Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11725-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11 febbraio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 11725/2022 R.G.A.C., sono presenti l'Avv.
Vincenzo Canzoneri per US Mattaliano e l'avv. Sabrina Casi- CP_1
sa, in sostituzione degli Avv.ti Scarpa e Castellan, per Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Canzoneri chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex
art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:45, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11725/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Vincenzo Canzoneri (
[...]
per procura allegata all'atto di cita- Email_1
zione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale rappre- Controparte_2 P.IVA_1
sentante pro tempore, rappresentata e difesa da e Controparte_3
dagli avv.ti Renata Castellan e Sebastiano EL Scarpa (
[...]
per procura allegata alla comparsa di Email_2
costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
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Sezione Terza Civile
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e re- Parte_1
voca il decreto ingiuntivo n. 2305/2022 del Tribunale di Palermo
depositato in data 6 giugno 2022;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2305/2022 di questo Tribunale (datato 6
giugno 2022 e notificato il giorno 17 giugno 2022), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_2
13.033,32 a titolo di saldo dovuto in forza di due contratti di finanzia-
mento (n. 1306314 del 15 febbraio 2010 e n. 1843372 del 29 ottobre
2010) stipulato con (e poi ceduti dapprima a Controparte_4 [...]
e da ultimo all'odierna opposta) , oltre interessi e spese del pro- CP_5
cedimento monitorio).
❖❖❖
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di pro-
cedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbliga-
toria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc. depositato da parte oppo-
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Sezione Terza Civile
sta il 27 giugno 2023].
Ancora preliminarmente deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata da parte opponente di difetto legittimazione attiva di per Controparte_2
mancanza di prova della presunta cessione del credito ingiunto.
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, l'opposta al fine di provare la propria legittimazione attiva e le varie cessioni succedutesi si è limitata ad allegare gli estratti della Gazzetta Ufficiale - ed in particolare la Gazzetta Ufficiale n. 52 Parte
Seconda del 30 aprile 2016 (cessione da (originaria titolare del CP_4
credito de quo) a e la Gazzetta Ufficiale n. 81 Parte Se- Controparte_5
conda del 10 luglio 2021 (cessione da a Controparte_5 CP_6
- contenente l'avviso delle suddette cessioni di crediti pro soluto (di
[...]
cui non sono stati neppure prodotti i relativi contratti) [cfr. produzione parte opposta].
Orbene, com'è noto, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. al secondo comma prevede che “La banca cessionaria dà notizia
dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pub-
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blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La norma, pertanto, è volta ad agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la Banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., realizzandone di fatto il me-
desimo effetto di pubblicità (Cass. civ. n. 13954/2006).
Ora, a fronte dell'indirizzo che reputa sufficiente ai fini della prova del-
la cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, si reputa preferire il diverso orientamento per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (Cass.
civ., Ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n. 22268/2018) allo scopo di im-
pedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi,
nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in bloc-
co.
Ne consegue quindi che, in caso di cessione crediti in blocco ex art 58
T.U.B., la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale
in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostra-
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re documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (Cass. Civ. n. 24551/2020).
Ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di ces-
sione e del suo specifico contenuto (Cass., n. 2780/2019), che nel caso in esame non è stato prodotto.
D'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58
T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico cre-
dito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, atteso che non è in alcun modo possibile desumere se il credito oggetto del pre-
sente giudizio risponda a quei “criteri oggettivi” di volta in volta individuati dalle Gazzette Ufficiali allegate.
Per questo - si ripete - la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legit-
timazione sostanziale (Cass. Civ., VI, 5/11/2020, n. 24798).
Attesa quindi la limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblica-
zione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "mini-
ma" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei cre-
diti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo
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cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non ha Controparte_2
assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge dalla documentazione prodotta (consistente negli estratti dell'avviso delle ces-
sioni tra e l'odierna opposta pubblicati nelle CP_4 Controparte_5
Gazzette Ufficiali) l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito in suo favore da parte della cedente (originaria titolare CP_4
del credito de quo) e la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall'art. 58 T.U.B.
Né tale onere probatorio può dirsi assolto dalla produzione degli elen-
chi omissati delle posizioni cedute, individuate con codici numerici e in quanto privi di qualsivoglia riferimento alle presunte intervenute cessioni
[doc. 9, produzione opposta].
Né d'altra parte è verificabile l'affermazione di parte opposta secondo cui “I codici identificativi non sono, come afferma controparte, incomprensi-
bili, ma fanno riferimento alle assegnazioni date dapprima da CP_4
per identificare i rapporti di credito intrattenuti dal Sig. (cod.
[...] Parte_1
Quanto appena espresso trova conferma nell'estratto conto depositato ove
si legge che il Rif di , posizionato nell'oggetto è lo stesso indicato CP_5
nell'estratto notarile omissato, nonché nei rispettivi contratti, e il numero del
documento dei crediti acquistati corrisponde al codice assegnato da Uni-
credit e riportato nell'estratto notarile omissato”, avendo la stessa omesso la produzione dell'estratto conto.
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Né l'onere probatorio gravante su parte opposta può ancora dirsi assol-
to mediante la produzione della sola cartolina di ricevimento della (pre-
sunta) comunicazione di cessione al debitore ceduto che – come detto –
oltre a svolgere una diversa e più limitata funzione è priva di qualsivoglia riferimento alle presunte intervenute cessioni, essendo stata depositata senza la relativa comunicazione (presuntivamente) trasmessa e a cui si riferirebbe [doc. 7, produzione opposta].
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal mo- Controparte_2
mento che è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fonda-
mento del Decreto ingiuntivo opposto, avendo l'opposta omesso la produ-
zione in giudizio dei contratti di cessione (di volta in volta stipulati) di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., unici documenti idonei “…a provare,
nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la titolarità del credito del
cessionario … pena la revoca del titolo” (Trib. Milano, Sez. VI, 16/9/2021,
n. 7350).
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da . Parte_1
Il decreto ingiuntivo n. 2305/2022 del Tribunale di Palermo, quindi,
deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
❖❖❖
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
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sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
❖❖❖
Così deciso in Palermo il giorno 11 febbraio 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
con firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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