Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5402/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
,rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cirillo come Parte 1 C.F.: C.F. 1
da mandato in calce al ricorso introduttivo, e presso questi elettivamente domiciliato in Battipaglia
(SA), alla via C. Colombo s.n.c. Centro Dir.le e Comm.le "l'Urbe" Fabb. B
OPPONENTE
E
Controparte_1 con sede in Roma, alla Via
'Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Luigi Massa del Foro di Torre
Annunziata, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torre del Greco (NA), alla Via V.
Veneto, n. 36;
Parte_2 in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale NP in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 24.3.2024 n.37875 Rep. per notar Per 1 di
Fiumicino
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto e in diritto
100202490148776 che indicava, tra gli altri, quali titoli esecutivi presupposti 3 avvisi di addebito per omesso versamento di contributi dovuti alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani, ed in dettaglio: 1) Avviso di addebito n.40020120002215156000 dell'importo complessivo di Euro
1.874,65 per i seguenti tributi: (Contributi I.V.S. fissi) presumibilmente notificata il 17/05/2012; 2)
Avviso di addebito n.40020160002457587000 dell'importo complessivo di Euro 2.778,16 per i seguenti tributi: (Contributi I.V.S. fissi) presumibilmente notificata il 04/05/2016; 3) Avviso di addebito n.400201600002329575000 (probabilmente erroneamente indicato poiché nell'intimazione di pagamento si fa riferimento al n.40020160006828385000, avente lo stesso importo) dell'importo complessivo di Euro 2.752,46 per i seguenti tributi: (Contributi I.V.S. fissi) presumibilmente notificata il 06/11/2016.
Il ricorrente eccepiva in via preliminare che non gli erano mai stati notificati gli avvisi di addebito contestati;
eccepiva poi l'avvenuta prescrizione/decadenza delle pretese economiche vantate;
inoltrava altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, proprio per i motivi sopra descritti;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di "Accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi il diritto di a procedere ad esecuzione forzata, ovveroControparte_3 in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza anche parziale, dei titoli in oggetto al ruolo esattoriale ed all'intimazione di pagamento opposta, e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui alle cartelle indicate in premessa, non sono dovuti dall'esponente stante l'intervenuta prescrizione;
ovvero dichiarare la inesistente e/o omessa notifica delle cartelle esattoriali oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, secondo i modi prescritti dalla legge;
B) Dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella de qua;
C) Dichiarare la cancellazione dei ruoli opposti, con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto e con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.".
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte 1
[...] che preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
dichiarava poi che l'eccezione di prescrizione andava rigettata indicando che l'avviso di addebito N. 40020120002215156000 era stato notificato il 17.05.2012; l'avviso di addebito N. 40020160002457587000 era stato notificato il 04.05.2016; l'avviso di addebito N.
40020160006828385000 (erroneamente indicato dal ricorrente con il N. 400201600002329575000) era stato notificato il 06.11.2016; evidenziava poi che il corso della prescrizione era stato interrotto con la notifica dei seguenti atti non impugnati dall'odierno ricorrente: a) il 23.07.2014 con la notifica a mezzo PEC del preavviso di fermo amministrativo N. 10080201400015330000, con riferimento all'avviso di addebito innanzi indicato sub 1; il 26.02.2016 con la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento N. 10020169007759911000, con riferimento all'avviso di addebito innanzi indicato sub 1; c) il 24.01.2017 con la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento
N. 10020179000269245000; concludeva chiedendo quindi al giudice di rigettare il ricorso e la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione.
Si costituiva in giudizio anche l'NP, chiarendo ed evidenziando che il ricorrente aveva in precedenza opposto un estratto di ruolo che indicava anche l'avviso di addebito n.40020120002215156000, eccependo l'omessa notifica e l'intervenuta prescrizione;
il ricorso era stato rigettato, poiché ritenuto inammissibile, con sentenza n.5051/2020 del Tribunale di Salerno;
nell'ambito di quel procedimento, tra l'altro, l' CP 4 aveva depositato ben tre intimazioni di pagamento notificate al ricorrente nel corso degli anni, che comprendevano anche gli altri due avvisi di addebito: a) Int. Pagamento notificata il 26.2.2016 e 24.1.2017 con riferimento all'ava
40020120002215156000; Int. Pagamento notificata il 27.9.2019, con riferimento agli aa.vv.aa.
n.40020160002457587000 e n.40020160000232975000 (n.b. in ricorso tale avviso viene erroneamente indicato con un altro numero); tali atti avevano utilmente interrotto i termini prescrizionali;
concludeva chiedendo il rigetto della pretesa del ricorrente con vittoria di spese.
All'udiena del 27.3.2025, sostiuita dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie il ricorrente propone innanzitutto una opposizione qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, atteso che egli eccepisce la mancata notifica degli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione e quindi la irregolarità della procedura esecutiva minacciata dall' CP 5 . Nel costituirsi in giudizio, tuttavia, l'NP ha documentato la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito oggetto di opposizione, sicchè l'eccezione è sicuramente infondata. Ma del pari infondata è anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente. Sebbene, infatti
, la notifica degli avvisi di addebito risalga a molti anni fa, ciò non di meno i termini prescrizionali non sono maturati in quanto interrotti da successive richieste di pagamento inoltrate dall' _5 .
Il ricorrente, infatti, afferma che alla data di notifica della intimazione oggi opposta sarebbero decorsi oltre cinque anni dalla notifica di ciascuno degli avvisi di addebito sopra menzionati senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione. Detta affermazione è tuttavia smentita dalla documentazione prodotta dalla convenuta Controparte_1 e dall'INPS.
Premesso che la giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., ha statuito che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), possiamo senz'altro affermare che, nella specie, sono state inoltrate alla ricorrente ripetute richieste di pagamento delle somme di cui alla intimazione di pagamento oggi opposta.
Ed invero, con riferimento all'avviso di addebito n. n.40020120002215156000, notificato il 17.5.2012, , 1' CP 5 ne ha sollecitato il pagamento in data 23.7.2014 con la notifica a mezzo PEC del preavviso di fermo amministrativo N. 10080201400015330000, e ancora in data 26.02.2016 con la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento N. 10020169007759911000 e, infine, in data
24.01.2017 con la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento N. 10020179000269245000.
E se è vero che tale ultimo atto di intimazione è intervenuto oltre un quinquennio prima della notifica della intimazione per cui oggi è causa, ciò non di meno i termini prescrizionali non sono comunque decorsi. Il ricorrente, infatti, in data 9.11.2020 impugnava dinanzi al Tribunale di Salerno un estratto di ruolo contenente l'avviso di addebito sopra indicato e in quel giudizio i convenuti NP e _5 si costituivano ribadendo l'esistenza del credito, non prescritto. Il decorso della prescrizione, pertanto è ricominciato soltanto con la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 13 maggio
2021 e alla data di notifica dell'attuale intimazione di pagamento la prescrizione estintiva non era ancora maturata.
Con riguardo invece agli avvisi di addebito n.40020160002457587000 e n.40020160000232975000, notificati rispettivamente in data 4.5.2016 e 6.11.2016, i termini di prescrizione sono stati interrotti con la notifica della intimazione di pagamento n. 10020199014032092000 avvenuta in data
27.9.2019.
E pertanto, nella specie, non è maturata alcuna prescrizione attesa anche la sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla normativa Covid. L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, dispone infatti, al comma 2, che: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere e dunque il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Inoltre, l'articolo 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha stabilito che i termini di prescrizione dei contributi sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2021 e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Sono stati quindi previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Tale intervento normativo, dunque, è da tenere in considerazione in ordine al calcolo della decorrenza del termine prescrizionale invocato dal ricorrente.
Il ricorso va pertanto interamente rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1. rigetta l'opposizione ;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 513,00 in favore oltre rimborso spese dell'NP e in € 620,00 in favore dell' Controparte 1 generali nella misura del 15%, IVA e Cap come per legge.
Salerno, 27 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio