Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/1965, n. 1735
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Sentenza 24 luglio 1965

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Il procedimento speciale di convalida di sfratto e caratterizzato dalla intimazione fatta al locatario di rilasciare l'immobile locatogli con la contestuale citazione davanti al conciliatore o al pretore competente onde ottenere la convalida mediante ordinanza definitiva o, in caso di opposizione, l'ordinanza provvisoria di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto. Quando la citazione non sia contestuale alla intimazione di sfratto e si chieda che venga dichiarata la risoluzione del contratto di locazione, e liquidato il compenso spettante all'inquilino ai sensi dell'art.4 della legge n.19 del 1963, non si verte in tema di convalida di sfratto, e pertanto la Competenza va determinata, non ai sensi dell'art 8 cod proc civ ma degli articoli 12 e 14 cod proc civ.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/1965, n. 1735
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1735
    Data del deposito : 24 luglio 1965

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