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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/11/2025, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1067/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 9.4.2025 notificato il 7.5.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n.
307/2025, pubblicata il 28/03/2025,
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
PARADISO N. 8 VOGHERA, con il patrocinio dell'avv. MARTINOTTI EMANUELA, elettivamente domiciliata in VIA EMILIA 27 VOGHERA presso lo Studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-APPELLATA NON COSTITUITA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 307/2025, pubblicata il
28/03/2025, in materia di “Occupazione senza titolo di immobile”.
CONCLUSIONI:
Per (come da istanza depositata il 14.11.2025): Parte_1
“la Sig.ra , come sopra rappresentata e difesa, CHIEDE all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Milano, Collegio Designato, Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cesira Stella, pagina 1 di 4 affinché, preso atto dell'intervenuto perfezionamento tra le parti di un accordo transattivo, in cui l'odierna appellata , attrice in I grado, rinuncia espressamente all'azione, Controparte_1 alla sentenza di I grado n. 307/2025 emessa dal Tribunale di Pavia e al giudicato, dichiari la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti, determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
In altre parole, la richiesta del procuratore dell' appellante è volta ad ottenere una pronuncia che chiuda l'intera vicenda processuale e non solo l'appello e, quindi, travolga anche la sentenza di primo grado e la domanda originaria avanzata dinanzi al giudice a quo.
Compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio ai sensi dell'art. 92, ultimo comma, c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello tempestivamente depositato, ha impugnato la Parte_1
sentenza del Tribunale di Pavia n. 307/2025, con cui era stata condannata: - all'immediata restituzione e rilascio dell'unità immobiliare sita in Voghera (PV), via Carducci, n. 8, libera da persone e cose, a favore della locatrice - al pagamento, a titolo di indennità Controparte_1 di occupazione, in favore della stessa dell'importo mensile di € 150,00, a decorrere dal CP_1
mese di aprile 2022 e sino all'effettivo rilascio dell'unità negoziale, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- alla rifusione delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto alla Corte: - in via pregiudiziale e cautelare, di concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del dispositivo della sentenza pronunciato ex art. 429 c.p.c. (non essendo ancora stata depositata la motivazione), per evitare che dall'esecuzione dello stesso derivasse all'appellante un pregiudizio grave e irreparabile e considerata la manifesta fondatezza dell'appello per il motivo dedotto in via preliminare;
- di dichiarare la nullità della notificazione del ricorso ex art. 447-bis c.p.c., introduttivo del primo grado di giudizio (R.G.
4006/2024), e del pedissequo decreto di fissazione udienza, rimettendo la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 354 c.p.c.; - in via principale e nel merito, di accogliere l'appello e per l'effetto revocare e/o riformare il dispositivo della sentenza impugnata, con riserva degli ulteriori motivi all'esito del deposito della motivazione della sentenza.
ha fondato l'appello e l'istanza di sospensiva sull'asserita nullità della Parte_1
notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione di udienza. La convenuta - rimasta contumace nel giudizio di primo grado - non avrebbe infatti avuto tempestiva conoscenza del ricorso e del pedissequo decreto, in quanto essi erano stati notificati ex art. 143 c.p.c., senza il preventivo svolgimento di ogni opportuna indagine per reperire la destinataria e senza tentare la notifica presso il domicilio della stessa, ossia presso il luogo ove ella “esercita l'industria o il commercio” (luogo ben noto alla locatrice che CP_1
pagina 2 di 4 aveva locato alla convenuta proprio il negozio in cui quest'ultima esercita l'attività di rivendita di frutta e verdura). Non era stata peraltro rispettato il sistema obbligatorio di successione preferenziale dei luoghi di notifica di cui all'art. 139 c.p.c.
Instaurato il sub-procedimento per la fase cautelare e fissate con decreto del 29.4.2025 udienza per la discussione della sola istanza di sospensiva e udienza per la discussione dell'appello, si
è costituita nella fase cautelare , chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva Controparte_1
e il rigetto dell'appello e rilevando che l'appellante avrebbe dovuto proporre querela di falso, per contestare le attività dell'Ufficiale Giudiziario riportate nella relata di notifica e che non vi era stata alcuna violazione di quanto sancito dall'art. 139 c.p.c., non disponendo la norma un ordine tassativo dei luoghi di notifica da seguire nell'effettuazione delle ricerche del destinatario.
Il Collegio, con ordinanza del 29.5.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Pavia, ritenendo sussistente il presupposto del fumus boni juris. I rilievi svolti dall'appellante in ordine alle modalità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risultavano infatti forniti di apparente fondatezza, considerata la documentata residenza della all'indirizzo ove non era stata reperita e considerata in ogni caso la Parte_1 possibilità di tentare la notifica presso l'immobile oggetto di locazione (come peraltro avvenuto con riguardo al precetto, notificato il 19.3.2025, proprio presso “l'unità negoziale - negozio di frutta e verdura” di Voghera, via Carducci 8, con notifica ricevuta a mani dalla ). Parte_1
In data 14.11.2025, la ricorrente ha depositato atto di transazione sottoscritto dalle parti, chiedendo al Collegio la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto dell'intervenuta rinunzia da parte della all'azione e agli effetti della sentenza di primo CP_1
grado; il tutto a spese compensate.
già costituitasi nel sub-procedimento cautelare, non si è costituita nell'ambito Controparte_1
del procedimento principale di appello.
La Corte, preso atto dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti e delle conclusioni dell'appellante, dispone in conformità, stante il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo ad eliminare le ragioni di contrasto tra le parti e a determinare la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 1067/2025 avente per oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pavia n. 307/2025, pubblicata in data 28.3.2025, così provvede:
1. in riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti;
2. dichiara compensate le spese di lite del grado.
Così deciso, in Milano il 19/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 9.4.2025 notificato il 7.5.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n.
307/2025, pubblicata il 28/03/2025,
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
PARADISO N. 8 VOGHERA, con il patrocinio dell'avv. MARTINOTTI EMANUELA, elettivamente domiciliata in VIA EMILIA 27 VOGHERA presso lo Studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-APPELLATA NON COSTITUITA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 307/2025, pubblicata il
28/03/2025, in materia di “Occupazione senza titolo di immobile”.
CONCLUSIONI:
Per (come da istanza depositata il 14.11.2025): Parte_1
“la Sig.ra , come sopra rappresentata e difesa, CHIEDE all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Milano, Collegio Designato, Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cesira Stella, pagina 1 di 4 affinché, preso atto dell'intervenuto perfezionamento tra le parti di un accordo transattivo, in cui l'odierna appellata , attrice in I grado, rinuncia espressamente all'azione, Controparte_1 alla sentenza di I grado n. 307/2025 emessa dal Tribunale di Pavia e al giudicato, dichiari la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti, determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
In altre parole, la richiesta del procuratore dell' appellante è volta ad ottenere una pronuncia che chiuda l'intera vicenda processuale e non solo l'appello e, quindi, travolga anche la sentenza di primo grado e la domanda originaria avanzata dinanzi al giudice a quo.
Compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio ai sensi dell'art. 92, ultimo comma, c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello tempestivamente depositato, ha impugnato la Parte_1
sentenza del Tribunale di Pavia n. 307/2025, con cui era stata condannata: - all'immediata restituzione e rilascio dell'unità immobiliare sita in Voghera (PV), via Carducci, n. 8, libera da persone e cose, a favore della locatrice - al pagamento, a titolo di indennità Controparte_1 di occupazione, in favore della stessa dell'importo mensile di € 150,00, a decorrere dal CP_1
mese di aprile 2022 e sino all'effettivo rilascio dell'unità negoziale, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- alla rifusione delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto alla Corte: - in via pregiudiziale e cautelare, di concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del dispositivo della sentenza pronunciato ex art. 429 c.p.c. (non essendo ancora stata depositata la motivazione), per evitare che dall'esecuzione dello stesso derivasse all'appellante un pregiudizio grave e irreparabile e considerata la manifesta fondatezza dell'appello per il motivo dedotto in via preliminare;
- di dichiarare la nullità della notificazione del ricorso ex art. 447-bis c.p.c., introduttivo del primo grado di giudizio (R.G.
4006/2024), e del pedissequo decreto di fissazione udienza, rimettendo la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 354 c.p.c.; - in via principale e nel merito, di accogliere l'appello e per l'effetto revocare e/o riformare il dispositivo della sentenza impugnata, con riserva degli ulteriori motivi all'esito del deposito della motivazione della sentenza.
ha fondato l'appello e l'istanza di sospensiva sull'asserita nullità della Parte_1
notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione di udienza. La convenuta - rimasta contumace nel giudizio di primo grado - non avrebbe infatti avuto tempestiva conoscenza del ricorso e del pedissequo decreto, in quanto essi erano stati notificati ex art. 143 c.p.c., senza il preventivo svolgimento di ogni opportuna indagine per reperire la destinataria e senza tentare la notifica presso il domicilio della stessa, ossia presso il luogo ove ella “esercita l'industria o il commercio” (luogo ben noto alla locatrice che CP_1
pagina 2 di 4 aveva locato alla convenuta proprio il negozio in cui quest'ultima esercita l'attività di rivendita di frutta e verdura). Non era stata peraltro rispettato il sistema obbligatorio di successione preferenziale dei luoghi di notifica di cui all'art. 139 c.p.c.
Instaurato il sub-procedimento per la fase cautelare e fissate con decreto del 29.4.2025 udienza per la discussione della sola istanza di sospensiva e udienza per la discussione dell'appello, si
è costituita nella fase cautelare , chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva Controparte_1
e il rigetto dell'appello e rilevando che l'appellante avrebbe dovuto proporre querela di falso, per contestare le attività dell'Ufficiale Giudiziario riportate nella relata di notifica e che non vi era stata alcuna violazione di quanto sancito dall'art. 139 c.p.c., non disponendo la norma un ordine tassativo dei luoghi di notifica da seguire nell'effettuazione delle ricerche del destinatario.
Il Collegio, con ordinanza del 29.5.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Pavia, ritenendo sussistente il presupposto del fumus boni juris. I rilievi svolti dall'appellante in ordine alle modalità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risultavano infatti forniti di apparente fondatezza, considerata la documentata residenza della all'indirizzo ove non era stata reperita e considerata in ogni caso la Parte_1 possibilità di tentare la notifica presso l'immobile oggetto di locazione (come peraltro avvenuto con riguardo al precetto, notificato il 19.3.2025, proprio presso “l'unità negoziale - negozio di frutta e verdura” di Voghera, via Carducci 8, con notifica ricevuta a mani dalla ). Parte_1
In data 14.11.2025, la ricorrente ha depositato atto di transazione sottoscritto dalle parti, chiedendo al Collegio la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto dell'intervenuta rinunzia da parte della all'azione e agli effetti della sentenza di primo CP_1
grado; il tutto a spese compensate.
già costituitasi nel sub-procedimento cautelare, non si è costituita nell'ambito Controparte_1
del procedimento principale di appello.
La Corte, preso atto dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti e delle conclusioni dell'appellante, dispone in conformità, stante il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo ad eliminare le ragioni di contrasto tra le parti e a determinare la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 1067/2025 avente per oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pavia n. 307/2025, pubblicata in data 28.3.2025, così provvede:
1. in riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti;
2. dichiara compensate le spese di lite del grado.
Così deciso, in Milano il 19/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
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