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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 29/10/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 600/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente con l'avv. Farruggio Solange
RICORRENTE
(c.f. , nata in [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Il ricorrente, mediante deposito di note scritte autorizzate, ha concluso:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i IG.ri
[...]
e coniugati con matrimonio civile in Quilpué (Cile), il giorno Pt_1 Controparte_1
9/09/2000, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Vercelli al n. 47, parte II, serie C, anno 2001, autorizzando le relative annotazioni e ulteriori incombenti di legge al Competente Ufficio del Comune di Vercelli, alle seguenti condizioni:
1) Porre a carico della resistente, IG.ra (madre e parte resistente contumace) Controparte_1 un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente e convivente con il padre, nella misura di euro 500,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile secondo gli indici ISTAT dal maggio 2025, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vercelli.
2) Disporre che l'obbligo del versamento del contributo al mantenimento del figlio - da anni convivente unicamente con il padre - sia posto a carico della resistente IG.ra , a decorrere, Controparte_1 quantomeno dalla data del deposito della domanda giudiziale, maggio 2024 e venga versato al IG.
. Parte_1
3) Con vittoria di spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Quilpué (Cile) in data Parte_1 Controparte_1
9/09/2000, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vercelli al N. 47, parte
II, serie C, anno 2001.
Dal matrimonio nasceva il figlio (nato il [...]), oggi maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 13/05/2024 il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione dalla moglie con contestuale domanda di divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c., con un contributo al mantenimento del figlio di euro 500,00 da porre a carico della resistente, oltre al 50% delle spese Persona_1 straordinarie.
pagina 2 di 4 Emessa sentenza non definitiva di separazione (sentenza n. 363 del 28/10/2024), la causa è stata rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio, fissandosi termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
La convenuta, già dichiarata contumace in sede di separazione, non si è costituita nemmeno in questa fase di giudizio;
il ricorrente ha precisato le conclusioni di cui in epigrafe, chiedendo altresì che sia specificato – anche a correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di separazione – che l'obbligo al versamento del contributo a favore del figlio gravi sulla resistente.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronuncia diretta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. La convenuta, contumace, non ha peraltro frapposto la sussistenza di alcuna circostanza impeditiva e ostativa, con la conseguenza che deve ritenersi che la situazione di assenza di comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia proseguita ininterrotta anche dopo la separazione.
I presupposti per la pronuncia di divorzio risultano pertanto pienamente verificati.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come documentata nel ricorso e tenuto conto del fatto che tali condizioni risultano ad oggi immutate, il Collegio ritiene di dover porre a carico della resistente un contributo al mantenimento del figlio – maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente – di euro 350,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT-FOI, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vercelli, confermando quanto stabilito in sede di separazione. La resistente dovrà versare tale somma direttamente al ricorrente, con decorrenza dalla data del deposito della domanda giudiziale.
SULLE SPESE PROCESSUALI
La soccombenza della convenuta ne determina la condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, come da parametri vigenti, valore indeterminabili, complessità bassa.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 600/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 CP_1 in Quilpué (Cile) in data 9/09/2000, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Vercelli al N. 47, parte II, Serie C, anno 2001;
2) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) DISPONE che la resistente versi al ricorrente un Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente, di euro 350,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vercelli;
DISPONE che l'obbligo del versamento del contributo al mantenimento del figlio sia posto a carico della resistente a decorrere dalla data del deposito della domanda giudiziale;
4) ON la convenuta al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 2.700 oltre 15% rimborso, e accessori di legge.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 28/10/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 600/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente con l'avv. Farruggio Solange
RICORRENTE
(c.f. , nata in [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Il ricorrente, mediante deposito di note scritte autorizzate, ha concluso:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i IG.ri
[...]
e coniugati con matrimonio civile in Quilpué (Cile), il giorno Pt_1 Controparte_1
9/09/2000, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Vercelli al n. 47, parte II, serie C, anno 2001, autorizzando le relative annotazioni e ulteriori incombenti di legge al Competente Ufficio del Comune di Vercelli, alle seguenti condizioni:
1) Porre a carico della resistente, IG.ra (madre e parte resistente contumace) Controparte_1 un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente e convivente con il padre, nella misura di euro 500,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile secondo gli indici ISTAT dal maggio 2025, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vercelli.
2) Disporre che l'obbligo del versamento del contributo al mantenimento del figlio - da anni convivente unicamente con il padre - sia posto a carico della resistente IG.ra , a decorrere, Controparte_1 quantomeno dalla data del deposito della domanda giudiziale, maggio 2024 e venga versato al IG.
. Parte_1
3) Con vittoria di spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Quilpué (Cile) in data Parte_1 Controparte_1
9/09/2000, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vercelli al N. 47, parte
II, serie C, anno 2001.
Dal matrimonio nasceva il figlio (nato il [...]), oggi maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 13/05/2024 il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione dalla moglie con contestuale domanda di divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c., con un contributo al mantenimento del figlio di euro 500,00 da porre a carico della resistente, oltre al 50% delle spese Persona_1 straordinarie.
pagina 2 di 4 Emessa sentenza non definitiva di separazione (sentenza n. 363 del 28/10/2024), la causa è stata rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio, fissandosi termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
La convenuta, già dichiarata contumace in sede di separazione, non si è costituita nemmeno in questa fase di giudizio;
il ricorrente ha precisato le conclusioni di cui in epigrafe, chiedendo altresì che sia specificato – anche a correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di separazione – che l'obbligo al versamento del contributo a favore del figlio gravi sulla resistente.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronuncia diretta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. La convenuta, contumace, non ha peraltro frapposto la sussistenza di alcuna circostanza impeditiva e ostativa, con la conseguenza che deve ritenersi che la situazione di assenza di comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia proseguita ininterrotta anche dopo la separazione.
I presupposti per la pronuncia di divorzio risultano pertanto pienamente verificati.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come documentata nel ricorso e tenuto conto del fatto che tali condizioni risultano ad oggi immutate, il Collegio ritiene di dover porre a carico della resistente un contributo al mantenimento del figlio – maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente – di euro 350,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT-FOI, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vercelli, confermando quanto stabilito in sede di separazione. La resistente dovrà versare tale somma direttamente al ricorrente, con decorrenza dalla data del deposito della domanda giudiziale.
SULLE SPESE PROCESSUALI
La soccombenza della convenuta ne determina la condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, come da parametri vigenti, valore indeterminabili, complessità bassa.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 600/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 CP_1 in Quilpué (Cile) in data 9/09/2000, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Vercelli al N. 47, parte II, Serie C, anno 2001;
2) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) DISPONE che la resistente versi al ricorrente un Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente, di euro 350,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vercelli;
DISPONE che l'obbligo del versamento del contributo al mantenimento del figlio sia posto a carico della resistente a decorrere dalla data del deposito della domanda giudiziale;
4) ON la convenuta al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 2.700 oltre 15% rimborso, e accessori di legge.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 28/10/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4