Art. 42.
La vedova, dell'insegnante, coniugato prima della cessazione dal servizio, ha diritto all'indennita' se l'insegnante muore in attivita' di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, senza aver acquistato diritto alla indennita', dopo 10 anni e prima di 20 anni di servizio utile, purche' il matrimonio sia stato contratto prima che l'insegnante avesse compiuto i 50 anni di eta' o almeno due anni prima della cessazione dal servizio, ovvero dal matrimonio sia nata prole benche' postuma. Non ha diritto a indennita' la vedova che alla morte dell'insegnante ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa.
In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, l'indennita' spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni dell'insegnante, purche' nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione dal servizio, nonche' a, quelli legittimati per decreto reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.
Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova e, in ogni caso, quando vi siano orfani minorenni di precedente matrimonio dell'insegnante, l'indennita' e' ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' agli orfani in parti uguali; se ve n'e' uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.
Gli orfani di maestre, anche se abbiano il padre vivente, nonche' gli orfani di padre e di madre ambedue insegnanti, hanno diritto, secondo i casi, rispettivamente all'indennita', o a due distinte indennita', ad una indennita' e ad una pensione a termini del successivo articolo 43.
La vedova, dell'insegnante, coniugato prima della cessazione dal servizio, ha diritto all'indennita' se l'insegnante muore in attivita' di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, senza aver acquistato diritto alla indennita', dopo 10 anni e prima di 20 anni di servizio utile, purche' il matrimonio sia stato contratto prima che l'insegnante avesse compiuto i 50 anni di eta' o almeno due anni prima della cessazione dal servizio, ovvero dal matrimonio sia nata prole benche' postuma. Non ha diritto a indennita' la vedova che alla morte dell'insegnante ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa.
In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, l'indennita' spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni dell'insegnante, purche' nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione dal servizio, nonche' a, quelli legittimati per decreto reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.
Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova e, in ogni caso, quando vi siano orfani minorenni di precedente matrimonio dell'insegnante, l'indennita' e' ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' agli orfani in parti uguali; se ve n'e' uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.
Gli orfani di maestre, anche se abbiano il padre vivente, nonche' gli orfani di padre e di madre ambedue insegnanti, hanno diritto, secondo i casi, rispettivamente all'indennita', o a due distinte indennita', ad una indennita' e ad una pensione a termini del successivo articolo 43.