativa di cui all'art. 113, co. 2, c.p.c.; come peraltro affermato dallo stesso Giudice di Pace nella sentenza oggetto di odierna impugnazione (“la causa, stante il valore modico della domanda, deve essere decisa ex art. 113 2 comma c.p.c. secondo equità”
– pag. 3). Ciò comporta che l'appellabilità della sentenza in oggetto è circoscritta ai motivi specificatamente elencati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., ossia per “violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.”
Tutto quanto premesso, parte appellante ha contestato, con il primo motivo di gravame, la violazione degli artt. 81, 101, 112, 113 c.2, 182 c.p.c. per aver il Giudice di Pace erroneamente imputato all'intervento di terzo efficacia sanante della carenza di legittimazione attiva dell'attrice e, con il secondo motivo di gravame, la violazione degli artt. 105 e 320 c.p.c. per aver accolto le domande nuove proposte tardivamente dalle parti.
Entrambi i motivi devono ritenersi, dunque, ammissibili, in quanto l'asserita violazione dei principi richiamati dall'appellante rientra nei limiti sanciti dall'art. 339 comma 2 c.p.c. per violazione di norme sul procedimento.
Deve, invece, ritenersi assorbita l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle appellate ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., in ragione della prosecuzione della causa fino alla pronuncia della presente Sentenza.
2. Sul merito della causa.
L'appello, ammissibile per quanto sopra esposto, è altresì fondato.
Premesso che i motivi di gravame prospettati dall'appellante si prestano ad essere passati in rassegna congiuntamente, si osserva che il Giudice di Pace ha riconosciuto la CP_2
volontariamente intervenuta ai sensi dell'art. 105 c.p.c., titolare rispetto al lato attivo
[...] del rapporto giuridico dedotto in giudizio, alla luce della documentazione in atti, con ciò
5 erroneamente classificando la carenza di titolarità del rapporto rispetto a Controparte_1 quale difetto di legittimazione attiva.
A riguardo, sul piano sistematico, occorre ricordare che la legittimazione ad agire rientra tra le condizioni dell'azione, la cui la carenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni grado e stato del processo, in quanto: “oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio”; di conseguenza, l'azione sarà inammissibile “nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo” (Cass., SS.UU., 16 febbraio 2016 n. 2951).
In particolare, la legittimazione attiva non si determina in base all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda, integrando un fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'attore che ha l'onere di provare. Come, infatti, ribadito dalla Suprema Corte “In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare.” (cfr.
Sez. Unite, n. 2951/2016; conformi ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018;
Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15500; Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n.
23721).
Ebbene, nel caso di specie, il Giudice di prime cure, a seguito dello spiegato atto di intervento volontario da parte della ha ritenuto il difetto – erroneamente ascritto Controparte_2 alla carenza di legittimazione attiva di ed ha accertato che Controparte_6 titolare del rapporto giuridico intercorso col non era Parte_1 Controparte_1 personalmente, ma la suddetta società, della quale l'attore in primo grado era amministratore unico e legale rappresentante.
Ricostruito il ragionamento a fondamento della decisione di primo grado, la stessa è erronea, per aver accolto la domanda di pagamento della Società sulla base di una causa petendi da questa mai dedotta, e comunque viziata da ultrapetizione nella parte in cui ha riconosciuto la fondatezza della pretesa di pagamento articolata in via subordinata dalla terza intervenuta sul
6 presupposto fattuale del conferimento a quest'ultima – e non a personalmente Controparte_1
– dell'incarico di amministratore del odierno appellante, mai allegato dalla Società Parte_1 nell'atto di intervento. CP_2
Difatti, la terza intervenuta volontariamente in primo grado, ha confermato la versione dei fatti posta a fondamento delle domande spiegate nella citazione introduttiva del giudizio avanti il
Giudice di Pace, sostenendo che l'attore aveva svolto l'attività di amministratore in forza di incarico a lui personalmente conferito, ma che nel prosieguo lo stesso le aveva ceduto il proprio credito nei confronti del il che la legittimava ad esigere il pagamento, chiesto Parte_1 pertanto in via subordinata e per il caso dell'eventuale rigetto delle domande di parte attrice.
Ne consegue che mai la terza intervenuta ha affermato di avere essa stessa assunto l'incarico e prestato l'attività di amministratrice, maturando un autonomo diritto al compenso, come invece accertato nella Sentenza di primo grado, emessa sul presupposto di fatti costitutivi mai allegati dalle parti attrice e terza, le quali infatti hanno invece dedotto a fondamento del diritto al pagamento di quest'ultima la sua qualità di cessionaria del credito originariamente sorto in capo al Sig. e da questi ceduto. CP_2
Ciò detto, la Sentenza impugnata deve essere integralmente riformata.
Avuto quindi riguardo alle domande delle parti appellate, dalle stesse reiterate nel presente giudizio di appello, si osserva, anzitutto, che è infondata la pretesa creditoria dell'attore in primo grado, non avendo questi dimostrato – come correttamente osservato dal Giudice di Pace sul punto – l'esistenza del titolo, pur essendone onerato, stante il principio consolidato per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n.
13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n.
9351).
Invero – come implicitamente riconosciuto dagli appellati i quali hanno in questa sede instato per la conferma della Sentenza impugnata recante accertamento del contratto d'opera professionale tra e terza intervenuta – nessun incarico risulta dai documenti agli Parte_1
atti conferito al Sig. personalmente, posto che i verbali di assemblea facevano CP_2 riferimento allo quale amministratore, le fatture venivano emesse per Controparte_7
7 l'attività svolta dalla Società (docc. 3, 4, 5, 6, 7 dell'appellante), la corrispondenza CP_2
veniva scambiata tra questa e il Parte_1
Quanto alla Società non essendo titolare del rapporto e di un CP_2 Controparte_1 credito verso il Condominio, non si vede come lo stesso abbia potuto cedere il contratto d'opera professionale ovvero il credito nei confronti del Condominio e, in disparte tale motivazione assorbente, si osserva ad abundantiam che nessuna prova della cessione è comunque stata fornita in primo grado dagli odierni appellati.
In conclusione, la Società terza intervenuta in primo grado non ha affermato di essere titolare di un credito per compensi d'opera professionale autonomamente svolta, né ha dimostrato l'esistenza e la cessione a suo carico di quello inizialmente sorto in capo all'attore.
Il rigetto nel merito delle domande degli appellanti comporta l'assorbimento di ogni questione in rito evidenziata in atti.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e vengono, pertanto, poste a carico delle parti appellate, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del
D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza la controversia è stata decisa (art. 6) avuto riguardo, per entrambi i procedimenti, ai parametri medi per tutte le fasi, con esclusione di quella di trattazione e istruttoria per la quale l'istruzione solo orale rende congrua la liquidazione in base ai minimi.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, annulla la Sentenza impugnata (Sentenza n.
1886/2023 del Giudice di Pace di Firenze);
2) RIGETTA le domande proposte da e Controparte_1 [...]
; Controparte_2
2) ND e Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione, a favore di CONDOMINIO LL TT DI
[...]
BAGNO A RIPOLI (FI), VIA U. PERUZZI N.98/102 D, delle spese di lite di entrambi i gradi
8 del giudizio che liquida, per il primo grado, in € 312,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge e, per l'appello, in €
64,50 a titolo di esborsi non imponibili, € 562,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 28.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Orani
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