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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/11/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento a domanda congiunta iscritto al n. 1904\2025 V.G., pendente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA IN e (C.F.: ) rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Elena Lunardi;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno dedotto che: i) in Parte_1 CP_1
data 3.10.1999 in Ameglia (SP) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario – trascritto nei pubblici registri del predetto Comune al n. 64, p. II, s. B anno 1999 –
pagina 1 di 3 scegliendo il regime di separazione dei beni;
ii) dall'unione dei due coniugi sono nate due figlie: – nata a [...] il [...] (C.F.: Persona_1
– e – nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Parte_2
; iii) attualmente è assunta con contratto di apprendistato C.F._4 Per_1
presso Bruko S.r.l., mentre frequenta l'Istituto tecnico “Domenico Zaccagna”, Pt_2
sito in Carrara (MS) Viale XX Settembre;
iv) con sentenza del Tribunale di Massa n.
113/2024 del 10.09.2024 è intervenuta la separazione personale dei coniugi;
v) tra le parti perdura ininterrotto lo stato di separazione ed è ampiamente trascorso il termine di legge di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. 898/1970, come modificato dalla L.
55/2015; tutto ciò premesso i ricorrenti hanno domandato che il Tribunale, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., voglia provvedere alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso.
All'udienza di comparizione del 28.10.2025, le parti hanno dichiarato che non sussistono i presupposti per la riconciliazione, ed i difensori hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, integrandole nei termini di cui al verbale d'udienza.
Alla luce delle risultanze di causa, e vista la comunicazione degli atti al PM, appaiono sussistere i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii, e le condizioni concordate non sono contrarie né a norme imperative né all'ordine pubblico e sono confacenti all'interesse della prole.
In considerazione della natura del procedimento e dell'accordo tra le parti e della natura del presente procedimento le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente statuendo:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato pagina 2 di 3 in Ameglia (SP) in data 3.10.1999, trascritto nei pubblici registri del predetto
Comune al n. 64, p. II, s. B, anno 1999, tra i sig.ri e , Parte_1 CP_1
in conformità alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ameglia (SP) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
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