TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/12/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VI LE
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1573/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
, , difesi dall'avv. DE Parte_1 Parte_2 Parte_3
LU NC
Ricorrenti
E
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente- contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
TT
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2020, le odierne ricorrenti, in qualità di coniuge e figli del geom. , deceduto a seguito di un evento Persona_1 delittuoso verificatosi in San Calogero l'11 luglio 2000, hanno impugnato il provvedimento del
[...]
Controparte_2
“Speciali Elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità di tipo
[...]
1 mafioso”,, con cui è stata rigettata la loro istanza volta ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 302/1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Espongono che in data 8 gennaio 2018 avevano presentato istanza di riconoscimento dei benefici assistenziali di cui alla citata legge, per il tramite della , la quale, con CP_3 preavviso del 9 dicembre 2019, ne aveva prospettato il rigetto sul presupposto della tardività dell'istanza, asseritamente soggetta al termine decennale di prescrizione ex artt.
2935 e 2946 c.c.
Con successiva nota del 2020, l'Amministrazione ribadiva l'improcedibilità della domanda per decorso del termine prescrizionale e per la carenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 1, comma 2, della L. 302/1990, ritenendo non provata la riconducibilità dell'omicidio del ad atto di terrorismo o di criminalità organizzata Pt_2 ai sensi dell'art. 416-bis c.p.
Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento, deducendo che:
• la natura assistenziale delle provvidenze esclude l'operatività della prescrizione decennale, potendo al più configurarsi la perdita dei soli ratei anteriori al decennio precedente la domanda (Cass. SS.UU. n. 10955/2002);
• la riconducibilità del delitto alla criminalità organizzata emerge dalle più recenti risultanze investigative e da fonti giornalistiche che hanno riaperto l'attenzione sul caso;
• in ogni caso, la legge n. 206/2004 e il D.P.R. n. 510/1999 consentono la concessione dei benefici anche in assenza di sentenza penale definitiva, qualora vi siano risultanze investigative che depongano per una matrice mafiosa o eversiva dell'evento;
• hanno infine richiesto di essere ammesse tra le categorie protette di cui all'art. 18 della L. 68/1999, con conseguente diritto all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento.
Il intimato non si è costituito in giudizio. CP_1
Diritto
1. Sulla prescrizione e sulla natura del beneficio
Le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, introdotte dalla L. n. 302/1990 e successivamente modificate dalla L. n. 407/1998, dal
2 D.P.R. n. 510/1999 e dalla L. n. 206/2004, hanno natura assistenziale e solidaristica, non risarcitoria.
Ne consegue che il diritto alla prestazione non si estingue per decorso del termine prescrizionale, ma può determinarsi la perdita dei soli ratei anteriori al decennio precedente la domanda amministrativa.
Tale principio è pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
SS.UU. n. 10955/2002; Cass. civ., Sez. lav., n. 10185/2012; Cass. civ. n. 35239/2022), secondo la quale “nelle prestazioni previdenziali e assistenziali il decorso del termine prescrizionale determina l'estinzione dei singoli ratei maturati e non del diritto in sé alla prestazione”.
Pertanto, l'Amministrazione non poteva dichiarare improcedibile l'istanza per pretesa prescrizione integrale, ma al più limitare il riconoscimento ai ratei maturati nei dieci anni anteriori alla presentazione della domanda.
2. Sulla riconducibilità dell'evento delittuoso
Il secondo motivo di rigetto, relativo alla mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 1, comma 2, L. 302/1990, è parimenti infondato.
Il ha fondato il diniego sul rilievo che il procedimento penale instaurato a CP_1 carico di ignoti per l'omicidio del geom. si era concluso con Persona_1 decreto di archiviazione del 16 giugno 2006, e che non vi sarebbe prova giudiziaria della riconducibilità del fatto a contesti di terrorismo o criminalità organizzata.
Tale motivazione è giuridicamente insufficiente.
2.1. Quadro normativo
L'art. 1, comma 2, della L. 302/1990 estende i benefici previsti alle vittime di “atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché di criminalità organizzata”, prevedendo che tale natura dell'azione possa risultare dagli atti giudiziari o da altri elementi univoci.
Il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 (art. 5) e il D.L. 13 maggio 2003, n. 56, conv. in L.
56/2003, hanno ulteriormente precisato che la concessione può avvenire anche in assenza di sentenza penale definitiva, quando risulti “dalle informazioni acquisite dalle indagini eseguite” la natura terroristica o mafiosa dell'azione.
Ne deriva che il legislatore ha inteso attribuire all'Amministrazione un potere valutativo autonomo e sostanziale, che non si esaurisce nella mera constatazione dell'esistenza o meno di una sentenza penale, ma richiede la considerazione di tutte le fonti conoscitive:
3 risultanze investigative, informative delle Forze di Polizia, relazioni della Direzione
Distrettuale Antimafia, relazioni prefettizie e ogni altro elemento obiettivo idoneo a delineare la matrice mafiosa o terroristica dell'evento.
2.2. Giurisprudenza e principi applicabili
La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2035/2018; n. 4376/2021; n.
4927/2023) e quella contabile (Corte dei conti, Sez. II centr., n. 198/2019) hanno più volte chiarito che la concessione dei benefici non presuppone una sentenza di condanna irrevocabile, ma può fondarsi su una valutazione autonoma e motivata degli elementi di fatto raccolti.
La Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lav., 14 marzo 2014 n. 5968; Cass. civ., Sez. lav., 4 aprile 2017 n. 8651) ha ribadito che “l'accertamento della natura mafiosa o terroristica dell'evento può fondarsi su risultanze investigative o indizi gravi, precisi e concordanti, senza necessità di una pronuncia penale irrevocabile”.
2.3. Applicazione al caso concreto
Nel caso in esame, il ha rigettato la domanda limitandosi a Controparte_1 richiamare l'archiviazione del 2006, senza svolgere alcuna autonoma istruttoria né valutare gli ulteriori elementi offerti dalle ricorrenti, tra cui:
• la documentazione richiamante le sopravvenienze investigative e gli atti delle
Autorità antimafia che collocano l'omicidio del geom. nel contesto di faide e Pt_2 intimidazioni riconducibili a consorterie locali di stampo mafioso;
• le fonti giornalistiche e processuali successive, che hanno evidenziato il possibile movente legato al controllo territoriale e all'attività professionale della vittima;
• la richiesta, avanzata dalle ricorrenti, di un parere alla DDA di Catanzaro, mai evasa dall'Amministrazione.
Tali elementi imponevano una valutazione integrata e aggiornata del contesto criminale in cui l'omicidio si inserisce.
La scelta di limitarsi al mero richiamo di un decreto di archiviazione — peraltro risalente a oltre dieci anni prima dell'istanza — integra un eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento dei presupposti e carenza di motivazione, in quanto disattende la ratio delle norme che impongono all'Amministrazione un giudizio autonomo e complessivo sulla matrice dell'evento.
Come affermato dal Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 4376/2021), “l'Amministrazione non può arrestare la propria indagine all'esito negativo del procedimento penale, ma deve
4 acquisire e valutare tutte le ulteriori circostanze del caso, onde verificare se l'azione lesiva risulti, con ragionevole certezza, espressiva di criminalità organizzata”.
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato nella parte in cui ha escluso la riconducibilità dell'evento alla criminalità organizzata, con rinvio al Ministero per una nuova istruttoria, da svolgersi anche mediante acquisizione di informazioni presso la Direzione Distrettuale Antimafia competente.
3. Sull'iscrizione nelle categorie protette e sulla qualità di superstiti di vittime della criminalità organizzata
Le ricorrenti hanno chiesto, altresì, di essere ammesse tra le categorie protette di cui all'art. 18 della legge n. 68/1999, con conseguente iscrizione nelle relative liste di collocamento obbligatorio, in quanto superstiti di vittima della criminalità organizzata.
In via preliminare, occorre precisare che la qualifica di “superstite di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata” costituisce un presupposto costitutivo del diritto alle provvidenze economiche e agli ulteriori benefici previsti dalla legge n.
302/1990 e dalle successive norme di attuazione (D.P.R. n. 510/1999, L. n. 206/2004).
Tale qualifica deve essere formalmente riconosciuta con atto del
[...]
, previo espletamento dell'istruttoria Controparte_2 volta ad accertare la natura mafiosa o terroristica dell'evento.
Il Tribunale, investito del ricorso avverso il diniego amministrativo, non può sostituirsi all'Amministrazione nell'adozione di un provvedimento costitutivo che richiede valutazioni tecnico-discrezionali, ma può accertare la sussistenza dei presupposti giuridici e riconoscere il diritto delle ricorrenti a ottenere tale qualifica ove, all'esito della rinnovata istruttoria, sia confermata la riconducibilità dell'evento delittuoso alla criminalità organizzata.
Pertanto, qualora dovesse essere accertata la natura mafiosa dell'omicidio del geom.
, le ricorrenti avranno diritto a essere riconosciute quali superstiti di vittima della Pt_2 criminalità organizzata e, conseguentemente, ad essere ammesse tra le categorie protette ai sensi dell'art. 18 della legge n. 68/1999, con iscrizione nelle relative liste di collocamento e accesso alle correlate agevolazioni lavorative.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, , e , così
[...] Parte_4 Pt_5 Parte_6 Parte_3 provvede:
5 1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
• annulla il provvedimento impugnato del Controparte_2
, comunicato per il tramite della Prefettura di Vibo
[...]
Valentia, nella parte in cui ha dichiarato improcedibile la domanda per intervenuta prescrizione e per asserita mancanza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 1, comma
2, della legge n. 302/1990;
• dichiara che le ricorrenti hanno diritto a che la loro istanza di riconoscimento dei benefici assistenziali di cui alla legge n. 302/1990 sia riesaminata dal
[...]
, previa rinnovazione dell'istruttoria volta ad accertare la riconducibilità CP_1 dell'evento delittuoso alla criminalità organizzata, secondo i criteri indicati in motivazione;
•condanna il a corrispondere in favore delle ricorrenti le Controparte_1 provvidenze economiche previste dalla legge n. 302/1990, nei limiti e alle condizioni di legge, relativamente ai ratei maturati nel decennio anteriore alla domanda dell'8 gennaio
2018, con gli accessori di legge (interessi e rivalutazione monetaria sulle singole scadenze fino al soddisfo);
2. Dichiara che, ove accertato il diritto ai benefici di cui alla legge n. 302/1990, le ricorrenti hanno titolo all'ammissione tra le categorie protette ai sensi dell'art. 18 della legge n. 68/1999, con conseguente diritto all'iscrizione nelle relative liste di collocamento obbligatorio;
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 9.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito
Così deciso in sede di trattazione scritta, 28/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
6
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1573/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
, , difesi dall'avv. DE Parte_1 Parte_2 Parte_3
LU NC
Ricorrenti
E
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente- contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
TT
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2020, le odierne ricorrenti, in qualità di coniuge e figli del geom. , deceduto a seguito di un evento Persona_1 delittuoso verificatosi in San Calogero l'11 luglio 2000, hanno impugnato il provvedimento del
[...]
Controparte_2
“Speciali Elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità di tipo
[...]
1 mafioso”,, con cui è stata rigettata la loro istanza volta ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 302/1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Espongono che in data 8 gennaio 2018 avevano presentato istanza di riconoscimento dei benefici assistenziali di cui alla citata legge, per il tramite della , la quale, con CP_3 preavviso del 9 dicembre 2019, ne aveva prospettato il rigetto sul presupposto della tardività dell'istanza, asseritamente soggetta al termine decennale di prescrizione ex artt.
2935 e 2946 c.c.
Con successiva nota del 2020, l'Amministrazione ribadiva l'improcedibilità della domanda per decorso del termine prescrizionale e per la carenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 1, comma 2, della L. 302/1990, ritenendo non provata la riconducibilità dell'omicidio del ad atto di terrorismo o di criminalità organizzata Pt_2 ai sensi dell'art. 416-bis c.p.
Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento, deducendo che:
• la natura assistenziale delle provvidenze esclude l'operatività della prescrizione decennale, potendo al più configurarsi la perdita dei soli ratei anteriori al decennio precedente la domanda (Cass. SS.UU. n. 10955/2002);
• la riconducibilità del delitto alla criminalità organizzata emerge dalle più recenti risultanze investigative e da fonti giornalistiche che hanno riaperto l'attenzione sul caso;
• in ogni caso, la legge n. 206/2004 e il D.P.R. n. 510/1999 consentono la concessione dei benefici anche in assenza di sentenza penale definitiva, qualora vi siano risultanze investigative che depongano per una matrice mafiosa o eversiva dell'evento;
• hanno infine richiesto di essere ammesse tra le categorie protette di cui all'art. 18 della L. 68/1999, con conseguente diritto all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento.
Il intimato non si è costituito in giudizio. CP_1
Diritto
1. Sulla prescrizione e sulla natura del beneficio
Le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, introdotte dalla L. n. 302/1990 e successivamente modificate dalla L. n. 407/1998, dal
2 D.P.R. n. 510/1999 e dalla L. n. 206/2004, hanno natura assistenziale e solidaristica, non risarcitoria.
Ne consegue che il diritto alla prestazione non si estingue per decorso del termine prescrizionale, ma può determinarsi la perdita dei soli ratei anteriori al decennio precedente la domanda amministrativa.
Tale principio è pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
SS.UU. n. 10955/2002; Cass. civ., Sez. lav., n. 10185/2012; Cass. civ. n. 35239/2022), secondo la quale “nelle prestazioni previdenziali e assistenziali il decorso del termine prescrizionale determina l'estinzione dei singoli ratei maturati e non del diritto in sé alla prestazione”.
Pertanto, l'Amministrazione non poteva dichiarare improcedibile l'istanza per pretesa prescrizione integrale, ma al più limitare il riconoscimento ai ratei maturati nei dieci anni anteriori alla presentazione della domanda.
2. Sulla riconducibilità dell'evento delittuoso
Il secondo motivo di rigetto, relativo alla mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 1, comma 2, L. 302/1990, è parimenti infondato.
Il ha fondato il diniego sul rilievo che il procedimento penale instaurato a CP_1 carico di ignoti per l'omicidio del geom. si era concluso con Persona_1 decreto di archiviazione del 16 giugno 2006, e che non vi sarebbe prova giudiziaria della riconducibilità del fatto a contesti di terrorismo o criminalità organizzata.
Tale motivazione è giuridicamente insufficiente.
2.1. Quadro normativo
L'art. 1, comma 2, della L. 302/1990 estende i benefici previsti alle vittime di “atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché di criminalità organizzata”, prevedendo che tale natura dell'azione possa risultare dagli atti giudiziari o da altri elementi univoci.
Il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 (art. 5) e il D.L. 13 maggio 2003, n. 56, conv. in L.
56/2003, hanno ulteriormente precisato che la concessione può avvenire anche in assenza di sentenza penale definitiva, quando risulti “dalle informazioni acquisite dalle indagini eseguite” la natura terroristica o mafiosa dell'azione.
Ne deriva che il legislatore ha inteso attribuire all'Amministrazione un potere valutativo autonomo e sostanziale, che non si esaurisce nella mera constatazione dell'esistenza o meno di una sentenza penale, ma richiede la considerazione di tutte le fonti conoscitive:
3 risultanze investigative, informative delle Forze di Polizia, relazioni della Direzione
Distrettuale Antimafia, relazioni prefettizie e ogni altro elemento obiettivo idoneo a delineare la matrice mafiosa o terroristica dell'evento.
2.2. Giurisprudenza e principi applicabili
La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2035/2018; n. 4376/2021; n.
4927/2023) e quella contabile (Corte dei conti, Sez. II centr., n. 198/2019) hanno più volte chiarito che la concessione dei benefici non presuppone una sentenza di condanna irrevocabile, ma può fondarsi su una valutazione autonoma e motivata degli elementi di fatto raccolti.
La Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lav., 14 marzo 2014 n. 5968; Cass. civ., Sez. lav., 4 aprile 2017 n. 8651) ha ribadito che “l'accertamento della natura mafiosa o terroristica dell'evento può fondarsi su risultanze investigative o indizi gravi, precisi e concordanti, senza necessità di una pronuncia penale irrevocabile”.
2.3. Applicazione al caso concreto
Nel caso in esame, il ha rigettato la domanda limitandosi a Controparte_1 richiamare l'archiviazione del 2006, senza svolgere alcuna autonoma istruttoria né valutare gli ulteriori elementi offerti dalle ricorrenti, tra cui:
• la documentazione richiamante le sopravvenienze investigative e gli atti delle
Autorità antimafia che collocano l'omicidio del geom. nel contesto di faide e Pt_2 intimidazioni riconducibili a consorterie locali di stampo mafioso;
• le fonti giornalistiche e processuali successive, che hanno evidenziato il possibile movente legato al controllo territoriale e all'attività professionale della vittima;
• la richiesta, avanzata dalle ricorrenti, di un parere alla DDA di Catanzaro, mai evasa dall'Amministrazione.
Tali elementi imponevano una valutazione integrata e aggiornata del contesto criminale in cui l'omicidio si inserisce.
La scelta di limitarsi al mero richiamo di un decreto di archiviazione — peraltro risalente a oltre dieci anni prima dell'istanza — integra un eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento dei presupposti e carenza di motivazione, in quanto disattende la ratio delle norme che impongono all'Amministrazione un giudizio autonomo e complessivo sulla matrice dell'evento.
Come affermato dal Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 4376/2021), “l'Amministrazione non può arrestare la propria indagine all'esito negativo del procedimento penale, ma deve
4 acquisire e valutare tutte le ulteriori circostanze del caso, onde verificare se l'azione lesiva risulti, con ragionevole certezza, espressiva di criminalità organizzata”.
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato nella parte in cui ha escluso la riconducibilità dell'evento alla criminalità organizzata, con rinvio al Ministero per una nuova istruttoria, da svolgersi anche mediante acquisizione di informazioni presso la Direzione Distrettuale Antimafia competente.
3. Sull'iscrizione nelle categorie protette e sulla qualità di superstiti di vittime della criminalità organizzata
Le ricorrenti hanno chiesto, altresì, di essere ammesse tra le categorie protette di cui all'art. 18 della legge n. 68/1999, con conseguente iscrizione nelle relative liste di collocamento obbligatorio, in quanto superstiti di vittima della criminalità organizzata.
In via preliminare, occorre precisare che la qualifica di “superstite di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata” costituisce un presupposto costitutivo del diritto alle provvidenze economiche e agli ulteriori benefici previsti dalla legge n.
302/1990 e dalle successive norme di attuazione (D.P.R. n. 510/1999, L. n. 206/2004).
Tale qualifica deve essere formalmente riconosciuta con atto del
[...]
, previo espletamento dell'istruttoria Controparte_2 volta ad accertare la natura mafiosa o terroristica dell'evento.
Il Tribunale, investito del ricorso avverso il diniego amministrativo, non può sostituirsi all'Amministrazione nell'adozione di un provvedimento costitutivo che richiede valutazioni tecnico-discrezionali, ma può accertare la sussistenza dei presupposti giuridici e riconoscere il diritto delle ricorrenti a ottenere tale qualifica ove, all'esito della rinnovata istruttoria, sia confermata la riconducibilità dell'evento delittuoso alla criminalità organizzata.
Pertanto, qualora dovesse essere accertata la natura mafiosa dell'omicidio del geom.
, le ricorrenti avranno diritto a essere riconosciute quali superstiti di vittima della Pt_2 criminalità organizzata e, conseguentemente, ad essere ammesse tra le categorie protette ai sensi dell'art. 18 della legge n. 68/1999, con iscrizione nelle relative liste di collocamento e accesso alle correlate agevolazioni lavorative.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, , e , così
[...] Parte_4 Pt_5 Parte_6 Parte_3 provvede:
5 1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
• annulla il provvedimento impugnato del Controparte_2
, comunicato per il tramite della Prefettura di Vibo
[...]
Valentia, nella parte in cui ha dichiarato improcedibile la domanda per intervenuta prescrizione e per asserita mancanza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 1, comma
2, della legge n. 302/1990;
• dichiara che le ricorrenti hanno diritto a che la loro istanza di riconoscimento dei benefici assistenziali di cui alla legge n. 302/1990 sia riesaminata dal
[...]
, previa rinnovazione dell'istruttoria volta ad accertare la riconducibilità CP_1 dell'evento delittuoso alla criminalità organizzata, secondo i criteri indicati in motivazione;
•condanna il a corrispondere in favore delle ricorrenti le Controparte_1 provvidenze economiche previste dalla legge n. 302/1990, nei limiti e alle condizioni di legge, relativamente ai ratei maturati nel decennio anteriore alla domanda dell'8 gennaio
2018, con gli accessori di legge (interessi e rivalutazione monetaria sulle singole scadenze fino al soddisfo);
2. Dichiara che, ove accertato il diritto ai benefici di cui alla legge n. 302/1990, le ricorrenti hanno titolo all'ammissione tra le categorie protette ai sensi dell'art. 18 della legge n. 68/1999, con conseguente diritto all'iscrizione nelle relative liste di collocamento obbligatorio;
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 9.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito
Così deciso in sede di trattazione scritta, 28/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
6