Articolo 37 della Legge 18 maggio 1967, n. 408
Articolo 36Articolo 38
Versione
4 luglio 1967
Art. 37.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1965(articolo 33) L. 1.246.090.997 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 35)........... L. 709.292.056
------------ Residui passivi al 31 dicembre 1965... L. 1.955.383.053
--------------
Entrata in vigore il 4 luglio 1967