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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 238 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: Parte_1
), con l'avv. Ludovico La Grutta (pec C.F._1 domiciliazione: Email_1
APPELLANTE - OPPONENTE
CONTRO
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Valderice (p.i.:
), con l'avv. Vincenzo Orlando (pec domiciliazione: P.IVA_1
. Email_2
APPELLATA - OPPOSTA
PER LA RIFORMA della sentenza del giudice di Pace di Trapani
n. 142/2019, nel giudizio di opposizione avverso il d.i. n. 262/2018.
OGGETTO: Opposizione a d.i. in materia di ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
rilevato
- che il presente giudizio di secondo grado perviene da riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 32768/2022 della Suprema Corte che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza n. 134/2021 con cui
Tribunale di Trapani Sezione Civile
questo Tribunale aveva confermato la sentenza del giudice di Pace
di Trapani (n. 142/2019) di rigetto dell'opposizione avverso il d.i. n.
262/2018 proposta dall'avv. nei confronti Parte_1
dell'ingiungente . Controparte_1
- che con l'opposto d.i. n. 262/2018 il Giudice di Pace di Trapani ha ingiunto all'avv. di pagare in favore di Parte_1 [...]
la somma di € 3.334,74 oltre Controparte_1
le spese della fase monitoria, a titolo di ripetizione delle spese processuali distratte in favore dell'Avv. con la Parte_1
sentenza del Tribunale di Trapani 456/2004, giusto quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 747/2011;
- che con la richiamata ordinanza n. 32768/2022 la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del diritto della Controparte_1
alla ripetizione in questione, essendo stata la
[...]
stessa già negata da altra definitiva statuizione giudiziaria resa inter
partes (la sentenza del Tribunale di Trapani n. 393/2012, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 722/2018),
integrante giudicato esterno, che, per l'appunto, ha interpretato il titolo azionato (sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
747/2011) in senso ostativo alla pretesa azionata per via monitoria;
considerato
- che, conformemente a quanto statuito nell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte, in accoglimento dell'appello proposto, va dichiarata l'inesistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla in Controparte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ragione del giudicato formatosi sulla statuizione del Tribunale di
Trapani con la sentenza n. 393/2012, confermata con sentenza della
Corte di Appello di Palermo n.722/2018, che ha disposto la non ripetibilità delle spese processuali distratte a favore dell'Avv.
con la sentenza del Tribunale di Trapani 456/2004; Parte_1
- che l'invocata “responsabilità aggravata” di cui all'art. 96, c. 3
c.p.c. è destinata a punire la parte soccombente che abbia fatto
"abuso" dello strumento processuale, sicché vi incorrono coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge), vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad es., fatti di cui si accerti la manifesta falsità);
- che lo scrutinio che il giudice è chiamato a formulare in ordine alla fattispecie ex art. 96, c. 3 c.p.c. attiene, dunque, alla condotta processuale nella sua "oggettività", e non all'atteggiamento psicologico – di mala fede o di negligenza più o meno grave – della parte (v. Cass. n. 27623.2017);
- che nella specie, in disparte il profilo concernente l'animus, non sussistono gli estremi per una responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non potendosi dire che la pretesa dell'opposta sia stata fondata su premesse manifestamente infondate (infatti, il giudicato esterno che giustifica l'accoglimento dell'opposizione non appare essersi conformato agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti) o su presupposti fattuali
Tribunale di Trapani Sezione Civile
manifestamente falsi (tale non essendo la ricostruzione,
parzialmente reticente, fornita nel ricorso per decreto ingiuntivo);
ritenuto, pertanto
- che in integrale riforma della sentenza del giudice di Pace di
Trapani n. 142/2019, va revocato il decreto ingiuntivo opposto n.
262/2018 emesso dal Giudice di Pace di Trapani;
- che non sussistono i presupposti per la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96, c. 3 c.p.c.
rilevato
- che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura complessivamente indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti, per ciascuno dei gradi espletati,
rispettivamente, dalle tabelle n. 1, 2 e 13 per le cause di valore fino ad € 5.200, con esclusione delle fasi dell'istruttoria e trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
in integrale riforma della sentenza del giudice di Pace di
Trapani n. 142/2019,
revoca il decreto ingiuntivo n. 262/2018 emesso dal Giudice di
Pace di Trapani
Condanna a Controparte_1
rifondere all'Avv. le spese lite per l'intero giudizio Parte_1
che liquida in complessivi € 6.190,00 per compensi, oltre spese
Tribunale di Trapani Sezione Civile
generali e accessori nella misura legalmente dovuta, nonché €
1.014,19 per esborsi.
Così deciso in Trapani, in data 29/04/2025. Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 238 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: Parte_1
), con l'avv. Ludovico La Grutta (pec C.F._1 domiciliazione: Email_1
APPELLANTE - OPPONENTE
CONTRO
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Valderice (p.i.:
), con l'avv. Vincenzo Orlando (pec domiciliazione: P.IVA_1
. Email_2
APPELLATA - OPPOSTA
PER LA RIFORMA della sentenza del giudice di Pace di Trapani
n. 142/2019, nel giudizio di opposizione avverso il d.i. n. 262/2018.
OGGETTO: Opposizione a d.i. in materia di ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
rilevato
- che il presente giudizio di secondo grado perviene da riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 32768/2022 della Suprema Corte che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza n. 134/2021 con cui
Tribunale di Trapani Sezione Civile
questo Tribunale aveva confermato la sentenza del giudice di Pace
di Trapani (n. 142/2019) di rigetto dell'opposizione avverso il d.i. n.
262/2018 proposta dall'avv. nei confronti Parte_1
dell'ingiungente . Controparte_1
- che con l'opposto d.i. n. 262/2018 il Giudice di Pace di Trapani ha ingiunto all'avv. di pagare in favore di Parte_1 [...]
la somma di € 3.334,74 oltre Controparte_1
le spese della fase monitoria, a titolo di ripetizione delle spese processuali distratte in favore dell'Avv. con la Parte_1
sentenza del Tribunale di Trapani 456/2004, giusto quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 747/2011;
- che con la richiamata ordinanza n. 32768/2022 la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del diritto della Controparte_1
alla ripetizione in questione, essendo stata la
[...]
stessa già negata da altra definitiva statuizione giudiziaria resa inter
partes (la sentenza del Tribunale di Trapani n. 393/2012, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 722/2018),
integrante giudicato esterno, che, per l'appunto, ha interpretato il titolo azionato (sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
747/2011) in senso ostativo alla pretesa azionata per via monitoria;
considerato
- che, conformemente a quanto statuito nell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte, in accoglimento dell'appello proposto, va dichiarata l'inesistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla in Controparte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ragione del giudicato formatosi sulla statuizione del Tribunale di
Trapani con la sentenza n. 393/2012, confermata con sentenza della
Corte di Appello di Palermo n.722/2018, che ha disposto la non ripetibilità delle spese processuali distratte a favore dell'Avv.
con la sentenza del Tribunale di Trapani 456/2004; Parte_1
- che l'invocata “responsabilità aggravata” di cui all'art. 96, c. 3
c.p.c. è destinata a punire la parte soccombente che abbia fatto
"abuso" dello strumento processuale, sicché vi incorrono coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge), vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad es., fatti di cui si accerti la manifesta falsità);
- che lo scrutinio che il giudice è chiamato a formulare in ordine alla fattispecie ex art. 96, c. 3 c.p.c. attiene, dunque, alla condotta processuale nella sua "oggettività", e non all'atteggiamento psicologico – di mala fede o di negligenza più o meno grave – della parte (v. Cass. n. 27623.2017);
- che nella specie, in disparte il profilo concernente l'animus, non sussistono gli estremi per una responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non potendosi dire che la pretesa dell'opposta sia stata fondata su premesse manifestamente infondate (infatti, il giudicato esterno che giustifica l'accoglimento dell'opposizione non appare essersi conformato agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti) o su presupposti fattuali
Tribunale di Trapani Sezione Civile
manifestamente falsi (tale non essendo la ricostruzione,
parzialmente reticente, fornita nel ricorso per decreto ingiuntivo);
ritenuto, pertanto
- che in integrale riforma della sentenza del giudice di Pace di
Trapani n. 142/2019, va revocato il decreto ingiuntivo opposto n.
262/2018 emesso dal Giudice di Pace di Trapani;
- che non sussistono i presupposti per la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96, c. 3 c.p.c.
rilevato
- che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura complessivamente indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti, per ciascuno dei gradi espletati,
rispettivamente, dalle tabelle n. 1, 2 e 13 per le cause di valore fino ad € 5.200, con esclusione delle fasi dell'istruttoria e trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
in integrale riforma della sentenza del giudice di Pace di
Trapani n. 142/2019,
revoca il decreto ingiuntivo n. 262/2018 emesso dal Giudice di
Pace di Trapani
Condanna a Controparte_1
rifondere all'Avv. le spese lite per l'intero giudizio Parte_1
che liquida in complessivi € 6.190,00 per compensi, oltre spese
Tribunale di Trapani Sezione Civile
generali e accessori nella misura legalmente dovuta, nonché €
1.014,19 per esborsi.
Così deciso in Trapani, in data 29/04/2025. Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile